Tar 2026 - Il presente caso riguarda una controversia tra la ricorrente, artista OMISSIS, e il Ministero dell’Interno, in qualità di rappresentante della Polizia di Stato, avente ad oggetto il riconoscimento di diritti retributivi e risarcitori derivanti da prestazioni lavorative svolte in favore della Banda Musicale della Polizia di Stato. La ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla retribuzione per attività svolta dal maggio OMISSIS al settembre OMISSIS, nonché il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla condotta dell’amministrazione e dalla prolungata inoccupazione regolamentata illegittimamente.
2. Fattispecie e contestazioni principali
La ricorrente ha prestato attività di OMISSIS presso la Banda della Polizia di Stato dal maggio OMISSIS, senza soluzione di continuità, sotto la direzione del Maestro -OMISSIS-. Tale attività, svolta “in nero” (ossia senza regolare rapporto di lavoro), sarebbe stata accettata con la promessa di una futura regolarizzazione tramite concorso pubblico. La prestazione si sarebbe protratta fino a ottobre OMISSIS, con partecipazione a eventi nazionali e internazionali, e con retribuzione di circa 75 euro per concerto, comprensiva delle prove e di eventuali spese di soggiorno, talvolta sostenute nei locali della stessa amministrazione. La ricorrente sostiene che tale condizione di fatto costituisce un rapporto di lavoro subordinato, non riconosciuto ufficialmente, che ha determinato un danno patrimoniale (mancata retribuzione) e un danno non patrimoniale (perdita di chance e precarizzazione prolungata).
3. Profili giuridici e argomentazioni
a) **Validità del rapporto di lavoro e l’illegittimità dell’impiego “in nero”**
La prima questione riguarda la qualificazione giuridica delle prestazioni rese. La ricorrente sostiene che, pur non essendo formalmente assunta, le prestazioni svolte sono riconducibili a rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., e quindi avrebbe diritto alla retribuzione prevista dal CCNL di riferimento della forza di Polizia ad ordinamento civile (art. 2 c.1 lett. a). La prova di attività continuativa, compresi gli adempimenti di prove e partecipazione a eventi ufficiali, e la presenza di elementi di fatto (convocazioni, acquisto di arpa, spese di soggiorno) rafforzano questa tesi.
b) **Il carattere “in nero” e la conseguente illegittimità**
L’impiego “in nero” costituisce un illecito amministrativo e civile, che impedisce all’amministrazione di avvalersi di tale rapporto di lavoro ai fini di qualificazioni giuridiche o di applicazioni contrattuali. Tuttavia, il comportamento dell’amministrazione, che ha comunque riconosciuto la prestazione attraverso pagamenti e partecipazioni ufficiali, può essere interpretato come un rapporto di fatto che, seppur non formalizzato, può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato ai sensi della giurisprudenza consolidata.
c) **Il danno patrimoniale e il risarcimento delle differenze retributive**
La domanda principale riguarda il pagamento delle differenze retributive non riconosciute, calcolate secondo i parametri del CCNL di riferimento. La richiesta mira a ottenere il pagamento delle somme maturate ma non corrisposte, con eventuale interessi e rivalutazione monetaria.
d) **Il danno da perdita di chance e precarizzazione**
La ricorrente invoca anche un danno patrimoniale non diretto, consistente nella perdita di chance di ottenere un rapporto di lavoro stabile, e un danno non patrimoniale per la condizione di precarietà prolungata. La giurisprudenza riconosce tale danno quando si dimostra che l’illecito ha comportato la perdita di opportunità reali di miglioramento della posizione lavorativa o personale.
4. Questioni procedurali e di merito
- La richiesta di accertamento del diritto alla retribuzione si basa su elementi probatori quali convocazioni ufficiali, attestazioni di partecipazione, documentazione di spesa e la testimonianza di attività continuativa.
- La prova di un rapporto di lavoro subordinato “de facto”, anche se non formalmente riconosciuto, può essere ammessa e valutata dal giudice alla luce delle circostanze concrete (art. 2697 c.c. e giurisprudenza di legittimità).
- La richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere dimostrata con elementi certi e specifici circa le conseguenze delle condotte illegittime dell’amministrazione.
5. Argomentazioni difensive possibili del Ministero
- L’amministrazione potrebbe sostenere che non esiste un rapporto di lavoro subordinato, ma solo prestazioni occasionali o di collaborazione, disciplinate diversamente.
- Potrebbe contestare la natura “in nero” delle prestazioni, evidenziando eventuali elementi di collaborazione autonoma o volontaristica.
- Potrebbe contestare la quantificazione delle somme richieste, sostenendo che eventuali pagamenti siano stati effettuati nel rispetto della normativa vigente, o che le prestazioni siano state svolte in forma di volontariato o collaborazione occasionale.
6. Conclusioni e prospettive
Il caso si caratterizza per la complessità nel qualificare le prestazioni svolte e nel dimostrare il rapporto di subordinazione non formalizzato. La giurisprudenza tende a riconoscere il rapporto di lavoro anche in assenza di formalizzazione, quando emergano elementi di fatto che attestino la continuità e la subordinazione. La domanda di risarcimento per perdita di chance e precarizzazione può trovare accoglimento qualora si dimostri che l’illecito abbia effettivamente determinato tali danni.
7. Parere legale
In conclusione, sulla base delle informazioni fornite, si evidenzia la fondatezza della domanda retributiva e risarcitoria, considerando che la prestazione svolta in modo continuativo e sotto la direzione dell’amministrazione può essere qualificata come rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c. La prova documentale e testimoniale a supporto della continuità e della natura subordinata delle attività sarà determinante. La richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance e precarizzazione appare giustificata, purché si dimostri il nesso causale e la concreta perdita di opportunità lavorative.
Nessun commento:
Posta un commento