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18 maggio 2026

Tar conferma, irragionevole limite d'età per l'accesso in Polizia Annullata l'esclusione di due candidati dal concorso per 196 posti di commissario

 


 

 



1. Premessa e Contesto Normativo
Il caso in esame riguarda l’esclusione di due candidati dal concorso pubblico per l’assegnazione di 196 posti di commissario della Polizia di Stato, motivata dal rispetto di un limite di età massima di 30 anni. Tale requisito è stato introdotto e modificato attraverso le riforme normative del 2017-2018, che hanno stabilito, sia a livello primario che secondario, limiti di età specifici per la partecipazione ai concorsi di accesso alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

2. La Questione Giuridica
Il cuore della controversia risiede nella ragionevolezza e proporzionalità di tale limite di età, in relazione alle esigenze di servizio e ai principi di uguaglianza e partecipazione ai concorsi pubblici. In particolare, si sollevava il dubbio che la differenziazione tra candidati esterni e interni, nonché la fissazione di un limite massimo di età, potesse configurare una discriminazione irragionevole e sproporzionata.

3. La Decisione del Tar del Lazio
Il Tar del Lazio, richiamandosi alle pronunce del Consiglio di Stato e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, ha annullato l’esclusione dei due candidati, ritenendo irragionevole il limite di età imposto.

In dettaglio, il Tar ha osservato quanto segue:
- La normativa che impone un limite massimo di 30 anni per l’accesso al concorso crea una restrizione della partecipazione che non trova giustificazione sufficiente in termini di esigenze di servizio.
- L’analisi condotta dal giudice amministrativo ha evidenziato come l’abbassamento dell’età massima comporti un “costo” in termini di riduzione della partecipazione ai concorsi pubblici, senza che questa restrizione si traduca in benefici proporzionali.
- In particolare, il beneficio atteso, ovvero la presenza di commissari più giovani e potenzialmente più prestanti, appare minimo e non giustificato rispetto ai costi di esclusione di candidati qualificati e motivati, con maggiore esperienza o rispetto ai requisiti di idoneità fisica e mentale.

4. Valutazione di Ragionevolezza e Proporzionalità
Il principio di ragionevolezza e di proporzionalità costituisce il cuore del ragionamento del Tar. La restrizione del requisito anagrafico, introdotta con le riforme del 2017-2018, è stata giudicata sproporzionata perché:
- La limitazione di partecipazione si traduce in una diminuzione significativa della platea di candidati, compromettendo il principio di ampia partecipazione ai concorsi pubblici.
- Il beneficio atteso dall’abbassamento dell’età, cioè una maggiore prestanza fisica e forse una maggiore efficacia operativa, risulta minimo e non sufficientemente giustificato alla luce delle esigenze di tutela della parità di accesso e della selezione competitiva.

5. Riferimenti alla Giurisprudenza Europea e Nazionale
Il Tar ha evidenziato che la normativa europea, in materia di discriminazioni e di parità di trattamento, non osterebbe a limiti di età purché siano giustificati da esigenze obiettive e proporzionate. La pronuncia del giudice europeo, investito con quesiti pregiudiziali, ha contribuito a confermare la necessità di una valutazione attenta sulla ragionevolezza dei limiti di età imposti.

6. Conclusioni
La sentenza si inserisce nel solco di una giurisprudenza orientata a limitare restrizioni che, se non motivate da esigenze oggettive e proporzionate, costituiscono discriminazioni irragionevoli. La decisione del Tar del Lazio conferma che le norme che introducono limiti di età devono essere attentamente valutate sotto il profilo della loro congruenza con i principi costituzionali di uguaglianza, e che non possono essere adottate restrizioni che comportano più costi che benefici in termini di partecipazione e di efficienza del pubblico impiego.

In definitiva, la pronuncia si configura come un importante precedente in materia di tutela dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza nel settore delle selezioni pubbliche, riaffermando che i limiti di età devono essere motivati da esigenze concrete e proporzionate, e non devono essere adottati in modo arbitrario o discriminatorio. 

 


 

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