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15 dicembre 2025

Cassazione 2025 – La sentenza della Corte di Cassazione n. xxxxxx affronta un aspetto fondamentale relativo alla validità delle modalità di prova dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l’esame alcolimetrico, in relazione alla disciplina dell’art. 186, comma 7, del Codice della Strada. La pronuncia si inserisce nel contesto delle garanzie procedurali a tutela dei soggetti sottoposti a controlli alcolimetrico e chiarisce che tale avviso può essere validamente provato anche mediante testimonianza e non esclusivamente attraverso la documentazione scritta.

 

 

 

Cassazione 2025 – La sentenza della Corte di Cassazione n. xxxxxx affronta un aspetto fondamentale relativo alla validità delle modalità di prova dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l’esame alcolimetrico, in relazione alla disciplina dell’art. 186, comma 7, del Codice della Strada. La pronuncia si inserisce nel contesto delle garanzie procedurali a tutela dei soggetti sottoposti a controlli alcolimetrico e chiarisce che tale avviso può essere validamente provato anche mediante testimonianza e non esclusivamente attraverso la documentazione scritta.

**Contesto normativo**

L’art. 186, comma 7, del Codice della Strada prevede, tra le altre cose, che il conducente sottoposto al test per rilevare la presenza di alcol possa farsi assistere da un difensore. La normativa non stabilisce espressamente la forma con cui tale avviso deve essere comunicato o provato, lasciando spazio a interpretazioni sull’efficacia delle modalità di prova.

**Principio affermato dalla Cassazione**

La Corte di Cassazione, nella pronuncia in esame, ha affermato che:

1. **L’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore può essere validamente provato anche attraverso la testimonianza dell’agente operante**.

2. **Non richiede necessariamente una forma scritta**.

In altri termini, la Corte ha riconosciuto che la prova di aver fornito tale avviso può essere data anche mediante dichiarazioni testimoniali, e non è obbligatorio dimostrare l’avvenuta comunicazione mediante documentazione scritta o verbale formale.

**Implicazioni giuridiche**

- **Prova dell’avviso**: La possibilità di provare l’avviso mediante testimonianza dell’agente operante amplia le modalità di prova ammesse nel procedimento penale e amministrativo, rendendo più flessibile il percorso probatorio.

- **Validità della prova testimoniale**: La decisione sottolinea che la prova testimoniale dell’agente è idonea a dimostrare che l’interessato è stato informato della sua facoltà di farsi assistere da un difensore, garantendo il rispetto del principio di oralità e semplificando le procedure.

- **Nessuna forma scritta obbligatoria**: La sentenza conferma che la normativa non impone una forma scritta come requisito di validità dell’avviso, rafforzando il principio di elasticità probatoria in materia.

**Risvolti pratici**

Per le forze di polizia e i soggetti coinvolti:

- Non è necessario redigere un verbale scritto specifico per attestare l’avviso, purché ci siano elementi testimoniali che confermino l’avvenuta comunicazione.

- Per i soggetti sottoposti a controllo, la prova dell’avviso può essere acquisita tramite testimonianza dell’agente, rendendo più agevole la dimostrazione del rispetto delle garanzie procedurali.

**Conclusione**

La pronuncia della Cassazione n. xxxxxx chiarisce un punto importante del diritto processuale in materia di controlli alcolimetrici: l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore può essere validamente provato anche mediante testimonianza dell’agente operante e non necessita di una forma scritta. Tale interpretazione favorisce un’applicazione più flessibile delle norme, salvaguardando i diritti del soggetto sottoposto a controllo e garantendo l’effettività delle garanzie procedurali.


 

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