Tar 2026 - Il ricorrente impugna il Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, che ha indetto un concorso interno per la copertura di 2662 posti di vice ispettore nella Polizia di Stato, riservato ai sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (30.01.2021). La contestazione si fonda su presunte violazioni di norme di legge e principi costituzionali, nonché di corretta interpretazione delle disposizioni normative riguardanti la carriera e le riserve di posti per i sovrintendenti.
Il contenzioso verte, in particolare, su due profili principali:
1. La esclusione del ricorrente dalla riserva di posti prevista dall’art. 1, co. 2, seconda parte, del decreto, che riserva 665 posti ai sovrintendenti capo con qualifica e anzianità specifiche.
2. La mancata possibilità di retrodatare giuridicamente la nomina del ricorrente a vice sovrintendente, al fine di accedere alla riserva di posti e di far valere il proprio diritto alla decorrenza più favorevole.
Il primo aspetto riguarda la interpretazione delle norme che regolano le riserve di posti per i sovrintendenti e le modalità di riconoscimento della qualifica e dell’anzianità.
L’art. 1, co. 2, secondo comma, del decreto impugnato riserva 665 posti ai sovrintendenti capo che abbiano acquisito la qualifica secondo le permanenze in specifiche qualifiche ante legge 95/2017. La normativa, in linea con le pronunce della Corte Costituzionale, deve garantire il rispetto del principio di uguaglianza e di tutela del diritto alla carriera, evitando discriminazioni arbitrarie o non motivate.
Il decreto e il modulo di domanda non prevedono la possibilità per il ricorrente di dichiarare la propria qualifica di soggetto nominato originariamente vice sovrintendente a seguito di promozione per merito straordinario, né di richiedere retrodatazioni della nomina, di modo che possa essere valutato ai fini dell’accesso alla riserva di posti. Ciò contrasta con i principi di equità e di corretta interpretazione delle norme, come richiamato dalla sentenza n. 224 del 27.10.2020 della Corte Cost., la quale sottolinea l’importanza di garantire trattamento uguale tra soggetti con situazioni sostanzialmente analoghe.
Il secondo aspetto riguarda il diritto del ricorrente di far valere la propria qualifica con decorrenza più favorevole, in linea con la normativa e con le pronunce della Corte Cost., che ha affermato la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul riordino delle carriere.
L’art. 5 del decreto legislativo n. 95/2017 (riordino delle carriere) e le norme successive devono essere interpretate nel senso di garantire la retrodatazione della nomina e l’accesso alle riserve di posti anche ai soggetti che, come il ricorrente, hanno conseguito la qualifica successivamente, se ciò comporta un trattamento più favorevole.
Il decreto impugnato e il modulo di domanda non prevedono tale possibilità, impedendo quindi al ricorrente di beneficiare di un trattamento più favorevole, in contrasto con i principi di legalità, buon andamento, imparzialità e tutela giurisdizionale.
Il Ministero dell’Interno, con nota del 2.2.2021, ha rigettato la richiesta di ammissione con riserva dell’odierno ricorrente alla riserva di posti, motivando che la qualifica rivestita non consente l’accesso alla riserva richiesta.
- La motivazione appare contraria alle disposizioni normative e alle pronunce giurisprudenziali, che riconoscono il diritto di richiedere la retrodatazione e l’allineamento della decorrenza della qualifica.
- La mancata ammissione con riserva contrasta con il diritto del soggetto di far valere le proprie posizioni giuridiche in modo pieno ed effettivo, e può determinare un danno grave e irreparabile.
In conclusione, si chiede:
- L’annullamento del Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, per violazione delle norme di legge e principi costituzionali.
- La declaratoria del diritto del ricorrente a accedere alla riserva di posti prevista dall’art. 1, co. 2, secondo comma, del decreto, con decorrenza giuridica retroattiva alla data più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la qualifica successivamente.
- L’annullamento della nota prot. n. 333-B/0002468 del 2.2.2021, o comunque la sua riforma, per violazione del diritto di far valere le proprie posizioni giuridiche.
- La condanna dell’Amministrazione resistente alle spese di lite.
Il presente commento evidenzia come il ricorso si fondi su una interpretazione corretta delle norme (artt. 1, 2, 3, 5 del decreto 333/2020 e sul principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione) e su le pronunce della Corte Costituzionale, che richiedono di garantire pari trattamento e possibilità di valorizzazione delle qualifiche e delle anzianità. La mancata previsione di strumenti per la retrodatazione e la richiesta di ammissione con riserva configura una violazione di diritto, che deve essere corretta mediante annullamento del decreto impugnato.
Il contenzioso verte, in particolare, su due profili principali:
1. La esclusione del ricorrente dalla riserva di posti prevista dall’art. 1, co. 2, seconda parte, del decreto, che riserva 665 posti ai sovrintendenti capo con qualifica e anzianità specifiche.
2. La mancata possibilità di retrodatare giuridicamente la nomina del ricorrente a vice sovrintendente, al fine di accedere alla riserva di posti e di far valere il proprio diritto alla decorrenza più favorevole.
Il primo aspetto riguarda la interpretazione delle norme che regolano le riserve di posti per i sovrintendenti e le modalità di riconoscimento della qualifica e dell’anzianità.
L’art. 1, co. 2, secondo comma, del decreto impugnato riserva 665 posti ai sovrintendenti capo che abbiano acquisito la qualifica secondo le permanenze in specifiche qualifiche ante legge 95/2017. La normativa, in linea con le pronunce della Corte Costituzionale, deve garantire il rispetto del principio di uguaglianza e di tutela del diritto alla carriera, evitando discriminazioni arbitrarie o non motivate.
Il decreto e il modulo di domanda non prevedono la possibilità per il ricorrente di dichiarare la propria qualifica di soggetto nominato originariamente vice sovrintendente a seguito di promozione per merito straordinario, né di richiedere retrodatazioni della nomina, di modo che possa essere valutato ai fini dell’accesso alla riserva di posti. Ciò contrasta con i principi di equità e di corretta interpretazione delle norme, come richiamato dalla sentenza n. 224 del 27.10.2020 della Corte Cost., la quale sottolinea l’importanza di garantire trattamento uguale tra soggetti con situazioni sostanzialmente analoghe.
Il secondo aspetto riguarda il diritto del ricorrente di far valere la propria qualifica con decorrenza più favorevole, in linea con la normativa e con le pronunce della Corte Cost., che ha affermato la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul riordino delle carriere.
L’art. 5 del decreto legislativo n. 95/2017 (riordino delle carriere) e le norme successive devono essere interpretate nel senso di garantire la retrodatazione della nomina e l’accesso alle riserve di posti anche ai soggetti che, come il ricorrente, hanno conseguito la qualifica successivamente, se ciò comporta un trattamento più favorevole.
Il decreto impugnato e il modulo di domanda non prevedono tale possibilità, impedendo quindi al ricorrente di beneficiare di un trattamento più favorevole, in contrasto con i principi di legalità, buon andamento, imparzialità e tutela giurisdizionale.
Il Ministero dell’Interno, con nota del 2.2.2021, ha rigettato la richiesta di ammissione con riserva dell’odierno ricorrente alla riserva di posti, motivando che la qualifica rivestita non consente l’accesso alla riserva richiesta.
- La motivazione appare contraria alle disposizioni normative e alle pronunce giurisprudenziali, che riconoscono il diritto di richiedere la retrodatazione e l’allineamento della decorrenza della qualifica.
- La mancata ammissione con riserva contrasta con il diritto del soggetto di far valere le proprie posizioni giuridiche in modo pieno ed effettivo, e può determinare un danno grave e irreparabile.
In conclusione, si chiede:
- L’annullamento del Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, per violazione delle norme di legge e principi costituzionali.
- La declaratoria del diritto del ricorrente a accedere alla riserva di posti prevista dall’art. 1, co. 2, secondo comma, del decreto, con decorrenza giuridica retroattiva alla data più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la qualifica successivamente.
- L’annullamento della nota prot. n. 333-B/0002468 del 2.2.2021, o comunque la sua riforma, per violazione del diritto di far valere le proprie posizioni giuridiche.
- La condanna dell’Amministrazione resistente alle spese di lite.
Il presente commento evidenzia come il ricorso si fondi su una interpretazione corretta delle norme (artt. 1, 2, 3, 5 del decreto 333/2020 e sul principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione) e su le pronunce della Corte Costituzionale, che richiedono di garantire pari trattamento e possibilità di valorizzazione delle qualifiche e delle anzianità. La mancata previsione di strumenti per la retrodatazione e la richiesta di ammissione con riserva configura una violazione di diritto, che deve essere corretta mediante annullamento del decreto impugnato.
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