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01 marzo 2026

Lo stalking, disciplinato dall’art. 612-bis del Codice Penale, rappresenta un reato di natura abituale che si caratterizza per la reiterazione di comportamenti molesti e persecutori che causano un grave stato di ansia o paura nella vittima. La norma è stata introdotta con la legge n. 69/2019, convertita con modificazioni dalla legge n. 19/2019, che ha rafforzato l’impianto penale relativo a questo fenomeno.

 

 


Lo stalking, disciplinato dall’art. 612-bis del Codice Penale, rappresenta un reato di natura abituale che si caratterizza per la reiterazione di comportamenti molesti e persecutori che causano un grave stato di ansia o paura nella vittima. La norma è stata introdotta con la legge n. 69/2019, convertita con modificazioni dalla legge n. 19/2019, che ha rafforzato l’impianto penale relativo a questo fenomeno.

**2. La natura di reato abituale**

Il reato di stalking è tipicamente di natura abituale, in quanto consiste in una serie di condotte reiterate nel tempo, e non in un singolo evento criminoso. La giurisprudenza consolidata, ivi inclusa la pronuncia Cassazione n. 7366/2026, sottolinea che la qualificazione di reato abituale comporta che si consideri l’intera condotta come un’unica condotta reiterata, e quindi si applica il trattamento sanzionatorio più grave previsto dalla legge, anche se l’ultima condotta si verifica successivamente all’entrata in vigore della normativa più severa.

**3. Principio di irretroattività della legge penale più severa**

Il principio fondamentale che si applica in tali casi è quello dell’art. 2 del Codice Penale, secondo cui la legge penale più favorevole si applica retroattivamente, mentre quella più severa si applica solo ai fatti successivi alla sua entrata in vigore (art. 25, comma 2, Cost.).

Nel caso di reato abituale, come lo stalking, si sostiene che, ai fini della qualificazione della condotta, si deve considerare l’intera serie di comportamenti come un’unica condotta continuativa. Pertanto, se le condotte si sono protratte nel tempo e l’ultima si verifica successivamente all’entrata in vigore di una legge più severa, si applica il trattamento sanzionatorio più grave.

**4. La pronuncia Cassazione n. 7366/2026**

La pronuncia in esame conferma che, in presenza di un reato abituale come lo stalking, l’applicazione della pena più grave introdotta dalla legge più recente si giustifica solo se l’ultima condotta contestata o accertata si verifica successivamente alla data di entrata in vigore della norma più severa. Ciò si traduce nel principio che, anche se le condotte antecedenti sono state commesse prima della riforma, la qualificazione come reato abituale comporta che l’intera condotta possa essere trattata alla luce della nuova normativa, purché l’ultima condotta successiva all’entrata in vigore della legge.

**5. Implicazioni pratiche e interpretative**

- La qualificazione del reato come abituale permette di applicare la pena più grave prevista dalla legge più recente se l’ultima condotta si verifica successivamente alla sua entrata in vigore.

- La data di cessazione delle condotte e la loro reiterazione sono elementi fondamentali per determinare quale trattamento sanzionatorio si applichi.

- La pronuncia Cassazione n. 7366/2026 ribadisce l’importanza di una corretta ricostruzione cronologica delle condotte e delle norme applicabili.

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**Conclusioni**

In sintesi, la sentenza Cassazione n. 7366/2026 chiarisce che, per i reati abituali come lo stalking, si applica il trattamento sanzionatorio più grave previsto dalla legge più recente se l’ultima condotta contestata si verifica successivamente all’entrata in vigore di tale legge. Ciò deriva dal principio che, in presenza di un reato di natura abituale, l’intera condotta può essere inquadrata secondo la normativa più severa applicabile al momento della più recente condotta reiterata. 

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