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12 febbraio 2026

Tar 2026 - Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri, ha prestato servizio fino al 21/7/OMISSIS, data di collocamento a riposo. Prima di tale data, aveva maturato 41 giorni di ferie non godute: 16 giorni relativi all’anno 2012, non usufruiti per esigenze di servizio imposte dall’amministrazione, e 25 giorni relativi all’anno OMISSIS, non fruiti a causa di malattia intervenuta dall’11 marzo al 15 luglio OMISSIS.

 

 

Tar 2026 - Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri, ha prestato servizio fino al 21/7/OMISSIS, data di collocamento a riposo. Prima di tale data, aveva maturato 41 giorni di ferie non godute: 16 giorni relativi all’anno 2012, non usufruiti per esigenze di servizio imposte dall’amministrazione, e 25 giorni relativi all’anno OMISSIS, non fruiti a causa di malattia intervenuta dall’11 marzo al 15 luglio OMISSIS.  
 
Il 2/8/OMISSIS il ricorrente ha presentato istanza di monetizzazione per tali ferie, a cui ha opposto un diniego in data 3/2/2014, fondato sull’art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012). Tale disposizione, secondo l’amministrazione, escludeva la possibilità di monetizzare le ferie residue qualora la cessazione del rapporto derivasse da dimissioni del dipendente.  
 
Successivamente, nel 2021, il ricorrente ha presentato una nuova istanza di riesame, chiedendo anche il pagamento di 4 giorni di festività soppresse non conteggiati precedentemente. La richiesta è stata respinta con motivazione prescrittiva, ritenendo il credito decorso in cinque anni.  
 
2. **Oggetto del contenzioso e domanda**  
Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute (16 giorni nel 2012, 25 nel OMISSIS) e per i 4 giorni di festività soppresse, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, chiedendo anche l’annullamento dei due dinieghi precedenti.  
 
3. **Posizione dell’amministrazione e argomentazione sulla prescrizione**  
L’amministrazione si è costituita resistendo al ricorso.  
 
In sede di merito, si sostiene che la natura risarcitoria della monetizzazione, volta a compensare il lavoratore per il mancato godimento di ferie, comporta l’applicazione del termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.), come confermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale e di altri Consigli di Stato e TAR (cfr.Cons. Stato, Sez. II, 27/12/2023 n. 11247; TAR Sardegna, n. 8/2025; TAR Valle d’Aosta, n. 34/2025).  
 
L’argomento si basa sull’art. 36 Cost., che tutela il diritto alle ferie come diritto irrinunciabile, e sulla Direttiva 2003/88/CE, che ne garantisce la piena tutela. La natura risarcitoria della domanda determina l’applicazione del termine decennale, non quello quinquennale previsto per le pretese di natura diversa.  
 
4. **Decisione del giudice**  
Il Tribunale accoglie il ricorso, ritenendo fondato il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie residue e delle festività soppresse. In virtù di ciò, ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme dovute, con l’aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento della presentazione della prima istanza amministrativa fino al soddisfo.  
 
Non vengono contestate le somme dovute (“quantum”), che quindi devono essere liquidate in favore del ricorrente.  
 
5. **Condanna e spese processuali**  
L’amministrazione è condannata al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi € 1.500,00, comprensive di onorari, spese generali, IVA, CPA e contributo unificato.  
 
**In sintesi:**  
- La domanda di monetizzazione delle ferie residue e festività soppresse è fondata, poiché la natura risarcitoria del credito comporta il decorso di un termine decennale di prescrizione.  
- L’ordine è di condannare l’amministrazione al pagamento delle somme dovute, con interessi e rivalutazione, e alle spese di causa.  
 
**Nota:** La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata circa la natura risarcitoria delle pretese relative alle ferie non godute, riconoscendo il diritto del lavoratore a una tutela piena e temporaneamente decorosa.



 

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