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03 dicembre 2025

CGUE 2025 - sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 1° agosto 2025, causa C-397/23, concernente la discriminazione in base alla nazionalità e il diritto di soggiorno di un cittadino dell’UE beneficiario di un diritto di soggiorno quale richiedente lavoro.

 

 

 

 CGUE 2025 -  sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 1° agosto 2025, causa C-397/23, concernente la discriminazione in base alla nazionalità e il diritto di soggiorno di un cittadino dell’UE beneficiario di un diritto di soggiorno quale richiedente lavoro.

**1. Contesto e questioni giuridiche**

Il caso riguarda un cittadino dell’Unione Europea che, in quanto richiedente lavoro, beneficia di un diritto di soggiorno sul territorio di uno Stato membro. La questione principale sottoposta al giudice europeo riguarda l’interpretazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 del TFUE, e delle disposizioni della Direttiva 2004/38/CE, in particolare l’articolo 24, in relazione a una possibile deroga in materia di assistenza sociale.

In particolare, il caso affronta la portata e le limitazioni di tale deroga, con riferimento alla concessione di un diritto di soggiorno nazionale (cioè di uno status di soggiornante di diritto) ai fini dell’esercizio della potestà genitoriale su un minore, distinguendo in base alla cittadinanza del minore stesso.

**2. Profilo normativo applicabile**

- **Articolo 18 TFUE**: Stabilisce che, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai trattati e dalle normative adottate in virtù di essi, ogni cittadino dell’UE ha il diritto di muoversi e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Impone il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

- **Direttiva 2004/38/CE (Direttiva sulla libera circolazione)**: Regola i diritti dei cittadini dell’UE e dei loro familiari di soggiornare legalmente in uno Stato membro diverso da quello di origine. L’articolo 24 disciplina le condizioni di esercizio di tali diritti, comprese le possibili deroghe e limitazioni, specialmente in materia di assistenza sociale.

- **Principio di parità di trattamento**: Impone agli Stati membri di trattare i cittadini dell’UE e i loro familiari allo stesso modo dei cittadini nazionali, salvo le deroghe espressamente previste.

- **Deroghe in materia di assistenza sociale**: La direttiva consente agli Stati membri di applicare deroghe in materia di assistenza sociale, in particolare per i cittadini dell’UE che soggiornano per un periodo inferiore a tre mesi, o più a lungo se sono lavoratori, autonomi, o hanno altri motivi di soggiorno legittimo.

**3. Analisi della sentenza**

La CGUE affronta il tema della legittimità di uno Stato membro nel distinguere tra cittadini dell’UE e cittadini nazionali, quando si tratta di concedere o meno un diritto di soggiorno ai fini dell’esercizio della potestà genitoriale su un minore.

La Corte ribadisce che:

- **Il principio di non discriminazione** in base alla nazionalità si applica anche quando uno Stato membro intenda limitare o derogare al diritto di soggiorno di cittadini dell’UE, in particolare in relazione a condizioni di accesso ai benefici sociali.

- **La portata della deroga in materia di assistenza sociale** prevista dalla direttiva non può essere interpretata in modo tale da pregiudicare il diritto di un cittadino dell’UE di esercitare la potestà genitoriale su un minore, anche se quest’ultimo è cittadino di un altro Stato membro.

- **Il diritto di soggiorno ai fini dell’esercizio della potestà genitoriale** può essere riconosciuto anche in assenza di una condizione di residenza stabile, purché siano rispettate le condizioni di legge e i principi di proporzionalità e non discriminazione.

- La distinzione in base alla cittadinanza del minore, in particolare quando si tratta di concedere un diritto di soggiorno per motivi familiari o di assistenza sociale, deve essere giustificata da motivi oggettivi e non discriminatori.

**4. Conclusioni e principi affermati**

- La sentenza afferma che le restrizioni o deroghe al diritto di soggiorno devono rispettare il principio di non discriminazione e devono essere interpretate in modo restrittivo.

- In particolare, le differenze di trattamento basate sulla cittadinanza del minore, per motivi di esercizio della potestà genitoriale, non sono ammissibili se non sono giustificate da ragioni obiettive e proporzionali.

- La Corte sottolinea che il diritto di soggiorno di un cittadino dell’UE può essere riconosciuto anche in assenza di residenza stabile, purché si tratti di un soggiorno legittimo e che l’uso di deroghe in materia di assistenza sociale non può essere utilizzato come pretesto per negare tale diritto in modo discriminatorio.

**5. Implicazioni pratiche**

La sentenza chiarisce che:

- Le norme nazionali che distinguono tra cittadini dell’UE e altri cittadini, o tra cittadini di diversi Stati membri, per motivi di assistenza sociale o potestà genitoriale, devono essere interpretate e applicate nel rispetto del principio di non discriminazione.

- Le autorità nazionali devono valutare caso per caso, garantendo che eventuali restrizioni siano motivate da ragioni oggettive e proporzionali, e non da considerazioni discriminatorie legate alla cittadinanza.

- La tutela del diritto dei minori e della potestà genitoriale è prioritaria e non può essere sacrificata a motivi di carattere assistenziale o di politica sociale, a meno che non siano giustificati da ragioni oggettive e conformi ai principi UE.

**In sintesi**, la sentenza della CGUE del 1.8.2025 afferma che il principio di non discriminazione in base alla nazionalità si applica anche in ambiti come l’esercizio della potestà genitoriale e il diritto di soggiorno, e che le deroghe in materia di assistenza sociale devono essere interpretate restrittivamente, senza pregiudicare i diritti fondamentali dei cittadini dell’UE e dei loro familiari, in particolare dei minori.

 

 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 13 febbraio 2025 (1)

Causa C397/23

FL

contro

Jobcenter Arbeitplus Bielefeld,

con l’intervento di:

Stadt Bielefeld

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Detmold (Tribunale per il contenzioso sociale di Detmold, Germania)]

« Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Cittadino dell’Unione beneficiario di un diritto di soggiorno in quanto richiedente lavoro – Articolo 18 TFUE – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24 – Principio della parità di trattamento – Deroga in materia di assistenza sociale – Portata – Concessione di un diritto di soggiorno nazionale ai fini dell’esercizio della potestà genitoriale su un figlio minore – Distinzione in base alla cittadinanza del minore »






I.      Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale del Sozialgericht Detmold (Tribunale per il contenzioso sociale di Detmold, Germania) è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FL e il Jobcenter Arbeitplus Bielefeld (centro per l’impiego di Bielefeld, Germania) (2) in merito al rifiuto di quest’ultimo di concedergli il beneficio delle prestazioni sociali di base previste dalla normativa tedesca. Essendo tale decisione giustificata dal titolo in forza del quale egli soggiorna legalmente nel territorio tedesco, FL contesta, al fine di poter ottenere tali prestazioni, che non può essergli riconosciuto un diritto di soggiorno previsto da tale normativa, fondato sull’esercizio della potestà genitoriale nei confronti di suo figlio, per il solo motivo che quest’ultimo non è tedesco.

2.        A differenza dei precedenti rinvii pregiudiziali in tema di prestazioni di assistenza sociale delle quali un cittadino «mobile» dell’Unione europea (3) chiedeva di beneficiare, la questione inedita di cui è investita la Corte verte sulla disparità di trattamento relativa alle condizioni per la concessione di un diritto di soggiorno nazionale e non sui suoi effetti pecuniari rispetto ai cittadini nazionali.

3.        La Corte è infatti chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa relativa al diritto di soggiorno nazionale non applicabile a un cittadino «mobile» dell’Unione a motivo del fatto che la cittadinanza del figlio non è quella del paese ospitante, laddove le condizioni per la concessione di tale diritto sono di competenza dello Stato membro in questione.

4.        Le circostanze del procedimento principale offrono pertanto alla Corte l’occasione di chiarire l’ampiezza dell’ambito di applicazione dell’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE (4), in relazione alla parità di trattamento rispetto alla propria giurisprudenza recente relativa alla situazione dei cittadini «mobili» dell’Unione ai quali il diritto di soggiorno è concesso ai sensi di una normativa nazionale che li dispensa dal soddisfare le condizioni di reddito previste da tale direttiva (5).

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

5.        L’articolo 18, primo comma, TFUE così dispone:

«Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».

6.        L’articolo 14 della direttiva 2004/38, intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno», ai paragrafi 2 e 4 così dispone:

«2.      I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.

(...)

4.      In deroga ai paragrafi 1 e 2 e senza pregiudizio delle disposizioni del capitolo VI, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell’Unione o dei loro familiari qualora:

(...)

b)      i cittadini dell’Unione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell’Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell’Unione possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo».

7.        A termini dell’articolo 24 di tale direttiva, rubricato «Parità di trattamento»:

«1.      Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. (...)

2.      In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo più lungo previsto all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), (...) a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari».

8.        L’articolo 37 di detta direttiva, intitolato «Disposizioni nazionali più favorevoli», prevede quanto segue:

«Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno che siano più favorevoli ai beneficiari della presente direttiva».

B.      Diritto tedesco

1.      In materia di soggiorno

9.        L’articolo 28 del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale) (6), del 30 luglio 2004 (7) (in prosieguo: l’«AufenthG»), intitolato «Ricongiungimento familiare con cittadini tedeschi», al paragrafo 1, così dispone:

«Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato

1.      al coniuge straniero di un cittadino tedesco,

2.      al figlio minorenne straniero non coniugato di un cittadino tedesco,

3.      al genitore straniero di un cittadino tedesco minorenne non coniugato al fine di esercitare la potestà genitoriale,

se il cittadino tedesco ha la propria residenza abituale sul territorio federale (…)».

10.      L’articolo 11, paragrafo 14, del Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (legge sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione) (8), del 30 luglio 2004 (9) (in prosieguo: il «FreizügG/EU») è così formulato:

«L’AufenthG si applica anche se conferisce uno status giuridico più favorevole rispetto alla presente legge. (…)».

2.      In materia di prestazioni di assistenza sociale

11.      L’articolo 7 del Sozialgesetzbuch Zweites Buch, Grundsicherung für Arbeitsuchende (libro II del codice tedesco della previdenza sociale – Tutela sociale di base per le persone in cerca di occupazione (10)) (11) (in prosieguo: il «SGB II»), rubricato «Beneficiari delle prestazioni», al paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Le prestazioni previste dal presente libro sono erogate a coloro che:

1.      siano di età superiore a 15 anni, ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall’articolo 7 bis,

2.      siano abili al lavoro,

3.      siano indigenti e

4.      abbiano la propria residenza abituale nella Repubblica federale di Germania (beneficiari abili al lavoro).

Sono esclusi:

1.      i cittadini stranieri che non sono lavoratori subordinati o autonomi nella Repubblica federale di Germania e che non godono del diritto di libera circolazione in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, del FreizügG/EU, e i loro familiari, durante i primi tre mesi del loro soggiorno,

2.      i cittadini stranieri

a)      che non hanno diritto di soggiorno,

b)      il cui diritto di soggiorno discende unicamente dall’obiettivo della ricerca di un lavoro (...)

(...)

nonché i loro familiari,

(...)

(…) In deroga alla seconda frase, punto 2, i cittadini stranieri e i loro familiari beneficiano delle prestazioni del presente libro se hanno la propria residenza abituale nel territorio federale da almeno cinque anni (...)».

3.      In materia di assistenza sociale

12.      L’articolo 23 del Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch, Sozialhilfe (libro XII del codice tedesco della previdenza sociale – assistenza sociale) (12) (in prosieguo: il «SGB XII»), intitolato «Assistenza sociale per i cittadini stranieri», prevede quanto segue:

«1)      Agli stranieri che soggiornano effettivamente nel territorio nazionale devono essere garantiti l’assegno di sussistenza, l’aiuto alle persone malate, l’aiuto alle donne in gravidanza e l’aiuto alla maternità, nonché l’aiuto per l’accesso alle cure in forza del presente libro. Sono salve le disposizioni del quarto capo. Per il resto, l’aiuto sociale può essere accordato qualora esso sia giustificato con riferimento alle circostanze individuali. Le restrizioni di cui alla prima frase non si applicano agli stranieri che sono in possesso di un titolo di soggiorno di durata illimitata o di un permesso di soggiorno di durata limitata e che intendono soggiornare a titolo permanente nel territorio federale. Sono salve le disposizioni in forza delle quali prestazioni di aiuto sociale diverse da quelle considerate nella prima frase devono o dovrebbero essere versate.

(...)

3)      Gli stranieri e i loro familiari non beneficiano delle prestazioni di cui al paragrafo 1 o al capo 4, se

1.      non sono lavoratori subordinati o autonomi nella Repubblica federale di Germania e non godono del diritto di libera circolazione in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, del FreizügG/EU, durante i primi tre mesi del loro soggiorno,

2.      non hanno un diritto di soggiorno o il loro diritto di soggiorno discende unicamente dall’obiettivo della ricerca di un posto di lavoro,

(...)

4.      sono entrati nel territorio nazionale per ottenere l’aiuto sociale.

(...)

(…) In deroga alla prima frase, punti 2 e 3, i cittadini stranieri e i loro familiari beneficiano delle prestazioni di cui al paragrafo 1, prima e seconda frase, se risiedono, senza interruzioni significative, nel territorio federale da almeno cinque anni (...)».

III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale

13.      Il ricorrente nel procedimento principale, FL, cittadino polacco, ha fatto ingresso in Germania il 30 maggio 2020, accompagnato dalla sua «convivente more uxorio» (13), anch’essa cittadina polacca, dai Paesi Bassi. Quest’ultima vi aveva brevemente risieduto, mentre soggiornava in Germania dal 30 agosto 2015, data del suo ingresso dalla Polonia.

14.      Il loro figlio comune è nato il 27 novembre 2020 in Germania ed è anch’egli cittadino polacco.

15.      FL, la sua partner e il loro figlio comune hanno chiesto al Jobcenter Bielefeld il beneficio delle prestazioni sociali di base ai sensi del SGB II. Con decisioni del 3 e del 21 dicembre 2020, quest’ultimo ha accolto la domanda della partner di FL a far data dal 30 maggio 2020 e, per il minore, a partire dalla sua data di nascita. Per contro, con decisione del 21 aprile 2021, la domanda di FL è stata respinta per il periodo compreso tra il 30 maggio 2020 e il 28 febbraio 2021, con la motivazione che egli disporrebbe soltanto di un diritto di soggiorno all’unico scopo di cercare un’occupazione e non beneficerebbe a nessun altro titolo di un diritto di soggiorno idoneo a conferirgli un diritto al versamento di prestazioni ai sensi del SGB II.

16.      Con decisione del 19 luglio 2021, il Jobcenter Bielefeld ha respinto il reclamo di FL in quanto infondato, adducendo, in sostanza, le medesime motivazioni. In particolare, il Jobcenter Bielefeld ha ritenuto che FL non possa avvalersi di un diritto di soggiorno:

–        previsto dal diritto nazionale, in qualità di familiare o congiunto della sua partner che sarebbe titolare di un diritto di soggiorno permanente,

–        ai sensi dell’esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio minore (14), in quanto quest’ultimo non ha la cittadinanza tedesca,

–        derivante dalla sentenza del 6 ottobre 2020, Jobcenter Krefeld (15), e dal regolamento (UE) n. 492/2011 (16) in quanto il figlio di FL non è soggetto all’obbligo scolastico.

17.      Inoltre, a parere del Jobcenter Bielefeld, visto l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004(17) , l’articolo 28 dell’AufenthG non può essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione imporrebbe che il padre non coniugato di un cittadino dell’Unione non soggetto ad obbligo scolastico può beneficiare di un diritto di soggiorno.

18.      Peraltro, il solo fatto che il padre non coniugato non percepisca alcuna prestazione sociale di base ai sensi del SGB II non priverebbe la sua partner del beneficio effettivo dei suoi diritti di libera circolazione e di soggiorno.

19.      Il 12 agosto 2021 FL ha proposto un ricorso giurisdizionale avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. Egli sostiene, in sostanza, che il diritto di soggiorno discenderebbe dall’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell’AufenthG, in combinato disposto con l’articolo 6 del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [legge fondamentale (Costituzione) della Repubblica Federale di Germania] (18) e con l’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (19). Egli deduce che una limitazione del diritto al ricongiungimento familiare al fine di esercitare la potestà genitoriale nei confronti di un minore ai soli «cittadini tedeschi» sarebbe contraria al diritto dell’Unione. Essa costituirebbe una discriminazione ingiustificata e una restrizione alla libera circolazione (20).

20.      Il Jobcenter Bielefeld e l’Amt für soziale Leistungen (Sozialamt) der Stadt Bielefeld (Ufficio per le prestazioni sociali della città di Bielefeld, Germania), in qualità di interveniente nel procedimento, hanno sostenuto, in risposta, che un diritto di soggiorno non poteva derivare dall’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell’AufenthG, il quale è applicabile esclusivamente, secondo la sua stessa formulazione, ai «cittadini tedeschi» e non ai «cittadini dell’Unione». La distinzione tra «cittadini tedeschi» e «stranieri» sarebbe insita nella normativa nazionale in materia di immigrazione e di soggiorno. Tale normativa non sarebbe in contrasto con il diritto dell’Unione.

21.      Il giudice del rinvio evidenzia che la giurisprudenza degli organi giurisdizionali superiori è divergente quanto alla questione se il mancato rilascio di un permesso di soggiorno a un cittadino dell’Unione che esercita la potestà genitoriale su un figlio minore residente nel territorio federale, il quale beneficia del diritto alla libera circolazione e ha la cittadinanza di un altro Stato membro, costituisca una discriminazione.

22.      Tale giudice chiarisce che il Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania), con ordinanza del 4 ottobre 2019 (21), ha ricordato che, nella giurisprudenza dei tribunali superiori per il contenzioso sociale e nella dottrina, è controverso se l’articolo 11, paragrafo 1, undicesima frase, del FreizügG/EU, nella versione in vigore fino al 23 novembre 2020 (22), in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell’AufenthG e con l’articolo 18, primo comma, TFUE, possa conferire un diritto di soggiorno al genitore titolare della potestà genitoriale su un cittadino dell’Unione minorenne che gode del diritto di libera circolazione in quanto accompagna l’altro genitore, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, prima frase, del FreizügG/EU.

23.      In mancanza di una decisione sul punto da parte dell’organo giurisdizionale supremo, il giudice del rinvio ritiene di dover adire la Corte affinché essa si pronunci sulla conformità della normativa tedesca con il diritto dell’Unione, in particolare con l’articolo 18, l’articolo 20 e l’articolo 21, paragrafo 2, TFUE, nonché con l’articolo 33, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (23), il regolamento (CE) n. 987/2009 (24) e la direttiva 2004/38.

24.      In tale contesto, il Sozialgericht Detmold (Tribunale per il contenzioso sociale di Detmold) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, nell’ambito della potestà genitoriale su un minore, solo al genitore straniero di un figlio minore non coniugato, figlio che abbia la cittadinanza dello stesso Stato membro, deve essere concesso un permesso di soggiorno, sempreché quest’ultimo abbia la propria residenza abituale nel territorio nazionale, con la conseguenza che ai cittadini dell’Unione di uno Stato membro non spetta un siffatto diritto alla concessione di un permesso di soggiorno ai fini dell’esercizio della potestà genitoriale su un minore, cittadino dell’Unione, che abbia invece la cittadinanza di un altro Stato membro».

25.      Hanno presentato osservazioni scritte la Commissione europea, che, al pari del governo tedesco, ha partecipato all’udienza tenutasi il 14 novembre 2024, nel corso della quale essi hanno altresì risposto ai quesiti per risposta orale posti dalla Corte.

IV.    Analisi

26.      Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione e, in particolare, alla luce della motivazione della sua domanda, con l’articolo 18 TFUE e l’articolo 33, paragrafo 1, della Carta nonché con la direttiva 2004/38, della normativa nazionale di uno Stato membro in forza della quale è esclusa la concessione di un permesso di soggiorno, ai fini dell’esercizio della potestà genitoriale, a un cittadino «mobile» dell’Unione, genitore di un figlio minorenne non coniugato che non è cittadino dello Stato membro ospitante nel quale ha la propria residenza abituale.

27.      Tale normativa nazionale, che consente a uno Stato membro di adottare disposizioni più favorevoli in materia di diritto di soggiorno rispetto a quelle previste dal diritto dell’Unione (25), rientra nel campo di applicazione dell’articolo 37 della direttiva 2004/38.

28.      Essa agevola il ricongiungimento familiare ai fini dell’esercizio della potestà genitoriale nei confronti di un minore tedesco da parte del genitore straniero (26) In assenza di qualsiasi riserva riguardante i minori che siano anche cittadini dell’Unione, tale normativa crea una discriminazione in base alla cittadinanza, che è vietata dal diritto dell’Unione. Tale principio generale di uguaglianza rientra tra i principi fondamentali del diritto dell’Unione (27).

29.      Infatti, in conformità ad una giurisprudenza costante richiamata nella sentenza CG ai punti 62, 63 e 65 (28):

–        l’articolo 20, paragrafo 1, TFUE conferisce a chiunque possegga la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione. Tale status è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell’ambito di applicazione ratione materiae del Trattato FUE, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico;

–        ogni cittadino dell’Unione può quindi far valere il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 TFUE, in tutte le situazioni che rientrano nella sfera di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione. Tali situazioni comprendono quelle che rientrano nell’esercizio della libertà di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri conferita dall’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e dall’articolo 21 TFUE (29), e

–        l’articolo 18, primo comma, TFUE è applicabile in maniera autonoma soltanto in situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione per le quali il Trattato FUE non preveda norme specifiche che vietano discriminazioni. Inoltre, l’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, nonché l’articolo 21 TFUE subordinano, in termini analoghi, il diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri al rispetto delle limitazioni e condizioni previste dai Trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

30.      Del pari, nella sentenza CG, la Corte ha dichiarato, al punto 66, che «il principio di non discriminazione viene concretizzato all’articolo 24 della direttiva 2004/38 nei confronti dei cittadini dell’Unione che esercitano la loro libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri».

31.      A tal proposito, la Corte ha ricordato, al punto 67 di tale sentenza, che i cittadini «mobili» dell’Unione (30) rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/38 e beneficiano dei diritti dalla stessa riconosciuti, e ha dichiarato che è alla luce dell’articolo 24 di detta direttiva, e non dell’articolo 18, primo comma, TFUE, che deve essere valutata la questione se tali cittadini subiscano una discriminazione in base alla cittadinanza.

32.      Osservo che, a questo punto della motivazione della sentenza CG, il fatto che il diritto di soggiorno sia previsto da disposizioni nazionali più favorevoli rispetto a quelle previste dalla direttiva 2004/38 è irrilevante, in quanto, nel caso di specie, l’interessato beneficiava di un diritto di soggiorno nazionale e l’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva limita l’espressione del principio di parità di trattamento ai cittadini dell’Unione che soggiornano nel territorio dello Stato membro ospitante in forza di detta direttiva (31).

33.      Pertanto, prima facie, dal momento che, nella fattispecie, FL soggiorna legalmente nel territorio tedesco in qualità di persona in cerca di lavoro (32), appare coerente, come sostenuto dalla Commissione, fondarsi sull’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 al fine di rispondere al giudice del rinvio che la normativa nazionale che operi una differenza di trattamento rispetto ai cittadini nazionali contrasta con il principio della parità di trattamento ivi sancito, a motivo che, in sostanza, la normativa in parola lede l’esercizio effettivo del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

34.      Occorre precisare, inoltre, per quanto riguarda il figlio di FL, che la circostanza che egli sia nato nel territorio tedesco e che non si sia avvalso del diritto alla libera circolazione è irrilevante in ordine all’esercizio dei suoi diritti in materia di libera circolazione e di soggiorno delle persone in qualità di cittadino dell’Unione (33)

35.      Tuttavia, nel caso di specie, non sono convinto dell’applicabilità dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38. Per questo motivo, dopo aver esposto le mie riserve, indicherò quali sono, a mio avviso, le basi da prendere in considerazione.

A.      Sull’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38

36.      La scelta di una siffatta base, che sottende un confronto con i cittadini nazionali, si fonda su due approcci diversi alla discriminazione di cui trattasi in base alla cittadinanza del figlio, a seconda che la si guardi dal punto di vista del minore o da quello del genitore straniero, come afferma la Commissione.

37.      La normativa nazionale in questione comporta una discriminazione diretta del minore non tedesco rispetto a un minore tedesco che può beneficiare della presenza del genitore straniero nel territorio tedesco ai fini dell’esercizio della potestà genitoriale.

38.      Per quanto riguarda il genitore straniero di un minore non tedesco, occorre ritenere che egli subisca, in considerazione della cittadinanza del figlio, una discriminazione diretta (34), che gli impedisce di esercitare la potestà genitoriale nei confronti del figlio alle medesime condizioni di un genitore tedesco. In quanto connessa alla cittadinanza del minore, essa potrebbe essere qualificata come discriminazione «per associazione» (35) o «di riflesso» (36), espressioni utilizzate in maniera equivalente. Esse mirano a qualificare una situazione in cui la persona oggetto della discriminazione diretta fondata su un criterio (disabilità o altro, come la cittadinanza, nel caso di specie, sarebbe il fatto di essere un minore tedesco) non soddisfa tale criterio, ma è detto criterio che costituisce il motivo dedotto di trattamento meno favorevole. È quindi il diritto della persona colpita dal criterio discriminatorio a venire in gioco e non un diritto proprio della persona interessata.

39.      Ciò detto, che si tratti del minore o del genitore, si pone una difficoltà significativa a causa dell’oggetto della controversia, rappresentato dalla concessione di un diritto di soggiorno nazionale (37).

40.      Ricordo che l’articolo 24, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2004/38 dispone che, «[f]atte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base [a tale] direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato».

41.      È vero che, nel caso di specie, tanto il minore quanto il genitore soggiornano in Germania in forza della direttiva 2004/38. Inoltre, sebbene la questione del giudice del rinvio verta sulle condizioni per la concessione di un diritto di soggiorno nazionale, essa è diretta a riconoscere un diritto a prestazioni sociali di base, alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.

42.      È su questo punto, a mio avviso, che occorre essere molto chiari. La parità di trattamento discussa nel procedimento principale verte unicamente sulle condizioni per la concessione di un permesso di soggiorno e non sull’accesso a prestazioni sociali di base. Una volta ottenuto tale permesso, le prestazioni vengono erogate senza distinzione a seconda del beneficiario (38).

43.      Orbene, il principio della parità di trattamento con i cittadini nazionali, di cui all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, non può portare alla concessione di un diritto di soggiorno, sia esso a beneficio diretto del padre o indiretto del minore.

44.      Finora, nella giurisprudenza della Corte, tale articolo 24 è stato interpretato in casi di richiesta di prestazioni di assistenza sociale, nei quali la disparità di trattamento era addotta mediante confronto con i diritti concessi ai cittadini nazionali nella medesima situazione economica (39). La Corte si è pronunciata sulle condizioni di applicazione del principio della parità di trattamento con i cittadini nazionali relativamente agli effetti del diritto di soggiorno (40). Quest’ultimo deve essere concesso ai sensi della direttiva 2004/38 (41) e, per quanto riguarda i suoi effetti, la direttiva prevede espressamente solo eccezioni relative a talune categorie di persone in materia di prestazioni di assistenza sociale (42)

45.      Nel caso di specie, la richiesta di FL si colloca in una fase precedente, quella del beneficio di un diritto di soggiorno.

46.      Sono pertanto del parere, contrario a quello della Commissione fondato sull’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, in quanto non prevede alcuna deroga al principio della parità di trattamento in materia di diritto di soggiorno, che tale principio non possa servire a conferire un siffatto diritto. In altri termini, l’ottenimento di un permesso di soggiorno quale previsto dalla normativa nazionale in questione non può essere un effetto di detto principio del quale beneficiano i cittadini dell’Unione in ragione del loro diritto di soggiorno concesso ai sensi di tale direttiva.

47.      Un altro argomento può trarsi dal tenore letterale di tale disposizione. Essa prevede espressamente un confronto con i cittadini nazionali. Orbene, questi ultimi non possono rivendicare per sé alcun diritto di soggiorno giacché esso è incondizionato (43). Il principio della parità di trattamento enunciato nella direttiva 2004/38, non è quindi applicabile in tema di diritto di soggiorno, indipendentemente dal fatto che esso sia disciplinato da disposizioni nazionali più favorevoli.

48.      Tuttavia, come suggerito dalla Commissione, dal momento che il confronto con i cittadini nazionali deve avvenire «nell’ambito di applicazione del Trattato», potrebbe prediligersi un’interpretazione teleologica dell’articolo 24 della direttiva 2004/38 (44)? In altri termini, se la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante non è direttamente in gioco con riferimento al diritto di soggiorno, essa potrebbe esserlo in altri settori di applicazione del Trattato basandosi esclusivamente sulla finalità della normativa in questione. In tal senso, la Commissione sostiene, sul fondamento dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ponendosi dal punto di vista del minore, che la normativa nazionale di cui trattasi pregiudica l’effetto utile del diritto di soggiorno di cui gode il minore nel territorio tedesco ai sensi di tale direttiva (45), nella misura in cui esso non può beneficiare della vita familiare allo stesso modo di un minore tedesco. Essa deduce, da un lato, che il diritto dell’Unione, e segnatamente gli articoli 7 e 24 della Carta, non si limita a proteggere la vita familiare e il diritto del minore al benessere e, dall’altro, che l’effetto utile del diritto di soggiorno del bambino nella prima infanzia implica che egli abbia il diritto di essere accompagnato e preso a carico dalla persona che ne ha la custodia (46).

49.      Ricontestualizzati nell’ambito dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, tali argomenti implicano quindi di considerare che la normativa in questione, che agevola l’esercizio della potestà genitoriale per i genitori stranieri di minori tedeschi, consente, rispetto ai cittadini nazionali che esercitano i medesimi diritti genitoriali, di godere pienamente dei diritti connessi all’esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno, che include, per i genitori nei loro rapporti con i figli, il diritto di condurre una vita familiare unitamente a tutti i diritti che ne derivano (47).

50.      Si può inoltre rilevare che la normativa nazionale in questione emessa in favore dei genitori stranieri, la quale combina un permesso di soggiorno diretto al ricongiungimento familiare e la possibilità di ottenere prestazioni sociali di base a tal fine, contribuisce a garantire la libertà di circolazione e una vita familiare in condizioni normali e dignitose (48)

51.      Di conseguenza, tali diritti da salvaguardare senza requisiti di cittadinanza giustificherebbero l’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 per valutare la conformità della normativa nazionale in questione al diritto dell’Unione, il che comporterebbe un diritto di soggiorno nel territorio nazionale.

52.      Detti diritti sono infatti d’importanza fondamentale. Tuttavia, considerato in tale prospettiva, il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza, quale sancito dall’articolo 24 della direttiva 2004/38, con le eccezioni previste al suo paragrafo 2, avrebbe un ambito particolarmente esteso, rischiando di entrare in contrasto con l’impianto sistematico di tale direttiva.

53.      A tal riguardo, la situazione di FL fornisce una dimostrazione concreta dell’importanza di non intraprendere un’interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38. Ricordo che FL dispone nel territorio tedesco di un diritto di soggiorno previsto da tale direttiva per cercare un lavoro e può quindi, a tale titolo, invocare l’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva per effetti diversi da quelli previsti in materia di prestazioni sociali di base, dal momento che egli non può beneficiarne conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della medesima direttiva.

54.      Inoltre, con riferimento alle precisazioni procedurali fornite dal giudice del rinvio (49), è pacifico che FL non può disporre di un diritto di soggiorno a nessun altro titolo in forza della direttiva 2004/38, in particolare fondato sui suoi rapporti familiari (50), e quindi rivendicare le prestazioni sociali di base ad esso associate.

55.      Pertanto, ammettere che FL possa ottenere, sul fondamento dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, un diritto di soggiorno che gli consenta di condurre una vita familiare alle medesime condizioni previste per i cittadini nazionali rimette in discussione, a mio parere, i limiti stabiliti da tale direttiva in materia familiare ed economica (51), e quindi l’equilibrio complessivo individuato dal legislatore dell’Unione.

56.      Ciò giustifica, inoltre, il fatto di non assoggettare al principio di non discriminazione concretizzato dall’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 una normativa nazionale che consente di concedere un permesso di soggiorno a un cittadino dell’Unione la cui situazione rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

57.      In tali condizioni, si deve ritenere che il principio indicato nella sentenza CG, secondo cui è rispetto all’articolo 24 della direttiva 2004/38, e non dell’articolo 18, primo comma, TFUE, che si deve valutare se i cittadini «mobili» dell’Unione subiscano una discriminazione in base alla cittadinanza (52), debba essere limitato a situazioni nelle quali gli effetti del diritto di soggiorno conferito ai sensi della direttiva in parola sono esaminati rispetto ai cittadini nazionali, il che esclude le misure nazionali più favorevoli in materia di diritto di soggiorno.

58.      Non potendosi interpretare l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, occorre allora precisare le condizioni alle quali è applicabile l’articolo 18 TFUE.

B.      Sull’applicazione dell’articolo 18 TFUE

59.      La scelta di una siffatta base del diritto alla parità di trattamento al fine di ottenere un permesso di soggiorno risulta dalla constatazione che la normativa in questione crea per il genitore una discriminazione tra cittadini «mobili» dell’Unione, in base alla cittadinanza del minore nei confronti del quale egli esercita la potestà genitoriale. La Corte ha già stabilito che l’articolo 18, primo comma, TFUE, riguarda le situazioni rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione nelle quali un cittadino di uno Stato membro subisce un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini nazionali di un altro Stato membro per la sola ragione della sua nazionalità (53).

60.      Per il minore, è in ragione del fatto che il permesso di soggiorno previsto per il genitore dalla normativa nazionale garantisce l’effettività della sua libertà di circolare e di soggiornare nel territorio tedesco, conferita dall’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e dall’articolo 21 TFUE, che può essere invocata la parità di trattamento con un minore tedesco. Tale pretesa può fondarsi sull’articolo 18 TFUE, in quanto non si tratta di una conseguenza di un diritto di soggiorno conferito in forza della direttiva 2004/38, ai sensi dell’articolo 24 della stessa (54).

61.      Una simile analisi riguardante sia la situazione di FL sia quella di suo figlio (55), pur se essi soggiornano in Germania in forza della direttiva 2004/38, presenta il vantaggio di inserirsi nel solco della parte di motivazione della sentenza CG in cui la Corte ha rilevato che gli Stati membri non attuano la direttiva 2004/38 allorché prevedono un diritto di soggiorno in base a un regime più favorevole di quello sancito da tale direttiva (56)

62.      Pertanto, una siffatta analisi resta entro i contorni della giurisprudenza della Corte relativa alle disposizioni speciali che declinano il principio enunciato all’articolo 18 TFUE e ai diritti derivanti dagli articoli 20 e 21 TFUE.

63.      A tal riguardo, in udienza, il governo tedesco ha dedotto che l’intenzione del legislatore era quella di concretizzare un diritto in forza dell’articolo 11 della Costituzione, che salvaguarda l’unità familiare nel territorio nazionale tedesco. Nello stesso senso, la Commissione ha precisato che quello che inizialmente, nel 1990, era solo un diritto riservato ai cittadini tedeschi, in forza del diritto costituzionale tedesco, è oggi divenuto un diritto fondamentale dell’Unione. Secondo tale istituzione, la giustificazione del soggiorno di un genitore a beneficio di un minore tedesco, che doveva essere tutelato, deve oggi applicarsi a tutti i minori legalmente residenti in Germania, dal momento che essi sono cittadini dell’Unione. Pertanto, è emerso un consenso sulla constatazione che la normativa nazionale di cui trattasi ha un fondamento equivalente a quello sancito agli articoli 20 e 21 TFUE.

64.      Le condizioni di concessione di un permesso di soggiorno che creino una discriminazione tra cittadini «mobili» dell’Unione, rientrano dunque nell’articolo 18 TFUE, in mancanza di disposizioni specifiche che prevedano un adeguamento del principio di non discriminazione in base alla nazionalità in un caso del genere. Il fatto che tale questione riguardi un cittadino «mobile» dell’Unione la cui situazione è disciplinata dalla direttiva 2004/38 è irrilevante.

65.      Nel caso di specie, la normativa nazionale contrasta con un siffatto principio fondamentale concedendo un trattamento più favorevole ai genitori di figli tedeschi in materia di permesso di soggiorno.

66.      Inoltre, sebbene la determinazione delle condizioni più favorevoli di quelle del diritto dell’Unione in tale materia rientri nell’esercizio della competenza degli Stati membri, questi ultimi sono tenuti a rispettare gli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione.

C.      Sul richiamo dei limiti all’esercizio da parte degli Stati membri delle loro competenze

67.      Occorre ricordare la decisione della Corte nella sentenza CG con riferimento all’applicazione della Carta, ossia che, allorché uno Stato membro preveda una norma nazionale relativa al soggiorno a condizioni di applicazione più favorevoli rispetto a quelle della direttiva 2004/38, esso attua le disposizioni di cui al Trattato FUE riguardanti lo status di cittadino dell’Unione, il quale ha esercitato la sua libertà di circolare nel territorio degli Stati membri, conferitagli dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, tale Stato membro è tenuto a conformarsi alle disposizioni della stessa (57).

68.      Nella situazione oggetto del procedimento principale, come ho già osservato (58), il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 7 della Carta e i diritti del minore garantiti dall’articolo 24 della Carta, in particolare il diritto a che si tenga conto dell’interesse superiore del minore come una considerazione primaria in tutti gli atti relativi ai minori e il diritto di mantenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, sono fondamentali (59).

69.      Nella risposta da fornire al quesito del giudice del rinvio, la constatazione di una discriminazione in base alla cittadinanza è, a mio avviso, sufficiente, senza che occorra precisare a quali altri diritti fondamentali, derivanti dalla Carta, lo Stato membro interessato debba conformarsi nell’esercizio della sua competenza in situazioni rientranti nel diritto dell’Unione. A questo proposito poco importa che la discriminazione diretta sia per associazione (60) o meno, posto che, in ogni caso, la giustificazione della normativa nazionale non è operante rispetto ai principi richiamati, i quali sono egualmente sanciti e protetti nel diritto dell’Unione (61)

70.      Di conseguenza, propongo alla Corte di circoscrivere la sua risposta all’interpretazione dell’articolo 18 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e con l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.

V.      Conclusione

71.      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Sozialgericht Detmold (Tribunale per il contenzioso sociale di Detmold, Germania) nei seguenti termini:

l’articolo 18 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e con l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta alla normativa nazionale di uno Stato membro ospitante ai sensi della quale la concessione di un permesso di soggiorno ai fini dell’esercizio della potestà genitoriale è riservata ai soli cittadini «mobili» dell’Unione, genitori di un figlio minore non coniugato avente la cittadinanza dello Stato membro ospitante, nel quale risiede abitualmente, mentre viene rifiutata allorché il minore è cittadino di un altro Stato membro.


1      Lingua originale: il francese.


2      In prosieguo: il «Jobcenter Bielefeld».


3      Si tratta di cittadini dell’Unione che non hanno la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono.


4      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, nonché rettifiche GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).


5      V. sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland (C‑709/20; in prosieguo: la «sentenza CG», EU:C:2021:602).


6      BGBl. 2004 I, pag. 1950.


7      Nella versione emanata dalla legge del 27 luglio 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 1386).


8      BGBl. 2004 I, pag. 1986.


9      Nella versione risultante dalla legge del 12 novembre 2020 (BGBl. 2020 I, pag. 2416).


10      Dal 1º gennaio 2023, al titolo di tale libro II è stato aggiunto il termine «Bürgergeld» («reddito di cittadinanza»).


11      Nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020, risultante dalla legge del 30 novembre 2019 (BGBl. 2019 I, pag. 1948).


12      Nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020, risultante dalla legge del 22 dicembre 2016 (BGBl. 2016 I, pag. 3155).


13      In prosieguo: la «partner». Tale termine è utilizzato nella domanda di pronuncia pregiudiziale senza alcun nesso con nozioni tratte dalla direttiva 2004/38. In tal senso, equivale a «compagna» o «convivente».


14      In forza dell’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell’AufenthG, di per sé o in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 14, prima frase, del FreizügG/EU.


15      C‑181/19, EU:C:2020:794.


16      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).


17      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1 e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1). Tale articolo, intitolato «Parità di trattamento», dispone che «[s]alvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».


18      In prosieguo: la «Costituzione». Tale articolo mira, in particolare, a garantire al matrimonio e alla famiglia il beneficio di una protezione specifica e stabilisce gli obblighi dei genitori in tema di cure e di educazione dei figli. Inoltre, esso sancisce il principio della parità di trattamento in diritto tra figli nati fuori dal matrimonio e figli nati dal matrimonio.


19      Firmata a Roma il 4 novembre 1950.


20      A motivo dei presupposti addotti da FL, il giudice del rinvio rileva che la sua domanda di prestazioni sociali di base non può riguardare un periodo che ha inizio il 30 maggio 2020, data della sua entrata in Germania per cercarvi un posto di lavoro. Essendo fondata sull’esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio, essa dovrebbe avere inizio alla data della nascita di tale figlio, vale a dire il 27 novembre 2020. Ne consegue che la durata del beneficio delle prestazioni sociali di base richieste è di tre mesi.


21      Il giudice del rinvio ha indicato che tale decisione è consultabile mediante il seguente link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2019/10/rk20191004_1bvr171018.html, punto 12.


22      Tale articolo è divenuto, a partire dal 24 novembre 2020, l’articolo 11, paragrafo 14, prima frase.


23      In prosieguo: la «Carta».


24      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).


25      V., nel caso di un genitore cittadino di un paese terzo, causa Stadt Wuppertal (C‑130/24), attualmente pendente. V., altresì, in relazione ad altre fattispecie, sentenze del 21 dicembre 2011, Ziolkowski e Szeja (C‑424/10 e C‑425/10, EU:C:2011:866, punto 50), nonché CG (punto 82).


26      In sede di udienza, il governo tedesco ha precisato che un figlio tedesco può ricongiungere la famiglia in forza dell’articolo 28 dell’AufenthG, sulla base dell’articolo 11 della Costituzione, relativo al diritto di soggiorno dei tedeschi in Germania. V., anche, paragrafo 63 delle presenti conclusioni.


27      V. sentenze del 19 novembre 2024, Commissione/Repubblica ceca (Eleggibilità e qualità di membro di un partito politico) (C‑808/21, EU:C:2024:962, punto 97), e del 19 novembre 2024, Commissione/Polonia (Eleggibilità e qualità di membro di un partito politico) (C‑814/21, EU:C:2024:963, punto 96).


28      V., altresì, per quanto riguarda tale punto 65, sentenze del 19 novembre 2024, Commissione/Repubblica ceca (Eleggibilità e qualità di membro di un partito politico) (C‑808/21, EU:C:2024:962, punto 98), e del 19 novembre 2024, Commissione/Polonia (Eleggibilità e qualità di membro di un partito politico) (C‑814/21, EU:C:2024:963, punto 97).


29      V., altresì, sentenza CG (punto 58).


30      Vi si chiarisce che, «conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva e beneficiano dei diritti dalla stessa riconosciuti i cittadini dell’Unione che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, nonché i loro familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della medesima, che li accompagnino o li raggiungano» (sentenza del 10 settembre 2019, Chenchooliah, C‑94/18, EU:C:2019:693, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).


31      V. sentenza CG (punto 83).


32      V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni.


33      V., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2016, Rendón Marín (C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 42).


34      Nella fattispecie, il criterio è quello della cittadinanza e non un criterio neutro che abbia come effetto tale discriminazione in base alla cittadinanza.


35      V., per analogia, tale espressione nelle conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Coleman (C‑303/06, EU:C:2008:61, paragrafi 4, 5 e 20, nonché nota 5).


36      V. conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:170, paragrafo 55).


37      V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni.


38      Per quanto riguarda i suoi effetti in materia di prestazione sociale di base, dalla formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del SGB II e dell’articolo 23 del SGB XII risulta irrilevante che il richiedente non sia un cittadino nazionale e che il suo diritto di soggiorno sia previsto dalla direttiva 2004/38 o dalla normativa nazionale in questione. In tale ultimo caso, la normativa tedesca in materia di prestazioni di assistenza sociale è favorevole ai cittadini dell’Unione, dal momento che la Corte ha stabilito, nella sentenza CG, che coloro che non beneficiano di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38 non possono far valere il principio di non discriminazione sancito all’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva (v., in tal senso, punti 80 e 83 di tale sentenza).


39      V., in particolare, sentenza CG (punto 77 e giurisprudenza citata).


40      V., a tal riguardo, sentenza CG (punto 83 e giurisprudenza ivi citata sulla libertà degli Stati membri di precisare gli effetti di un diritto di soggiorno in base alla sola legge nazionale)


41      Dalla sentenza CG risulta che non può avvalersi del principio di non discriminazione sancito all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, al fine di ottenere prestazioni di assistenza sociale fornite ai cittadini nazionali nella medesima situazione, un cittadino dell’Unione che può divenire un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante (punto 80) o il cui diritto di soggiorno è stato conferito in forza di disposizioni nazionali più favorevoli di quelle della direttiva 2004/38 (punto 83), concesso senza la condizione della disponibilità di risorse economiche (punto 81).


42      V. articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.


43      V., in tal senso, sentenze della Corte del 14 novembre 2017 Lounes (C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 37), e del 22 giugno 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Madre thailandese di un minore olandese) (C‑459/20, EU:C:2023:499, punto 41). V., altresì, comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sul diritto di libera circolazione dei cittadini dell’Unione e delle loro famiglie» (GU C, C/2023/1392), in particolare pag. 6.


44      V., a titolo di confronto, in tema di prestazioni di assistenza sociale, Lenaerts, K., e Gutiérrez-Fons, J., Les méthodes d’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2020, in particolare punto 71 (pagg. da 69 a 71), e Lenaerts, K., «The Broadening of EU Competences Through the Case Law of the Court of Justice: Myth or Reality?», ERA Forum, Journal of the Academy of European Law, vol. 24, n. 4, ERA, Trèves, 2023, pagg. da 589 a 598, in particolare pagg. 595 e 596.


45      Ricordo che, nella fattispecie, il figlio di FL beneficia di un diritto di soggiorno derivato da quello della madre. La Corte ha dichiarato che «l’articolo 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali, comprese eventuali decisioni di rifiuto del diritto di soggiorno ai familiari di un cittadino dell’Unione, le quali abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal loro status» [v. sentenza del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a. (C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 61 e giurisprudenza ivi citata)].


46      V., altresì, argomenti di FL, ricordati in sostanza al paragrafo 19 delle presenti conclusioni.


47      V., in particolare, sentenza CG (punto 90), e sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo» (C‑490/20, EU:C:2021:1008, punto 47 e giurisprudenza ivi citata, nonché punti 59 e 65). Nel caso di specie, FL potrebbe addurre che viene dissuaso dal restare in Germania per esercitarvi la potestà genitoriale soltanto per ragioni economiche, dal momento che egli è autorizzato a soggiornare in Germania ai fini della ricerca di un posto di lavoro senza beneficiare di prestazioni sociali di base. Parimenti, si potrebbe sostenere che, a seconda della loro cittadinanza e a prescindere dal fatto che uno dei genitori sia cittadino dell’Unione, i figli interessati, cittadini dell’Unione, potranno o meno vivere nel territorio tedesco con il genitore che vi soggiorna legalmente beneficiando di prestazioni sociali elargite a quest’ultimo.


48      V., in tal senso, sentenza CG (punti 89 e 91).


49      V. paragrafi da 16 a 19 delle presenti conclusioni.


50      Dalla lettura dei motivi di rigetto della domanda di FL, si dovrebbe dedurre che, nel corso del periodo cui fa riferimento la sua richiesta, lo stesso viveva in Germania, senza una relazione stabile con la madre del proprio figlio e senza assumere la custodia effettiva di quest’ultimo. A tal proposito, se rimangono incertezze relativamente al fatto che FL non può beneficiare a nessun titolo di un diritto di soggiorno derivante dalla direttiva 2004/38, spetta al giudice del rinvio dissiparle [v. sentenze del 15 settembre 2015 Alimanovic (C‑67/14, EU:C:2015:597, punto 52), e del 6 ottobre 2020, Jobcenter Krefeld (C‑181/19, EU:C:2020:794, punto 69)]. Pertanto, non occorre estendere l’analisi della situazione di FL, come suggerito dalla Commissione nelle proprie osservazioni scritte, all’articolo 3 della direttiva 2004/38, il cui paragrafo 2 è stato interpretato dalla Corte nella sentenza del 5 settembre 2012, Rahman e a. (C‑83/11, EU:C:2012:519).


51      V., in particolare, per quanto riguarda il richiamo alle condizioni stabilite dalla direttiva 2004/38 in una situazione paragonabile a quella del figlio di FL, sentenza del 13 settembre 2016, Rendón Marín (C‑165/14, EU:C:2016:675, punti da 44 a 47). V., altresì, con riferimento a tali criteri di interpretazione, per analogia, sentenza CG (punto 81).


52      V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni.


53      V. sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica) (C‑930/19, EU:C:2021:657, punto 51 e giurisprudenza citata).


54      V. paragrafo 57 delle presenti conclusioni.


55      L’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera a), TFUE risulta il solo applicabile nel suo caso. V. paragrafo 34 delle presenti conclusioni.


56      V. sentenza CG (punti 82, 83 e 87).


57      V. sentenza CG (punti 84, 85, 86 e 88). V. altresì Lenaerts, K., «The Broadening of EU Competences Through the Case Law of the Court of Justice: Myth or Reality?», op. cit., in particolare nota 40 (pag. 596), secondo cui, rispetto alle sentenze dell’11 novembre 2014, Dano (C‑333/13, EU:C:2014:2358), e del 15 settembre 2015, Alimanovic (C‑67/14, EU:C:2015:597), un’importante sfumatura è stata introdotta nel 2021 con la sentenza CG. Vi si sottolinea che, in sostanza, la Corte ha deciso in tale sentenza che uno Stato membro «attua» i diritti di libera circolazione di un cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, allorché esso conferisce un diritto di soggiorno a tale cittadino, anche se il diritto in parola non soddisfa le condizioni stabilite dalla direttiva 2004/38. Ciò determina l’applicazione di taluni diritti della Carta e impone pertanto allo Stato membro ospitante di concedere al cittadino «mobile» dell’Unione i mezzi di sussistenza necessari per condurre una vita conforme alla dignità umana.


58      V. paragrafi da 48 a 52 delle presenti conclusioni.


59      V., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo» (C‑490/20, EU:C:2021:1008, punto 59). Per quanto riguarda il minore nel procedimento principale, potrebbe essere invocato, in particolare, l’articolo 24, paragrafo 3, della Carta.


60      V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni.


61      V. paragrafo 63 delle presenti conclusioni.

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

1º agosto 2025 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Libera circolazione delle persone – Articolo 18 TFUE – Non discriminazione in base alla nazionalità – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24 – Principio della parità di trattamento – Figlio minorenne cittadino dell’Unione che beneficia di un diritto di soggiorno in forza di tale direttiva – Concessione di un permesso di soggiorno nazionale al genitore ai fini dell’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio – Distinzione in base alla cittadinanza del figlio – Genitore titolare di un diritto di soggiorno in qualità di persona in cerca di lavoro – Deroga al principio della parità di trattamento per quanto riguarda il diritto a una prestazione di assistenza sociale – Portata »

Nella causa C‑397/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sozialgericht Detmold (Tribunale per il contenzioso sociale di Detmold, Germania), con decisione del 22 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2023, nel procedimento

FL

contro

Jobcenter Arbeitplus Bielefeld,

con l’intervento di:

Stadt Bielefeld,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan (relatore), J. Passer e B. Smulders, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 novembre 2024,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e E. Montaguti, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 febbraio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione relativo al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FL e il Jobcenter Arbeitplus Bielefeld (Centro per l’impiego di Bielefeld, Germania), (in prosieguo: il «Jobcenter Bielefeld») in ordine al rifiuto di quest’ultimo di concedere a FL talune prestazioni sociali previste dalla normativa tedesca.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2004/38/CE

3        I considerando 3, 4 e 6 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158 pag. 77, e rettifiche in GU 2005, L 197, pag. 34) enunciano quanto segue:

«(3)      La cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione.

(4)      Per superare tale carattere settoriale e frammentario delle norme concernenti il diritto di libera circolazione e soggiorno e allo scopo di facilitare l’esercizio di tale diritto, occorre elaborare uno strumento legislativo unico per modificare parzialmente il [regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità [(GU 1968, L 257, pag. 2)] e per abrogare i seguenti testi legislativi: (...)

(...)

(6)      Per preservare l’unità della famiglia in senso più ampio senza discriminazione in base alla nazionalità, la situazione delle persone che non rientrano nella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva, e che pertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, dovrebbe essere esaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della propria legislazione nazionale, al fine di decidere se l’ingresso e il soggiorno possano essere concessi a tali persone, tenendo conto della loro relazione con il cittadino dell’Unione o di qualsiasi altra circostanza, quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell’Unione».

4        L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

2)      “familiare”:

a)      il coniuge;

b)      il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

c)      i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

d)      gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

(...)».

5        L’articolo 3 della stessa direttiva, intitolato «Aventi diritto», dispone quanto segue:

«1.      La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2.      Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

(...)

b)      il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.

Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno».

6        L’articolo 6 della stessa direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno sino a tre mesi», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità».

7        L’articolo 14 della direttiva 2004/38, intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno», ai paragrafi 2 e 4 così dispone:

«2.      I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.

(...)

4.      In deroga ai paragrafi 1 e 2 e senza pregiudizio delle disposizioni del capitolo VI, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell’Unione o dei loro familiari qualora:

(...)

b)      i cittadini dell’Unione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell’Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell’Unione possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo».

8        Ai sensi dell’articolo 24 di tale direttiva, intitolato «Parità di trattamento»:

«1.      Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. (...)

2.      In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a una prestazione di assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo più lungo previsto dall’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), (...) a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari».

 Regolamento (CE) n. 883/2004

9        L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), intitolato «Parità di trattamento», prevede quanto segue:

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».

 Diritto tedesco

 In materia di soggiorno

10      L’articolo 28 del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, occupazione e integrazione degli stranieri nel territorio federale), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1950), come modificata dalla legge del 27 luglio 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 1386) (in prosieguo: l’«AufenthG»), intitolato «Ricongiungimento familiare con cittadini tedeschi», al paragrafo 1, prima frase, così dispone:

«Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato

1.      al coniuge straniero di un cittadino tedesco,

2.      al figlio minorenne straniero non coniugato di un cittadino tedesco,

3.      al genitore straniero di un cittadino tedesco minorenne non coniugato al fine di esercitare la potestà genitoriale,

se il cittadino tedesco ha la propria residenza abituale sul territorio federale (...)».

11      L’articolo 11, paragrafo 14, prima frase, del Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (legge sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1986), come modificata dalla legge del 12 novembre 2020 (BGBl. 2020 I, pag. 2416) (in prosieguo: il «FreizügG/EU»), è così formulato:

«L’[AufenthG] si applica anche se conferisce uno status giuridico più favorevole rispetto alla presente legge».

 In materia di prestazioni di assistenza sociale

12      L’articolo 7 del libro II del Sozialgesetzbuch (codice della sicurezza sociale), nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020 (in prosieguo: il «SGB II»), intitolato «Beneficiari delle prestazioni», al paragrafo 1 così disponeva:

«Le prestazioni previste dal presente libro sono erogate a coloro che:

1.      siano di età superiore a 15 anni, ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall’articolo 7 a,

2.      siano abili al lavoro,

3.      siano indigenti e,

4.      abbiano la propria residenza abituale nella Repubblica federale di Germania (beneficiari abili al lavoro).

Sono esclusi:

1.      i cittadini stranieri che non sono lavoratori subordinati o autonomi nella Repubblica federale di Germania e che non godono del diritto di libera circolazione in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, del [FreizügG/EU], e i loro familiari, durante i primi tre mesi del loro soggiorno,

2.      i cittadini stranieri

a)      che non hanno un diritto di soggiorno,

b)      il cui diritto di soggiorno discende unicamente dall’obiettivo della ricerca di un posto di lavoro (...)

(...)

nonché i loro familiari,

(...)

In deroga alla seconda frase, punto 2, i cittadini stranieri e i loro familiari beneficiano delle prestazioni del presente libro se hanno la propria residenza abituale nel territorio federale da almeno cinque anni (...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

13      FL, ricorrente nel procedimento principale, cittadino polacco, è giunto in Germania il 30 maggio 2020, in provenienza dei Paesi Bassi. La sua compagna, anch’essa cittadina polacca, era giunta in Germania dalla Polonia in precedenza, il 30 agosto 2015. Il loro figlio comune è nato il 27 novembre 2020 in Germania ed è anch’egli cittadino polacco.

14      FL, la sua compagna e il loro figlio comune hanno chiesto al Jobcenter Bielefeld di concedere loro il beneficio delle prestazioni di assistenza sociale di base ai sensi del SGB II. Con decisioni del 3 e del 21 dicembre 2020, quest’ultimo ha concesso il beneficio di tali prestazioni, rispettivamente alla compagna di FL a far data dal 30 maggio 2020 e al loro figlio comune, dalla sua data di nascita. Per contro, con decisione del 21 aprile 2021, la domanda di FL è stata respinta per il periodo compreso tra il 30 maggio 2020 e il 28 febbraio 2021, in quanto egli non disponeva di alcun diritto di soggiorno nel territorio tedesco tale da conferirgli il diritto a prestazioni sociali ai sensi del SGB II, con la motivazione che il diritto di soggiorno gli era riconosciuto solo ai fini della ricerca di un posto di lavoro.

15      Con decisione del 19 luglio 2021, il Jobcenter Bielefeld ha respinto in quanto infondato il reclamo presentato da FL avverso tale decisione di rigetto sulla base, in sostanza, degli stessi motivi su cui era fondata la sua decisione iniziale.

16      In particolare, per concludere che FL non beneficiava, nel territorio tedesco, di alcun diritto di soggiorno tale da conferirgli il diritto a prestazioni sociali ai sensi del SGB II, il Jobcenter Bielefeld ha considerato, in primo luogo, che FL non poteva pretendere, in forza del diritto nazionale, un diritto di soggiorno in qualità di familiare o congiunto della sua compagna che era titolare di un diritto di soggiorno permanente.

17      In secondo luogo, esso ha constatato che FL non poteva neppure beneficiare di un permesso di soggiorno per l’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne, in forza dell’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell’AufenthG, considerato isolatamente o in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 14, prima frase, del FreizügG/EU, dato che il rilascio di un siffatto permesso di soggiorno era subordinato alla condizione che il figlio fosse cittadino tedesco, mentre il figlio di FL era cittadino polacco.

18      In terzo luogo, il Jobcenter Bielefeld ha ritenuto che un diritto di soggiorno non derivasse neppure dal regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1), né dall’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, come interpretati dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 2020, Jobcenter Krefeld (C‑181/19, EU:C:2020:794). Infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, i figli minorenni sarebbero stati soggetti all’obbligo scolastico, il che non avverrebbe nel caso del figlio di FL.

19      Il 12 agosto 2021 FL ha adito il Sozialgericht Detmold (Tribunale per il contenzioso sociale di Detmold, Germania), che è il giudice del rinvio, con un ricorso avverso la decisione del Jobcenter Bielefeld del 19 luglio 2021. A sostegno di tale ricorso FL afferma, in sostanza, che deve essergli concesso un diritto di soggiorno ai sensi del combinato disposto dell’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell’AufenthG, dell’articolo 6 del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (legge fondamentale della Repubblica federale di Germania), il quale prevede, in particolare, la tutela della famiglia e l’uguaglianza tra figli nati dal matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, e dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo FL, è contrario al diritto dell’Unione limitare il ricongiungimento familiare ai fini dell’esercizio della responsabilità genitoriale alle situazioni in cui tale responsabilità viene esercitata su un figlio minorenne che ha la cittadinanza tedesca, in quanto ciò costituisce non solo una restrizione alla libera circolazione, ma anche una violazione del diritto alla parità di trattamento.

20      Il Jobcenter Bielefeld fa valere che un permesso di soggiorno non può essere concesso a FL sulla base dell’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell’AufenthG, dato che, secondo la sua stessa formulazione, tale disposizione riguarda solo i figli minorenni che hanno la cittadinanza tedesca. Il fatto che una disposizione nazionale in materia di immigrazione e di soggiorno operi una distinzione tra cittadini nazionali e stranieri sarebbe inerente a tale tipo di normativa, senza che per ciò la disposizione di cui trattasi sia contraria al diritto dell’Unione.

21      Il giudice del rinvio indica che, in Germania, esiste una controversia tanto dottrinale quanto giurisprudenziale sulla questione se l’articolo 11, paragrafo 14, prima frase, del FreizügG/EU, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell’AufenthG e con l’articolo 18, primo comma, TFUE, possa fondare un diritto di soggiorno per il genitore che esercita la responsabilità genitoriale su un minore cittadino dell’Unione che, pur non avendo la cittadinanza tedesca, gode, nel territorio tedesco, di un diritto di soggiorno derivato da quello dell’altro genitore. In tali circostanze, il giudice del rinvio ritiene necessario, ai fini della soluzione della controversia di cui è investito, sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini dell’esame della conformità della normativa tedesca pertinente alla luce del diritto dell’Unione.

22      Infatti, se a FL fosse riconosciuto un diritto di soggiorno nel territorio tedesco per un motivo diverso da quello connesso alla ricerca di un posto di lavoro, egli dovrebbe, in linea di principio, vedersi riconosciuto anche il diritto al versamento di prestazioni sociali ai sensi del SGB II.

23      In tale contesto, il Sozialgericht Detmold (Tribunale per il contenzioso sociale di Detmold) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, nell’ambito della potestà genitoriale su un minore, solo al genitore straniero di un figlio minore non coniugato, figlio che abbia la cittadinanza dello stesso Stato membro, deve essere concesso un permesso di soggiorno, sempreché quest’ultimo abbia la propria residenza abituale nel territorio nazionale, con la conseguenza che ai cittadini dell’Unione di uno Stato membro non spetta un siffatto diritto alla concessione di un permesso di soggiorno ai fini dell’esercizio della potestà genitoriale su un minore, cittadino dell’Unione, che abbia invece la cittadinanza di un altro Stato membro».

 Sulla questione pregiudiziale

24      In limine, occorre, in primo luogo, osservare che la Commissione europea ha evocato la possibilità per il ricorrente nel procedimento principale di avvalersi di un diritto di soggiorno nel territorio tedesco in quanto «partner» della madre del loro figlio comune, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38, precisando che, se quest’ultimo avesse un siffatto diritto, non sarebbe più necessario rispondere alla questione sollevata ai fini della soluzione della controversia principale.

25      A tale riguardo, occorre rammentare che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, o quando il problema sia di natura ipotetica, oppure ancora quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 10 aprile 2025, Amilla, C‑723/23, EU:C:2025:262, punto 38 e giurisprudenza citata).

26      Nel caso di specie, il ricorrente nel procedimento principale pretende non già un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38, bensì un diritto di soggiorno previsto dal diritto nazionale ai fini dell’esercizio della responsabilità genitoriale, e la valutazione della fondatezza di tale pretesa richiede, a parere del giudice del rinvio, un’interpretazione del diritto dell’Unione. Orbene, la semplice possibilità che l’interessato possa, eventualmente, beneficiare anche di un altro diritto di soggiorno non è tale da far apparire in modo manifesto che le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione non hanno alcuna relazione con la realtà effettiva della controversia principale o che il problema sollevato da tale questione è ipotetico.

27      In secondo luogo, i quesiti del giudice del rinvio vertono, più specificamente, sulla possibilità, per un cittadino polacco padre di un figlio minorenne, anch’egli cittadino polacco e che abbia la propria residenza abituale nel territorio tedesco, di beneficiare di un permesso di soggiorno nazionale ai fini dell’esercizio della responsabilità genitoriale su tale figlio, qualora detto figlio soggiorni in tale territorio in forza della direttiva 2004/38, in quanto familiare di sua madre, anch’essa cittadina polacca e titolare in tale Stato di un diritto di soggiorno permanente in applicazione di tale direttiva. Peraltro, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tale questione si basa sulla premessa che FL non beneficia di altro diritto di soggiorno in Germania se non di quello fondato sul suo status di persona in cerca di un posto di lavoro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38.

28      È altresì pacifico che il permesso di soggiorno richiesto da FL ai fini dell’esercizio della responsabilità genitoriale gli darebbe diritto a prestazioni sociali, mentre, in forza del diritto tedesco, il diritto di soggiorno in Germania ai soli fini della ricerca di un posto di lavoro non gli dà diritto a tali prestazioni. È per tale motivo che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, FL sostiene, dinanzi al giudice del rinvio, che gli deve essere rilasciato un siffatto permesso di soggiorno nazionale e, di conseguenza, che gli devono essere concesse prestazioni sociali ai sensi del SGB II.

29      In tali circostanze, spetta alla Corte fondarsi anch’essa sulla premessa esposta al punto 27 della presente sentenza al fine di rispondere alla questione sollevata.

30      In terzo luogo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora una questione pregiudiziale si limiti a rinviare al diritto dell’Unione senza indicare le disposizioni di tale diritto alle quali si fa riferimento, è compito della Corte dedurre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice del rinvio, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, le disposizioni di diritto dell’Unione che necessitano di essere interpretate, tenendo conto dell’oggetto della lite (sentenza del 12 febbraio 2015, Surgicare, C‑662/13, EU:C:2015:89, punto 17 e giurisprudenza citata).

31      Nel caso di specie, sebbene il giudice del rinvio menzioni, nella motivazione della decisione di rinvio, diverse disposizioni del diritto dell’Unione, è unicamente alla luce dell’articolo 18 TFUE che esso fornisce la ragione, esposta al punto 21 della presente sentenza, per la quale esso chiede se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale violi il diritto dell’Unione, fermo restando, come risulta dal punto 27 di tale sentenza, che tale giudice parte dalla premessa secondo cui la direttiva 2004/38 è anch’essa applicabile nel caso di specie.

32      In tali circostanze, si deve ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18 TFUE e/o la direttiva 2004/38 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale un permesso di soggiorno, previsto dal diritto nazionale ai fini dell’esercizio della responsabilità genitoriale, non può essere rilasciato a un cittadino dell’Unione titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, per il solo motivo che tale figlio, pur essendo anch’esso cittadino dell’Unione e soggiornando nel territorio di tale Stato membro in forza di tale direttiva, non ne possiede la cittadinanza.

33      A tale proposito, occorre rilevare, anzitutto, che dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno nazionale di cui trattasi nel procedimento principale creano una differenza di trattamento in funzione della cittadinanza tra i figli minorenni residenti nel territorio tedesco. In particolare, in forza della normativa tedesca, un permesso di soggiorno ai fini dell’esercizio della responsabilità genitoriale può essere rilasciato ad un cittadino di un altro Stato membro solo se tale responsabilità è esercitata nei confronti di un figlio minorenne non coniugato avente la residenza abituale nel territorio tedesco la cittadinanza tedesca. Di conseguenza, nel caso di un figlio minore cittadino dell’Unione che non ha la cittadinanza tedesca, un tale permesso di soggiorno nazionale non potrebbe essere concesso al suo genitore cittadino di un altro Stato membro, quand’anche il figlio di cui trattasi avesse anch’egli la sua residenza abituale nel territorio tedesco.

34      Orbene, occorre rilevare che l’articolo 20, paragrafo 1, TFUE conferisce a chiunque possegga la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione e che tale status è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell’ambito di applicazione ratione materiae del Trattato FUE, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico (sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 62).

35      Ogni cittadino dell’Unione può quindi far valere il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 TFUE, in tutte le situazioni che rientrano nella sfera di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione. Tali situazioni comprendono quelle che rientrano nell’esercizio della libertà di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri conferita dall’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera a), TFUE e dall’articolo 21 TFUE (sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 63).

36      Poiché il figlio del ricorrente nel procedimento principale è un cittadino dell’Unione che soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza, la sua situazione rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione, cosicché egli, in linea di principio, può far valere il divieto di discriminazione in base alla nazionalità figurante all’articolo 18 TFUE (v., per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 64).

37      Tuttavia, in conformità ad una giurisprudenza costante, l’articolo 18, primo comma, TFUE è applicabile in maniera autonoma soltanto in situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione per le quali il Trattato FUE non preveda norme specifiche che vietano discriminazioni (sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 65).

38      A tale proposito, si deve rilevare che il principio di non discriminazione viene concretizzato nei confronti dei cittadini dell’Unione che esercitano loro libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri all’articolo 24 della direttiva 2004/38 (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 66).

39      Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva e beneficiano dei diritti dalla stessa riconosciuti i cittadini dell’Unione che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, nonché i loro familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della medesima, che li accompagnino o li raggiungano. Orbene, è quanto si verifica nel caso di una persona come il figlio del ricorrente nel procedimento principale, che, come risulta dal punto 27 della presente sentenza, è cittadino polacco e soggiorna nel territorio tedesco in quanto familiare di sua madre, la quale è anch’essa cittadina polacca e gode di un diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato membro di cui trattasi.

40      In tali circostanze, occorre procedere all’interpretazione dell’articolo 24 della direttiva 2004/38.

41      Per quanto riguarda, quindi, tale articolo 24, in primo luogo, il paragrafo 1 di detto articolo dispone che ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base a detta direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del Trattato FUE.

42      A tale proposito, da un lato, come risulta dal punto 39 della presente sentenza, nel caso di specie, il figlio del ricorrente nel procedimento principale è un cittadino dell’Unione che soggiorna nel territorio tedesco «in base alla (...) direttiva» 2004/38, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della stessa.

43      Dall’altro lato, la concessione di un diritto di soggiorno nazionale a un genitore di un figlio minorenne cittadino dell’Unione che abbia esercitato la sua libertà di circolazione e di soggiorno rientra «nel campo di applicazione del trattato», ai sensi di detto articolo 24, paragrafo 1, nella misura in cui la concessione di un siffatto diritto è tale da favorire l’esercizio, da parte del figlio minorenne interessato, del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nello Stato membro ospitante.

44      Infatti, come la Corte ha già precisato, emerge dai considerando 3 e 4 della direttiva 2004/38 che quest’ultima mira ad agevolare l’esercizio del diritto primario e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito direttamente ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, e a rafforzare tale diritto primario. La tutela della vita familiare di tali cittadini e, in particolare, l’adozione di misure volte a favorire l’integrazione delle loro famiglie nello Stato membro ospitante rientrano nel perseguimento di tale obiettivo [v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19, EU:C:2021:657, punti 81 e 82 e giurisprudenza citata]. Orbene, la concessione di un permesso di soggiorno nazionale al genitore di un minore cittadino dell’Unione che soggiorna abitualmente in uno Stato membro risponde a tali obiettivi, in quanto consente di preservare la vita familiare di tale minore nel territorio di tale Stato membro e di favorire l’integrazione della sua famiglia in quest’ultimo, tanto più quando un siffatto permesso di soggiorno mira a consentire l’esercizio della responsabilità genitoriale su detto minore, e quindi, in linea di principio, fintantoché quest’ultimo rimane soggetto a tale responsabilità.

45      Pertanto, il principio della parità di trattamento concretizzato all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, il quale esige che le persone che si trovano in situazioni analoghe siano trattate allo stesso modo sul piano giuridico, trova applicazione in una situazione come quella di cui al procedimento principale.

46      Nell’ambito del procedimento principale, è pacifico che il permesso di soggiorno richiesto da FL non gli è stato rilasciato per il solo motivo che suo figlio non ha la cittadinanza tedesca, poiché FL soddisfa, peraltro, le altre condizioni previste dal diritto tedesco ai fini del rilascio di un permesso sulla base dell’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell’AufenthG. Ne consegue che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale produce una discriminazione diretta fondata sulla cittadinanza del figlio ed è quindi contraria all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, in quanto non riconosce al genitore cittadino di un altro Stato membro un diritto di soggiorno al fine di consentirgli di esercitare la responsabilità genitoriale su tale figlio, mentre un minore tedesco che si trovi in una situazione del genere può beneficiare della presenza nel territorio tedesco del genitore cittadino di un altro Stato membro a questi stessi fini.

47      Tale constatazione non è rimessa in discussione dall’argomento dedotto dal governo tedesco in udienza, secondo cui il diritto di soggiorno previsto all’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell’AufenthG mira a tutelare il diritto costituzionale dei cittadini tedeschi di soggiornare e risiedere liberamente in Germania, obiettivo che osterebbe a che un minore cittadino tedesco debba, se del caso, lasciare il suo paese d’origine se il genitore straniero non ha il diritto di soggiorno e rispetto al quale i cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza tedesca si troverebbero in una situazione diversa, in quanto la mancata concessione di tale diritto di soggiorno non potrebbe implicare che essi debbano lasciare il loro paese d’origine.

48      Infatti, anche se un cittadino dell’Unione non avente la cittadinanza tedesca non gode di un siffatto diritto costituzionale e, per beneficiare di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38, deve rispettare le condizioni di esercizio di tale diritto previste da tale direttiva, resta il fatto che, fintantoché tali condizioni sono rispettate, quest’ultimo beneficia, al pari di un cittadino dell’Unione di cittadinanza tedesca, del diritto di soggiornare liberamente nel territorio tedesco, cosicché le loro situazioni sono comparabili, fermo restando che, ai fini dell’applicazione del principio della parità di trattamento, il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni non richiede che le situazioni siano identiche, ma soltanto che esse siano simili [v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2018, MB (Cambiamento di sesso e pensione di fine lavoro), C‑451/16, EU:C:2018:492 punto 41].

49      Pertanto, in presenza di una normativa come quella di cui al punto 46 della presente sentenza, il genitore del minore non avente la cittadinanza tedesca dispone, sulla base dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, di un diritto di ottenere un permesso di soggiorno ai fini dell’esercizio della responsabilità genitoriale sul proprio figlio alle stesse condizioni applicabili, in forza di tale normativa, ai genitori stranieri di minori aventi la cittadinanza tedesca.

50      Nel caso di specie, il permesso di soggiorno di cui FL rivendica la concessione mira, in definitiva, come risulta dai punti 43 e 44 della presente sentenza, a consentirgli, nella sua qualità di genitore non cittadino dello Stato membro ospitante, di esercitare la sua responsabilità genitoriale sul figlio che vi risiede abitualmente e, pertanto, a preservare la vita familiare di tale figlio in Germania nonché la sua libertà di circolare e di soggiornare nel territorio tedesco, dal momento che neppure detto figlio ha la cittadinanza tedesca, bensì quella di un altro Stato membro. Orbene, se al genitore di tale figlio non potesse essere concesso il permesso di soggiorno nazionale al quale possono aspirare i genitori di un cittadino nazionale, ne conseguirebbe una violazione della parità di trattamento di tale figlio (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, Chief Appeals Officer e a., C‑488/21, EU:C:2023:1013, punti da 66 a 69).

51      Una discriminazione come quella menzionata al punto 46 della presente sentenza non può, peraltro, essere giustificata alla luce della deroga prevista all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, nella misura in cui il diritto di soggiorno del minore di cui trattasi non rientra nelle ipotesi previste da tale disposizione.

52      In secondo luogo, relativamente alle conseguenze derivanti dalla concessione di un permesso di soggiorno sulla sola base del diritto nazionale, è stato ricordato al punto 28 della presente sentenza che, nella specie, in forza del diritto tedesco, il titolare di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base dell’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell’AufenthG può, per tale ragione, pretendere anche la concessione di prestazioni sociali ai sensi del SGB II. Tali prestazioni sono state tuttavia rifiutate a FL per il motivo che egli non gode di altro diritto di soggiorno sul territorio tedesco se non di quello che può vantare in quanto persona in cerca di un posto di lavoro.

53      Vero è che lo stesso FL soggiorna nel territorio di tale Stato membro «ai sensi della direttiva 2004/38» e, più specificamente, in forza dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di quest’ultima, in qualità di persona in cerca di un posto lavoro. Orbene, l’articolo 24, paragrafo 2, di tale direttiva consente espressamente agli Stati membri di derogare al principio della parità di trattamento e di negare la concessione di prestazioni sociali a un richiedente il cui diritto di soggiorno si fonda su tale articolo 14, paragrafo 4, lettera b).

54      Tuttavia, se a FL fosse concesso il permesso di soggiorno che rivendica sulla base dell’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell’AufenthG, le considerazioni esposte al punto precedente non sarebbero comunque tali da rimettere in discussione il suo diritto alla concessione di prestazioni sociali ai sensi del SGB II.

55      Infatti, se è vero che, nella sua qualità di titolare di un diritto di soggiorno nel territorio nazionale al solo scopo di cercarvi un posto di lavoro, tali prestazioni possono essere negate a FL dal legislatore nazionale sulla base della deroga prevista dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, resta il fatto che quest’ultimo può, se del caso, pretendere il versamento di dette prestazioni ad altro titolo (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, Jobcenter Krefeld (C‑181/19, EU:C:2020:794, punto 70).

56      Di fatto, l’ambito di applicazione di tale deroga è limitato, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sociale, alle persone che dispongono di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, da un lato, sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, per un periodo massimo di tre mesi, e, dall’altro, dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di detta direttiva, oltre tale periodo, ai fini della ricerca di un posto di lavoro.

57      Ne consegue che detta deroga non trova applicazione quando il figlio dell’interessato gode di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38 che non è uno di quelli di cui al punto precedente.

58      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 24 della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale un permesso di soggiorno, previsto dal diritto nazionale ai fini dell’esercizio della responsabilità genitoriale, non può essere rilasciato a un cittadino dell’Unione che sia titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, per il solo motivo che quest’ultimo, pur essendo anch’egli cittadino dell’Unione e soggiornando nel territorio di tale Stato membro in forza di tale direttiva, non ne possiede la cittadinanza.

 Sulle spese

59      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,

dev’essere interpretato nel senso che:

osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale un permesso di soggiorno, previsto dal diritto nazionale ai fini dell’esercizio della responsabilità genitoriale, non può essere rilasciato a un cittadino dell’Unione che sia titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, per il solo motivo che quest’ultimo, pur essendo anch’esso cittadino dell’Unione e soggiornando nel territorio di tale Stato membro in forza di tale direttiva, non ne possiede la cittadinanza.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.

 

 

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