1. **Quadro normativo di riferimento**
Il Decreto Ministeriale 166/2019, all’All. A, punto 18, stabilisce i criteri di inidoneità alla funzione in relazione a determinate patologie, tra cui:
- Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite.
- Le sindromi da immunodeficienza, a carattere congenito o acquisito, anche in fase asintomatica.
- Le eritropatie da deficit enzimatico di grado assoluto, da deficit di membrana o da difetto di sintesi dell’emoglobina.
Tale disposizione evidenzia come l’inidoneità sia prevista per condizioni patologiche di “apprezzabile entità”, anche se non definisce in modo univoco cosa si intenda per tale qualificazione.
2. **Caratteristiche della patologia del ricorrente**
La valutazione clinica del giovane, come emerge dal testo, dimostra che la sua condizione non ha dato origine a complicazioni o sintomi invalidanti, e che, in passato, non ha richiesto cure mediche per problemi di salute gravi, ad esempio fratture, che sono problemi ortopedici e non ematologici.
L’elemento chiave è che la patologia del sangue dichiarata dal candidato è di “forma leggera” e non si traduce in un’entità clinica di “apprezzabile entità” ai sensi del citato decreto ministeriale. La storia clinica del soggetto dimostra assenza di complicazioni o limitazioni funzionali significative.
3. **Interpretazione della normativa e giurisprudenza**
La normativa citata fa riferimento a patologie di “apprezzabile entità”. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito in passato che tale espressione implica una valutazione caso per caso, tenendo conto della gravità clinica, della possibile evoluzione della patologia, e delle conseguenze sulla capacità lavorativa del soggetto.
Inoltre, il principio di tutela della salute e della capacità lavorativa deve essere bilanciato con il principio di non discriminazione e di accesso equo alle funzioni pubbliche, specialmente quando la patologia non si traduce in una limitazione reale e significativa.
4. **Valutazione del procedimento di accertamento**
Il ricorrente ha dichiarato la sua condizione alla Commissione medica, che ha però deciso negativamente sulla sua idoneità, ritenendo la patologia di entità tale da pregiudicare l’idoneità al servizio operativo. La sua richiesta di verifica attraverso una sospensiva ha portato alla disposta verifica da parte del Tar, che ha riscontrato la necessità di accertare la grado di gravità della patologia.
Il fatto che il Tar abbia disposto una verificazione testimonia l’attenzione alla corretta interpretazione delle condizioni cliniche e alla corretta applicazione delle norme di legge. La sospensiva concessa ha consentito al giovane di iniziare il corso di formazione, evidenziando che la sua condizione non impedisce, almeno nelle fasi preliminari, di partecipare alle attività formative, il che rafforza l’argomento che la patologia non sia di “apprezzabile entità” tale da escluderne la possibilità.
5. **Conclusioni**
In conclusione, la valutazione legale si basa sulla distinzione tra patologia “leggera” e “apprezzabile entità” prevista dalla normativa. La documentazione clinica e la storia clinica del giovane indicano che la sua condizione non ha caratteristiche tali da giustificare una esclusione automatica dalla funzione di vigile del fuoco permanente, purché non si dimostri che la patologia possa evolvere in una condizione di gravità che comprometta la capacità operativa.
Pertanto, la decisione della commissione medica, sebbene corretta nel rispetto delle linee guida normative, deve essere accompagnata da una valutazione approfondita e aggiornata circa la reale entità clinica della patologia, evitando interpretazioni troppo restrittive che possano risultare discriminatorie o sproporzionate rispetto alla condizione del soggetto.
**Raccomandazioni**
- La corretta applicazione della normativa richiede un’attenta valutazione medica e documentale della gravità della patologia.
- La giurisprudenza invita a considerare la capacità funzionale e le reali implicazioni sulla salute del soggetto, oltre alla semplice diagnosi clinica.
- È cruciale mantenere un equilibrio tra tutela della salute pubblica e diritto del soggetto a partecipare alle procedure selettive senza discriminazioni ingiustificate.
In definitiva, la posizione del Tar e la verifica disposta rappresentano un’adeguata tutela del diritto del ricorrente, che può ora proseguire il percorso formativo, a condizione che la sua condizione clinica rimanga stabile e non evolva in una forma di “apprezzabile entità”.
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