Translate

21 gennaio 2026

CGUE 2025 - L’attuale scenario giuridico e politico riguardante la situazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo provenienti dall’Egitto si è profondamente evoluto, in virtù delle recenti pronunce giudiziarie e delle analisi delle condizioni interne del Paese. La decisione del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata, rappresenta un passaggio cruciale nel delineare i limiti e le applicazioni della normativa europea in materia di sicurezza dei paesi di origine, con particolare attenzione alle condizioni di tutela e ai diritti umani in Egitto.

 

 

 

 CGUE 2025 - L’attuale scenario giuridico e politico riguardante la situazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo provenienti dall’Egitto si è profondamente evoluto, in virtù delle recenti pronunce giudiziarie e delle analisi delle condizioni interne del Paese. La decisione del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata, rappresenta un passaggio cruciale nel delineare i limiti e le applicazioni della normativa europea in materia di sicurezza dei paesi di origine, con particolare attenzione alle condizioni di tutela e ai diritti umani in Egitto.

Contestualizzazione Normativa
Il Tribunale si è uniformato alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 1° agosto 2025 (Cause riunite nn. C-758/24 e C-759/24), che ha chiarito che gli artt. 36, 37 e 46, paragrafo 3, della Direttiva 2013/32/UE non consentono la designazione di un paese come “paese sicuro” qualora non rispetti le condizioni sostanziali di sicurezza, anche solo per specifiche categorie di persone. Tale interpretazione rafforza il principio che la sicurezza di uno Stato terzo non può essere presunta se le condizioni di tutela dei diritti fondamentali non sono garantite in modo uniforme e sostanziale, soprattutto per categorie vulnerabili.

Condizioni Interno dell’Egitto e Criticità Riscontrate
Il Tribunale di Venezia ha evidenziato, attraverso un’analisi approfondita delle fonti di informazione (COI), che l’Egitto presenta gravi violazioni dei diritti umani e pratiche sistematiche di repressione, tra cui:
- Persecuzioni di attivisti, oppositori politici, giornalisti e minoranze religiose (Baha’i, Testimoni di Geova, Cristiani Copti);
- Discriminazioni contro la comunità LGBTQI e le donne, anche in ambito sociale ed economico;
- Uso sistematico della tortura, trattamenti inumani e degradanti, arresti arbitrari e detenzioni senza garanzie processuali;
- Esistenza di tribunali speciali con diritti difensivi limitati;
- Condizioni di detenzione caratterizzate da sovraffollamento, scarse condizioni igieniche, assenza di cure mediche e pratiche di tortura;
- Respingimenti e detenzioni arbitrarie di richiedenti asilo, con particolare riferimento a persone di origine sudanese.

Valutazione Giuridica e Implicazioni
Alla luce di tali elementi, il Tribunale di Venezia conclude che in Egitto sono ancora presenti persecuzioni e trattamenti disumani o degradanti ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2011/95/UE e dell’allegato 1 della Direttiva 2013/32/UE. Di conseguenza, si afferma che il Paese non può essere qualificato come “paese sicuro” per le categorie di persone vulnerabili, e che le procedure accelerate, applicate in precedenza ai cittadini egiziani, risultano illegittime in questa cornice giuridica.

Impatto sulla Legislazione Europea e sulla Prassi delle Asilo
La decisione evidenzia inoltre le criticità nei criteri adottati dal Consiglio Europeo il 8 dicembre scorso, riguardo alla designazione dei “paesi sicuri”. La presunzione di sicurezza basata su considerazioni generiche o su condizioni di sicurezza limitate si scontra con le evidenze di violazioni sistematiche dei diritti umani, che rendono inaccettabile l’applicazione automatica di procedure accelerate ai cittadini egiziani.

In attesa dell’entrata in vigore del nuovo Patto Europeo sull’Immigrazione e l’Asilo, prevista per giugno 2026, questa pronuncia costituisce un importante precedente che rafforza la posizione dei giudici nazionali e delle autorità europee nel riconoscere le criticità di sicurezza reale e di tutela dei diritti fondamentali in Egitto. La pronuncia sottolinea la necessità di un’analisi caso per caso, piuttosto che di un’applicazione automatica di criteri di “paese sicuro”, soprattutto per le categorie più vulnerabili.

Conclusioni
In conclusione, il provvedimento del Tribunale di Venezia rappresenta un punto di svolta nel diritto europeo in materia di asilo, rafforzando il principio secondo cui la sicurezza di uno Stato terzo deve essere valutata in modo sostanziale e concreto, considerando le reali condizioni di tutela dei diritti umani. La decisione mette in evidenza l’importanza di un’analisi approfondita e aggiornata delle situazioni interne dei paesi di origine, e invita a una revisione critica dei criteri di designazione dei paesi sicuri, al fine di garantire una protezione efficace e rispettosa dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo.

---

 

 

 

 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

1o agosto 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esame, ad opera del giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro – Pubblicità delle fonti di informazione su cui si fonda tale decisione»

Nelle cause riunite C‑758/24 [Alace] ( i ) e C‑759/24 [Canpelli] i,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Roma (Italia), con ordinanze del 31 ottobre 2024 e del 4 novembre 2024, pervenute in cancelleria rispettivamente il 4 novembre 2024 e il 5 novembre 2024, nei procedimenti

LC (C‑758/24),

CP (C‑759/24)

contro

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma – Sezione procedure alla frontiera II,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, K. Jürimäe (relatrice), I. Jarukaitis, M.L. Arastey Sahún, A. Kumin, N. Jääskinen, D. Gratsias e M. Gavalec, presidenti di sezione, I. Ziemele, J. Passer, Z. Csehi, O. Spineanu-Matei, B. Smulders e M. Condinanzi, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 febbraio 2025,

considerate le osservazioni presentate:

per LC, da S. Angilletta, avvocata;

per CP, da D. Belluccio e S. Greco, avvocati;

per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da L. D’Ascia, E. Feola e I. Massarelli, avvocati dello Stato;

per il governo bulgaro, da S.O. Ruseva e T.S. Tsingileva, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da A. Edelmannová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da T. Papadopoulou, in qualità di agente;

per il governo francese, da B. Dourthe, O. Duprat-Mazaré e B. Fodda, in qualità di agenti;

per il governo cipriota, da I. Neophytou e E. Symeonidou, in qualità di agenti;

per il governo lettone, da J. Davidoviča e S. Zellis, in qualità di agenti;

per il governo lituano, da K. Dieninis, in qualità di agente;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

per il governo maltese, da A. Buhagiar, in qualità di agente;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e A. Hanje, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e P. Thalmann, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti;

per il governo slovacco, da E.V. Larišová, in qualità di agente;

per il governo finlandese, da H. Leppo e M. Pere, in qualità di agenti;

per il governo svedese, da F.-L. Göransson e J. Olsson, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Azéma, M. Debieuvre e F. Tomat, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 aprile 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli da 36 a 38 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), in combinato disposto con i considerando 42, 46 e 48 e con l’allegato I di tale direttiva nonché alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra, rispettivamente, LC e CP, cittadini della Repubblica popolare del Bangladesh, e la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma – Sezione procedure alla frontiera II (Italia), in ordine alla legittimità delle decisioni con cui quest’ultima ha respinto, al termine di procedure accelerate alla frontiera, le domande di protezione internazionale di LC e di CP in quanto manifestamente infondate.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2013/32

3

I considerando 18, 20, 40, 42, 46 e 48 della direttiva 2013/32 enunciano quanto segue:

«(18)

È nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.

(...)

(20)

In circostanze ben definite per le quali una domanda potrebbe essere infondata o vi sono gravi preoccupazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, gli Stati membri dovrebbero poter accelerare la procedura di esame, introducendo in particolare termini più brevi, ma ragionevoli, in talune fasi procedurali, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo e un accesso effettivo del richiedente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti dalla presente direttiva.

(...)

(40)

Criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di protezione internazionale è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo può essere considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare paese sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che quest’ultimo non adduca controindicazioni.

(...)

(42)

La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

(...)

(46)

Qualora gli Stati membri applichino i concetti di paese sicuro caso per caso o designino i paesi sicuri adottando gli elenchi a tal fine, dovrebbero tener conto tra l’altro degli orientamenti e dei manuali operativi e delle informazioni relative ai paesi di origine e alle attività, compresa la metodologia della relazione sulle informazioni del paese di origine dell’[Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)], di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo [(GU 2010, L 132, pag. 11)], nonché i pertinenti orientamenti dell’[Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)].

(...)

(48)

Al fine di garantire l’applicazione corretta dei concetti di paese sicuro basati su informazioni aggiornate, gli Stati membri dovrebbero condurre riesami periodici sulla situazione in tali paesi sulla base di una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni di altri Stati membri, dell’EASO, dell’UNHCR, del Consiglio d’Europa e di altre pertinenti organizzazioni internazionali. Quando gli Stati membri vengono a conoscenza di un cambiamento significativo nella situazione relativa ai diritti umani in un paese designato da essi come sicuro, dovrebbero provvedere affinché sia svolto quanto prima un riesame di tale situazione e, ove necessario, rivedere la designazione di tale paese come sicuro».

4

L’articolo 10 di tale direttiva, rubricato «Criteri applicabili all’esame delle domande», al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4 dispone quanto segue:

«3.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell’autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:

(...)

b)

che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l’EASO e l’UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

(...)

4.   Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell’autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 3, lettera b), necessarie per l’adempimento delle loro funzioni».

5

L’articolo 12 di tale direttiva, rubricato «Garanzie per i richiedenti», al paragrafo 1, lettera d), enuncia quanto segue:

«In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano delle seguenti garanzie:

(...)

d)

il richiedente e, ove del caso, i suoi avvocati o altri consulenti legali conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, abbiano accesso alle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera d), se l’autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di prendere una decisione sulla domanda;

(...)».

6

L’articolo 24 della medesima direttiva, rubricato «Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari» concerne il sostegno che deve essere accordato a questo tipo di richiedenti per tutta la durata della procedura di asilo.

7

L’articolo 31 della direttiva 2013/32, rubricato «Procedura di esame», al suo paragrafo 8, lettera b), stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d’esame, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie del capo II, sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell’articolo 43 se:

(...)

b)

il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva (...)».

8

Ai sensi dell’articolo 32 di tale direttiva, rubricato «Domande infondate»:

«1.   Fatto salvo l’articolo 27, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda solo se l’autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9)].

2.   Nei casi di domande infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate nell’articolo 31, paragrafo 8, gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così definita dal diritto nazionale».

9

Ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2013/32, rubricato «Concetto di paese di origine sicuro»:

«1.   Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente, previo esame individuale della domanda, solo se:

a)

questi ha la cittadinanza di quel paese; ovvero

b)

è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese,

e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95].

2.   Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro».

10

L’articolo 37 della direttiva 2013/32, rubricato «Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri», così dispone:

«1.   Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell’allegato I, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale.

2.   Gli Stati membri riesaminano periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri conformemente al presente articolo.

3.   La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo».

11

L’articolo 38 della direttiva in argomento riguarda il concetto di paese terzo sicuro.

12

L’articolo 43 della medesima direttiva, rubricato «Procedure di frontiera», al paragrafo 1 enuncia che:

«Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:

(…)

b)

sul merito di una domanda nell’ambito di una procedura a norma dell’articolo 31, paragrafo 8».

13

Ai sensi dell’articolo 46 di tale direttiva, rubricato «Diritto a un ricorso effettivo»:

«1.   Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a)

la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:

i)

di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;

(...)

3.   Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

(...)

5.   Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso.

6.   Qualora sia stata adottata una decisione:

a)

di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, o infondata dopo l’esame conformemente all’articolo 31, paragrafo 8, a eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all’articolo 31, paragrafo 8, lettera h);

(...)

un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d’ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell’esito del ricorso.

(...)».

14

L’allegato I alla direttiva 2013/32, rubricato «Designazione dei paesi di origine sicuri ai fini dell’articolo 37, paragrafo 1», è formulato come segue:

«Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva [2011/95] né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a)

le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;

b)

il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella [CEDU] e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici[, adottato il 16 dicembre 1966 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrato in vigore il 23 marzo 1976,] e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura [ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1465, pag. 85, n. 24841 (1987)]], in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, di detta [CEDU];

c)

il rispetto del principio di “non-refoulement” conformemente alla convenzione [relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], entrata in vigore il 22 aprile 1954 ed integrata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la “convenzione di Ginevra”)];

d)

un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà».

Regolamento (UE) 2024/1348

15

L’articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348), rubricato «Concetto di paese di origine sicuro», al paragrafo 2 così dispone:

«La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell’Unione [europea] che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili».

16

L’articolo 78 di tale regolamento, rubricato «Abrogazione», enuncia, al paragrafo 1:

«La direttiva [2013/32] è abrogata a decorrere dalla data di cui all’articolo 79, paragrafo 2, fatto salvo l’articolo 79, paragrafo 3».

17

L’articolo 79 del medesimo regolamento, rubricato «Entrata in vigore e applicazione», ai paragrafi 2 e 3 prevede quanto segue:

«2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 12 giugno 2026.

3.   Il presente regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026. Le domande di protezione internazionale formalizzate prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva [2013/32]. Il presente regolamento si applica alla procedura di revoca della protezione internazionale qualora l’esame per revocare la protezione internazionale sia iniziato a decorrere dal 12 giugno 2026. Se l’esame per revocare la protezione internazionale è stato avviato prima del 12 giugno 2026, la procedura di revoca della protezione internazionale è disciplinata dalla direttiva [2013/32]».

Diritto italiano

18

Ai sensi del preambolo del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158 – Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (GURI n. 249, del 23 ottobre 2024; in prosieguo: il «decreto legge n. 158/2024»):

«(…)

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di designare i Paesi di origine sicuri, tenendo conto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, del 4 ottobre 2024[, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky (C‑406/22, EU:C:2024:841)], escludendo i Paesi che non soddisfano le condizioni per determinate parti del loro territorio (Camerun, Colombia e Nigeria);

Considerato il regolamento [2024/1348] e, in particolare, l’articolo 61, paragrafo 2 secondo cui “La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell’Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili” che, pur trovando applicazione a decorrere dal 12 giugno 2026, ha indicato l’orientamento condiviso da parte degli Stati membri dell’Unione europea;

(…)».

19

Il decreto-legge n. 158/2024 ha modificato, segnatamente, l’articolo 2‑bis, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 – Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GURI n. 40, del 16 febbraio 2008; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 25/2008»). A seguito di tale modifica, l’articolo 2‑bis, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 25/2008 così dispone:

«1.   In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

2.   Uno Stato non appartenente all’Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione (...) né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di categorie di persone.

3.   Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a)

le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

b)

il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella [CEDU], nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (...) e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della [CEDU];

c)

il rispetto del principio di cui all’articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

d)

un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4.   La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all’Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all’articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell’Unione europea, dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo [(EUAA)], dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4‑bis.   L’elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1, il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell’elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l’inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti commissioni parlamentari».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

20

LC e CP sono due cittadini della Repubblica popolare del Bangladesh. Dopo essere stati soccorsi in mare dalle autorità italiane sono stati condotti in Albania, dove sono stati trattenuti nel centro di permanenza di Gjadër. Tali misure sono state adottate in applicazione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, in forza del quale il governo albanese ha messo a disposizione della Repubblica italiana due aree del territorio albanese, che vengono sottoposte interamente alla giurisdizione italiana ed equiparate alle zone di frontiera o di transito nelle quali i richiedenti asilo possono essere trattenuti.

21

Da tale centro di permanenza, il 16 ottobre 2024, LC e CP hanno depositato, ciascuno, una domanda di protezione internazionale presso le autorità italiane.

22

Con decisioni del 17 ottobre 2024, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma – Sezione procedure alla frontiera II ha respinto tali domande, in esito a una procedura accelerata di frontiera, con la motivazione che LC e CP provenivano da un paese di origine sicuro. I provvedimenti di trattenimento non sono stati convalidati dall’organo giurisdizionale competente e i richiedenti sono stati pertanto rimessi in libertà.

23

Arrivati in Italia, LC e CP hanno adito, il 25 ottobre 2024, il Tribunale ordinario di Roma (Italia), giudice del rinvio, con un ricorso avverso le decisioni di rigetto delle loro domande di protezione internazionale menzionate al punto precedente.

24

Tale giudice nutre dubbi in ordine alla designazione della Repubblica popolare del Bangladesh come paese di origine sicuro.

25

In primo luogo, il giudice del rinvio osserva che, fino all’adozione del decreto legge n. 158/2024, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro avveniva in due fasi. In un primo tempo, il legislatore italiano definiva, mediante legge ordinaria, il quadro giuridico di tali designazioni. In un secondo tempo, l’amministrazione italiana designava, mediante decreto interministeriale, i paesi di origine sicuri sulla base di schede informative relative a tali paesi. Al giudice italiano era riconosciuta la competenza a sindacare la compatibilità di tali decreti interministeriali con il suddetto quadro giuridico. Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore di tale decreto-legge, l’elenco dei paesi di origine sicuri figurerebbe ormai in un atto di rango legislativo, precisamente l’articolo 2‑bis, comma 1, del decreto legislativo n. 25/2008, come modificato dal decreto legge n. 158/2024. Il legislatore italiano sarebbe dunque stato abilitato, per il futuro, tanto a stabilire il quadro normativo generale che disciplina le modalità e i criteri di designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro, quanto a procedere esso stesso a tale designazione. Il giudice del rinvio si chiede se una simile designazione mediante un atto di rango legislativo sia conforme alle prescrizioni della direttiva 2013/32.

26

In secondo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che, a seguito della modifica dell’articolo 2‑bis del decreto legislativo n. 25/2008 ad opera del decreto legge n. 158/2024, la normativa italiana non contiene più alcun riferimento alle schede informative relative ai paesi terzi in questione ai fini dell’inserimento di questi ultimi nell’elenco dei paesi di origine sicuri, né menziona la necessità di citare le fonti dalle quali sono tratte tali informazioni. In particolare, i commi da 2 a 4 dell’articolo 2‑bis del decreto legislativo n. 25/2008, come modificato dal decreto legge n. 158/2024, non sarebbero per nulla menzionati al comma 1 di tale articolo, come modificato. Quest’ultimo stabilirebbe l’elenco dei paesi di origine sicuri facendo riferimento, in generale, ai «riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti», senza identificare tali riscontri o tali fonti. Inoltre, il nuovo comma 4‑bis di detto articolo si limiterebbe a prevedere che, ai fini dell’aggiornamento periodico di tale elenco, il governo adotta una relazione che espone la situazione dei paesi terzi di cui trattasi. Di conseguenza, ai richiedenti protezione internazionale, da un lato, e agli organi giurisdizionali dinanzi ai quali essi hanno presentato ricorsi, dall’altro, verrebbe impedito, rispettivamente, di contestare e di sindacare la provenienza, l’autorevolezza, l’attendibilità, la pertinenza, l’attualità, la completezza e il contenuto delle informazioni che hanno condotto alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro, in violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 47 della Carta.

27

In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se gli Stati membri debbano consentire ai giudici nazionali di utilizzare tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione al fine di verificare la fondatezza della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro, indipendentemente dal fatto che l’autorità nazionale che ha proceduto a tale designazione abbia, o meno, rivelato le informazioni sulle quali si è basata. Detto giudice ritiene che occorra rispondere in senso affermativo a tale questione, e ciò al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva ai richiedenti protezione internazionale le cui domande siano state respinte in esito a una procedura accelerata con la motivazione che essi provengono da un paese di origine sicuro così designato.

28

In quarto luogo, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulle conseguenze da trarre dalla sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky (C‑406/22, EU:C:2024:841). Su tale punto, esso espone che dal preambolo del decreto-legge n. 158/2024 risulta che, con l’adozione di quest’ultimo, il governo italiano ha inteso conformarsi a tale sentenza sopprimendo, all’articolo 2-bis, comma 2, seconda frase, del decreto legislativo n. 25/2008, la possibilità di designare come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune parti del suo territorio, le condizioni di siffatta designazione. Tuttavia, tale governo avrebbe conservato, nella citata disposizione, la possibilità di designare come paese di origine sicuro un paese terzo con l’eccezione di talune categorie di persone. Orbene, detto giudice ritiene che quest’ultima possibilità debba essere esclusa sulla base di un ragionamento analogo a quello adottato dalla Corte nella summenzionata sentenza. Un’esclusione di categorie di persone riguardante, nella maggior parte dei casi, tutto il territorio di un paese terzo sarebbe persino più grave dell’esclusione di parti di territorio, esaminata nella medesima sentenza. Ciò premesso, tale giudice ritiene necessario interpellare la Corte al riguardo prima di trarre, se del caso, le conseguenze derivanti dal principio del primato del diritto dell’Unione.

29

È in tale contesto che il Tribunale ordinario di Roma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in modo identico nelle due cause:

«1)

Se il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37 e 38 della [direttiva 2013/32], letti anche in combinazione con i suoi considerando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta] (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), osti a che un legislatore nazionale, competente a consentire la formazione di elenchi di Paesi di origine sicuri ed a disciplinare i criteri da seguire e le fonti da utilizzare a tal fine, proceda anche a designare direttamente, con atto legislativo primario, uno Stato terzo come Paese di origine sicuro;

2)

se comunque il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37, e 38 della medesima direttiva, letti anche in combinazione con i suoi considerando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta] (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), osti quanto meno a che il legislatore designi uno Stato terzo come Paese di origine sicuro senza rendere accessibili e verificabili le fonti adoperate per giustificare tale designazione, così impedendo al richiedente asilo di contestarne, ed al giudice di sindacarne la provenienza, l’autorevolezza, l’attendibilità, la pertinenza, l’attualità, la completezza, e comunque in generale il contenuto, e di trarne le proprie valutazioni sulla sussistenza delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I [a detta] direttiva;

3)

se il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37, e 38 della medesima direttiva, letti anche in combinazione con i suoi considerando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta] (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), debba essere interpretato nel senso che, nel corso di una procedura accelerata di frontiera [per persone provenienti] da [un] Paese di origine designato sicuro, il giudice possa in ogni caso utilizzare informazioni sul Paese di provenienza, attingendole autonomamente dalle fonti di cui al paragrafo 3 dell’articolo 37 della direttiva, utili ad accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I [alla medesima] direttiva;

4)

se il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37, e 38 della medesima direttiva, nonché il suo allegato I, letti anche in combinazione con i suoi considerando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta] (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), osti a che un Paese terzo sia definito “di origine sicuro” qualora vi siano, in tale Paese, categorie di persone per le quali esso non soddisfa le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I [a detta] direttiva».

Procedimento dinanzi alla Corte

30

Il giudice del rinvio ha richiesto che le cause fossero sottoposte al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea ed all’articolo 107 del regolamento di procedura.

31

Il 19 novembre 2024, la Seconda Sezione della Corte, su proposta della giudice relatrice, sentito l’avvocato generale, ha deciso di non accogliere tale richiesta.

32

Con decisione del presidente della Corte del 21 novembre 2024, le presenti cause sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

33

Con ordinanza del presidente della Corte del 29 novembre 2024, le presenti cause sono state sottoposte al procedimento accelerato previsto all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

34

Conformemente all’articolo 16, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Repubblica italiana ha chiesto che le presenti cause fossero giudicate dalla Grande Sezione, circostanza di cui la Corte ha preso atto l’11 febbraio 2025.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

35

I governi italiano e slovacco contestano la ricevibilità delle questioni prime, seconde e quarte.

36

Per quanto riguarda le prime e le seconde questioni, il governo italiano asserisce che il giudice del rinvio non ha indicato le ragioni per le quali il decreto legge n. 158/2024 sarebbe incompatibile con il diritto dell’Unione, e quelle in base alle quali tali questioni sarebbero rilevanti ai fini della soluzione delle controversie principali. Tale governo aggiunge che, nel caso di specie, le modalità di designazione dei paesi di origine sicuri sono irrilevanti poiché la Repubblica popolare del Bangladesh era già stata designata come paese di origine sicuro ancor prima dell’adozione di tale decreto legge.

37

Per quanto riguarda le quarte questioni, i governi italiano e slovacco sostengono che esse sono astratte e ipotetiche. Infatti, il giudice del rinvio avrebbe omesso di verificare se la Repubblica popolare del Bangladesh non sia un paese di origine sicuro per determinate categorie di persone e se LC e CP appartengano a dette categorie.

38

A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur,C‑185/24 e C‑189/24, EU:C:2024:1036, punto 26 e giurisprudenza citata).

39

Nel caso di specie, dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che due cittadini della Repubblica popolare del Bangladesh hanno presentato dinanzi al giudice del rinvio ricorsi avverso decisioni che respingono le loro domande di protezione internazionale in quanto manifestamente infondate, con la motivazione che essi provengono da un paese di origine sicuro. In tali domande, il giudice spiega di nutrire dubbi in ordine alla compatibilità con il diritto dell’Unione della designazione di tale paese terzo come paese di origine sicuro, in sostanza, per il motivo che tale designazione deriva da un atto legislativo, che il legislatore italiano non ha divulgato le sue fonti di informazione e ha mantenuto in vigore la facoltà di procedere a detta designazione, sebbene tale paese terzo possa non essere «sicuro» per talune categorie della sua popolazione. A tal riguardo, detto giudice fa riferimento alla scheda informativa del 3 maggio 2024 redatta dal Ministero degli Affari esteri italiano e relativa alla Repubblica popolare del Bangladesh, sulla quale si fondava la designazione di quest’ultima come paese di origine sicuro prima dell’adozione del decreto legge n. 158/2024, scheda nella quale si era concluso che tale paese terzo poteva essere considerato come un paese di origine sicuro soltanto facendo eccezione per talune categorie di persone.

40

È in tale contesto che, con le sue questioni prime, seconde e quarte, lo stesso giudice interroga la Corte, in sostanza, sull’interpretazione di varie disposizioni della direttiva 2013/32, che disciplinano il concetto di paese di origine sicuro e la designazione di tali paesi da parte degli Stati membri, nonché sulle modalità del controllo giurisdizionale di siffatta designazione.

41

Tali questioni vertono dunque, in concreto, sull’interpretazione di norme del diritto dell’Unione rilevanti ai fini della soluzione delle controversie di cui ai procedimenti principali. Poiché il giudice del rinvio stabilisce il contesto di diritto nazionale e di fatto dei procedimenti principali sotto la propria responsabilità, non spetta alla Corte verificare le premesse sulle quali si basano dette questioni.

42

Inoltre, dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che, con le sue questioni, il giudice del rinvio intende, in definitiva, determinare se la designazione, in quanto tale, della Repubblica popolare del Bangladesh come paese di origine sicuro sia compatibile con il diritto dell’Unione al fine, se del caso, di escludere la presunzione di sicurezza che scaturisce dall’applicazione del concetto di paese di origine sicuro nei procedimenti principali. Pertanto, la circostanza che non sia stato accertato se LC e CP rientrino in una delle categorie di persone per le quali, a parere di tale giudice, il paese in argomento non costituisce un paese di origine sicuro è irrilevante riguardo alla ricevibilità di tali questioni.

43

Ne consegue che le questioni prime, seconde e quarte sono ricevibili.

Nel merito

Osservazioni preliminari

44

In via preliminare occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v. sentenze del 20 marzo 1986, Tissier,35/85, EU:C:1986:143, punto 9, nonché del 19 dicembre 2024, Khan Yunis e Baabda, C‑123/23 e C‑202/23, EU:C:2024:1042, punto 63).

45

Infatti la circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia incluso, nelle sue questioni, talune determinate disposizioni di diritto dell’Unione non impedisce alla Corte di fornirgli tutti gli elementi interpretativi che possano essere utili per definire il procedimento principale, traendo dall’insieme degli elementi forniti da tale giudice e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond,83/78, EU:C:1978:214, punto 26, nonché del 19 dicembre 2024, Khan Yunis e Baabda, C‑123/23 e C‑202/23, EU:C:2024:1042, punto 64).

46

Con le sue questioni il giudice del rinvio interroga la Corte, in particolare, sull’interpretazione degli articoli da 36 a 38 della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta.

47

In primo luogo, occorre ricordare che gli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32 riguardano, rispettivamente, il concetto di paese di origine sicuro e la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi come paesi di origine sicuri.

48

Tali articoli istituiscono un regime speciale di esame al quale gli Stati membri possono sottoporre le domande di protezione internazionale. Questo regime si basa su una forma di presunzione relativa di protezione sufficiente nel paese d’origine, la quale può essere superata dal richiedente se adduce gravi motivi attinenti alla sua situazione personale (v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2018, A,C‑404/17, EU:C:2018:588, punto 25, e del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 47 nonché giurisprudenza citata).

49

A titolo delle specificità di detto regime, gli Stati membri possono decidere, conformemente all’articolo 31, paragrafo 8, lettera b), di tale direttiva, da un lato, di accelerare la procedura d’esame e, dall’altro, di espletarla presso la frontiera o nelle zone di transito, conformemente all’articolo 43 di detta direttiva (sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 48).

50

Peraltro, quando una domanda di protezione internazionale, presentata da un richiedente proveniente da un paese di origine sicuro, è stata giudicata infondata in quanto, conformemente all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, l’autorità accertante ha stabilito che il richiedente non soddisfa i requisiti previsti per poter ottenere la protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95, gli Stati membri possono altresì considerare, in forza dell’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, una domanda siffatta manifestamente infondata, se definita come tale nella legislazione nazionale (sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 49).

51

Inoltre, una delle conseguenze per l’interessato la cui domanda è respinta in base all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro è che, contrariamente a quanto previsto in caso di semplice rigetto, egli può non essere autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro in cui è stata presentata tale domanda in attesa dell’esito del suo ricorso avverso la decisione di rigetto di detta domanda, come risulta dalle disposizioni dell’articolo 46, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/32 (sentenze del 25 luglio 2018, A,C‑404/17, EU:C:2018:588, punto 27, e del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 50).

52

In secondo luogo, occorre osservare che, a differenza degli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32, l’articolo 38 di quest’ultima verte non già sul concetto di «paese di origine sicuro», bensì su quello di «paese terzo sicuro». Orbene, i procedimenti principali vertono sull’applicazione del solo concetto di «paese di origine sicuro». Pertanto, nelle presenti cause, non è necessario pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 38 di tale direttiva.

53

In terzo luogo, occorre constatare che al diritto a un ricorso effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta, corrisponde l’obbligo imposto agli Stati membri dall’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 di prevedere in favore dei richiedenti protezione internazionale tale diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, di cui l’articolo 46, paragrafo 3, di detta direttiva definisce la portata [v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa),C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 60, e del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 85 e giurisprudenza citata]. Si deve pertanto tener conto anche di quest’ultima disposizione, benché il giudice del rinvio non vi abbia fatto riferimento nelle sue questioni.

Sulle prime questioni

54

Con le sue prime questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 36 e 37 nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo.

55

Come ricordato al punto 48 della presente sentenza, gli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32 istituiscono un regime speciale di esame al quale gli Stati membri possono sottoporre le domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi designati come paesi di origine sicuri.

56

A tal fine, l’articolo 37, paragrafo 1, di tale direttiva specifica che «[g]li Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell’allegato I [a detta direttiva], di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale». Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, da un confronto delle diverse versioni linguistiche di tale disposizione risulta che la nozione di «normativa» deve essere intesa nella sua accezione più ampia, come comprendente atti di natura legislativa, regolamentare o amministrativa.

57

In tal senso, la Corte ha peraltro dichiarato che, per poter ricorrere al regime speciale di esame ed alla presunzione relativa istituita dalle norme della direttiva 2013/32 concernenti le procedure basate sul concetto di paese di origine sicuro, gli Stati membri devono aver proceduto ad una completa attuazione di dette norme quanto alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che sono tenuti ad adottare (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, A,C‑404/17, EU:C:2018:588, punto 31).

58

Secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un’efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto [sentenza del 3 settembre 2020, Subdelegación del Gobierno en Barcelona (Soggiornanti di lungo periodo), C‑503/19 e C‑592/19, EU:C:2020:629, punto 35 e giurisprudenza citata].

59

In tale contesto, spetta a ciascuno Stato membro procedere alla designazione dei paesi di origine sicuri secondo le modalità previste agli articoli 36 e 37 nonché all’allegato I alla direttiva 2013/32, vale a dire, in particolare, adozione di un elenco di paesi terzi sulla base dei criteri fissati in detto allegato I, formulazione di norme e di modalità supplementari di attuazione, notifica alla Commissione dell’elenco di paesi di origine sicuri o, ancora, suo riesame periodico (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, A,C‑404/17, EU:C:2018:588, punto 28).

60

Ciò premesso, né queste disposizioni né, del resto, altre disposizioni della direttiva 2013/32 determinano la o le autorità degli Stati membri che dovrebbero essere incaricate di designare i paesi di origine sicuri a livello nazionale oppure lo strumento giuridico pertinente a tal fine.

61

A tal riguardo, occorre ricordare che dall’articolo 288, terzo comma, TFUE risulta che gli Stati membri, in sede di recepimento di una direttiva, dispongono di un margine di discrezionalità in ordine alla scelta delle modalità e dei mezzi destinati a garantirne l’attuazione. Pertanto, per quanto riguarda la scelta delle autorità competenti e degli strumenti giuridici pertinenti ai fini della designazione, a livello nazionale, di paesi terzi come paesi di origine sicuri, nulla impedisce che si decida, all’interno di uno Stato membro, di affidare al legislatore nazionale la responsabilità di designare i paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo.

62

Tuttavia, tale margine di discrezionalità degli Stati membri nell’attuazione delle disposizioni degli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32 lascia impregiudicato l’obbligo, per ciascuno di detti Stati, di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia di detta direttiva, conformemente all’obiettivo che essa persegue (v., in tal senso, sentenze del 10 aprile 1984, von Colson e Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, punto 15, nonché del 31 marzo 2022, Lombard Lízing,C‑472/20, EU:C:2022:242, punto 35).

63

In particolare, il margine di discrezionalità non incide sull’obbligo di ogni giudice nazionale di garantire la piena efficacia delle disposizioni della direttiva 2013/32, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione del diritto nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una disposizione di tale direttiva produttiva di effetti diretti, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale disposizione dal diritto nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal,106/77, EU:C:1978:49, punti 21 24, nonché del 28 gennaio 2025, ASG 2,C‑253/23, EU:C:2025:40, punto 90 e giurisprudenza citata).

64

Inoltre, pur spettando, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, all’ordinamento giuridico interno, in forza del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri e fatta salva l’osservanza dei principi di equivalenza e di effettività, disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti individuali derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurare, in ciascun caso, il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva di tali diritti, quale garantito dall’articolo 47 della Carta; nel caso di specie, la portata di tale diritto è precisata dall’articolo 46 della direttiva 2013/32 (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2025, Al Nasiria,C‑610/23, EU:C:2025:514, punto 51 e giurisprudenza citata).

65

Ne consegue che la scelta, da parte di uno Stato membro, dell’autorità competente e dello strumento giuridico di designazione, a livello nazionale, di paesi di origine sicuri ai sensi degli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32 non può incidere sugli obblighi ad esso incombenti in applicazione di tale direttiva. Spetta dunque, in particolare, a ciascuno Stato membro garantire il rispetto del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, che l’articolo 46, paragrafo 1, di detta direttiva riconosce ai richiedenti protezione internazionale avverso le decisioni relative alle loro domande, e di cui l’articolo 46, paragrafo 3, della medesima direttiva definisce la portata.

66

A tal riguardo la Corte ha già dichiarato che, conformemente all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, quando un giudice nazionale è investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, conformemente all’articolo 37 della medesima direttiva, tale giudice, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 98).

67

Pertanto, e tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 62 e 63 della presente sentenza, la circostanza che uno Stato membro abbia scelto di procedere alla designazione di paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo non può essere tale da impedire al giudice nazionale adito, alle condizioni enunciate al punto precedente di questa sentenza, di controllare, anche solo in via incidentale, se la designazione del paese terzo di cui trattasi quale paese di origine sicuro rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I alla direttiva 2013/32.

68

Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alle prime questioni dichiarando che gli articoli 36 e 37 nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri.

Sulle questioni seconde e terze

69

Con le sue questioni seconde e terze, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 36 e 37 nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, da un lato, lo Stato membro che designa un paese terzo quale paese di origine sicuro deve rendere accessibili le fonti di informazione, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, di tale direttiva, sulle quali tale designazione è fondata e, dall’altro, il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, può tener conto, nel verificare se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione enunciate all’allegato I di detta direttiva, delle informazioni da esso stesso raccolte.

70

L’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 prevede che la valutazione volta ad accertare che un paese terzo è un paese di origine sicuro si basa su una serie di fonti di informazione, comprese, in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dalla EUAA, succeduta allo EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

71

È vero che né tale disposizione né altre disposizioni della direttiva 2013/32 stabiliscono espressamente che l’autorità nazionale che procede alla designazione, a livello nazionale, dei paesi di origine sicuri debba rendere accessibili le fonti di informazione sulla base delle quali ha proceduto a tale designazione.

72

Resta il fatto che, in primo luogo, la designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro rende applicabile ai richiedenti originari di tale paese il regime speciale di esame delle domande di protezione internazionale. In particolare tale regime, esposto ai punti da 48 a 51 della presente sentenza, consente agli Stati membri di accelerare la procedura di esame di tali domande e si basa su una forma di presunzione relativa di protezione sufficiente nel paese d’origine, la quale può essere superata dal richiedente che adduca gravi motivi attinenti alla sua situazione personale, conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2013/32.

73

Orbene, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, la possibilità per il richiedente di superare tale presunzione richiede, per essere efficace, che detto richiedente sia messo in condizioni di conoscere le ragioni per le quali si presume che il suo paese di origine sia sicuro. Pertanto detto richiedente deve disporre, allo scopo, di un accesso alle fonti di informazione in base alle quali il suo paese di origine è stato designato come paese di origine sicuro.

74

In secondo luogo, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di quest’ultima, i richiedenti protezione internazionale hanno accesso, nel corso della procedura d’esame, alle informazioni precise e aggiornate raccolte dagli Stati membri presso varie fonti, quali la EUAA, l’UNHCR nonché le organizzazioni internazionali competenti in materia di diritti umani, circa la situazione generale esistente nel loro paese di origine. Parimenti, dall’articolo 10, paragrafo 4, di detta direttiva risulta che i giudici nazionali hanno anch’essi accesso alle informazioni generali necessarie per l’adempimento delle loro funzioni.

75

Orbene, si tratta di fonti di informazione analoghe a quelle sulle quali gli Stati membri possono basarsi, conformemente all’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, per designare un paese terzo come paese di origine sicuro.

76

In terzo luogo, occorre ricordare che l’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 riconosce ai richiedenti protezione internazionale il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni concernenti la loro domanda. L’articolo 46, paragrafo 3, di detta direttiva definisce la portata di tale diritto a un ricorso effettivo, precisando che gli Stati membri devono assicurare che il giudice dinanzi al quale è contestata la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale proceda a un «esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]» (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 85 e giurisprudenza citata).

77

Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le caratteristiche del ricorso previsto all’articolo 46 della direttiva 2013/32 devono essere determinate in conformità all’articolo 47 della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva. Ebbene, l’articolo 47 della Carta è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai soggetti dell’ordinamento un diritto invocabile in quanto tale. La conclusione non può, pertanto, essere diversa riguardo all’articolo 46, paragrafo 3, della citata direttiva, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta (sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 86 e giurisprudenza citata).

78

In tale ottica, sotto un primo profilo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’efficacia del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta, alla luce del quale deve essere interpretato l’articolo 46 della direttiva 2013/32, presuppone, da un lato, che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, o in base alla lettura della decisione stessa o a seguito di comunicazione di detta motivazione effettuata su sua richiesta, al fine di consentirgli di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente. Dall’altro lato, quest’ultimo deve avere il potere di esigere dall’autorità interessata la comunicazione di tale motivazione, al fine di essere pienamente in grado di esercitare il controllo di legittimità della decisione nazionale in questione (sentenze del 4 giugno 2013, ZZ,C‑300/11, EU:C:2013:363, punto 53, e del 29 luglio 2024, protectus,C‑185/23, EU:C:2024:657, punto 79 e giurisprudenza citata).

79

Orbene qualora, come nei procedimenti principali, una domanda di protezione internazionale sia respinta in quanto manifestamente infondata per il motivo che il richiedente proviene da un paese di origine sicuro, ai sensi degli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32, letti in combinato disposto con l’allegato I a quest’ultima, siffatto motivo di diniego si confonde, essenzialmente, con i motivi sui quali si fonda la presunzione di protezione sufficiente che comporta la designazione del paese di cui trattasi come paese di origine sicuro.

80

Tenuto conto della giurisprudenza citata al punto 78 della presente sentenza, si deve pertanto considerare che l’efficacia della tutela giurisdizionale esige che tanto il richiedente interessato quanto il giudice adito possano non soltanto essere edotti dei motivi di un tale diniego, ma anche avere accesso alle fonti di informazione sulla base delle quali il paese terzo di cui trattasi è stato designato paese di origine sicuro.

81

Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la portata del diritto a un ricorso effettivo, quale definita dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, la Corte ha dichiarato che l’espressione «assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto» deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti, in forza di tale disposizione, ad adattare il loro diritto nazionale in modo che il trattamento dei ricorsi in questione comporti un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di procedere ad una valutazione aggiornata del caso di specie (sentenze del 25 luglio 2018, Alheto,C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 110, e del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 87).

82

A tale riguardo, anzitutto, la locuzione «ex nunc» mette in evidenza l’obbligo del giudice di procedere a una valutazione che tenga conto, se del caso, dei nuovi elementi intervenuti dopo l’adozione della decisione oggetto del ricorso (sentenze del 25 luglio 2018, Alheto,C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 111; del 29 luglio 2019, Torubarov,C‑556/17, EU:C:2019:626, punto 52, e del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 88).

83

Inoltre, l’aggettivo «completo» di cui all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 conferma che il giudice è tenuto ad esaminare sia gli elementi di cui l’autorità accertante ha tenuto o avrebbe dovuto tenere conto sia quelli che sono intervenuti dopo l’adozione della decisione da parte della medesima (sentenze del 25 luglio 2018, Alheto,C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 113; del 29 luglio 2019, Torubarov,C‑556/17, EU:C:2019:626, punto 52, e del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 89).

84

Infine, l’espressione «se del caso», contenuta nella parte di frase «compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]», evidenzia il fatto che l’esame completo ed ex nunc incombente al giudice non deve necessariamente vertere sull’esame nel merito delle esigenze di protezione internazionale e che esso può dunque riguardare gli aspetti procedurali di una domanda di protezione internazionale, fra i quali figura la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punti 90 91 nonché giurisprudenza citata).

85

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte citata al punto 66 della presente sentenza, conformemente all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, quando un giudice nazionale è investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale di esame citato al punto 48 della presente sentenza, tale giudice, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una eventuale violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva.

86

Orbene, l’efficacia del controllo giurisdizionale in ordine al rispetto delle condizioni sostanziali, enunciate all’allegato I alla direttiva 2013/32, presuppone che il giudice adito possa avere accesso alle fonti di informazione sulla base delle quali l’autorità nazionale competente ha proceduto alla designazione del paese terzo di cui trattasi come paese di origine sicuro. Tale esigenza di efficacia implica altresì che detto giudice possa verificare se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali enunciate all’allegato I a detta direttiva, tenendo conto di altre informazioni da esso stesso eventualmente raccolte, siano esse provenienti da fonti pubbliche o da fonti di cui ha chiesto la produzione a una delle parti della controversia dinanzi ad esso pendente, a condizione che, da un lato, si sia accertato dell’affidabilità di tali informazioni e che, dall’altro, conformemente al principio del contraddittorio, tali parti abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni in ordine a tali informazioni.

87

Ne consegue che gli Stati membri sono tenuti, in forza dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, ad adattare il loro diritto nazionale in un modo tale da garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione sulle quali essi si sono basati per designare i paesi di origine sicuri. Questo accesso deve consentire a un richiedente protezione internazionale originario di un tale paese, e al giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente la domanda di protezione internazionale, di prendere utilmente conoscenza di dette fonti di informazioni conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 78 della presente sentenza.

88

Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni seconde e terze dichiarando che gli articoli 36 e 37 nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che:

lo Stato membro, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all’articolo 37, paragrafo 3, di tale direttiva, sulle quali si fonda tale designazione, accesso il quale deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall’altro, consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale;

il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione, relativa a una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, può, qualora verifichi, anche solo in via incidentale, se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, tener conto delle informazioni da esso stesso raccolte a condizione, da un lato, di accertarsi dell’affidabilità di tali informazioni e, dall’altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio.

Sulle quarte questioni

89

In via preliminare, occorre rilevare che le quarte questioni non riguardano il sindacato che il giudice del rinvio deve effettuare in ordine all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, ai sensi del quale il superamento della presunzione di protezione sufficiente nel paese d’origine presuppone che il richiedente adduca gravi motivi attinenti alla sua situazione personale. Dette questioni vertono unicamente sul controllo che tale giudice deve effettuare riguardo alla designazione, in quanto tale, del paese terzo di origine del richiedente come paese di origine sicuro, conformemente all’articolo 37 di detta direttiva.

90

Ciò posto, si deve considerare che, con le sue quarte questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva.

91

Secondo una giurisprudenza costante, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto del tenore letterale di quest’ultima, del contesto nel quale essa s’inscrive e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenze del 17 novembre 1983, Merck,292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 6 luglio 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑8/22, EU:C:2023:542, punto 29].

92

In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 37 della direttiva 2013/32, il quale, conformemente alla sua rubrica, è relativo alla designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri, in essa si fa più volte riferimento ai termini «paesi» e «paesi terzi». Nulla nel testo di tale disposizione indica che, ai fini di siffatta designazione, tali termini possano essere intesi nel senso che riguardino soltanto una parte, eventualmente maggioritaria, della popolazione del paese terzo interessato, ad esclusione di un’altra parte di tale popolazione o di talune categorie di persone.

93

In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui s’inscrive l’articolo 37 della direttiva 2013/32, risulta, innanzitutto, da tale articolo che gli Stati membri possono designare paesi di origine sicuri, conformemente all’allegato I a detta direttiva. Orbene, al pari della formulazione di detto articolo, i criteri enunciati in tale allegato non forniscono alcuna indicazione secondo cui gli Stati membri avrebbero la possibilità di designare un paese terzo come paese di origine sicuro pur quando, per talune categorie di persone all’interno della popolazione di tale paese, i criteri sostanziali previsti da tale allegato I non siano soddisfatti.

94

Al contrario, ai sensi di detto allegato, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro dipende dalla possibilità di dimostrare che non ci sono «generalmente» e «costantemente» persecuzioni, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

95

A tal riguardo, è vero che le versioni linguistiche dell’allegato I alla direttiva 2013/32 divergono. Così, solo la versione in lingua francese di tale allegato utilizza l’avverbio «uniformément». Le altre versioni linguistiche di detto allegato, quali le versioni in lingua bulgara («за всеки отделен случай»), spagnola («sistemática»), ceca («soustavně»), danese («til stadighed»), tedesca («durchgängig»), estone («järjekindlat»), greca («μόνιμα»), inglese («consistently»), croata («trajno»), italiana («costantemente»), lettone («konsekventi»), lituana («sistemingai»), ungherese («következetesen»), maltese («konsistentement»), neerlandese («duurzame»), polacca («konsekwentnie»), portoghese («sistemático»), rumena («consecvent»), slovacca («sústavne»), slovena («redno»), finlandese («jatkuvasti») e svedese («genomgående»), corrispondono ad espressioni quali «in modo costante», «sistematico», «durevole», «continuo» oppure «coerente».

96

Nondimeno, al di là di tali divergenze semantiche, i suddetti termini rinviano tutti ad una nozione di «invariabilità». Essi tendono di conseguenza, ed in assenza di qualsiasi riferimento – nell’articolo 37 o nell’allegato I alla direttiva 2013/32 – a una parte della popolazione del paese terzo interessato, ad indicare che le condizioni di cui a tale allegato devono essere rispettate con riferimento a tutta la popolazione del paese terzo interessato, affinché tale paese possa essere designato paese di origine sicuro. Essi esprimono quindi la scelta del legislatore dell’Unione di subordinare la designazione di un paese di origine sicuro alla condizione che il paese terzo sia, generalmente, sicuro per tutta la sua popolazione e non solo per una parte di essa.

97

Del resto, anche in un paese generalmente sicuro per tutta la sua popolazione non esiste alcuna garanzia assoluta di sicurezza per ciascun individuo. È per tale ragione che il legislatore dell’Unione ha previsto, all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, letto alla luce dei considerando 40 e 42 di tale direttiva, la possibilità per ogni richiedente protezione internazionale originario di un paese designato come paese di origine sicuro di superare la presunzione relativa di protezione sufficiente, adducendo gravi motivi attinenti alla sua situazione personale.

98

Poi, in ordine all’argomento ricavato dall’articolo 24 della direttiva 2013/32, occorre rilevare che detto articolo, il quale, conformemente al suo titolo, riguarda i «[r]ichiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari», non ha alcun rapporto con la designazione di un paese terzo come «paese di origine sicuro», ai sensi dell’articolo 37 e dell’allegato I a tale direttiva.

99

Infine, come esposto ai punti da 48 a 51 della presente sentenza, la designazione, da parte di uno Stato membro, di paesi terzi come paesi di origine sicuri consente di sottoporre le domande di protezione internazionale presentate da richiedenti provenienti da tali paesi terzi a un regime speciale d’esame, avente carattere derogatorio.

100

A tal riguardo, interpretare l’articolo 37 della direttiva 2013/32 nel senso che esso consenta di designare un paese terzo come paese di origine sicuro anche se, per talune categorie di persone, tale paese non soddisfa le condizioni sostanziali previste all’allegato I a detta direttiva, avrebbe l’effetto di estendere l’ambito di applicazione del regime speciale di esame. Poiché tale interpretazione non trova alcun supporto nel tenore letterale dell’articolo 37 né, più in generale, nella suddetta direttiva, riconoscere una facoltà del genere trascurerebbe il carattere restrittivo dell’interpretazione di cui le disposizioni derogatorie devono essere oggetto [v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2015, Commissione/Lussemburgo,C‑502/13, EU:C:2015:143, punto 61, e dell’8 febbraio 2024, Bundesrepublik Deutschland (Ammissibilità di una domanda reiterata), C‑216/22, EU:C:2024:122, punto 35 e giurisprudenza citata].

101

In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva 2013/32, occorre ricordare che, oltre al fatto che essa persegue l’obiettivo generale di istituire norme procedurali comuni, tale direttiva mira in particolare, come risulta segnatamente dal suo considerando 18, a che le domande di protezione internazionale siano trattate «quanto prima possibile (...), fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo» (sentenze del 25 luglio 2018, Alheto,C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 109, e del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 78).

102

In tale prospettiva, il considerando 20 della direttiva 2013/32 enuncia che, in circostanze ben definite per le quali, fra l’altro, una domanda potrebbe essere infondata, gli Stati membri dovrebbero poter accelerare la procedura di esame, introducendo in particolare termini più brevi ma ragionevoli, in talune fasi procedurali, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo e un accesso effettivo del richiedente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti dalla medesima direttiva (sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 79).

103

È per questo motivo che, come esposto ai punti da 48 a 51 della presente sentenza, uno Stato membro può sottoporre le domande di protezione internazionale presentate dai richiedenti provenienti da un paese terzo che tale Stato membro ha designato come paese di origine sicuro a un regime speciale di esame, in base al quale è possibile, in particolare, accelerare la procedura di esame di tali domande (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 80).

104

Il legislatore dell’Unione, nei limiti in cui, come rilevato al punto 101 della presente sentenza, mira a garantire, mediante la direttiva 2013/32, un esame delle domande di protezione internazionale rapido ed esaustivo, è tenuto, nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone ai fini dell’istituzione delle procedure comuni di riconoscimento e revoca della protezione internazionale, a bilanciare questi due obiettivi in sede di determinazione delle condizioni alle quali gli Stati membri possono designare un paese terzo come paese di origine sicuro (sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 81).

105

Pertanto, il fatto che tale legislatore non abbia previsto, nell’ambito della direttiva di cui trattasi, la facoltà per gli Stati membri di escludere determinate categorie di persone ai fini di una designazione siffatta rispecchia tale bilanciamento e la sua scelta di privilegiare un esame esaustivo delle domande di protezione internazionale presentate da richiedenti il cui paese d’origine non soddisfi, per tutta la sua popolazione, le condizioni sostanziali di cui all’allegato I a detta direttiva.

106

Sebbene l’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento 2024/1348, il cui articolo 78 abroga la direttiva 2013/32 con effetto dal 12 giugno 2026, introduca detta facoltà, disponendo che la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro, a livello sia dell’Unione che nazionale, possa essere effettuata con eccezioni per categorie di persone chiaramente identificabili, ciò rientra nella prerogativa del legislatore dell’Unione di tornare su tale scelta, procedendo a un nuovo bilanciamento degli interessi in causa.

107

In siffatto contesto, occorre altresì rilevare che spetta allo stesso legislatore scegliere la data a partire dalla quale una nuova disposizione, come l’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento 2024/1348, divenga applicabile, scelta da esso effettuata all’articolo 79, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Inoltre, esso può ritornare su detta scelta, modificando quest’ultima disposizione, ciò che peraltro è stato proposto dalla Commissione. Infatti, la proposta di quest’ultima, del 16 aprile 2025, di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 2024/1348 [COM (2025) 186 final], prevede al suo articolo 1, paragrafo 2, di modificare l’articolo 79, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2024/1348 al fine di anticipare l’applicazione, fra l’altro, dell’articolo 61, paragrafo 2, di quest’ultimo.

108

Pertanto, tenuto conto degli obblighi ricordati ai punti 66 e 85 della presente sentenza e nella misura in cui ai procedimenti principali si applica l’articolo 37 della direttiva 2013/32 e non già l’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento 2024/1348, spetta al giudice del rinvio, conformemente all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, verificare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, se la designazione della Repubblica popolare del Bangladesh come paese di origine sicuro, prevista all’articolo 2‑bis, comma 1, del decreto legislativo n. 25/2008 a seguito della sua modifica ad opera del decreto legge n. 158/2024, soddisfi le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciati all’allegato I a detta direttiva, con riferimento a tutta la popolazione di tale paese terzo.

109

Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alle quarte questioni dichiarando che l’articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva.

Sulle spese

110

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

Gli articoli 36 e 37 nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri.

 

2)

Gli articoli 36 e 37 nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali,

devono essere interpretati nel senso che:

lo Stato membro, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all’articolo 37, paragrafo 3, di tale direttiva, sulle quali si fonda tale designazione, accesso il quale deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall’altro, consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale;

il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, può, qualora verifichi, anche solo in via incidentale, se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, tener conto delle informazioni da esso stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell’affidabilità di tali informazioni e, dall’altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio.

 

3)

L’articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva.

 

Lenaerts

von Danwitz

Jürimäe

Jarukaitis

Arastey Sahún

Kumin

Jääskinen

Gratsias

Gavalec

Ziemele

Passer

Csehi

Spineanu-Matei

Smulders

Condinanzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1o agosto 2025.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente

K. Lenaerts


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Top

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 10 aprile 2025 ( 1 )

Cause riunite C‑758/24 [Alace] e C‑759/24 [Canpelli] ( i )

LC (C‑758/24)

e

CP (C‑759/24)

contro

Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II

[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale ordinario di Roma (Italia)]

«Rinvio pregiudiziale – Protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Portata della nozione di “paese di origine sicuro” e del concetto ad esso associato – Presunzione di sicurezza del paese di origine – Modalità di designazione – Designazione, da parte di una legge nazionale, di un paese terzo che può non garantire una protezione sufficiente contro il rischio di persecuzioni o violazioni gravi con riferimento a determinate categorie di persone – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Possibilità di prevedere eccezioni per categorie limitate e chiaramente identificabili di persone – Articolo 46, paragrafi 1 e 3 – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo – Divulgazione delle fonti di informazione – Potere del giudice nazionale di valutare la legittimità dell’atto di designazione»

I. Introduzione

1.

Il concetto di paese di origine sicuro, il cui principio e le cui modalità di attuazione sono definite agli articoli 36 e 37 e all’allegato I alla direttiva 2013/32/UE ( 2 ), consente agli Stati membri di prevedere un regime particolare di esame delle domande di protezione internazionale in forza del quale essi possono accelerare la procedura d’esame o svolgerla alla frontiera o in zone di transito, poiché si presume che i richiedenti provenienti da un siffatto paese possano ivi beneficiare di una protezione sufficiente contro il rischio di persecuzioni o violazioni gravi dei loro diritti fondamentali.

2.

L’introduzione del concetto di paese di origine sicuro nel diritto dell’Unione ha sollevato molti interrogativi, tra cui quelli relativi alla legittimità e all’obiettività della valutazione operata dagli Stati membri in tale contesto ( 3 ). Già nel 1992, allorquando detto concetto è stato introdotto nel diritto internazionale dei rifugiati, Guy Serle Goodwin-Gill si era interrogato in tal senso in un contributo fondamentale: «Who then is to say that countries are safe? And by whose standards? Secret men in secret rooms reading secret memos? No» ( 4 ).

3.

Le presenti cause sollevano giustamente la questione della portata del potere e delle competenze degli Stati membri nell’ambito della designazione dei paesi di origine sicuri e si inseriscono nel solco della sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky ( 5 ). Le questioni pregiudiziali presentate dal Tribunale ordinario di Roma (Italia) sono poste qui in un contesto particolare in cui i richiedenti protezione internazionale interessati sono due cittadini di un paese terzo designato come paese di origine sicuro dalla normativa italiana, vale a dire il Bangladesh, i quali, di conseguenza, sono stati condotti nel centro di permanenza di Gjadër (Albania) dove la loro domanda è stata esaminata nell’ambito di una procedura accelerata «alla frontiera» e poi respinta come manifestamente infondata ( 6 ).

4.

Le questioni dalla prima alla terza concernono l’applicazione del concetto di paese di origine sicuro e mirano a chiarire gli obblighi incombenti agli Stati membri in tale contesto, per garantire l’esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 46 della direttiva 2013/32 e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 7 ). Infatti, il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare in che misura uno Stato membro possa procedere, mediante atto avente forza di legge, alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro senza che, a causa della mancata divulgazione delle fonti di informazione su cui detta designazione si fonda, il richiedente proveniente dal paese interessato e il giudice nazionale investito del ricorso avverso la decisione di rigetto adottata nei confronti di detto richiedente siano messi in condizione, rispettivamente, di contestare e controllare la legittimità di una siffatta designazione nell’ambito di un esame completo ed ex nunc della domanda di protezione internazionale.

5.

La quarta questione pregiudiziale verte, dal canto suo, sulla nozione stessa di «paese di origine sicuro» ed è diretta a chiarire i termini dell’allegato I alla direttiva 2013/32. Infatti, posto che le fonti di informazione disponibili sulla situazione generale del Bangladesh danno atto dell’esistenza di un rischio di persecuzioni o violazioni gravi con riferimento a determinate categorie di persone che vivono in tale paese, il giudice del rinvio chiede alla Corte se uno Stato membro possa designare un paese terzo come paese di origine sicuro se una parte della sua popolazione ( 8 ) può non beneficiare di una protezione sufficiente in detto paese.

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

6.

I considerando 18, 40 e 42 della direttiva 2013/32 così recitano:

«(18)

È nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.

(...)

(40)

Criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di protezione internazionale è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo può essere considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare paese sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che quest’ultimo non adduca controindicazioni.

(...)

(42)

La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso».

7.

L’articolo 31 di detta direttiva, intitolato «Procedura di esame», dispone, al suo paragrafo 8, lettera b), quanto segue:

«Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d’esame, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie del capo II, sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell’articolo 43 se:

(...)

b)

il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva; (...)».

8.

Ai sensi dell’articolo 36 di detta direttiva, dal titolo «Concetto di paese di origine sicuro»:

«1.   Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente, previo esame individuale della domanda, solo se:

a)

questi ha la cittadinanza di quel paese; ovvero

b)

è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese,

e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE [ ( 9 )].

2.   Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro».

9.

L’articolo 37 della direttiva 2013/32, intitolato «Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri», è formulato come segue:

«1.   Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell’allegato I, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale.

2.   Gli Stati membri riesaminano periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri conformemente al presente articolo.

3.   La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall’[Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) ( 10 )], dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione [europea] i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo».

10.

L’articolo 46 di detta direttiva, relativo al «[d]iritto a un ricorso effettivo», prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a)

la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:

i)

di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;

(...)

iii)

presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell’articolo 43, paragrafo 1;

(...)

3.   Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

(...)».

11.

L’allegato I alla direttiva 2013/32, intitolato «Designazione dei paesi di origine sicuri ai fini dell’articolo 37, paragrafo 1», è formulato come segue:

«Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva [2011/95], né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a)

le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;

b)

il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [ ( 11 )] e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici [ ( 12 )] e/o nella Convenzione [contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ( 13 )], in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, [CEDU];

c)

il rispetto del principio di “non-refoulement” conformemente alla convenzione [relativa allo status dei rifugiati ( 14 )];

d)

un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà».

B.   Diritto italiano

1. Decreto legislativo n. 25/2008

12.

L’articolo 2-bis, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 – Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato [GU 2005, L 326, pag. 13] ( 15 ), come modificato dal decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158 – Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale ( 16 ) ( 17 ), prevede quanto segue:

«1.   In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

2.   Uno Stato non appartenente all’Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione (...), né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di categorie di persone.

3.   Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a)

le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

b)

il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella [CEDU], nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (...), e nella [convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti], in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della [CEDU];

c)

il rispetto del principio di cui all’articolo 33 della [c]onvenzione [relativa allo status dei rifugiati];

d)

un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4.   La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all’[Unione] è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione (...), nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri (...), dall’[EUAA], dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4-   bis L’elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione (...). Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1, il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell’elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l’inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni parlamentari».

13.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 25/2008:

«La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente (...) è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso».

14.

L’articolo 28-ter, comma 1, lettera b), di detto decreto legislativo così dispone:

«La domanda è considerata manifestamente infondata (...) quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

(...)

b)

il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis».

2. Decreto interministeriale

15.

L’articolo 1, comma 2, del decreto 7 maggio 2024 – Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ( 18 ), prevede quanto segue:

«Nell’ambito dell’esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente è valutata alla luce delle informazioni contenute nelle schede sul Paese di origine indicate nell’istruttoria di cui in premessa».

III. Fatti dei procedimenti principali e questioni pregiudiziali

16.

I ricorrenti nei procedimenti principali sono cittadini del Bangladesh. Dopo essere stati soccorsi in mare dalle autorità italiane, essi sono stati condotti, in applicazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del Protocollo di accordo citato alla nota 6 delle presenti conclusioni, nel centro di permanenza di Gjadër dove, il 16 ottobre 2024, ciascuno di loro ha presentato domanda di protezione internazionale.

17.

Conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali, tali domande sono state esaminate dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II, nell’ambito di una procedura accelerata alla frontiera. Con decisioni del 17 ottobre 2024, quest’ultima ha respinto le loro domande in quanto manifestamente infondate, non essendo essi riusciti a confutare la presunzione di sicurezza del loro paese di origine.

18.

Il 25 ottobre 2024 ciascuno dei ricorrenti ha presentato ricorso avverso dette decisioni dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, il quale ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37 e 38 della direttiva [2013/32], letti anche in combinazione con i suoi considerando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta] (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), osti a che un legislatore nazionale, competente a consentire la formazione di elenchi di Paesi di origine sicuri ed a disciplinare i criteri da seguire e le fonti da utilizzare a tal fine, proceda anche a designare direttamente, con atto legislativo primario, uno Stato terzo come Paese di origine sicuro;

2)

se comunque il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37, e 38 della medesima direttiva, letti anche in combinazione con i suoi considerando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta] (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), osti quanto meno a che il legislatore designi uno Stato terzo come Paese di origine sicuro senza rendere accessibili e verificabili le fonti adoperate per giustificare tale designazione, così impedendo al richiedente asilo di contestarne, ed al giudice di sindacarne la provenienza, l’autorevolezza, l’attendibilità, la pertinenza, l’attualità, la completezza, e comunque in generale il contenuto, e di trarne le proprie valutazioni sulla sussistenza delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I [a detta] direttiva;

3)

se il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37, e 38 della medesima direttiva, letti anche in combinazione con i suoi considerando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta] (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), debba essere interpretato nel senso che, nel corso di una procedura accelerata di frontiera [per persone provenienti] da Paese di origine designato sicuro, il giudice possa in ogni caso utilizzare informazioni sul Paese di provenienza, attingendole autonomamente dalle fonti di cui al paragrafo 3 dell’articolo 37 [di detta] direttiva, utili ad accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I della [medesima] direttiva;

4)

se il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37, e 38 della medesima direttiva, nonché il suo allegato I, letti anche in combinazione con i suoi considerando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta] (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), osti a che un Paese terzo sia definito “di origine sicuro” qualora vi siano, in tale Paese, categorie di persone per le quali esso non soddisfa le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I [a detta] direttiva».

19.

Con decisione del presidente della Corte del 21 novembre 2024, le cause C‑758/24 e C‑759/24 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

20.

Il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. Con decisione del 19 novembre 2024, la Corte ha deciso di respingere tale domanda.

21.

Il giudice del rinvio ha chiesto altresì, in via subordinata, di trattare le presenti cause secondo il procedimento pregiudiziale accelerato di cui all’articolo 105 del regolamento di procedura. Il 21 novembre 2024 il presidente della Corte ha accolto tale domanda.

22.

LC (causa C‑758/24) e CP (causa C‑759/24), i governi italiano, bulgaro, ceco, tedesco, ellenico, francese, cipriota, lettone, lituano, ungherese, maltese, dei Paesi Bassi, austriaco, polacco, slovacco, finlandese e svedese, nonché la Commissione hanno depositato osservazioni scritte e/o orali. All’udienza, tenutasi il 25 febbraio 2025, essi hanno potuto rispondere ai quesiti loro rivolti dalla Corte ai fini di una risposta orale.

IV. Analisi

A.   Sulla ricevibilità

23.

Nell’ambito delle sue osservazioni, il governo italiano eccepisce l’irricevibilità della prima, seconda e quarta questione pregiudiziale.

24.

In primo luogo, detto governo sostiene che il giudice del rinvio non precisa la norma del diritto dell’Unione che disciplinerebbe le modalità di designazione di paesi terzi come paesi di origine sicuri e osterebbe a una siffatta designazione mediante atto legislativo.

25.

Orbene, si deve constatare che il giudice del rinvio illustra, in maniera esaustiva, ai punti da 17 a 28 della sua domanda, le disposizioni pertinenti del diritto internazionale, del diritto dell’Unione e del diritto italiano. Il decreto‑legge n. 158/2024, cui esso si riferisce, richiama peraltro espressamente nei suoi considerando sia la direttiva 2013/32 che il regolamento 2024/1348 e la sentenza CV, cosicché il quadro giuridico è chiaramente fissato.

26.

In secondo luogo, il governo italiano sostiene che l’interpretazione richiesta relativa alle modalità di tale designazione è irrilevante ai fini della definizione del procedimento principale, nella misura in cui essa non ha alcun impatto concreto sulla situazione specifica dei ricorrenti e sull’esito dei loro ricorsi ( 19 ). A tal riguardo, esso sottolinea che il Bangladesh era già stato designato come paese di origine sicuro dal decreto interministeriale. Il decreto-legge n. 158/2024 si sarebbe limitato a escludere dall’elenco dei paesi di origine sicuri quelli per i quali esistevano eccezioni territoriali in applicazione della sentenza CV e le modifiche da esso introdotte con riferimento alla procedura di adozione dell’elenco dei paesi di origine sicuri non inciderebbe sulla procedura di valutazione e revisione delle condizioni di sicurezza di ciascun paese inserito in detto elenco.

27.

Orbene, le questioni pregiudiziali non sono sollevate sotto questo profilo. Come sottolinea il giudice del rinvio, le modifiche introdotte dal decreto‑legge n. 158/2024 hanno chiaramente inciso sulle possibilità e sulle modalità di controllo giurisdizionale di detta designazione, nella misura in cui detto decreto‑legge ha comportato l’elevazione a rango di norma legislativa della designazione di paesi terzi come paesi di origine sicuri, senza che il legislatore italiano chiarisca il metodo di valutazione e i criteri di giudizio adoperati in concreto, nonché le fonti dalle quali ha tratto le pertinenti informazioni sulla situazione generale dei paesi interessati.

28.

In terzo luogo, il governo italiano sostiene che la quarta questione è astratta e ipotetica poiché il giudice del rinvio non avrebbe operato alcuna attività istruttoria per accertare che il Bangladesh non sia un paese di origine sicuro per alcune categorie di persone e che i richiedenti apparterrebbero a una di dette categorie.

29.

Orbene, nella misura in cui la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro comporta conseguenze procedurali importanti quanto alle modalità di trattamento delle domande di protezione internazionale presentate dai ricorrenti provenienti da detto paese, una questione siffatta non è né astratta né ipotetica nell’ambito del controllo di legittimità di tale designazione.

30.

Ritengo che non sussista, pertanto, alcun ostacolo alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali.

B.   Nel merito

31.

In ognuna delle questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio si richiama agli articoli 36, 37 e 38 della direttiva 2013/32. Orbene, benché gli articoli 36 e 37 di detta direttiva definiscano effettivamente il principio e le modalità di attuazione del concetto di paese di origine sicuro, per contro, l’articolo 38 della medesima precisa le condizioni di applicazione di un altro concetto giuridico, vale a dire quello di paese terzo sicuro. Tenuto conto del fatto che i procedimenti principali non riguardano un «paese terzo sicuro» e nella misura in cui detto concetto è disciplinato da norme diverse, esaminerò tali questioni alla luce delle sole disposizioni previste agli articoli 36 e 37 di detta direttiva.

1. Sulla prima questione pregiudiziale, relativa alla natura della norma che designa paesi terzi come paesi di origine sicuri

32.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte se gli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di paesi terzi come paesi di origine sicuri mediante atto legislativo.

33.

Tale questione trae origine dal fatto che, sino all’adozione del decreto‑legge n. 158/2024, le autorità italiane procedevano alla designazione di paesi terzi come paesi di origine sicuri in due fasi. In un primo momento, la legge definiva il quadro giuridico di detta designazione (metodo, criteri, fonti di informazione, elementi di valutazione) mentre, in un secondo momento, l’autorità amministrativa competente designava, mediante decreto interministeriale, i paesi di origine sicuri sulla base di schede informative relative a detti paesi.

34.

Orbene, il decreto‑legge n. 158/2024 ha modificato tale regime affidando al legislatore italiano il compito di procedere a detta designazione. L’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25/2008 designa così un certo numero di paesi terzi, tra cui il Bangladesh, come paesi di origine sicuri. Tale intervento legislativo sembra aver introdotto una modifica importante del regime contenzioso nel diritto nazionale nella misura in cui la scelta di procedere alla designazione di paesi terzi come paesi di origine sicuri non più mediante atto amministrativo, ma mediante atto legislativo, limiterebbe, a causa della natura stessa di detta norma, il controllo giurisdizionale di legittimità di tale designazione che il giudice ordinario dovrebbe poter compiere, limitando, in tal modo, l’esercizio dei diritti della difesa del richiedente. A tal proposito, nella causa C‑759/24, il ricorrente sottolinea che il giudice nazionale dovrebbe, pertanto, sollecitare una verifica di costituzionalità mediante un giudizio incidentale nell’ambito del giudizio principale.

35.

Questa prima questione, relativa alla natura della norma nazionale, non solleva, di per sé, alcuna particolare difficoltà.

36.

Infatti, nessuna disposizione della direttiva 2013/32 precisa quale sia o quali siano le autorità degli Stati membri cui dovrebbe essere affidata la designazione dei paesi di origine sicuri a livello nazionale, nel caso o meno di un elenco nazionale, né lo strumento pertinente a tal fine. L’articolo 37, paragrafo 1, di detta direttiva si limita a precisare che «[g]li Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell’allegato I, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale». L’espressione «dispositions législatives» («legislation», nella versione in lingua inglese, o «normativa», nella versione in lingua italiana) deve essere intesa nella sua accezione più ampia, come comprendente atti di natura legislativa, regolamentare o amministrativa.

37.

Di conseguenza, gli Stati membri godono di un ampio margine di discrezionalità quanto alla scelta degli strumenti e delle modalità procedurali destinate a garantire la designazione, nel loro diritto nazionale, di paesi terzi come paesi di origine sicuri. Nulla osta a che tale designazione risulti da un atto di rango legislativo, rientrando una siffatta scelta in realtà nell’autonomia istituzionale e procedurale loro riconosciuta.

38.

Tuttavia, dall’articolo 288, terzo comma, TFUE si evince che tale libertà lascia inalterato l’obbligo, per gli Stati membri, di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire il primato del diritto dell’Unione e per assicurare la piena efficacia della direttiva di cui trattasi, conformemente all’obiettivo che essa persegue e agli obblighi da essa sanciti ( 20 ). Ne consegue che l’atto con cui uno Stato membro procede alla designazione di paesi terzi come paesi di origine sicuri non deve incidere in alcun modo sugli obblighi ad esso incombenti, sotto il profilo del rispetto dei principi basilari e delle garanzie fondamentali di cui al capo II della direttiva 2013/32 e, in particolare, quanto al rispetto del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo riconosciuto ai richiedenti protezione internazionale in forza dell’articolo 46 di detta direttiva.

39.

Tenuto conto di tali elementi, propongo di rispondere dichiarando che gli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una prassi in forza della quale uno Stato membro procede alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro mediante atto legislativo, a condizione che tale prassi garantisca il primato del diritto dell’Unione e assicuri la piena efficacia di detta direttiva, conformemente agli obblighi da essa sanciti e agli obiettivi che essa persegue.

40.

È in tale contesto che il giudice del rinvio solleva la seconda e la terza questione.

2. Sulle questioni pregiudiziali seconda e terza, vertenti sulla divulgazione delle fonti di informazione a fini di controllo giurisdizionale dell’atto che designa un paese terzo come paese di origine sicuro

41.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, alla Corte se gli articoli 36 e 37 e l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi in forza della quale uno Stato membro procede alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro mediante atto legislativo senza che, a causa della mancata divulgazione delle fonti di informazione sulle quali detta designazione si fonda, il richiedente proveniente dal paese interessato e il giudice nazionale investito del ricorso proposto avverso la decisione di rigetto adottata nei confronti di detto richiedente siano messi in condizione, rispettivamente, di contestare e controllare la legittimità di una siffatta designazione alla luce delle condizioni enunciate all’allegato I a detta direttiva.

42.

Inoltre, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, in tali circostanze, il giudice nazionale possa controllare la legittimità di una siffatta designazione alla luce delle condizioni enunciate in detto allegato sulla base delle fonti di informazione che esso stesso ha raccolto tra quelle menzionate all’articolo 37, paragrafo 3, di detta direttiva.

43.

Dall’ordinanza di rinvio risulta che tali questioni traggono origine dal fatto che esisterebbe, a priori, una contraddizione tra gli elementi risultanti dalle informazioni disponibili sulla situazione generale del Bangladesh e la presunzione prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25/2008, secondo cui detto paese è un paese di origine sicuro. Orbene, contrariamente al regime previgente, l’atto che designa paesi terzi come paesi di origine sicuri non rivelerebbe le fonti di informazione specifiche sulla cui base il legislatore italiano ha valutato la sicurezza di detto paese e, in particolare, la sua capacità di garantire alla sua popolazione una protezione sufficiente contro il rischio di persecuzioni o violazioni gravi. Il giudice del rinvio sostiene, pertanto, che, in caso di mancato accesso a tali informazioni, sia il richiedente interessato, sia l’autorità giudiziaria investita del ricorso proposto da detto richiedente si troverebbero privati della possibilità, rispettivamente, di contestare e controllare la legittimità di una siffatta presunzione di sicurezza verificando la provenienza, l’autorevolezza, l’attendibilità, la pertinenza, l’attualità e la completezza di dette fonti.

44.

Tali questioni non riguardano, quindi, il controllo che la suddetta autorità giudiziaria deve operare con riferimento all’attuazione delle disposizioni previste all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 che impone di superare la presunzione di sicurezza del paese interessato in uno specifico caso quando, in esito a una valutazione soggettiva e circostanziata di una domanda, risulta che detto paese non è sicuro in ragione della situazione individuale di un richiedente. Esse riguardano unicamente l’ipotesi in cui il richiedente contesti egli stesso la designazione del suo paese di origine come paese di origine sicuro.

45.

Dai considerando 25 e 50 e dall’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 si evince che i richiedenti protezione internazionale, provenienti da un paese terzo designato come paese di origine sicuro e la cui domanda è oggetto di una procedura di esame accelerata, devono disporre del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni adottate nei loro confronti alla frontiera o nelle zone di transito. L’articolo 46, paragrafo 3, di detta direttiva definisce la portata di tale diritto precisando che gli Stati membri devono assicurare che il giudice dinanzi al quale è contestata la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale proceda all’«esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]».

46.

Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le caratteristiche del ricorso previsto all’articolo 46 della direttiva 2013/32 devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva ( 21 ).

47.

È applicando tali principi che la Corte ha giudicato, nella sentenza del 28 luglio 2011, Samba Diouf ( 22 ), che i motivi che avevano indotto un’autorità amministrativa a esaminare una domanda di protezione internazionale con procedura accelerata dovevano poter costituire oggetto di un controllo giurisdizionale ( 23 ). Ed è sempre in applicazione di detti principi che, più recentemente, nella sua sentenza CV, la Corte ha dichiarato che il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo garantito dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 impone all’autorità giudiziaria competente di rilevare, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dal legislatore dell’Unione e sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad essa, una violazione delle condizioni sostanziali della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro, enunciate all’allegato I a detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso ( 24 ). Secondo la Corte, compete quindi agli Stati membri adattare il loro diritto nazionale in modo che il trattamento dei ricorsi in questione comporti un esame, da parte di detta autorità giudiziaria competente, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che le consentano di procedere a una valutazione aggiornata del caso di specie, tra cui rientra la legittimità di una siffatta designazione ( 25 ).

48.

Ne consegue che il solo fatto che un paese terzo sia designato come paese di origine sicuro da un atto legislativo non può comportare che esso sia sottratto a detto controllo di legittimità, salvo privare l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 di ogni efficacia pratica. Nella misura in cui, procedendo a una siffatta designazione, detto atto legislativo determina le domande di protezione internazionale che possono essere esaminate con procedura accelerata e/o prevede che detta procedura sia svolta alla frontiera o nelle zone di transito, a norma dell’articolo 31, paragrafo 8, lettera b), di detta direttiva, tale atto legislativo dà attuazione al diritto dell’Unione e deve, indipendentemente dal suo titolo o dalla forma che esso assume nel diritto nazionale, assicurare il rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali riconosciute ai richiedenti protezione internazionale dal diritto dell’Unione.

49.

Malgrado i pareri espressi al riguardo da diversi Stati membri nelle loro osservazioni, mi sembra quindi essenziale che il legislatore nazionale garantisca una pubblicità sufficiente e adeguata degli elementi e delle fonti di informazione da cui ha potuto inferire la sicurezza dei paesi interessati, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, in caso di contestazione di detta designazione dinanzi all’autorità amministrativa o giudiziaria competente.

50.

Vero è che né l’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, né nessun’altra disposizione di detta direttiva impongono allo Stato membro di divulgare le fonti di informazione sulle quali esso ha fondato la presunzione di sicurezza del paese interessato.

51.

Tuttavia, sia l’impianto sistematico sia le finalità della direttiva 2013/32 depongono a favore della loro divulgazione. Quest’ultima contribuisce alla realizzazione di un esame che vuol essere adeguato e completo, nonché all’accesso effettivo del richiedente proveniente da un paese terzo designato come paese di origine sicuro alle garanzie e ai principi fondamentali a lui riconosciuti dal diritto dell’Unione, conformemente agli obiettivi enunciati ai considerando 18 e 20 di detta direttiva.

52.

In primo luogo, la divulgazione delle fonti di informazione rafforza la credibilità e l’autorevolezza della presunzione di sicurezza, il che contribuisce alla rapidità e all’efficacia delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale. Per quanto attiene a una presunzione legale, come quella sancita dall’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25/2008, essa è solitamente definita come la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per giungere a un fatto ignoto la cui esistenza appare verosimile alla luce del primo ( 26 ). Solo che non esiste alcuna certezza oggettiva quanto all’esistenza di una protezione sufficiente dei richiedenti nel loro paese di origine. Il grado di certezza della presunzione dipenderà dalla certezza dei fatti da cui la presunzione è tratta, dalla loro autorevolezza, attendibilità, pertinenza, attualità e completezza, nonché dalla correttezza delle conseguenze che il legislatore nazionale ne ha tratto.

53.

In secondo luogo, esigendo il mantenimento di un esame individualizzato della domanda presentata dal cittadino di un paese terzo designato come paese di origine sicuro ( 27 ), il legislatore dell’Unione non ha inteso ridurre l’autorità amministrativa competente a una mera istanza di registrazione. A prescindere dalla natura legislativa, regolamentare o amministrativa della norma che procede alla designazione di paesi terzi come paesi di origine sicuri, detta autorità resta incaricata di procedere a un «esame adeguato» della domanda ed è interessante osservare che essa deve a tal fine disporre di «mezzi appropriati», in particolare di personale adeguatamente addestrato ad utilizzare informazioni sui paesi di origine o perizie giuridiche (articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32). Ne consegue che gli elementi che dimostrano la capacità o, al contrario, l’incapacità del paese di origine di garantire una protezione contro atti di persecuzione o violazioni gravi dei diritti fondamentali costituiscono un aspetto decisivo sia della valutazione generale che conduce all’affermazione di una presunzione di sicurezza del paese interessato, sia, in modo simmetrico, della valutazione individuale della situazione del ricorrente che porta, se del caso, all’inversione di detta presunzione ( 28 ). Gli elementi essenziali della valutazione restano gli stessi e si fondano sul peso e sulla rilevanza delle fonti di informazione.

54.

Il carattere confutabile della presunzione di sicurezza richiede, quindi, che l’autorità amministrativa competente sia in grado di valutare la coerenza e la plausibilità delle dichiarazioni del richiedente [articolo 4, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 2011/95], nonché la serietà delle ragioni invocate da quest’ultimo per confutare detta presunzione (articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2013/32) alla luce di dette fonti di informazione.

55.

Allo stesso modo, il carattere confutabile della presunzione di sicurezza impone che il richiedente sia messo in condizione di conoscere le ragioni per cui si presume sicuro il suo paese di origine, così da consentirgli di confutare tale presunzione in maniera più efficace, distinguendo la sua situazione individuale dalla situazione generale su cui essa si fonda. In linea generale, riconoscere una protezione internazionale sulla base delle fonti di informazione non costituisce praticamente oggetto di contestazione da parte del richiedente. Viceversa, diverso è il discorso in caso di diniego. È per tale ragione che ogni presunzione di sicurezza di un paese terzo deve fondarsi su una procedura che garantisca la trasparenza nella raccolta e nel trattamento degli elementi di informazione relativi alla sua situazione generale, informazioni su cui il legislatore nazionale si è basato per decidere che detto paese può essere designato come paese di origine sicuro. Come attestato dalle disposizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, e malgrado il carattere non esaustivo dell’elenco ivi contenuto, non vi è qui né spazio né necessità di informazioni da qualificare come delicate o riservate ( 29 ).

56.

In tale contesto, la divulgazione di dette fonti di informazione potrebbe essere considerata come rientrante nell’obbligo di collaborazione gravante sullo Stato membro ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, parte finale, della direttiva 2011/95.

57.

In terzo luogo, una pubblicità sufficiente e adeguata delle fonti di informazione alla base della presunzione di sicurezza mi sembra indissociabile dal diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo riconosciuto dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 al richiedente che provenga da un paese terzo designato come paese di origine sicuro e nei cui confronti venga applicata la procedura accelerata.

58.

L’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta impone che detto richiedente possa conoscere i motivi su cui si fonda la decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale ( 30 ). Orbene, nella misura in cui detti motivi sono identici a quelli su cui si fonda la presunzione di sicurezza del suo paese di origine, la divulgazione di tali fonti gli consente di difendere i suoi diritti e di decidere con piena cognizione di causa se sia utile adire l’autorità giudiziaria competente.

59.

Inoltre, come dichiarato dalla Corte, l’effettività del controllo giurisdizionale impone che l’autorità giudiziaria competente proceda a un esame completo ed ex nunc degli elementi sia di fatto sia di diritto concernenti la domanda di protezione internazionale, compresa un’eventuale violazione delle condizioni sostanziali di una siffatta designazione, enunciate all’allegato I alla direttiva 2013/32 ( 31 ). Orbene, questo dovere imperativo esige che tale autorità abbia accesso alle fonti di informazione impiegate a tal fine dal legislatore nazionale.

60.

In quarto luogo, garantendo la pubblicità di tali fonti di informazione, il legislatore di uno Stato membro offre all’insieme delle autorità nazionali competenti degli altri Stati membri una base di riferimento comune e uniforme, che consente non di escludere, ma quantomeno limitare i casi in cui dette autorità compiano valutazioni diverse con riferimento a richiedenti provenienti da un medesimo paese di origine.

61.

È pacifico, infatti, che i criteri di cui all’allegato I alla direttiva 2013/32 sono definiti in maniera generale e astratta e che le circostanze che dimostrino la capacità o, al contrario, l’incapacità di un paese di garantire una protezione sufficiente alla sua popolazione sono valutate in maniera molto diversa a seconda degli Stati membri e delle autorità nazionali ( 32 ). Come osservava Guy Serle Goodwin-Gill ( 33 ), «l’informazione non manca (...) Ma, siamo realisti, esiste un problema con le informazioni verificate: esse limitano le opzioni e vanno in entrambe le direzioni. Così come sembrano dirci che non vi è alcun rischio, in altri casi confermano il contrario» ( 34 ).

62.

Alla luce di questi elementi ritengo che, malgrado il silenzio dei testi di legge, l’impianto sistematico su cui si fonda il concetto di paese di origine sicuro e gli obiettivi che il legislatore dell’Unione persegue in tale contesto impongono agli Stati membri di dare accesso alle fonti di informazione sulla cui base essi presumono la sicurezza dei paesi interessati, tanto più che le fonti di cui all’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 sono fonti pubbliche. Tale accesso può avvenire secondo le forme e le procedure previste nel diritto nazionale, ad esempio, allegando tali informazioni all’atto che designa taluni paesi terzi come paesi di origine sicuri o a un allegato a detto atto, oppure comunicandole in seguito, su domanda del richiedente o dell’autorità amministrativa o giudiziaria competente.

63.

In caso di mancata divulgazione di dette fonti, l’effettività del controllo giurisdizionale impone all’autorità giudiziaria competente, che dispone di tutta l’esperienza richiesta in tale materia, di fondare il suo giudizio sulle fonti di informazione che essa reputi maggiormente pertinenti per valutare la legittimità di detta designazione ( 35 ). Contrariamente a una procedura ordinaria, una procedura accelerata condotta alla frontiera nei confronti di un richiedente che provenga da un paese terzo designato come paese di origine sicuro è applicata alla luce di un elenco prestabilito. Posto che la valutazione relativa alla sicurezza di un paese muta nel tempo, nell’ipotesi che tale valutazione non sia stata rivista ad intervalli regolari, non si può impedire a detta autorità di procedere a un aggiornamento della situazione generale del paese sul piano civile, giuridico e politico.

64.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare che gli articoli 36 e 37, nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una prassi in forza della quale uno Stato membro procede alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro mediante atto legislativo, a condizione che il giudice nazionale investito del ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale proposta da un richiedente proveniente da un siffatto paese disponga, in virtù dell’obbligo di un esame completo ed ex nunc imposto da detto articolo 46, paragrafo 3, delle fonti di informazione sulla cui base il legislatore nazionale ha inferito la sicurezza del paese interessato.

65.

In caso di mancata divulgazione di dette fonti di informazione, l’autorità giudiziaria competente può controllare la legittimità di una siffatta designazione alla luce delle condizioni enunciate nell’allegato I a detta direttiva sulla base delle fonti di informazione che essa stessa ha raccolto tra quelle menzionate all’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva medesima.

3. Sulla quarta questione pregiudiziale, relativa alla possibilità di designare un paese terzo come paese di origine sicuro, benché talune categorie di persone non beneficino ivi di una protezione sufficiente

66.

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, alla Corte se l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 nonché l’allegato I a quest’ultima debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro designi un paese terzo come paese di origine sicuro ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale, benché talune categorie di persone possano non beneficiare in tale paese di una protezione sufficiente contro il rischio di persecuzioni o violazioni gravi.

67.

A tale questione possono essere date due risposte, ciascuna risultante da un’interpretazione, a mio avviso, giuridicamente sostenibile.

68.

La prima risposta si fonda su un’interpretazione restrittiva e un po’ idealistica della definizione di base della nozione di «paese di origine sicuro» enunciata all’allegato I alla direttiva 2013/32 e consiste nel respingere una siffatta possibilità. Secondo il giudice del rinvio, tale soluzione si inserirebbe nel solco della sentenza CV. Qualora la Corte accolga una soluzione siffatta, allora uno Stato membro potrebbe designare un paese terzo come paese di origine sicuro solo ove dimostri che la situazione giuridica e politica di detto paese caratterizza un regime democratico, nell’ambito del quale i cittadini e gli apolidi ivi residenti godono di una protezione sufficiente contro il rischio di persecuzioni o violazioni gravi, indipendentemente da dove si trovino sul territorio di detto paese e indipendentemente dalla loro razza, nazionalità, opinioni politiche o religiose o, ancora, dalla loro appartenenza a un determinato gruppo sociale.

69.

Una siffatta soluzione tenderebbe a garantire che chiunque provenga da un tale paese non abbia, a priori, alcun bisogno reale di protezione internazionale e consentirebbe di garantire un trattamento uniforme dell’insieme delle domande proposte dai cittadini di detto paese. Tuttavia, in un contesto caratterizzato da una forte pressione migratoria, tale soluzione mi sembrerebbe privare la nozione di paese di origine sicuro di una parte della sua efficacia pratica. Infatti, essa presenterebbe l’inconveniente di escludere dagli elenchi nazionali dei paesi di origine sicuri paesi che garantiscono, attraverso le loro istituzioni, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ma che non adempiono ancora ai loro compiti con riferimento a una o più categorie limitate e identificabili di persone. Gli Stati membri sarebbero, quindi, tenuti a trattare tutte le domande presentate dai cittadini di detti paesi secondo la procedura ordinaria, benché la stragrande maggioranza di tali richiedenti non abbia alcun bisogno reale di protezione internazionale. Ne risulterebbe una congestione dei servizi delle autorità nazionali competenti e un allungamento della procedura di esame che danneggerebbe i richiedenti che necessitano realmente di protezione internazionale.

70.

Per questa ragione, propongo alla Corte di accogliere piuttosto la seconda soluzione. Tale soluzione consiste nell’ammettere che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità che consente loro di designare un paese terzo come paese di origine sicuro, benché siano state individuate una o più categorie limitate, ma chiaramente identificabili, di persone a rischio in tale paese, e di escludere correlativamente ed espressamente tali categorie dalla presunzione di sicurezza collegata a tale designazione.

71.

Comprendo che una tale soluzione sembra contraddire quanto stabilito dalla Corte nella sentenza CV. In tale sentenza, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un margine di discrezionalità in capo non agli Stati membri, ma al legislatore dell’Unione ( 36 ) e si è opposta alla previsione di eccezioni territoriali da parte di detti Stati. Non fatico ad ammettere inoltre che, per un curioso paradosso, l’applicazione del concetto di paese di origine sicuro potrebbe divenire notevolmente più complessa.

72.

Tuttavia, tale soluzione trova fondamento non soltanto nella formulazione della direttiva 2013/32, ma anche nell’impianto sistematico e nella finalità del sistema in cui detto concetto si inserisce. Infatti, nel caso in cui il sistema di asilo di uno Stato membro sia esposto a una forte pressione migratoria e a una quota elevata di domande manifestamente infondate proposte da cittadini provenienti da tali paesi, si tratterebbe di una soluzione equilibrata che consentirebbe, da un lato, di conciliare l’obiettivo di celerità nell’esame di dette domande con la necessità di garantire, per l’insieme delle domande, un trattamento adeguato e conforme alle disposizioni della direttiva 2013/32 ( 37 ). Si tratterebbe, peraltro, di una soluzione pragmatica che terrebbe conto delle tensioni che attualmente gravano sui sistemi nazionali di asilo e dell’evoluzione che la normativa dell’Unione ha conosciuto con l’entrata in vigore, l’11 giugno 2024, del regolamento 2024/1348.

73.

Propongo di tornare su ciascuno di questi punti.

74.

In primo luogo, una siffatta soluzione, se accompagnata da limiti e garanzie sufficienti, non tradisce la definizione della nozione di «paese di origine sicuro».

75.

Conformemente all’allegato I, primo comma, alla direttiva 2013/32, «[u]n paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva [2011/95], né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

76.

Non trarrò alcuna conclusione dall’impiego degli avverbi «uniformément» [cui corrisponde «costantemente» nella versione italiana; NdT] e «jamais» [cui non corrisponde un termine specifico nella versione italiana; NdT] nella versione in lingua francese dell’allegato I alla direttiva 2013/32 ( 38 ). Infatti, da un esame linguistico comparato di detto allegato non si rinviene, nelle altre sue versioni linguistiche, alcun significato corrispondente per ciascuno di detti avverbi. Per tale ragione, non mi sembra che i punti 68 e 69 della sentenza CV, cui il giudice del rinvio fa espressamente riferimento, possano essere applicati per analogia.

77.

Le altre versioni linguistiche dell’allegato I alla direttiva 2013/32 subordinano la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro alla possibilità di dimostrare che, generalmente e «costantemente» ( 39 ) o in maniera generale e «duratura» ( 40 ) (o «continuativa» ( 41 ), «regolare» ( 42 ), «sistematica» ( 43 ), «persistente» ( 44 ), o ancora «coerente» ( 45 )), «non vi è persecuzione». Queste altre versioni linguistiche sembrano più fedeli alla volontà del legislatore dell’Unione di tener conto della stabilità del paese terzo ai fini della sua designazione come paese di origine sicuro ( 46 ), fermo restando che la stabilità è peraltro un criterio che la direttiva 2011/95 impone ai fini dell’applicazione delle clausole di cessazione della protezione internazionale ( 47 ). Inoltre, ciò che è mutevole non può essere presunto e gli Stati membri non possono, quindi, presumere la capacità di un paese di garantire una protezione sufficiente contro il rischio di persecuzioni o di violazioni gravi se, da fonti di informazione autorizzate, emerge che detta capacità è soltanto occasionale.

78.

Concentrerò pertanto la mia analisi sul significato dell’avverbio «generalmente», comune a tutte le versioni linguistiche dell’allegato I alla direttiva 2013/32.

79.

Da un punto di vista semantico, i termini «generale», «in generale» o, ancora, «generalmente» si riferiscono a un evento, a un fatto o a qualsiasi altra circostanza che si presenta nella maggior parte dei casi o, ancora, che è applicabile a un numero davvero ampio di persone senza tener conto di casi particolari. Tale avverbio contiene pertanto una componente di astrazione ( 48 ). Ne deduco che, da un punto di vista terminologico, un paese terzo può essere designato come paese di origine sicuro se è dimostrato, alla luce dei diversi criteri elencati all’allegato I alla direttiva 2013/32, che esso protegge non ciascuno dei suoi cittadini ma la maggior parte di loro dal rischio di persecuzioni o violazioni gravi, fermo restando che possono esistere situazioni particolari in cui detto paese non garantisce una protezione sufficiente contro tali violazioni. Il considerando 42 della direttiva di cui trattasi precisa difatti che tale designazione non costituisce una garanzia «assoluta» di sicurezza per i cittadini di detto paese, tenuto conto della natura della valutazione che può prendere in considerazione soltanto la situazione civile, giuridica e politica generale del paese. Il legislatore dell’Unione ammette pertanto chiaramente che il concetto di paese di origine sicuro e la presunzione di sicurezza che ne consegue derivano da una generalizzazione.

80.

In secondo luogo, l’impianto sistematico su cui si fonda il concetto di paese di origine sicuro attesta detta dicotomia tra generalizzazione ed eccezioni. Tale concetto giuridico implica, infatti, due aspetti: da un lato, un aspetto obiettivo e generale che si traduce nella designazione, in un atto di portata generale, di paesi terzi come paesi di origine sicuri che rispondono ai requisiti e ai criteri enunciati all’articolo 37 e l’allegato I della direttiva 2013/32 e, dall’altro, un aspetto soggettivo e circostanziato che si traduce nel compimento di un esame individuale della domanda, in esito al quale l’autorità nazionale competente può essere tenuta a discostarsi dalla presunzione di sicurezza del paese interessato conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, di detta direttiva.

81.

Orbene, se il legislatore dell’Unione impone alle autorità nazionali competenti di discostarsi (ex post) dalla presunzione di sicurezza di un paese ogniqualvolta esse stabiliscano, in esito a un esame individuale della domanda, che l’interessato può, in ragione della sua situazione individuale, essere esposto a un rischio di persecuzioni o di violazioni gravi nel suo paese di origine, allora non ravviso alcuna valida ragione che osti a che uno Stato membro decida, in esito alla valutazione generale di tale paese, di escludere (ex ante) dall’ambito di applicazione di detta presunzione la categoria o le categorie di persone che esso ha già identificato come a rischio in tale paese.

82.

In effetti, una siffatta modalità di applicazione del concetto di paese di origine sicuro, se fondata su un esame rigoroso dei criteri enunciati all’allegato I alla direttiva 2013/32, consente agli Stati membri, in particolare a quelli esposti a una forte pressione migratoria e investiti di numerose domande manifestamente infondate, di perseguire gli obiettivi di detta direttiva.

83.

A tal riguardo ricordo che, conformemente ai considerando 18 e 20 della direttiva di cui trattasi, gli Stati membri devono poter velocizzare la procedura di esame quando una domanda di protezione internazionale può essere infondata, garantendo tuttavia la realizzazione di un «esame adeguato e completo» ( 49 ). Orbene, uno Stato membro, quando dimostra che un paese garantisce condizioni di sicurezza stabili e sufficienti alla grande maggioranza della popolazione, conformemente ai criteri enunciati all’allegato I alla direttiva 2013/32, e identifica la categoria o le categorie di persone potenzialmente a rischio in tale paese, intende conciliare l’obiettivo di celerità delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale, che possono essere manifestamente infondate in ragione del paese di origine dell’interessato, con la contestuale garanzia di un esame adeguato e completo delle domande presentate dalle categorie di persone escluse dall’applicazione del concetto di paese di origine sicuro; queste ultime domande verranno esaminate secondo la procedura ordinaria prevista all’articolo 31, paragrafi da 1 a 7, di detta direttiva.

84.

In linea con la risoluzione di Londra ( 50 ), tale soluzione preserva l’efficacia e la celerità delle procedure di esame per tutti i richiedenti protezione internazionale, riducendo la pressione gravante su taluni sistemi nazionali di asilo e consentendo di concentrare le risorse sui richiedenti che hanno un reale bisogno di protezione internazionale. Come sottolineato dal governo ellenico nelle sue osservazioni, l’esclusione di determinate categorie di persone dall’applicazione di detto concetto porta a rafforzare, più che indebolire, la protezione accordata ai richiedenti provenienti da un paese di origine sicuro, mentre il governo dei Paesi Bassi aggiunge che una siffatta modalità esonera questi ultimi dall’obbligo di confutare la presunzione di sicurezza del loro paese di origine.

85.

In terzo luogo, detta modalità di applicazione del concetto di paese di origine sicuro può, a mio avviso, essere adottata sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2013/32. Disponendo che «[g]li Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all’applicazione [di detto concetto]» ( 51 ), il legislatore dell’Unione riconosce agli Stati membri un certo margine di valutazione di cui essi possono, a mio avviso, avvalersi per perseguire obiettivi legittimi. Questi ultimi potrebbero voler garantire un livello di protezione dei diritti fondamentali più elevato nei confronti di determinate categorie di persone. In un periodo di massiccio afflusso di richiedenti, detti Stati potrebbero anche voler ripartire al meglio i mezzi e le risorse del loro sistema di asilo nazionale al fine di sgravare le autorità nazionali competenti da domande che sarebbero manifestamente infondate.

86.

Preciso tuttavia che, quando uno Stato membro adotta nel suo diritto nazionale una norma o una modalità ulteriore ai fini dell’applicazione del concetto di paese di origine sicuro, esso applica il diritto dell’Unione, cosicché il suo margine di valutazione è disciplinato da tale diritto.

87.

Pertanto, il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri non deve essere esercitato in modo tale da pregiudicare gli obiettivi generali della direttiva 2013/32, in particolare quello alla base del concetto di paese di origine sicuro, e l’efficacia pratica di quest’ultimo ( 52 ).

88.

Ciò implica che lo Stato membro deve identificare la categoria o le categorie di persone a rischio in occasione della valutazione della situazione generale del paese terzo da esso compiuta, così da escludere espressamente queste ultime dall’applicazione del concetto di paese di origine sicuro e della presunzione di sicurezza ad esso associata. Infatti, l’autorità nazionale competente dinanzi alla quale è presentata una domanda di protezione internazionale deve essere immediatamente posta in condizione di identificare e distinguere le persone rientranti in dette categorie, al fine di avviare la procedura ordinaria di esame prevista all’articolo 31, paragrafi da 1 a 7, della direttiva 2013/32.

89.

Qualsiasi esclusione non formalizzata finirebbe con l’indebolire la protezione dei richiedenti protezione internazionale che provengono dai paesi interessati.

90.

Ciò implica altresì che una siffatta modalità di applicazione del concetto di paese di origine sicuro non influisce sull’obbligo incombente allo Stato membro di vigilare sul rispetto dei requisiti enunciati all’allegato I alla direttiva 2013/32, in particolare quello di garantire che la situazione giuridica e politica del paese interessato caratterizzi un regime democratico nell’ambito del quale la popolazione gode, in generale, di una protezione duratura contro il rischio di persecuzioni o violazioni gravi.

91.

Tale concetto impone agli Stati membri di circoscrivere le eccezioni personali a un numero molto limitato di persone, salvo rimettere in discussione la presunzione di sicurezza alla base della designazione del paese terzo interessato come paese di origine sicuro. Infatti, la previsione di un numero eccessivo di eccezioni personali o di categorie di persone a rischio indicherebbe, in realtà, che il paese di origine non è sicuro.

92.

Pertanto, se un paese terzo fosse designato come paese di origine sicuro, pur riconoscendo l’esistenza di numerose categorie di persone che possono essere esposte a rischio di persecuzioni o violazioni gravi (ad esempio, le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+, le vittime di violenze di genere, comprese le mutilazioni genitali femminili, le minoranze etniche e religiose, le persone accusate di reati di carattere politico e le persone condannate alla pena di morte), di cui alcune non immediatamente identificabili, il concetto di paese di origine sicuro tenderebbe ad essere una finzione. Infatti, in ragione della loro natura e della loro portata, dette eccezioni rispecchierebbero piuttosto l’esistenza di disfunzionamenti e carenze generalizzati e sistematici nell’ambito degli obblighi incombenti al paese terzo interessato nei confronti della sua popolazione e una siffatta designazione non sarebbe né adeguata, né ragionevole alla luce dei requisiti fissati dall’allegato I alla direttiva 2013/32.

93.

Compete, pertanto, agli Stati membri esercitare il margine di discrezionalità loro riconosciuto nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità, facendo in modo che la designazione da loro compiuta e l’esclusione delle categorie di persone a rischio ad essa collegata siano idonee a garantire in maniera coerente e sistematica la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione ( 53 ).

94.

Infine, in quarto e ultimo luogo, ritengo che una siffatta interpretazione consenta di tener conto del regolamento 2024/1348, entrato in vigore l’11 giugno 2024 ( 54 ). Infatti, l’articolo 61, paragrafo 2, di detto regolamento autorizza espressamente gli Stati membri a designare paesi terzi come paesi di origine sicuri prevedendo eccezioni per determinate categorie di persone chiaramente identificabili ( 55 ). Benché sia vero che, a norma del suo articolo 79, paragrafo 2, detto regolamento si applicherà soltanto a partire dal 12 giugno 2026, ciò non toglie che esso fa parte sin d’ora dell’ordinamento giuridico dell’Unione e mi sembrerebbe paradossale imporre agli Stati membri, che hanno già scelto di designare determinati paesi terzi come paesi di origine sicuri collegandovi eccezioni per determinate categorie di persone, abrogare una siffatta modalità di applicazione, laddove essi sono chiamati nel contempo a prepararsi adeguatamente all’applicazione di detto regolamento in forza delle misure transitorie previste all’articolo 75 del medesimo.

95.

È alla luce di tutte le suesposte considerazioni che propongo alla Corte di dichiarare che l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 1, nonché l’allegato I della direttiva 2013/32 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro designi un paese terzo come paese di origine sicuro ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale, identificando nel contempo categorie limitate di persone come potenzialmente esposte a un rischio di persecuzioni o violazioni gravi in detto paese a condizione, da un lato, che la situazione giuridica e politica del suddetto paese caratterizzi un regime democratico nell’ambito del quale la popolazione gode, in generale, di una protezione duratura contro tale rischio e, dall’altro, che detto Stato membro proceda correlativamente a escludere espressamente tali categorie di persone dall’applicazione del concetto di paese di origine sicuro e della presunzione di sicurezza ad esso collegata.

V. Conclusione

96.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale ordinario di Roma (Italia):

1)

Gli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una prassi in forza della quale uno Stato membro procede alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro mediante atto legislativo, a condizione che tale prassi garantisca il primato del diritto dell’Unione e assicuri la piena efficacia di detta direttiva, conformemente agli obblighi da essa sanciti e agli obiettivi che essa persegue.

2)

Gli articoli 36 e 37 e l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una prassi in forza della quale uno Stato membro procede alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro mediante atto legislativo, a condizione che il giudice nazionale investito del ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale proposta da un richiedente proveniente da un siffatto paese disponga, in virtù dell’obbligo di un esame completo ed ex nunc imposto da detto articolo 46, paragrafo 3, delle fonti di informazione sulla cui base il legislatore nazionale ha inferito la sicurezza del paese interessato.

In caso di mancata divulgazione di dette fonti di informazione, l’autorità giudiziaria competente può controllare la legittimità di una siffatta designazione alla luce delle condizioni enunciate nell’allegato I a detta direttiva, sulla base delle fonti di informazione che essa stessa ha raccolto tra quelle menzionate all’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva medesima.

3)

L’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 1, nonché l’allegato I della direttiva 2013/32,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che uno Stato membro designi un paese terzo come paese di origine sicuro ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale, identificando nel contempo categorie limitate di persone come potenzialmente esposte a un rischio di persecuzioni o violazioni gravi in detto paese a condizione, da un lato, che la situazione giuridica e politica del suddetto paese caratterizzi un regime democratico nell’ambito del quale la popolazione gode, in generale, di una protezione duratura contro tale rischio e, dall’altro, che detto Stato membro proceda correlativamente a escludere espressamente tali categorie di persone dall’applicazione del concetto di paese di origine sicuro e della presunzione di sicurezza ad esso collegata.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( i ) I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi. Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti dei procedimenti.

( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

( 3 ) V., in particolare, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Note générale sur la notion de pays et sur le statut de réfugié (Nota generale sulla nozione di paese e sullo status di rifugiato), del 26 luglio 1991, e risoluzione 1471 (2005), «Procédures d’asile accélérées dans les États membres du Conseil de l’Europe» (Procedure di asilo accelerate negli Stati membri del Consiglio d’Europa), adottata il 5 ottobre 2005 dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, punto 8.2, sub 3). Per quanto attiene alla dottrina v., segnatamente, Labayle, H., «Le droit d’asile en France: normalisation ou neutralisation», Revue française de droit administratif, Dalloz, Parigi, n. 2, 1997, pagg. da 242 a 280; Martenson, H., e McCarthy, J., «“In General, No Serious Risk of Persecution”: Safe Country of Origin Practices in Nine European States», Journal of Refugee Studies, vol. 11, Oxford University Press, Oxford, n. 3, 1998, pagg. da 304 a 325; Costello, C., «The Asylum Procedures Directive and the Proliferation of Safe Country Practices: Deterrence, Deflection and the Dismantling of International Protection?», European Journal of Migration and Law, vol. 7, Wolters Kluwer, L’Aia, n. 1, 2005, pagg. da 35 a 70; John-Hopkins, M., «The Emperor’s New Safe Country Concepts: A UK Perspective on Sacrificing Fairness on the Altar of Efficiency», International Journal of Refugee Law, vol. 21, Oxford University Press, Oxford, n. 2, 2009, pagg. da 218 a 255; Teitgen-Colly, C., «Le concept de pays sûr», in Broyelle, C., e Julien-Laferrière, F., Mélanges François Julien-Laferrière, Bruylant, Bruxelles, 2011, pagg. da 525 a 576; Hunt, M., «The Safe Country of Origin Concept in European Asylum Law: Past, Present and Future», International Journal of Refugee Law, vol. 26, Oxford University Press, Oxford, n. 4, 2014, pagg. da 500 a 535; e Costello, C., «Safe Country? Says Who?», International Journal of Refugee Law, vol. 28, Oxford University Press, Oxford, n. 4, 2016, pagg. da 601 a 622.

( 4 ) Traduzione libera: «Chi può dire che un paese è sicuro? E in base a quali criteri? Uomini segreti in segrete stanze che leggono rapporti segreti? No». V. Goodwin-Gill, G.S., «Safe Country, Says Who?», International Journal of Refugee Law, vol. 4, Oxford University Press, Oxford, n. 2, 1992, pagg. da 248 a 250, in particolare pag. 249.

( 5 ) C‑406/22; in prosieguo: la «sentenza CV, EU:C:2024:841.

( 6 ) Decisione adottata in esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno, siglato a Roma il 6 novembre 2023 e ratificato con legge 21 febbraio 2024, n. 14 (GURI n. 44, del 22 febbraio 2024, pag. 1).

( 7 ) In prosieguo: la «Carta».

( 8 ) Con il termine «popolazione» indico non soltanto i cittadini del paese terzo di cui trattasi ma anche gli apolidi che soggiornano abitualmente in quel paese, in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2013/32.

( 9 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

( 10 ) L’EUAA ha sostituito l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO).

( 11 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU».

( 12 ) Adottato il 16 dicembre 1966 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrato in vigore il 23 marzo 1976.

( 13 ) Adottata a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, Recueil des traités des Nations unies, vol. 1465, pag. 85, n. 24841 (1987).

( 14 ) Firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], entrata in vigore il 22 aprile 1954 e completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967.

( 15 ) GURI n. 40, del 16 febbraio 2008, pag. 11.

( 16 ) GURI n. 249, del 23 ottobre 2024, pag. 1; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 25/2008».

( 17 ) In prosieguo: il «decreto-legge n. 158/2024». Detto decreto-legge è stato adottato alla luce, in particolare, del punto 2 del dispositivo della sentenza CV. Tale adozione è avvenuta prendendo in considerazione, da un lato, «la straordinaria necessità ed urgenza di designare i Paesi di origine sicuri, tenendo conto [di detta sentenza], escludendo i Paesi che non soddisfano le condizioni per determinate parti del loro territorio», e, dall’altro, il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale dell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348), in particolare l’articolo 61, paragrafo 2, del medesimo, «che, pur trovando applicazione a decorrere dal 12 giugno 2026, ha indicato l’orientamento condiviso da parte degli Stati membri».

( 18 ) GURI n. 105, del 7 maggio 2024, pag. 23; in prosieguo: il «decreto interministeriale».

( 19 ) Il governo ellenico ha eccepito altresì l’irricevibilità della terza questione in quanto, qualora il giudice del rinvio intenda, con la sua questione, rimettere in discussione in termini generali, e non nell’ambito della specifica situazione del richiedente, l’inserimento del paese terzo nell’elenco dei paesi di origine sicuri, detta questione avrebbe carattere ipotetico.

( 20 ) V., in tal senso, sentenza del 31 marzo 2022, Lombard Lízing (C‑472/20, EU:C:2022:242, punto 35 e giurisprudenza citata).

( 21 ) V. sentenza CV (punto 86 e giurisprudenza citata).

( 22 ) C‑69/10, EU:C:2011:524.

( 23 ) V. punto 58 di detta sentenza.

( 24 ) V. punto 3 del dispositivo di detta sentenza.

( 25 ) V. sentenza CV (punto 87 e giurisprudenza citata).

( 26 ) V. Cornu, G., Vocabulaire juridique, PUF, Parigi, 15a ed., 2024

( 27 ) L’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/95 esige che l’autorità amministrativa competente tenga conto di «tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e le relative modalità di applicazione» (il che corrisponde, in sostanza, agli elementi già presi in considerazione ai fini della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro).

( 28 ) V., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2021, Secretary of State for the Home Department (C‑255/19, EU:C:2021:36, punto 36 e giurisprudenza citata).

( 29 ) V., in tal senso, Goodwin-Gill, G.S., «Safe Country, Says Who?», op.cit.

( 30 ) V., per analogia, sentenze del 23 ottobre 2014, Unitrading (C‑437/13, EU:C:2014:2318, punto 20 e giurisprudenza citata), e del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a. (C‑504/19, EU:C:2021:335, punto 57 e giurisprudenza citata).

( 31 ) V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni.

( 32 ) Difatti, mentre il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), ha annullato, nella sua sentenza del 10 ottobre 2014, n. 375474, l’inserimento della Repubblica del Kosovo nell’elenco nazionale dei paesi di origine sicuri, confermando tuttavia detto inserimento con riferimento alla Repubblica d’Albania (v., in particolare, punti 14 e 16 di detta sentenza), il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), nella sua sentenza n. 228/902, pronunciata qualche giorno più tardi, il 23 ottobre 2014, rendeva una decisione in senso opposto, confermando un regio decreto che inseriva la Repubblica del Kosovo nell’elenco dei paesi di origine sicuri, ma annullando detto decreto con riferimento alla Repubblica d’Albania, dichiarando, sostanzialmente, che la situazione in quest’ultimo paese non era sufficientemente stabile.

( 33 ) Goodwin-Gill, G. S., « Safe Country, Says Who? », op. cit.

( 34 ) Traduzione libera.

( 35 ) V., a titolo esemplificativo, sentenza della Corte EDU del 21 novembre 2019, Ilias e Ahmed c. Ungheria (CE:ECHR:2019:1121JUD004728715), in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che le autorità competenti sono tenute a ricercare tutte le informazioni pertinenti generalmente disponibili ai fini della loro valutazione (§ 141).

( 36 ) V. punto 81 di detta sentenza.

( 37 ) V. sentenze CV (punti 78 e 79 e giurisprudenza citata), e del 4 ottobre 2024, Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges e Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio (C‑134/23, EU:C:2024:838, punto 52 e giurisprudenza citata).

( 38 ) L’avverbio «uniformément» suggerisce che un paese terzo può essere designato come paese di origine sicuro solo a condizione che garantisca una protezione contro il rischio di persecuzioni o violazioni gravi uniforme sul suo territorio e/o nei confronti dei suoi cittadini o residenti, mentre l’aggiunta dell’avverbio «jamais» implica che si tratti, inoltre, di una protezione assoluta.

( 39 ) Nelle versioni in lingua danese («til stadighed»), tedesca («durchgängig»), italiana («costantemente»), lettone («konsekventi»), maltese («konsistentement»), rumena («consecvent») e svedese («genomgående»).

( 40 ) Nelle versioni in lingua greca («mónima»), croata («trajno») e neerlandese («duurzame»).

( 41 ) Nella versione in lingua finlandese («jatkuvasti»).

( 42 ) Nella versione in lingua slovena («redno»).

( 43 ) Nelle versioni in lingua spagnola («sistemática»), ceca («soustavně»), inglese («consistenlty»), lituana («sistemingai»), polacca («konsekwentnie»), portoghese («sistemático») e slovacca («sústavne»).

( 44 ) Nella versione in lingua estone («järjekindlat»).

( 45 ) Nella versione in lingua ungherese («következetesen»).

( 46 ) V. conclusioni del Consiglio, del 30 novembre 1992, sui paesi esenti, in linea generale, da rischi gravi di persecuzione (in prosieguo: la «risoluzione di Londra») [punto 4, lettera (D)].

( 47 ) V. articolo 11, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2011/95.

( 48 ) Il Dictionnaire de l’Académie française definisce le locuzioni avverbiali «d’une manière ou de manière générale», «d’une façon ou de façon générale», «en général», o «en règle générale», utilizzando «globalement, abstraction faite des cas particuliers, le plus souvent» [nell’ordine: «in una maniera o in maniera generale», «in un modo o in modo generale», «in generale», o «generalmente», utilizzando «globalmente, eccezion fatta per casi particolari, perlopiù»].

( 49 ) V. sentenza CV (punto 78 e giurisprudenza citata).

( 50 ) V. punto 2 di detta risoluzione.

( 51 ) Mentre la versione in lingua francese dell’articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 utilizza il termine «notion» (nozione), tutte le altre versioni linguistiche di detta disposizione si servono del termine «concetto», ad eccezione della versione in lingua ungherese, che utilizza il termine «principio».

( 52 ) V., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, punto 62 e giurisprudenza citata).

( 53 ) V. sentenza del 7 novembre 2024, Corván e Bacigán (C‑289/23 e C‑305/23, EU:C:2024:934, punto 50 e giurisprudenza citata). Taluni Stati membri potrebbero quindi considerare sicuri i paesi per i quali la Commissione ha adottato il Pacchetto «Allargamento» (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Georgia, Repubblica di Moldova, Ucraina e Turchia), prevedendo tuttavia sin da subito, nell’ambito del margine di discrezionalità loro riconosciuto e al fine di preservare i diritti fondamentali delle persone (riconoscendo così un livello di protezione superiore), di non applicare tale concetto a categorie limitate e ben precise di persone, escludendo, ad esempio, per quanto attiene alla Georgia, le persone della comunità LGBTQIA+ dalla presunzione di sicurezza.

( 54 ) V. articolo 79, paragrafo 1, di detto regolamento.

( 55 ) Detto articolo, che deve essere letto in combinato disposto con il considerando 80 del regolamento di cui trattasi, dispone che «[l]a designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello sia dell’Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili».


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

29 novembre 2024 (*)

« Procedimento accelerato »

Nelle cause riunite C‑758/24 [Alace] i e C‑759/24 [Canpelli] (i),

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Roma (Italia), con ordinanze del 31 ottobre 2024 e del 4 novembre 2024, pervenute in cancelleria rispettivamente il 4 novembre 2024 e il 5 novembre 2024, nei procedimenti

LC (C‑758/24),

CP (C‑759/24)

contro

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II,


IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti la giudice relatrice, K. Jürimäe, e l’avvocato generale, J. Richard de La Tour,

ha emesso la seguente


Ordinanza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 36, 37 e 38 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60), letti in combinato disposto con i considerando 42, 46 e 48 nonché con l’allegato I di tale direttiva e alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie in cui si contrappongono, rispettivamente, LC e CP alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II (Italia) in merito alle decisioni recanti il rigetto delle loro domande di asilo in quanto manifestamente infondate.

3        Il Tribunale ordinario di Roma (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali nella causa C‑758/24:

«1)      [s]e il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37 e 38 della direttiva [2013/32], letti anche in combinazione con i suoi [c]onsiderando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta] (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), osti a che un legislatore nazionale, competente a consentire la formazione di elenchi di Paesi di origine sicuri ed a disciplinare i criteri da seguire e le fonti da utilizzare a tal fine, proceda anche a designare direttamente, con atto legislativo primario, uno Stato terzo come Paese di origine sicuro;

2)      se comunque il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37, e 38 della medesima [d]irettiva, letti anche in combinazione con i suoi [c]onsiderando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta] (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), osti quanto meno a che il legislatore designi uno Stato terzo come Paese di origine sicuro senza rendere accessibili e verificabili le fonti adoperate per giustificare tale designazione, così impedendo al richiedente asilo di contestarne, ed al giudice di sindacarne la provenienza, l’autorevolezza, l’attendibilità, la pertinenza, l’attualità, la completezza, e comunque in generale il contenuto, e di trarne le proprie valutazioni sulla sussistenza delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I della [d]irettiva;

3)      se il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37, e 38 della medesima [d]irettiva, letti anche in combinazione con i suoi [c]onsiderando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta] (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), debba essere interpretato nel senso che, nel corso di una procedura accelerata di frontiera [per persone provenienti] da Paese di origine designato sicuro, il giudice possa in ogni caso utilizzare informazioni sul Paese di provenienza, attingendole autonomamente dalle fonti di cui al paragrafo 3 dell’articolo 37 della [d]irettiva, utili ad accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I della [d]irettiva;

4)      se il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37, e 38 della medesima [d]irettiva, nonché il suo Allegato I, letti anche in combinazione con i suoi [c]onsiderando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta] (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), osti a che un Paese terzo sia definito “di origine sicuro” qualora vi siano, in tale Paese, categorie di persone per le quali esso non soddisfa le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I della [d]irettiva.»

4        Nella causa C‑759/24, lo stesso giudice del rinvio ha sollevato questioni pregiudiziali che sono, in sostanza, identiche a quelle sollevate nella causa C‑758/24.

5        Con decisione del presidente della Corte del 21 novembre 2024, le cause C‑758/24 e C‑759/24 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

6        Il giudice del rinvio ha chiesto altresì alla Corte di sottoporre le presenti cause a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

7        Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre tale causa a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento di procedura.

8        Per quanto riguarda le ragioni sulle quali il giudice del rinvio fonda le sue domande di procedimento accelerato nelle presenti cause, occorre rilevare che esso si riferisce, in particolare, all’esistenza di una «grave crisi istituzionale provocata in Italia dalle prime decisioni dei Tribunali di non convalidare provvedimenti di trattenimento nelle procedure di frontiera». Nei limiti in cui tale giudice chiede di sapere, in particolare, se il diritto dell’Unione osti a che un legislatore nazionale, competente a consentire la formazione di elenchi di Paesi di origine sicuri ed a disciplinare i criteri da seguire e le fonti da utilizzare a tal fine, proceda anche a designare direttamente, con un atto legislativo primario, uno Stato terzo come Paese di origine sicuro, si deve constatare che detto giudice solleva, in effetti, una questione che attiene al rapporto tra il diritto dell’Unione e la ripartizione delle competenze prevista dall’ordinamento costituzionale di uno Stato membro. Orbene, è già stato dichiarato che, qualora una causa sollevi seri dubbi inerenti a questioni fondamentali di diritto costituzionale interno o di diritto dell’Unione, può essere necessario, alla luce delle circostanze particolari di siffatta causa, trattarla in termini brevi, in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (ordinanza del presidente della Corte del 19 ottobre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:851, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

9        In tali circostanze, si deve constatare che la natura delle presenti cause giustifica il loro trattamento in termini brevi, conformemente all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

10      Di conseguenza, occorre sottoporre le cause riunite C‑758/24 e C‑759/24 a procedimento accelerato.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

Le cause riunite C758/24 e C759/24 sono sottoposte a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

Lussemburgo, 29 novembre 2024

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.


i      Il nome della presente causa è fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Top

 


 

Nessun commento:

Posta un commento