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09 gennaio 2026

Tar 2026 - Il presente giudizio riguarda un ricorso collettivo proposto da due ex militari della Guardia di Finanza, OMISSIS La OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, che chiedono l’accertamento e la condanna per il riconoscimento di benefici economici e/o previdenziali in relazione al loro collocamento a riposo a domanda, avvenuto rispettivamente con 58 e 57 anni di età e oltre 35 anni di servizio.

 

 

Tar 2026 - Il presente giudizio riguarda un ricorso collettivo proposto da due ex militari della Guardia di Finanza, OMISSIS La OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, che chiedono l’accertamento e la condanna per il riconoscimento di benefici economici e/o previdenziali in relazione al loro collocamento a riposo a domanda, avvenuto rispettivamente con 58 e 57 anni di età e oltre 35 anni di servizio.

Il ricorso si incentra sulla richiesta di riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) e di riconoscimento di benefici legati all’applicazione delle norme di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e successive modifiche, nonché sull’interpretazione della disciplina relativa alla contribuzione e alle condizioni di accesso ai benefici previdenziali.

2. Le Questioni Giuridiche Sollevate

Il motivo principale del ricorso riguarda:

- La presunta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, che disciplina i benefici per i militari collocati a riposo.

- La violazione dell’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66/2010, riguardante le modalità di calcolo e liquidazione del trattamento di fine servizio.

- La disparità di trattamento tra militari collocati a riposo con domanda rispetto a quelli collocati d’ufficio, in relazione ai benefici riconosciuti e alla contribuzione richiesta.

- La violazione dell’art. 97 della Costituzione, garantente il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

- La violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in relazione al diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione delle utilità previste dall’art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, alla luce di orientamenti giurisprudenziali favorevoli.

3. Argomentazioni del Ricorrente

I ricorrenti sostengono che:

- La normativa vigente, interpretata correttamente, deve riconoscere loro il diritto alla fruizione dei benefici di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 anche nel caso di collocamento a riposo su domanda, nonostante la mancanza di contribuzione specifica o di richiesta formale entro i termini previsti.

- L’orientamento giurisprudenziale consolidato riconosce il principio di uniformità nel trattamento economico e previdenziale, e quindi il diritto dei militari in loro condizione a ricevere le utilità relative al trattamento di fine servizio, inclusi i benefici di cui all’art. 6 bis.

- La mancata applicazione di tali benefici configura una disparità di trattamento ingiustificata e una violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- La prescrizione quinquennale delle somme non può essere opposta nel caso in esame, in quanto il diritto si è consolidato con l’inerzia dell’amministrazione.

4. Difesa dell’I.N.P.S. e Risposte

L’Istituto previdenziale, costituitosi in giudizio, sostiene che:

- Il beneficio richiesto (sei scatti biennali) non spetta ai militari collocati a riposo a domanda senza la relativa contribuzione previdenziale e senza aver presentato domanda entro i termini previsti, ovvero entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti.

- La prescrizione quinquennale delle somme è applicabile, e che eventuali somme dovute devono essere richieste entro tale termine.

- La normativa e la prassi consolidata non prevedono il riconoscimento automatico di tali utilità in assenza di contribuzione e di una specifica domanda formale.

L’ente argomenta inoltre che il diritto alla fruizione di benefici previdenziali deve essere interpretato nel rispetto delle norme di contribuzione e delle procedure stabilite, e che l’orientamento giurisprudenziale non può prescindere da tali limiti.

5. Valutazione e Giudizio del Tribunale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, accoglie il ricorso dei ricorrenti, ritenendo che:

- La normativa interpretata correttamente e alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato riconosce ai militari collocati a riposo a domanda il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione delle utilità di cui all’art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.

- La mancata applicazione di tali benefici costituisce disparità di trattamento ingiustificata e viola i principi di uguaglianza e imparzialità.

- La prescrizione quinquennale non può essere opposta, considerando che il diritto si è consolidato con il comportamento dell’amministrazione e che il beneficio ha natura di diritto soggettivo tutelabile.

- Di conseguenza, l’I.N.P.S. deve riconoscere e liquidare le somme dovute, con ogni conseguente riflesso sul trattamento di fine servizio.

6. Conclusione e Disposizioni

Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ordina all’I.N.P.S. di riconoscere i benefici richiesti dai ricorrenti e di riliquidare il trattamento di fine servizio in conformità alla presente decisione, condannando l’ente al pagamento delle spese di lite, che vengono integralmente compensate per la specificità della fattispecie.

7. Considerazioni Finali

Il provvedimento si inserisce nel solco di una linea interpretativa che privilegia l’effettività dei diritti previdenziali e la tutela della buona fede dei militari, anche in presenza di formalismi procedurali o di limiti temporali di prescrizione, quando tali limiti non risultano giustificati da un principio di ordine pubblico o di contribuzione.

Inoltre, la decisione ribadisce il principio che il diritto alle utilità di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 si estende anche ai casi di collocamento a riposo a domanda, rafforzando la tutela dei lavoratori militari in ambito previdenziale.


 

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