1. **Contesto e fatti principali**:
- Il ricorrente, già commissario della Polizia di Stato in pensione dal 1° novembre XXXX per raggiungimento del limite d’età, ha presentato un ricorso in data 19 luglio 2023.
- Egli richiede il riconoscimento delle patologie di cui soffre come dipendenti dalla causa di servizio, al fine di ottenere una pensione privilegiata ordinaria.
- Durante la carriera ha svolto servizi presso la Questura di omissis, con incarichi di piantonamento, ordine pubblico e polizia giudiziaria.
- Ha presentato istanza specifica per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di varie patologie: discopatie cervicali (C5-C6-C6-C7), gonalgia bilaterale, poliartralgia osteocondilite vertebrale, ipertensione arteriosa.
2. **Esiti delle verifiche medico-legali**:
- Il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di tutte le patologie, con verbali datati rispettivamente 1° dicembre XXXX e 22 febbraio XXXX.
- Il primo verbale ha classificato le patologie nella Tabella A, Categoria 7.
- Il secondo ha specificato le date di conoscibilità delle infermità e ha riconosciuto un peggioramento di alcune patologie (artrosi cervicale e lombare con discopatia L5-S1), confermando comunque l’ascrizione alla Tabella A, Categoria 8.
3. **Decisione dell’Amministrazione**:
- La Questura (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) ha invece respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per:
- Ipertensione arteriosa con segni di organicità cardiaca.
- Gonartrosi bilaterale a lieve incidenza funzionale.
- Ha inoltre disposto il non luogo a procedere per l’artrosi cervicale dorsale lombosacrale a modica incidenza funzionale.
4. **Motivazioni del ricorso**:
- Il ricorrente sostiene che le decisioni siano illegittime perché basate su un parere del Comitato di verifica che avrebbe valutato erroneamente le patologie, limitando la loro dipendenza alla sola finestra temporale 1993-2017.
- Egli contesta questa limitazione, sostenendo che i periodi di servizio attivo svolto prima di tale intervallo siano stati trascurati e che tali periodi siano rilevanti ai fini della valutazione della dipendenza.
5. **Esito del giudizio**:
- La Corte dei Conti, con una decisione definitiva e favorevole al ricorrente, accoglie il ricorso.
- Il giudice ritiene che le decisioni dell’Amministrazione siano state illegittime, presumibilmente perché non hanno considerato correttamente l’intero periodo di servizio del ricorrente.
- Viene quindi disposto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le patologie indicate, con conseguente condanna del Ministero dell’Interno e dell’INPS al pagamento di un’indennità pari al 50% ciascuno, oltre alle spese di giudizio.
6. **Disposizioni finali**:
- La sentenza ordina di oscurare le generalità del ricorrente in tutti i documenti riprodotti, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, per tutela della privacy.
- Sono liquidati 2.000 euro complessivi per onorari e spese di difesa, con applicazione delle norme relative alle spese processuali, IVA e C.P.A.
**In sintesi**, la Corte dei Conti ha riconosciuto che le decisioni amministrative sfavorevoli erano fondate su una valutazione erronea dei periodi di servizio e delle patologie, e ha ordinato il riconoscimento della causa di servizio e il pagamento delle relative indennità, tutelando così il diritto del ricorrente.

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