Consiglio di Stato 2026: Limite d'età per i Commissari della Polizia di Stato superato, ora senza restrizioni dei 30 anni
**1. Contesto e innovazioni della pronuncia**
La sentenza del Consiglio di Stato del 2026 interviene su un tema di grande attualità e rilevanza costituzionale: la legittimità dei limiti di età come criterio selettivo nei concorsi pubblici, in particolare nel contesto della Polizia di Stato, e più specificamente per la figura dei Commissari. La questione si inserisce nel più ampio dibattito sulla compatibilità dei requisiti di accesso con il divieto di discriminazione per età sancito dall’art. 3 della Costituzione e dalle norme europee antidiscriminatorie.
Un elemento innovativo di questa pronuncia è l’adozione di un approccio metodologico basato su una “verifica triplice”, che consente di valutare:
- **Funzioni effettivamente esercitate e requisiti essenziali**: si analizza se l’età rappresenti un requisito indispensabile per lo svolgimento delle funzioni, con attenzione alle caratteristiche operative e alle capacità fisiche richieste.
- **Finalità legittima e proporzionalità**: si verifica se il limite di età sia giustificato da esigenze organizzative o operative e se la sua entità sia proporzionata rispetto all’obiettivo.
- **Contesto di servizio e “piramide delle età”**: si valuta se l’applicazione del limite possa essere motivata dall’assetto demografico e dalla media dell’età in servizio, favorendo così una visione sistemica.
**2. La rilevanza delle funzioni e l’analisi delle capacità fisiche**
La sentenza sottolinea che l’elemento decisivo è l’effettività delle funzioni esercitate in modo abituale e la loro relazione con la necessità di capacità fisiche o di resistenza particolare. La Corte di Giustizia (sentenza C-304/21) aveva chiarito che, quando le funzioni non richiedono capacità fisiche sproporzionate, il limite di 30 anni può risultare illegittimo.
Il Consiglio di Stato, richiamando questa impostazione, verifica che:
- Le funzioni dei Commissari di Polizia non richiedano di per sé capacità fisiche particolarmente elevate, se non in casi specifici e circoscritti.
- La relazione ministeriale, basata su dati statistici e di ordine pubblico, non può giustificare in modo adeguato un limite così stringente senza una prova concreta e puntuale dell’impiego della forza fisica in modo sistematico e quotidiano.
**3. La prova empirica e l’elemento probatorio**
Un punto saliente della decisione è l’attenzione alla prova concreta, che si traduce nell’analisi di episodi di uso diretto e personale di armi o coazione fisica da parte dei Commissari. La conclusione è che, nel periodo considerato, tali episodi sono stati troppo rari (quindici complessivi), e quindi non possono essere considerati elementi che rendano legittimo e proporzionale il limite di 30 anni.
Questo metodo rappresenta un approccio “sostanziale” e non meramente formale alla verifica dei requisiti, facendo della prova empirica uno strumento di controllo sulla ragionevolezza e sulla proporzionalità della restrizione.
**4. Discriminazione, partecipazione e proporzionalità**
Il collegio evidenzia come l’abbassamento dell’età massima abbia un impatto discriminatorio, riducendo la platea dei partecipanti e incidendo negativamente sul principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici, senza che tale restringimento sia adeguatamente giustificato da un reale beneficio operativo.
In particolare, si sottolinea che:
- La restrizione basata sull’età non può essere considerata proporzionata se non supportata da evidenze concrete e specifiche sull’effettivo impiego della forza fisica.
- La valutazione della proporzionalità non può essere limitata a considerazioni astratte, ma deve coinvolgere un’analisi fattuale e documentata.
- La motivazione deve essere esplicita e basata su dati e fatti concreti, ribadendo un principio “evidence based” nel settore pubblico.
**5. Implicazioni sistemiche e future**
La pronuncia annulla il limite a 30 anni stabilito dal D.M. 13 luglio 2018, riportando la disciplina alla previgente soglia di 32 anni (D.M. 6 aprile 1999). Questa decisione ha effetti immediati su bandi e processi di selezione, che devono essere riaperti o riformulati eliminando il limite anagrafico illegittimo.
Sul piano più ampio, la sentenza impone all’Amministrazione di adottare criteri di selezione più trasparenti, documentati e proporzionati, ponendo l’accento sulla necessità di correlare i requisiti alle funzioni effettivamente esercitate e alle reali esigenze operative. La “piramide delle età” e la gestione del turn-over devono essere affrontate con strumenti più flessibili e meno discriminatori.
**6. Conclusioni e orientamenti pratici**
- La sentenza ribadisce che i limiti di età devono essere motivati con dati concreti e verificabili, non presunti o basati su generalizzazioni.
- La proporzionalità e la non discriminazione devono essere valutate in modo rigoroso, considerando l’effettivo contesto operativo e le esigenze di sicurezza pubblica.
- La prova empirica e l’analisi delle funzioni rappresentano strumenti fondamentali per bilanciare l’efficienza organizzativa e il rispetto dei principi costituzionali e comunitari.
- L’orientamento futuro suggerisce una maggiore attenzione alla calibrazione dei requisiti, preferendo strumenti più flessibili quali formazione, addestramento e adattamenti organizzativi rispetto a limiti rigidi di età.
**In sintesi**, la pronuncia del Consiglio di Stato del 2026 segna un passaggio importante verso un’amministrazione più rispettosa dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, rafforzando il ruolo della prova fattuale e dell’analisi concreta nel giudizio di legittimità dei requisiti di accesso ai pubblici concorsi, in particolare per funzioni di alta responsabilità come quelle dei Commissari di Polizia.

Nessun commento:
Posta un commento