Translate

13 dicembre 2025

La sentenza della Cassazione n. 32359 del 2025 fornisce un'importante chiarificazione in materia di mobbing, evidenziando che il semplice trasferimento o demansionamento del lavoratore, di per sé, non costituiscono automaticamente condotte di mobbing.

 

 

La sentenza della Cassazione n. 32359 del 2025 fornisce un'importante chiarificazione in materia di mobbing, evidenziando che il semplice trasferimento o demansionamento del lavoratore, di per sé, non costituiscono automaticamente condotte di mobbing.

**Contesto e principio di diritto**

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il mobbing si configura quando il datore di lavoro adotta una condotta persecutoria o vessatoria nei confronti del lavoratore, tale da determinare un grave malessere psico-fisico, un'ingiustificata esclusione dal normale svolgimento delle mansioni o un'alterazione delle condizioni di lavoro.

**Dettaglio della sentenza n. 32359/2025**

La Suprema Corte ha ribadito che:

- **Trasferimento e demansionamento** sono strumenti che, seppur possano incidere sulla sfera lavorativa del dipendente, non costituiscono di per sé comportamenti mobbanti.
- **La presenza di un elemento persecutorio** deve emergere da un comportamento reiterato e intenzionale, volto a vessare il lavoratore, e non può essere desunta esclusivamente da atti di normale gestione organizzativa, come il trasferimento o il demansionamento, soprattutto se motivati da ragioni organizzative o di rispetto delle norme di legge.

**Interpretazione della giurisprudenza**

La Corte sottolinea che:

- È necessario verificare se tali atti siano stati accompagnati da comportamenti ulteriori, come pressioni psicologiche, umiliazioni, isolamento o altre condotte che denotino un intento persecutorio.
- La mera modifica delle mansioni o il trasferimento, motivati da esigenze organizzative o di ristrutturazione aziendale, non sono, di per sé, indice di mobbing, e devono essere valutati nel contesto complessivo delle condotte del datore di lavoro.

**Conclusioni**

In sintesi, secondo la Cassazione n. 32359/2025:

- Il trasferimento e il demansionamento, pur potendo avere effetti negativi sulla sfera psico-fisica del lavoratore, non costituiscono automaticamente mobbing.
- È necessario un quadro più ampio di comportamenti persecutori per configurare il mobbing, e tali atti devono essere analizzati nel contesto delle modalità e delle finalità con cui sono stati adottati.

**Implicazioni pratiche**

Per i lavoratori, è importante dimostrare che il comportamento del datore di lavoro sia stato volto a vessarli con una condotta reiterata e persecutoria, e non semplicemente motivato da esigenze organizzative o di gestione del personale. Per i datori di lavoro, invece, è fondamentale documentare le ragioni organizzative che giustificano trasferimenti e demansionamenti, evitando comportamenti che possano essere interpretati come vessatori.

 

Nessun commento:

Posta un commento