Cassazione 2026 - La sentenza in commento affronta il delicato tema della responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare in relazione agli infortuni mortali verificatisi in ambito lavorativo, con attenzione agli aspetti relativi alla condotta del lavoratore e alla responsabilità del fornitore o concedente del mezzo di lavoro.
**Fatti di causa**
Nel caso in esame, si è verificato un infortunio mortale nel quale il lavoratore è rimasto vittima all’interno di un impianto di trattamento rifiuti, precisamente nel compattatore, in presenza di dispositivi di sicurezza disattivati. La causa del decesso è stata attribuita alla condotta del lavoratore, che ha operato con dispositivi di sicurezza disattivati, assumendo un comportamento che ha contribuito al verificarsi dell’evento.
**Questioni giuridiche principali**
1. La qualificazione della condotta del lavoratore quale elemento di causalità e responsabilità penale, valutando se tale comportamento possa essere considerato una scelta pericolosa o un comportamento integrato nella sfera delle mansioni lavorative.
2. La responsabilità del fornitore o concedente del mezzo di lavoro, in particolare per la mancata messa in sicurezza dell’impianto e la disattivazione dei dispositivi di sicurezza.
3. La natura e il carattere della condotta del lavoratore, in particolare se possa essere qualificata come condotta abnorme o come comportamento comunque collegato all’ambiente e alle condizioni di rischio tipiche dell’attività lavorativa.
**Principi giuridici e ratio decidendi**
La Cassazione ribadisce un principio fondamentale in diritto penale e sulla sicurezza sul lavoro:
- La condotta del lavoratore, anche se pericolosa, non può essere automaticamente considerata come condotta abnorme o estranea all’ambito del rischio lavorativo, se essa rientra nelle mansioni e nelle scelte consapevoli di un’attività compatibile con le funzioni svolte.
- La responsabilità penale del datore di lavoro o del fornitore di mezzi di lavoro deriva dalla mancata adozione di misure idonee a prevenire i rischi, nonché dall’omissione di controlli e manutenzione degli impianti e dispositivi di sicurezza.
- La disattivazione dei dispositivi di sicurezza costituisce un elemento grave di negligenza e colpa, che può aggravare la responsabilità del concedente o del fornitore del mezzo, ai sensi delle normative sulla sicurezza sul lavoro.
**Valutazione della condotta del lavoratore**
La sentenza sottolinea che, pur essendo la condotta del lavoratore pericolosa, essa non può essere qualificata come condotta abnorme, cioè come un comportamento drasticamente estraneo alle mansioni e alle condizioni di rischio proprie dell’ambiente di lavoro. La motivazione si basa sul fatto che il lavoratore, agendo in conformità alle proprie funzioni, ha operato in un contesto che prevedeva rischi specifici, e la sua condotta, seppure rischiosa, rientra nel rischio “normale” dell’attività svolta.
**Responsabilità del fornitore/concedente**
La responsabilità del fornitore del mezzo di lavoro si fonda sulla mancata attuazione di misure di sicurezza adeguate, sulla disattivazione di dispositivi di sicurezza e sulla mancata manutenzione o verifica delle condizioni di sicurezza dell’impianto. La Cassazione evidenzia che il fornitore, in qualità di concedente del mezzo, ha l’obbligo di garantire che gli strumenti siano in condizioni di sicurezza e che i dispositivi di sicurezza siano attivi e funzionanti, per prevenire rischi di infortunio o morte.
**Conseguenze e implicazioni**
La sentenza chiarisce che la presenza di comportamenti pericolosi da parte del lavoratore, se rientra nelle mansioni e nelle scelte proprie dell’attività lavorativa, non costituisce di per sé un elemento di esclusione di responsabilità penale del datore di lavoro o del fornitore, a condizione che questi abbiano adottato tutte le misure necessarie per prevenire i rischi. La disattivazione dei dispositivi di sicurezza rappresenta un elemento aggravante e una grave negligenza che può determinare la condanna penale del concedente.
**Conclusioni**
In sintesi, la sentenza Cassazione n. 16548/2026 conferma un principio cardine della responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro:
- La condotta del lavoratore, anche se pericolosa, non può essere qualificata come condotta abnorme se rientra nelle mansioni e nelle scelte consapevoli dell’attività lavorativa.
- La responsabilità penale del concedente del mezzo deriva dalla mancata attuazione di misure di sicurezza adeguate, tra cui la corretta manutenzione e l’attivazione dei dispositivi di sicurezza.
Questo principio ha importanti implicazioni pratiche e giuridiche per le aziende, i fornitori di impianti e dispositivi di sicurezza, e i soggetti che operano nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro. La sentenza ribadisce l’obbligo di attenzione e di responsabilità condivisa per garantire ambienti di lavoro sicuri e conformi alla normativa vigente.
Cassazione penale, Sez. 4, 08 maggio 2026, n. 16548
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. FERRANTI Donatella - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere
Dott. FALLARINO Daniela - Consigliere
Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OMISSIS nato a
avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G.
Fatto
1. Con sentenza in data 4 luglio 2025 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cassino in data 28.11.2022 aveva ritenuto OMISSIS colpevole del reato a lui ascritto al capo a) (art. 41, comma 1, e 589, commi 1 e 2, cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e condannandolo altresì al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita OMISSIS, da liquidarsi in separata sede con riconoscimento di una provvisionale di Euro 2.700,00, mentre aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per il reato di cui al capo b) (art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008 e 57, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2008) per essere estinto per prescrizione.
2. L'addebito colposo mosso a OMISSIS, nella qualità di legale rappresentante della OMISSIS Srl, società concessionaria al Comune di OMISSIS dell'attrezzatura di lavoro utilizzata per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata di carta e cartone, è di aver cagionato la morte del lavoratore dipendente OMISSIS; in particolare perché, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, nonché nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, aveva omesso di mettere a disposizione dell'amministrazione comunale attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed alle disposizioni regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie idonee ai fini della sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere e pertanto in violazione dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008, consentendo che il lavoratore OMISSIS utilizzasse un cassone scarrellabile privo di sistemi di sicurezza perché con gli interruttori interbloccati e gli switch danneggiati bypassati o non funzionanti.
3. Il fatto, come ricostruito dalle conformi sentenze di merito, è in sintesi il seguente: - in data 21 giugno 2016 nel Comune di M, i Carabinieri, a seguito di segnalazione circa la scomparsa di OMISSIS, dipendente della "OMISSIS Srl", giunti sull'area adibita alla raccolta della carta, trovavano al loro arrivo il compattatore spento prospettandosi la possibilità che lo stesso fosse caduto nel macchinario. Contattato OMISSIS, titolare della società concessionaria del servizio di smalti mento e proprietaria del compattatore, con l'ausilio dei dipendenti, si provvedeva allo scarico dei cartoni concentrati all'interno, tra cui venivano rinvenuti i resti del OMISSIS Dalla consulenza medico legale, si accertava che la causa del decesso del OMISSIS era "la devastazione corporea da grande traumatismo, nella fattispecie azione di compattatore per rifiuti", con esclusione sia di condizioni patologiche pregresse, sia di possibili interferenze da parte di sostanze psicoattive atte a giustificare l'evento. Si ricostruiva che il OMISSIS era salito sulla tramoggia del compattatore per facilitare lo scarico di materiali rimasti bloccati sul fondo del cassone ribaltato e durante questa operazione aveva perso l'equilibrio scivolando all'interno del macchinario dove era stato agganciato dalla coclea ancora in funzione che lo aveva trascinato nel cassone di raccolta. Il teste OMISSIS, collega del OMISSIS, riferiva che non gli era mai stata impartita una formazione specifica per l'utilizzo del macchinario e che non aveva mai preso visione del relativo manuale d'uso. Aggiungeva che nei casi di inceppamento vi era un pulsante che consentiva di far tornare indietro la vite senza fine e che nel caso di scarico dei rifiuti incompleto erano soliti avvalersi di un bastone di legno per far scendere la carta residua nel compattatore in movimento dichiarando di aver sempre utilizzato il bastone da terra perché arrampicarsi sul macchinario poteva essere pericoloso. Dalle testimonianze assunte, si ricavava che il compattatore era abitualmente utilizzato con i portelloni aperti e la coclea attiva, prassi contraria ai canoni di sicurezza sul lavoro, consentita tuttavia dalla perdurante inoperatività dei due interruttori alla base delle cerniere che collegavano le ante del cancello al macchinario.
3. Il giudice di primo grado, sulla scorta delle risultanze istruttorie, affermava la penale responsabilità dell'imputato ritenendo che nella veste di concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti avesse fornito un compattatore privo di dispositivi di sicurezza funzionanti, così violando l'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008, condotta che si poneva in diretto nesso causale con l'infortunio occorso al lavoratore, dovendosi escludere che l'azione imprudente del OMISSIS, consistita nell'issarsi sul compattatore, avesse avuto rilevanza eziologica talmente dirompente da interrompere il nesso che lega l'evento mortale al mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza. La sentenza d'appello, nel rigettare i motivi di gravame, ha confermato l'impianto motivatorio della sentenza di primo grado.
4. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico articolato motivo con cui deduce la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla condotta abnorme del lavoratore. Si censura la sentenza impugnata laddove si sofferma unicamente sulle anomalie strutturali del compattatore, sebbene nelle stesse non possa rinvenirsi l'imprescindibile e necessario nesso eziologico cagionante l'evento morte. Sottolinea che nella specie non viene in rilievo il malfunzionamento di un macchinario bensì la condotta gravemente incauta della vittima che si poneva rischiosamente ed imprudentemente ad un'altezza pari a circa tre metri arrampicandosi arbitrariamente sulla macchina in funzione. Si osserva che nell'ambito delle proprie mansioni lavorative, in caso di inceppamento del macchinario, non era richiesto al OMISSIS di salire sul compattatore, in quanto era unicamente incaricato di scaricare i rifiuti dopo aver provveduto alla loro raccolta; peraltro, in caso di inceppamento, tutti gli addetti erano soliti agire da terra non accettando un rischio tanto eccentrico ed esorbitante rappresentato dall'arrampicarsi. Quindi si contesta la sentenza impugnata laddove si assume che quella adottata era l'unica soluzione operativa. Nella specie ricorre, invece, una condotta abnorme che ha determinato la interruzione del nesso causale tra il comportamento contestato al datore di lavoro e l'evento lesivo occorso al dipendente (citando a riguardo Sez. 4, n. 31615 del 29.3.2018). Aggiungeva che nelle ipotesi di manovre obiettivamente imprudenti occorre avere riguardo anche al rapporto tra la specifica norma cautelare asserita mente violata e la concreta verificazione dell'evento lesivo, assumendo rilievo anche nell'ottica dell'elemento soggettivo del reato. Si assume altresì che la condotta abnorme del lavoratore non è solo quella che esorbita dalle mansioni ma anche quella che nell'ambito delle stesse attiva un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Nella specie l'istruttoria espletata ha chiaramente evidenziato come la procedura di scarico, rientrante nell'ambito delle mansioni assegnate, fosse completamente diversa come si evince da quanto riferito dai testi OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS. La condotta del lavoratore va altresì esaminata sotto il profilo della C.d. causalità della colpa; occorre, invero, accertare se la violazione della regola cautelare abbia o meno cagionato l'evento. Si assume che nella specie la pericolosità della condotta posta in essere dal OMISSIS fosse immediatamente percepibile non solo da parte di un operatore esperto ma da chiunque senza necessità di formazione ed informazione alcuna. Si osserva inoltre che se il datore di lavoro avesse osservato le norme cautelari in questione comunque l'evento si sarebbe verificato in quanto il lavoratore ha posto in essere la manovra, pur consapevole della sua pericolosità non potendosi pertanto ravvisare la c.d. causalità della colpa. Non era neanche richiesta al OMISSIS una assidua sorveglianza del macchinario venendo a riguardo in rilievo il c.d. principio di esigibilità che richiede la verifica della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione di fatto in cui ha operato. La causa materiale dell'evento nel caso specifico è da rinvenirsi nel comportamento incomprensibile del OMISSIS, dato che tutti sapevano che non dovevano avvicinarsi al compattatore quando era in funzione ma al più dovevano operare da terra con un bastone. Si osserva che per il OMISSIS fosse circostanza assolutamente indifferente la disabilitazione della parte meccanica della macchina potendo al più interessare la OMISSIS, né comunque dall'istruttoria risultano interventi della Ditta OMISSIS. sul compattatore. Si rileva altresì che il macchinario in questione era dotato di doppia certificazione, rilevabile sia sul cassone che sul quadro strumenti; inoltre erano ben visibili i divieti tra cui quello di non allungare le mani nel compattatore e di lavorare sempre rimanendo a terra. Il macchinario era fornito di dispositivo a cerniera e lo scotch posto sul coperchio esterno di uno degli interruttori non ha incidenza sul corretto funzionamento o meno dell'interruttore stesso. Quanto al bypass, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, si tratta di un bypass di tipo meccanico che può essere effettuato anche da persone non particolarmente esperte poiché è sufficiente una chiavetta a brugola, non essendo quindi necessario che vi procedesse la ditta OMISSIS. In ogni caso, per accertare tale aspetto occorreva nominare un perito ed anzi provvedervi nell'ambito di un incidente probatorio. Inoltre la sentenza d'appello non valuta che la OMISSIS Srl aveva interesse a che la lavorazione fosse velocizzata, avendo peraltro consentito che il OMISSIS svolgesse il servizio da solo e non in compagnia di un collega che avrebbe potuto bloccare il macchinario premendo un pulsante di emergenza oppure staccando la presa di corrente che alimentava la macchina. Tali violazioni non sono ascrivibili al OMISSIS, che aveva solo il compito di fornire il macchinario, né l'omessa manutenzione ha alcuna incidenza causale rispetto alla verificazione del sinistro.
5. La parte civile ha depositato memoria difensiva, conclusioni scritte e nota spese.
6. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
1. Il ricorso è infondato.
La vicenda oggetto del procedimento è stata ricostruita con chiarezza dalle decisioni di merito, che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019,., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Ciò premesso, l'articolata censura proposta dal ricorrente è in primo luogo incentrata sulla ritenuta abnormità della condotta del OMISSIS che, in quanto del tutto incompatibile ed esorbitante rispetto alle procedure operative cui lo stesso era addetto, avrebbe determinato una interruzione del nesso causale tra' il comportamento contestato al datore di lavoro nonché al fornitore del macchinario e l'evento censurando, per converso, la sentenza impugnata che, a suo d'ire, si sarebbe soffermata unicamente sulle anomalie strutturali del compattatore. A riguardo giova premettere che in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284237). Ed inoltre in tema di infortuni sul lavoro, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina utensile, aveva introdotto una mano all'interno della macchina stessa anziché utilizzare l'apposito palanchino di cui era stato dotato). (Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275017). Avuto riguardo al ruolo dell'odierno imputato, si è affermato che la condotta abnorme del lavoratore, idonea ad esonerare da responsabilità il produttore, può verificarsi solo in caso di uso improprio e del tutto anomalo della macchina, e non in quello di uso collegato alla sua funzione, neppure se ad opera di un terzo estraneo all'organizzazione aziendale (In tema di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, la condotta abnorme del lavoratore, idonea ad esonerare da responsabilità il produttore, può verificarsi solo in caso di uso improprio e del tutto anomalo della macchina, e non in quello di uso collegato alla sua funzione, neppure se ad opera di un terzo estraneo all'organizzazione aziendale. (Sez. 4, n. 42110 del 21/10/2021, Rv. 282300). 2.Venendo al caso di specie, la Corte d'Appello, facendo buon governo di tali principi, ha escluso la configurabilità di una condotta abnorme del OMISSIS, rilevando che lo stesso stava svolgendo una mansione prevista dal contratto, ovvero lo scarico dei rifiuti nel cassone, e che la necessità di intervenire manualmente per agevolare la discesa del materiale dalla navetta al compattatore era una circostanza tutt'altro che imprevedibile, come confermato in sede testimoniale dai dipendenti della OMISSIS. Tra l'altro la soluzione di salire sul macchinario, seppure sicuramente incauta, è risultata essere in quel momento la soluzione per consentire la discesa del materiale anche se dalle testimonianze assunte era emerso che in tali evenienze lo sblocco veniva di solito effettuato da terra munendosi di un bastone di legno. In altre parole, tale opzione, in quanto correlata alle mansioni svolte dal OMISSIS, pur integrando sicuramente una scelta pericolosa, non può ritenersi eccentrica e quindi avulsa dall'area del rischio lavorativo governato dal titolare della posizione di garanzia e pertanto correttamente non può essere qualificata come condotta abnorme.
3. Passando ora ad analizzare l'addebito colposo mosso al OMISSIS, alla luce dei rilievi difensivi, lo stesso, alla luce della convenzione stipulata con il Comune, è stato chiamato a rispondere per aver fornito un macchinario non rispondente alle disposizioni normative, in quanto privo di dispositivi di sicurezza funzionanti, e per non aver provveduto alla sua manutenzione. Il tema che viene in rilievo nel presente giudizio è quello dell'obbligo del concedente in uso di un macchinario di verificarne le condizioni in modo che sia rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della posizione di gestore del rischio in capo al fornitore del macchinario. Nella specie il decesso del OMISSIS è stato cagionato dall'impiego di un macchinario ad uso lavorativo cosicché, qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi (Sez. 4, n. 2494 del 3712/2009, dep. 2010, Rv. 246162-01, in cui si è fatta applicazione dei principi già espressi dal diritto vivente, v. Sez. U, n. 1003 del 23 novembre 1990, dep. 1991, Rv. 186372-01; ma anche Sez. 4, n. 41147 del 27 ottobre 2021, Rv. 282065-01; n. 1184 del 3 ottobre 2018, dep. 2019, Rv. 275114-02). Tali principi, peraltro, sono stati successivamente ripresi, riconoscendosi la responsabilità del venditore allorquando, pur essendo conoscibile la non conformità del macchinario alle prescrizioni in tema di sicurezza, egli non si sia attivato per eliminare la difformità prima della vendita (Sez. 4, n. 35295 del 23 aprile 2013, Rv. 256399-01, in fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per omicidio colposo del venditore di una mini pala in abbinamento con una benna miscelatrice, capovoltasi addosso ad un operaio per l'eccessivo carico, in assenza di adeguate indicazioni, con tacche o segni nella benna, dei livelli massimi di possibile riempimento). Trattasi, peraltro, di divieto non limitato al fornitore professionale della macchina, il relativo obbligo incombendo anche su chi l'abbia ceduta solo occasionalmente (Sez. 3, n. 10342 del 28 giugno 2000, Rv. 217456-01, in cui il principio è stato affermato, in materia di vendita, con riferimento all'allora vigente art. 6, comma 2, del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242). Va, poi ricordato che neppure una formale certificazione attestante la rispondenza alle misure esonera il venditore (ma, si ritiene, anche il cedente) per le lesioni derivanti da un infortunio sul lavoro per effetto dell'impiego del macchinario difettoso (Sez. 4, n. 18139 del 17 aprile 2012, Rv. 253771-01; n. 35295 del 23 aprile 2013). Ciò premesso, la sentenza impugnata ha posto in rilievo con plastica evidenza che, sulla base delle testimonianze e delle consulenze tecniche, sono emerse gravi anomalie strutturali e funzionali del compattatore che dimostrano uno stato di degrado risalente, evidenziato da interruttori piegati e danneggiati, componenti arrugginiti e mal posizionati, fotocellule staccate (vedi la fotocellula di sicurezza staccata trovata all'arrivo dei Carabinieri che se funzionante avrebbe potuto impedire l'evento) e di assenza del tetto previsto dal manuale d'uso; sono altresì emersi nel narrato dei testi malfunzionamenti del macchinario nel perido antecedente al sinistro e che lo stesso OMISSIS intendeva segnalarli alla ditta OMISSIS Condizioni queste che per la loro evidenza e diffusione non potevano essere ignorate dal OMISSIS che, in quanto legale rappresentante della società che aveva concesso in uso il macchinario, avrebbe dovuto monitorarne lo stato ed occuparsi della relativa manutenzione a costo di maggiori spese. La sentenza impugnata ha posto altresì in rilievo che gli operai sentiti nel dibattimento hanno riferito che le operazioni di scarico avvenivano sempre con il sistema di triturazione attivo, i portelloni ancora aperti e la navetta inclinata così confermando le inefficienze del sistema di sicurezza in quanto veniva consentito l'interblocco sistematico dei dispositivi di sicurezza e quindi un uso del macchinario in condizioni pericolose e non occasionali. Una volta evidenziati i gravi deficit nella manutenzione del macchinario che radicano la responsabilità del OMISSIS per aver omesso la manutenzione del mezzo ed avere tollerato l'uso in condizioni non sicure, la sentenza impugnata ha altresì confutato gli argomenti difensivi riproposti anche nell'odierno ricorso volti ad avvalorare l'estraneità del OMISSIS allo stato del compattatore al momento del sinistro. In particolare ha posto in rilievo che il compattatore era un macchinario complesso la cui gestione richiedeva competenze specifiche e conoscenza approfondita delle sue modalità d'uso di talché l'unico soggetto titolato ad intervenire era il Feroni o soggetti da lui preposti alla manutenzione, dovendosi quindi escludere che gli operai della OMISSIS Srl o addirittura terzi potessero intervenire sul macchinario stesso con la conseguenza che qualsiasi intervento o modifica non poteva che essere ascritto al medesimo. Ed inoltre dalle annotazioni dei Carabinieri intervenuti risulta che i portelloni erano rimasti aperti e che il cassone era ancora ribaltato in fase di scarico e che i sistemi di sicurezza, che avrebbero dovuto impedire che la macchina fosse in azione, erano stati volontariamente bypassati attraverso un intervento di tale difficoltà e complessità tecnica, peraltro attivabile con strumenti appositi, riconducibile soltanto ad una attività deliberata, estranea alle competenze degli operai addetti alle sole mansioni di scarico dei rifiuti. Con riguardo poi al profilo della asserita necessità di un secondo lavoratore a terra che sarebbe potuto intervenire in caso di difficoltà e che quindi avrebbe potuto evitare l'evento, la Corte di merito ha dato atto che detta circostanza non ha trovato riscontro nelle testimonianze acquisite. In ordine alla mancata ammissione di una perizia, la Corte di merito ha rilevato che le stesse osservazioni difensive dei consulenti tecnici vanno a rafforzare il quadro accusatorio, attestando sia la negligente manutenzione sia il mancato ripristino dei sistemi di sicurezza manomessi, dando sostanza alla condotta colposa contestata in relazione all'omessa vigilanza e all'omessa adozione delle misure di sicurezza necessarie a prevenire l'evento lesivo. Quanto al profilo della causalità della colpa nuovamente adombrato nell'odierno ricorso, la sentenza impugnata con motivazione non manifestamente illogica ha ritenuto il diretto nesso causale tra la condotta ascritta al OMISSIS, nelle due declinazioni dell'omessa vigilanza e dell'omessa manutenzione e del mancato ripristino dei sistemi di sicurezza, e l'infortunio mortale occorso al OMISSIS né tale conclusione risulta essere stata scalfita nell'iter motivatorio adottato da rilievi di segno diverso.
3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile OMISSIS, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile OMISSIS che liquida in complessivi Euro tremila, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'avvocato Adriano OMISSIS, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria l'8 maggio 2026.
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