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12 dicembre 2025

La sentenza della Corte di Cassazione n. 32294 del 2025 affronta un tema cruciale riguardante la gestione dell’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora e le implicazioni giuridiche connesse alla corretta tenuta delle banche dati anagrafiche comunali. La pronuncia chiarisce i limiti e le condizioni in cui un soggetto senza dimora stabile può essere iscritto o cancellato dall’anagrafe comunale, anche alla luce della normativa vigente e dei principi di tutela della privacy e del diritto di tutela della propria identità.

 



La sentenza della Corte di Cassazione n. 32294 del 2025 affronta un tema cruciale riguardante la gestione dell’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora e le implicazioni giuridiche connesse alla corretta tenuta delle banche dati anagrafiche comunali. La pronuncia chiarisce i limiti e le condizioni in cui un soggetto senza dimora stabile può essere iscritto o cancellato dall’anagrafe comunale, anche alla luce della normativa vigente e dei principi di tutela della privacy e del diritto di tutela della propria identità.

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**2. Contesto Normativo**

- **D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Testo Unico delle disposizioni concernenti gli istituti del diritto civile e penale) e norme sull’anagrafe**: stabiliscono le modalità di iscrizione, aggiornamento e cancellazione delle persone dall’anagrafe comunale, garantendo il diritto di ogni cittadino ad una corretta registrazione.

- **Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge finanziaria 1999)** e successive innovazioni: hanno introdotto misure per la tutela delle persone senza fissa dimora, riconoscendo loro il diritto di essere iscritti all’anagrafe anche senza un domicilio stabile.

- **Normativa sulla tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679 - GDPR)**: impone limiti e condizioni nell’uso e gestione dei dati personali, anche in ambito anagrafico.

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**3. La Sentenza Cassazione n. 32294/2025: Sintesi e Analisi**

La Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla possibilità di cancellare dall’anagrafe un soggetto che si dichiara senza fissa dimora, ma che in realtà ha ancora un riferimento a un vecchio domicilio, specificamente un indirizzo fittizio (es. via dell’angelo custode), se tale soggetto ha dichiarato un suo precedente domicilio reale (la ex casa familiare), in cui desidera ricevere corrispondenza e comunicazioni.

**Punti salienti della pronuncia:**

- **Il diritto alla privacy e alla corretta identificazione**: l’iscrizione in anagrafe deve rispecchiare la reale situazione di fatto, senza inganno o falsificazione.

- **La tutela del soggetto senza fissa dimora**: la legge garantisce l’iscrizione anche senza un domicilio stabile, ma questa iscrizione deve essere corretta e coerente con le dichiarazioni del soggetto.

- **Il divieto di iscrizione in indirizzi fittizi**: la Corte ribadisce che non si può iscrivere un soggetto in un indirizzo fittizio se ha dichiarato un domicilio reale (anche se vecchio), che desidera continuare a utilizzare per ricevere comunicazioni.

- **Il caso specifico**: se il soggetto ha indicato un vecchio domicilio (ad esempio l’ex casa familiare) e questa dichiarazione è coerente con le sue intenzioni e necessità di ricevere comunicazioni, non può essere cancellato dall’anagrafe o iscritto in un indirizzo fittizio, anche se senza fissa dimora.

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**4. Implicazioni Giuridiche**

- **Per il Comune**: deve verificare che le iscrizioni siano coerenti con le dichiarazioni del soggetto e con la realtà dei fatti. La presenza di un indirizzo reale, anche se vecchio, non può essere ignorata o sostituita con un indirizzo fittizio senza giustificato motivo.

- **Per il soggetto**: ha il diritto di mantenere l’iscrizione all’anagrafe con il proprio indirizzo reale dichiarato, anche se non stabile, e di ricevere comunicazioni a tale indirizzo, salvo che non vi siano motivi di sicurezza pubblica o altri limiti previsti dalla legge.

- **Per le autorità**: devono rispettare i principi di correttezza, trasparenza e tutela della privacy, evitando iscrizioni o cancellazioni arbitrarie o discriminatorie.

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**5. Considerazioni Finali**

La pronuncia della Cassazione conferma la necessità di un equilibrio tra il rispetto della normativa sull’anagrafe e la tutela dei diritti delle persone senza fissa dimora. La presenza di un indirizzo reale, anche se datato, deve essere rispettata, purché coerente con le dichiarazioni del soggetto, e non può essere sostituita con dati fittizi senza giustificato motivo.

Inoltre, si evidenzia come la gestione dell’anagrafe debba essere orientata alla corretta identificazione dei cittadini e alla tutela dei loro diritti, evitando pratiche che possano ledere la trasparenza e la sicurezza pubblica.

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**6. Conclusioni**

La sentenza n. 32294/2025 della Cassazione ribadisce che:

- Un senza fissa dimora può mantenere l’iscrizione anagrafica anche con un indirizzo fittizio, purché si possa dimostrare una reale volontà di ricevere comunicazioni in un vecchio domicilio dichiarato.

- La cancellazione dall’anagrafe o l’iscrizione in indirizzi fittizi devono essere motivate e coerenti con le dichiarazioni del soggetto.

- La tutela della privacy e della corretta identificazione sono principi fondamentali che guidano l’operato delle autorità anagrafiche.

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**7. Riferimenti Normativi e Dottrinali**

- Cassazione Civile, n. 32294/2025
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

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**8. Nota Finale**

Per approfondimenti e applicazioni pratiche, si consiglia di consultare la normativa aggiornata e di considerare le eventuali istruzioni operative fornite dall’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), nonché le prassi comunali in materia di gestione delle iscrizioni di soggetti senza fissa dimora.
 

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