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19 maggio 2026

Tar 2026 - Il presente giudizio concerne l’impugnazione di un provvedimento disciplinare irrogato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in favore del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-. Tale provvedimento prevede la sanzione pecuniaria pari a 3/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, contestata a seguito di procedimento disciplinare avviato per presunti comportamenti negligenti e contrari al decoro delle funzioni di pubblica sicurezza.

 

 



Tar 2026 - Il presente giudizio concerne l’impugnazione di un provvedimento disciplinare irrogato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in favore del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-. Tale provvedimento prevede la sanzione pecuniaria pari a 3/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, contestata a seguito di procedimento disciplinare avviato per presunti comportamenti negligenti e contrari al decoro delle funzioni di pubblica sicurezza.

Il procedimento disciplinare ha origine da relazioni di colleghi che evidenziano un comportamento del ricorrente ritenuto disdicevole, lesivo del decoro dell’Amministrazione e, più in particolare, riferiscono di una discussione con una personalità scortata, durante la quale si evidenziano toni non consoni e un comportamento negligente nella tutela della persona affidata.

L’organo di disciplina ha ritenuto, alla fine del procedimento, di irrogare una sanzione di entità minore rispetto a quella inizialmente prospettata, riconoscendo che l’episodio si colloca in un quadro di minor gravità rispetto alla contestazione originaria, ma comunque rilevante ai fini della responsabilità disciplinare.

Analisi della legittimità del provvedimento impugnato

1. **Legittimità della sanzione pecuniaria**  
Il provvedimento impugnato si fonda su un giudizio di responsabilità disciplinare per un comportamento che, secondo il Consiglio di disciplina, ha leso il decoro della funzione pubblica e ha costituito una condotta negligente ai sensi dell’art. 4, n. 10, del d.P.R. n. 737/1981. La sanzione pecuniaria è prevista come misura disciplinare alternativa, compatibile con la gravità del comportamento accertato.

2. **Valutazione dei fatti e modalità di accertamento**  
Il procedimento disciplinare ha recepito relazioni di colleghi e ha condotto a un giudizio di responsabilità basato su elementi oggettivi e soggettivi. La decisione di irrogare una sanzione minore rispetto alla sospensione proposta inizialmente appare coerente con le risultanze istruttorie, che hanno evidenziato un comportamento meno grave rispetto alle ipotesi più severe.

3. **Principio di proporzionalità**  
L’irrogazione di una sanzione pecuniaria di modesta entità (3/30 di una mensilità) si inserisce nel principio di proporzionalità tra condotta contestata e sanzione applicata. La circostanza che il comportamento non abbia comportato rischi gravi o danni irreparabili rafforza la legittimità della scelta sanzionatoria.

4. **Procedimento e garanzie difensive**  
Dal quadro fattuale emerge che il procedimento disciplinare si sia svolto nel rispetto delle garanzie di legge, con acquisizione di prove e relazioni, e con possibilità di difesa per il ricorrente. La motivazione del provvedimento appare puntuale e sufficiente a giustificare le sanzioni irrogate.

5. **Contestazioni specifiche e motivazione del datore di lavoro**  
Il ricorrente ha contestato l’asserito comportamento negligente e la modalità di tutela della personalità scortata. Tuttavia, la decisione disciplinare ha ritenuto che la condotta si collocasse in un quadro di minore gravità, e la motivazione si fonda su elementi oggettivi e soggettivi raccolti nel procedimento.

Conclusione

In base alle considerazioni sopra esposte, il provvedimento disciplinare impugnato appare fondato su una corretta valutazione dei fatti, rispettoso del principio di proporzionalità e adottato nel rispetto delle garanzie di legge. La sanzione pecuniaria irrogata risulta congrua e proporzionata alla condotta accertata, e non emergono vizi di legittimità o eccessi di potere tali da giustificare l’annullamento del provvedimento.






 

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