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07 luglio 2026

Consiglio di Stato 2026 - La presente pronuncia si occupa di un caso di trasferimento di un agente della Polizia di Stato, il quale richiede di essere avvicinato alla propria città di origine a seguito della nascita di un figlio, ma si trova ad affrontare un diniego da parte del Ministero dell'Interno, motivato dall'esistenza di numerosi familiari con precedenti penali o segnalazioni di polizia nella località di origine, nonché dall'incompatibilità ambientale derivante dalla presenza di parentela con soggetti con precedenti penali.

 



 

Consiglio di Stato 2026 - La presente pronuncia si occupa di un caso di trasferimento di un agente della Polizia di Stato, il quale richiede di essere avvicinato alla propria città di origine a seguito della nascita di un figlio, ma si trova ad affrontare un diniego da parte del Ministero dell'Interno, motivato dall'esistenza di numerosi familiari con precedenti penali o segnalazioni di polizia nella località di origine, nonché dall'incompatibilità ambientale derivante dalla presenza di parentela con soggetti con precedenti penali.
 
**1. Quadro normativo di riferimento**
 
Il trasferimento del personale della Polizia di Stato è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, e dal D.P.R. 20 marzo 2007, n. 193, che regolano rispettivamente le modalità di assegnazione, trasferimento e mobilità del personale. In particolare, l’art. 13 del D.P.R. 193/2007 stabilisce che i trasferimenti devono essere motivati da esigenze di servizio, di carattere personale o di famiglia, e devono rispettare il principio di buon andamento dell’amministrazione.
 
Inoltre, l’art. 4 del D.P.R. 193/2007 prevede che il personale abbia diritto di chiedere il trasferimento in determinate condizioni, tra cui la presenza di esigenze di carattere familiare o personale, e che tali richieste siano valutate dall’amministrazione in modo motivato.
 
**2. La richiesta di avvicinamento dell'agente**
 
L’agente richiede di essere trasferito nella propria città di origine per motivi familiari, in particolare per assistere la nascita del figlio. Tale richiesta rientra tra le cause di trasferimento di carattere personale o familiare, tutelate dall’ordinamento attraverso il principio di buon andamento e di tutela della vita familiare.
 
Il diritto dell’agente di ottenere un trasferimento per motivi familiari è riconosciuto e tutelato, purché sussistano le condizioni di legge e siano rispettate le esigenze di servizio. La richiesta è quindi, in linea di principio, legittima e meritevole di valutazione favorevole, subordinata a verifiche di compatibilità con le esigenze di servizio e di ordine pubblico.
 
**3. La motivazione del diniego — motivi di ordine pubblico e sicurezza**
 
Il Ministero dell’Interno ha respinto la richiesta di trasferimento, motivando la decisione con la presenza di numerosi familiari dell’agente con precedenti penali o segnalazioni di polizia nella località di origine, e con la conseguente incompatibilità ambientale derivante da tale situazione.
 
In diritto, tale motivazione si inserisce nell’ambito delle valutazioni discrezionali dell’amministrazione in materia di sicurezza pubblica e ordine pubblico. La presenza di soggetti con precedenti penali può rappresentare un elemento di rischio per la sicurezza, e l’amministrazione può ritenere che il trasferimento possa compromettere l’ordine pubblico o l’efficace svolgimento delle funzioni di polizia.
 
Tuttavia, l’amministrazione deve motivare adeguatamente la propria decisione, illustrando i rischi concreti derivanti dalla presenza di soggetti con precedenti e dimostrando come tale situazione possa influire sulla sicurezza e sull’efficacia del servizio di polizia.
 
**4. La valutazione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)**
 
L’agente ha impugnato il diniego davanti al TAR, che ha confermato la decisione del Ministero. In sede di giustizia amministrativa, il TAR valuta la legittimità del provvedimento amministrativo, controllando la motivazione e il rispetto dei principi di buon andamento e proporzionalità.
 
Nel caso in esame, il TAR ha ritenuto che la motivazione fornita dall’amministrazione fosse sufficiente e adeguata, considerando i rischi per la sicurezza pubblica derivanti dalla presenza di soggetti con precedenti penali.
 
**5. La pronuncia del Consiglio di Stato**
 
L’agente ha successivamente proposto ricorso al Consiglio di Stato, che ha esaminato la questione confermando la decisione del TAR. Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può legittimamente valutare i rischi di ordine pubblico e adottare provvedimenti restrittivi, purché motivati e non arbitrari.
 
La decisione di mantenere l’agente al Nord è quindi conforme ai principi di legalità e ragionevolezza, e si inserisce nel rispetto delle norme sulla sicurezza pubblica e sulla tutela dell’ordine pubblico.
 
**6. Considerazioni finali**
 
In conclusione, il caso evidenzia come il potere discrezionale dell’amministrazione in materia di trasferimenti possa essere esercitato in presenza di elementi di rischio per la sicurezza pubblica. Tuttavia, tale esercizio deve essere sempre motivato in modo adeguato, rispettando il principio di proporzionalità e i diritti del singolo.
 
L’agente, pur avendo diritto di chiedere un trasferimento per motivi familiari, deve anche rispettare le esigenze di sicurezza e ordine pubblico, che costituiscono limiti legittimi alla sua libertà di movimento nell’ambito del servizio pubblico.
 
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.

 




 

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