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21 maggio 2026

Tar 2026 - Il presente pronunciamento riguarda un ricorso proposto da un luogotenente CS presso la Guardia di Finanza, che ha impugnato un provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso una sanzione disciplinare consistente nella consegna di rigore di dieci giorni. La sanzione deriva da un procedimento disciplinare instaurato in seguito a un episodio conflittuale, durante il quale il militare, coinvolto in una lite sulla xxx, avrebbe comportamenti ritenuti lesivi dei doveri di disciplina e ordine militare.

 

 

Tar 2026 - Il presente pronunciamento riguarda un ricorso proposto da un luogotenente CS presso la Guardia di Finanza, che ha impugnato un provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso una sanzione disciplinare consistente nella consegna di rigore di dieci giorni. La sanzione deriva da un procedimento disciplinare instaurato in seguito a un episodio conflittuale, durante il quale il militare, coinvolto in una lite sulla xxx, avrebbe comportamenti ritenuti lesivi dei doveri di disciplina e ordine militare.

2. Fatti e contestazione disciplinare

L’episodio centrale riguarda un'alterco con un automobilista, durante il quale il militare avrebbe:

- Fermato un automezzo e, successivamente, trascinato con forza l’autista fuori dall’auto;

- Provocato lesioni alla nuca della persona coinvolta;

- Condotto quest’ultima armato di pistola fino al guard rail.

Tali comportamenti sono stati oggetto di approfondimento giudiziario e disciplinare, con conseguenti procedimenti penali e disciplinari.

3. Procedimenti penali e loro esiti

a) Procedimento per “distrazione di oggetto di armamento e distruzione di munizionamento”

- Articoli coinvolti: artt. 81 c.p. (concorso morale e materiale), 47 nn. 2 e 4, 164 c.p.m.p. (codice penale militare di pace);

- Esito: assoluzione con sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Militare di Roma, che ha ritenuto che il fatto non costituisca reato.

b) Procedimento per lesioni

- Esito: archiviazione da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria, in ragione delle divergenze tra le versioni dei testimoni che non consentivano di accertare con certezza i fatti.

4. Procedimenti disciplinari e loro evoluzione

A seguito dei fatti, sono stati avviati tre distinti procedimenti disciplinari. Il più rilevante ai fini del presente giudizio è quello instaurato con atto di contestazione del 16 settembre 2022, successivamente conclusosi con la sanzione della consegna di rigore di dieci giorni, irrogata con determinazione del 2 dicembre 2022. La sanzione è stata adottata sulla base dei fatti accertati nel procedimento penale militare, anche se il militare non ha impugnato tale sanzione.

5. Impugnazione e decisione del TAR

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, contestando la legittimità e la correttezza della sanzione disciplinare e, più in generale, del procedimento che ha portato alla sua irrogazione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il caso, ha accolto il ricorso e annullato l’atto impugnato. La motivazione si basa sulla considerazione che il procedimento disciplinare e la sanzione applicata non siano stati correttamente motivati o siano stati adottati in violazione dei principi di giusto procedimento e di proporzionalità.

6. Considerazioni giuridiche e profili di diritto

a) Legittimità della sanzione disciplinare

Il principio fondamentale in materia di sanzioni disciplinari militari è quello di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla gravità dei fatti accertati. La sentenza del TAR evidenzia che la sanzione di dieci giorni di consegna di rigore può essere considerata sproporzionata rispetto ai comportamenti contestati, soprattutto alla luce della sentenza penale di assoluzione per non aver commesso il fatto.

b) Valutazione degli atti e del procedimento

L’annullamento del provvedimento impugnato suggerisce che vi siano stati vizi procedurali o motivazionali, o che si sia erroneamente attribuito al fatto una gravità che non giustifica la sanzione. La mancata impugnazione da parte del ricorrente della sanzione disciplinare precedente potrebbe influire sull’efficacia del giudizio, ma non preclude l’esame della correttezza complessiva del procedimento.

c) Effetti della sentenza e conseguenze

L’annullamento dell’atto comporta il reintegro in posizioni precedenti e la possibilità per il militare di ottenere eventuali ristori o risarcimenti, qualora sussistano ulteriori profili di illegittimità o danno.

7. Conclusione

Il pronunciamento del TAR del 2026 si inserisce nel solco della giurisprudenza che tutela i diritti dei militari contro provvedimenti disciplinari adottati in modo viziato o sproporzionato. La sentenza sottolinea l’importanza di un procedimento corretto, motivato e rispettoso dei principi di proporzionalità, ribadendo che le sanzioni devono essere commisurate ai fatti accertati e alle loro conseguenze.

8. Osservazioni finali

- La sentenza rappresenta un importante precedente in ambito disciplinare militare, chiarendo che la semplice contestazione di fatti, anche se oggetto di procedimenti penali, non consente di imporre sanzioni che risultino sproporzionate o prive di adeguata motivazione.

- La decisione sottolinea altresì che la valutazione sulla gravità dei comportamenti deve essere effettuata con attenzione, tenendo conto delle sentenze penali e delle risultanze istruttorie.

- È auspicabile che le amministrazioni militari adottino procedure più trasparenti e motivate, al fine di evitare decisioni che possano essere successivamente annullate dai tribunali amministrativi.

In conclusione, il TAR ha correttamente riconosciuto che il procedimento e la sanzione impugnata presentavano vizi che ne hanno giustificato l’annullamento, tutelando così il diritto del militare alla difesa e al rispetto delle garanzie procedurali.




 

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