Tar 2026 - Il ricorrente ha partecipato a una procedura di reclutamento speciale di Vigili del Fuoco volontari, indetta dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con il D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, nella quale era prevista una serie di prove fisiche, tra cui le trazioni alla sbarra. Durante la prova del 5 ottobre 2023, egli si è infortunato, riportando una distrazione muscolare alla regione scapolare destra, come attestato dal certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso di OMISSIS.
Il nocciolo della controversia riguarda la corretta interpretazione e applicazione dell’art. 8, allegato C, del bando di concorso, che stabilisce che l’infortunio occorso durante la prova non costituisce causa di esclusione, qualora si dimostri che l’infortunio ha impedito la prosecuzione della prova stessa. Il ricorrente sostiene che questa previsione, applicata in modo rigido, riverberando sulla sua esclusione, viola i principi di parità di trattamento, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, nonché i principi costituzionali e di diritto amministrativo.
Il Tar ha riconosciuto che l’infortunio occorso al ricorrente costituisce una ipotesi di forza maggiore, un evento imprevedibile e inevitabile, che rende impossibile la prosecuzione della prova. La giurisprudenza richiamata (Tar Lazio sez. I bis, 21 settembre 2020, n. 9620; sez. II ter, 10 febbraio 2021, n. 1656; sez. I quater, 15 febbraio 2023, n. 2720) conferma che un infortunio di natura acuta e non imputabile al candidato, che comporta temporanea inabilità, non può essere considerato come elemento che dimostra inidoneità fisica definitiva, né come causa di esclusione automatica.
L’art. 8, allegato C, del bando di concorso, nel prevedere che l’infortunio possa essere causa di esclusione, senza ulteriori parametri, appare come una norma troppo rigida e poco rispettosa del principio di proporzionalità e della buona fede procedurale. La decisione amministrativa di escludere il candidato senza possibilità di ripetere la prova, anche in presenza di un evento di forza maggiore, si rivela arbitraria e irragionevole, violando i principi di imparzialità e di tutela dell’aspirante.
Il provvedimento di esclusione si basa su una interpretazione letterale della norma, trascurando l’elemento fondamentale della realtà dei fatti e della natura dell’infortunio. L’amministrazione, infatti, avrebbe dovuto valutare la possibilità di consentire la ripetizione della prova, considerato che si trattava di un evento imprevedibile e temporaneo, e non di un’insufficienza fisica permanente o di un difetto di idoneità.
Il Tar ha ritenuto che l’applicazione meccanica e rigida della norma, senza un’adeguata valutazione delle circostanze, viola i principi costituzionali e di diritto amministrativo, e pertanto ha accolto il ricorso.
In particolare, ha disposto:
- l’annullamento del provvedimento di esclusione;
- la definitiva ammissione del ricorrente alle successive fasi della procedura;
- la stabilizzazione degli esiti delle prove successive;
- l’inserimento completo e senza riserve del ricorrente in graduatoria.
**In conclusione**, il giudice ha affermato che, in presenza di un evento di forza maggiore come un infortunio occorso durante la prova, l’amministrazione ha il dovere di valutare la possibilità di consentire la ripetizione della prova, e non può applicare in modo automatico e rigido le norme che prevedono l’esclusione per eventi fortuiti e imprevedibili, in modo da rispettare i principi di buona fede, proporzionalità e tutela del candidato.
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