Sentenza del 20/10/2025 n. 677/Sezione 2 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Crotone
Contributi “Covid-19” e giurisdizione
I contributi a fondo perduto istituiti dall’art. 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni) e dall’art. 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni-bis) non hanno natura tributaria, di talché le controversie relative all’atto di recupero dei contributi suddetti sono devolute alla giurisdizione ordinaria.
Così si è espressa la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone che, investita del recupero dei contributi a fondo perduto ex decreti “Sostegno” e “Sostegno-bis” per le imprese colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla base della sentenza della Corte Costituzionale 24 luglio 2025, n. 124.
Secondo i giudici crotonesi, infatti, tali contributi sono perfettamente assimilabili a quelli previsti dal c.d. decreto Rilancio e dal c.d. decreto Ristori – oggetto della recente pronuncia di incostituzionalità della Consulta – trattandosi anche qui di misure che non costituiscono benefici di natura fiscale “ma integrano piuttosto una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.12.2024 la B. A. A. Soc. Cons. a r.l. proponeva opposizione avverso l'atto di recupero n. ------ dell'Agenzia delle Entrate, notificato il 17.9.2024 e con il quale era stato disposto il recupero, ai sensi dell'art. 25, comma 12 del D.L. n. 34 del 2020, del contributo a fondo perduto di cui al D.L. n. 41/2021 e D.L. n. 73/2021 ed irrogata la sanzione prevista dall'art. 13, comma 5 del D. Lgs. n. 471, chiedendone l'annullamento.
Dopo aver premesso che l'atto di recupero impugnato scaturiva da verifica della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Crotone ne lamentava la illegittimità per erronea e falsa applicazione dei decreti legge n. 41/2021 e n. 73/2021, deducendo che il recupero era fondato sulla circostanza che essa società era stata destinataria di interdittiva antimafia e rilevando che detta misura non era di ostacolo alla fruizione del contributo in quanto non era misura cautelare di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Rilevava che il procedimento penale che era insorto a seguito della verifica della GDF era stato archiviato con decreto del 24.6.2022 per insussistenza del fatto e, richiamando a sostegno delle proprie ragioni l'art. 21 bis del D. L. n. 74/2000, concludeva come innanzi indicato.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 13.1.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza e, con successive memorie depositate il 26.9.2025, chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione della adita Corte alla luce della sentenza di Corte Cost. n. 124/2015.
La causa veniva trattenuta in decisione del 14.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Come anche evidenziato dall'Agenzia delle Entrate con le memorie illustrative, la Corte Costituzionale con sentenza n. 124/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte, per quanto qui interessa, è pervenuta a detta declaratoria osservando che: "[..] L'art. 25 del "decreto rilancio" aveva istituito un «[c]ontributo a fondo perduto» a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data della sua entrata in vigore e con un ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019 [..] la «finalità perseguita dalla disposizione [era] quella di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"», demandando all'Agenzia delle entrate sia la concessione dei contributi, sia l'attività di recupero di quelli indebitamente percepiti [..]; [..] l'art. 1 del "decreto ristori" aveva previsto un contributo a fondo perduto da destinare agli «operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive int
In particolare, tale disposizione normativa riconosceva un contributo a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA che svolgevano attività prevalente nell'ambito di detti settori, salvo che avessero «attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020» o, alla stessa data, l'avessero chiusa. Come il precedente contributo istituito dal citato art. 25, anche questo «spetta[va] a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 [fosse] inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» (art. 1, comma 3) e, anche in assenza di detti requisiti, «ai soggetti che dichiara[va]no di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 che [avevano] attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019» (art. 1, comma 4) [..]; [..] anche il contributo istituito dal "decreto ristori" non partecipava alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevava ai fini
Come più volte affermato da questa Corte, la Commissione tributaria (oggi: Corte di giustizia tributaria) deve essere considerata organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione (ex plurimis, sentenze n. 204 del 2024, n. 39 del 2010, n. 238 e n. 141 del 2009, n. 130 e n. 64 del 2008).
L'art. 102, secondo comma, Cost. vieta l'istituzione di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati nella Carta costituzionale e la VI disposizione transitoria e finale della Costituzione - a integrazione della disciplina posta dal citato art. 102 Cost. - impone l'obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti («salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari») entro il termine ordinatorio di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione medesima (ex multis, sentenza n. 39 del 2010; ordinanza n. 144 del 1998) [..]; [..]
Il contributo a fondo perduto istituito dall'art. 1 del "decreto ristori" non ha natura tributaria [..]. Innanzitutto, nel caso di specie difetta uno dei caratteri tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ritenere una fattispecie di natura tributaria - ossia la definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo -, perché viene in rilievo l'erogazione, da parte dello Stato, di una somma di denaro a operatori economici privati (ex multis, sentenze n. 80 del 2024, n. 182, n. 128 e n. 27 del 2022, n. 236 del 2017, n. 96 del 2016, n. 178 e n. 70 del 2015).
In secondo luogo, il contributo di cui trattasi non integra neanche un beneficio fiscale, perché non consiste in una riduzione del carico tributario altrimenti gravante sul soggetto[..]; [..] Il contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 1 del "decreto ristori" - così come il precedente previsto dall'art. 25 del "decreto rilancio" - non può essere sussunto nella categoria delle agevolazioni fiscali, che presuppongono sempre un pregresso rapporto tributario (sentenza n. 120 del 2020) che invece, nel caso di specie, manca.
Il contributo in esame integra, piuttosto, una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti, che - stante la situazione di emergenza dettata dalla pandemia da COVID-19 e i conseguenti provvedimenti governativi adottati per fronteggiarla - ha subito una riduzione dell'attività economica e, quindi, del fatturato e dei compensi. Una volta esclusa la natura di beneficio fiscale del contributo istituito dall'art. 1 del "decreto ristori", risulta evidente che sia l'atto di concessione sia l'atto di diniego sia l'atto di ritiro - atto, quest'ultimo, che in questa sede viene in rilievo, perché a esso è limitata la previsione della giurisdizione tributaria - non possono che essere, tutti, privi di natura tributaria [..];
Questa soluzione non è contraddetta dalla scelta legislativa di parametrare l'an e il quantum del contributo a dati fiscali, come la titolarità della partita IVA e la riduzione del fatturato o dei compensi; ciò, infatti, non ne implica la natura tributaria, in quanto non lo traduce in un esonero dal pagamento di uno o più tributi [..]; [..] la natura di aiuto economico della misura in esame si desume anche dalla circostanza che il contributo erogato è escluso dalla base imponibile delle imposte sui redditi delle persone fisiche e sulle attività produttive. La detassazione, ai fini IRPEF e IRAP, di detto contributo, infatti, è volta a evitarne il depotenziamento economico, confortandone la natura di misura finanziaria di sostegno economico e non di beneficio fiscale [..]".
Le considerazioni svolte dalla Consulta, come riassunte, sono applicabili anche alla presente fattispecie che investe i contributi a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) e all'art. 1 del D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis) partecipando detti contributi della stessa natura di quelli previsti dal'art. 25 D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e dall'art. 1 D.L. n. 37/2020 (c.d. decreto Ristori) trattandosi anche qui di misure che - consistendo in somme di denaro erogate dallo Stato a operatori economici privati - non costituiscono forme di agevolazioni fiscali ma integrano piuttosto una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti.
Non venendo pertanto qui in rilievo benefici di natura tributaria la controversia è sottratta alla giurisdizione alla giurisdizione tributaria per essere attratta a quella ordinaria.
La particolarità e novità della questione decisa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Crotone, Sezione II, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Compensa le spese di lite.
Crotone, 14.10.2025
Elenco Atti Normativi citati
Costituzione del 22/12/1947
Costituzione della Repubblica Italiana.
Articolo 102
Articolo 102.
In vigore dal 1 gennaio 1948
Decreto-legge del 22/03/2021 n. 41
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
Articolo 1
Art. 1 Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA
In vigore dal 21 dicembre 2021
Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73
Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Articolo 1
Art. 1 Contributo a fondo perduto
In vigore dal 25 luglio 2021
Legge del 17/07/2020 n. 77
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Articolo 25
Art. 25 Contributo a fondo perduto
In vigore dal 19 luglio 2020
Decreto legislativo del 06/09/2011 n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati
Costituzione - Articolo 102-com2
Decreto del Presidente della Repubblica del 22/12/1986 n° 917 - Articolo 109-com5
Decreto del Presidente della Repubblica del 22/12/1986 n° 917 - Articolo 61
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