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08 dicembre 2025

Cassazione 2025 – La sentenza della Corte di Cassazione n. xxxxxxx affronta la questione relativa alla configurabilità del reato di falsità in atto pubblico o privato, in relazione all’esibizione di una fotocopia della patente di guida. La pronuncia chiarisce che l’esibizione di una fotocopia, legittimamente in possesso, non costituisce di per sé un atto falsificatorio tale da integrare il reato di falso.

 

 

Cassazione 2025 – La sentenza della Corte di Cassazione n. xxxxxxx affronta la questione relativa alla configurabilità del reato di falsità in atto pubblico o privato, in relazione all’esibizione di una fotocopia della patente di guida. La pronuncia chiarisce che l’esibizione di una fotocopia, legittimamente in possesso, non costituisce di per sé un atto falsificatorio tale da integrare il reato di falso.

Contesto normativo

L’art. 491 c.p. punisce chiunque, al fine di ingannare, altera, sopprime o falsifica un atto pubblico o privato, o ne fa uso, in modo che possa indurre in errore, al fine di ottenere un vantaggio ingiusto. La condotta tipica è quella di modificare o falsificare documenti, ovvero di usare documenti falsificati.

Inoltre, l’art. 116 del Codice della Strada prevede l’obbligo di esibizione della patente di guida su richiesta delle autorità, e la falsificazione o l’uso di documenti falsi costituiscono reato a sé stante.

Fatti e motivazioni della sentenza

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla condotta di un soggetto che, in sede di controllo, presenta una fotocopia della patente di guida, che risulta essere in suo possesso legittimamente. La questione centrale riguarda se tale comportamento possa essere qualificato come atto falsificatorio o comunque come condotta idonea a integrare il reato di falso.

La Suprema Corte evidenzia come l’esibizione di una fotocopia, ottenuta legittimamente e senza alcuna alterazione, non possa essere qualificata come atto di falsificazione, né come condotta idonea a ingannare le autorità nel senso previsto dall’art. 491 c.p. La fotocopia, infatti, rappresenta una semplice riproduzione del documento originale, e non una falsificazione o alterazione di quest’ultimo.

Inoltre, la Corte sottolinea che il reato di falso richiede che vi sia una modifica, falsificazione o soppressione di elementi del documento, o che si faccia uso di un documento falsificato. La semplice presentazione di una copia legittimamente ottenuta non soddisfa tali condizioni, né può essere considerata un atto volto a ingannare le autorità, in quanto il documento originale è comunque presente e disponibile.

Conclusioni

La sentenza Cassazione n. xxxxxxx chiarisce dunque che l’esibizione di una fotocopia della patente di guida, legittimamente detenuta, non integra di per sé il reato di falso, né può essere qualificata come condotta di falsificazione. La semplice riproduzione del documento, senza alterazioni o falsificazioni, non è sufficiente a configurare un atto criminoso in senso penale.

Pertanto, la condotta di chi presenta una fotocopia di un documento legittimamente posseduto, senza alterazioni o falsificazioni, deve essere esclusa dalla sfera dei reati di falsità documentale, confermando il principio secondo cui la tutela penale si rivolge contro le condotte di falsificazione o alterazione, non contro la semplice riproduzione legittima di documenti.



 

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