1. **Contesto e fatti principali**
Il ricorrente, il signor Xxxxxx Xxxxxx, aveva presentato domanda nel marzo 2011 all’INPS e al Ministero della Difesa per ottenere la Pensione Privilegiata Ordinaria (P.P.O.), con decorrenza dal gennaio 2010. La domanda riguardava due patologie: una meniscectomia al ginocchio destro con lesione parziale del LCA e una gastrite cronica erosiva. La richiesta di pensione privilegiata si fondava sulla presunta dipendenza da causa di servizio di entrambe le patologie.
2. **Decisione amministrativa e giudiziale di primo grado**
L’INPS, con determinazione del xxxx, riconosceva il trattamento pensionistico privilegiato solo per la patologia ortopedica, escludendo quella gastrica. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo che non ci fossero elementi sufficienti a dimostrare la dipendenza da causa di servizio, in particolare perché il ricorrente non aveva prodotto documentazione sanitaria adeguata e non aveva dimostrato il nesso causale tra le patologie e il servizio svolto.
3. **Motivazioni dell’appello**
L’appellante, il sig. Xxxxxx, ha contestato questa decisione, sostenendo che la sentenza di primo grado fosse viziata per violazione di norme processuali (artt. 115, 116, 360 n. 5 c.p.c., art. 2697 c.c.), eccesso di motivazione e mancata considerazione della prova dei fatti allegati. In particolare, ha lamentato che il giudice non avesse valutato correttamente la documentazione presentata a supporto della dipendenza da causa di servizio.
4. **Questioni giuridiche centrali**
- **Onere della prova**: La sentenza di primo grado aveva correttamente evidenziato che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., spetta al ricorrente dimostrare il nesso causale tra le patologie e il servizio, mediante prova documentale adeguata, che nel caso non era stata fornita.
- **Valutazione della documentazione**: La Corte ha ritenuto che l’appellante non avesse prodotto elementi sanitari sufficienti a provare la dipendenza da causa di servizio, limitandosi a documentazione amministrativa e a verbali di procedure, senza evidenze cliniche o perizie sanitarie che attestassero il nesso causale.
- **Valutazioni di merito**: La decisione di primo grado aveva ritenuto che le condizioni di salute non fossero sufficientemente dimostrate come riconducibili a causa di servizio, e la Corte ha confermato questa impostazione.
5. **Esito e motivazioni della Corte dei Conti**
La Corte ha accolto l’appello, ma ha deciso di rinviare il giudizio al giudice di primo grado, “ai sensi” di quanto previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., per un’ulteriore istruttoria e decisione sul merito. Questo significa che, pur avendo ritenuto che la sentenza impugnata fosse viziata, la Corte non si è pronunciata nel merito sulla fondatezza della domanda, ma ha ritenuto opportuno un riesame in primo grado.
6. **Implicazioni pratiche**
- La decisione sottolinea l’importanza della corretta produzione di documentazione sanitaria e della prova del nesso causale tra le patologie e il servizio svolto, requisito fondamentale per il riconoscimento della pensione privilegiata per causa di servizio.
- La Corte dei Conti ricorda anche che il giudizio di merito spetta al giudice di primo grado, che dovrà valutare eventuali ulteriori elementi probatori che il ricorrente potrà presentare, eventualmente anche attraverso consulenze tecniche o altre prove sanitarie.
**In conclusione**, la sentenza evidenzia il principio secondo cui il riconoscimento della pensione privilegiata per causa di servizio richiede la prova rigorosa del nesso causale, e che la mancanza di documentazione sanitaria adeguata può determinare l’esito sfavorevole del giudizio. La decisione di rinvio al giudice di primo grado conferma l’importanza di un’attenta istruttoria e di un’efficace produzione di prove in sede giudiziaria.

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