Tar 2025 - Permesso di Costruire in Sanatoria e Silenzio Assenso
Introduzione
Il tema del silenzio assenso in materia edilizia rappresenta uno degli aspetti più dibattuti e complessi del diritto urbanistico e amministrativo italiano. In particolare, il regime di sanatoria edilizia, disciplinato dall’art. 36-bis del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), è spesso oggetto di interpretazioni e controversie sulla validità del titolo edilizio formato in assenza di un esplicito provvedimento amministrativo.
Normativa di Riferimento
L’art. 36-bis del DPR 380/2001 stabilisce che, in determinate ipotesi di interventi edilizi, il silenzio dell’amministrazione competente, decorso un termine di 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, può determinare la formazione di un titolo edilizio in via automatica (silenzio assenso). La norma prevede inoltre che il pagamento dell’oblazione, prevista come corrispettivo per la sanatoria, formalizza il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ma non è condizione essenziale affinché si perfezioni il silenzio assenso.
Sentenza TAR Trento (2025) e Chiarimenti Giurisprudenziali
La sentenza del TAR di Trento (2025) ha fornito importanti chiarimenti in merito alla configurazione del silenzio assenso nel contesto della sanatoria edilizia. In particolare, il Tribunale ha affermato che:
1. Il decorso del termine di 45 giorni senza che l’amministrazione abbia adottato un provvedimento esplicito equivale a un’autorizzazione tacita, valida e opponibile ai terzi, anche in assenza di pagamento dell’oblazione.
2. Il mancato versamento dell’oblazione, sebbene costituisca il presupposto per il rilascio formale del permesso di costruire, non ostacola la formazione del silenzio assenso. In altre parole, il silenzio assenso si perfeziona indipendentemente dall’adempimento di tale obbligo formale.
3. Eventuali dinieghi tardivi, ovvero provvedimenti di diniego adottati dopo il decorso dei 45 giorni, risultano inefficaci perché fuori tempo massimo e quindi privi di efficacia giuridica.
Analisi del Caso Specifico
Nel caso analizzato, il ricorrente aveva presentato una SCIA nel 2020 per lavori di manutenzione straordinaria, tra cui lo sbassamento del piano di calpestio, con successiva SCIA nel 2021 e interventi di ripristino. Nel 2024, a seguito di un sopralluogo comunale, si accertava che l’intervento di sbassamento era comunque stato realizzato, e si procedeva con un’ordinanza di demolizione e ripristino.
Il proprietario, nel novembre 2024, chiedeva la sanatoria ex art. 36-bis DPR 380/2001, ma il Comune rifiutava la domanda oltre i 45 giorni previsti, portando il proprietario davanti al TAR per ottenere l’annullamento del diniego e dell’ordinanza di demolizione.
Il Tribunale ha chiarito che:
- L’intervento ricadrebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 36-bis, poiché si tratta di un’ipotesi di sanatoria edilizia.
- La mancata applicazione dell’oblazione, sebbene possa influire sulla formalizzazione del titolo, non impedisce il perfezionamento del silenzio assenso, che si forma comunque decorso il termine di 45 giorni.
- Il diniego tardivo, cioè emanato oltre i termini di legge, è inefficace e nullo, poiché si basa su un provvedimento adottato dopo che il titolo era già stato formato tacitamente.
Implicazioni Giuridiche e Conseguenze
L’orientamento giurisprudenziale afferma che:
- Il silenzio assenso, formato decorso il termine di 45 giorni, costituisce un titolo edilizio tacito, pienamente valido, anche in assenza di pagamento dell’oblazione.
- La pubblica amministrazione, una volta decorso il termine, non può intervenire con un provvedimento di diniego o di revoca, se non attraverso un procedimento di autotutela motivato e rispettando i termini di legge.
- La possibilità di successiva verifica di conformità urbanistica e edilizia rimane, ma il potere di autotutela si esercita con atto autonomo e motivato, e non può inficiare un titolo già formato con il silenzio assenso.
Conclusioni
Il quadro normativo e giurisprudenziale consolidato indica che, nel contesto della sanatoria edilizia, il silenzio assenso ha una valenza di titolo edilizio in assenza di un provvedimento espresso e tempestivo di diniego. La mancata observanza dei termini di legge da parte dell’amministrazione comporta la nullità del provvedimento di diniego tardivo e rafforza la certezza del titolo tacito formato con il decorso del termine.
Tuttavia, resta fondamentale per i privati e gli operatori edilizi monitorare attentamente i tempi procedimentali e conservare tutta la documentazione utile a dimostrare la tempestività e la conformità degli interventi, così da tutelarsi in eventuali contenziosi e garantire la legittimità degli interventi edilizi in sanatoria.
In definitiva, il silenzio assenso, anche senza oblazione, è valido e produce effetti di titolo edilizio, purché decorso il termine di legge e senza che siano intervenuti atti di diniego tempestivi.
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