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22 novembre 2025

Consiglio di Stato 2025 - Analisi giuridica dettagliata sulla pronuncia del Consiglio di Stato in materia di concorso per il ruolo di Sostituto Commissario presso il Ministero dell’Interno, con particolare attenzione alla vicenda tra il Ministero e l’ispettore aspirante.

 





 

 

 

Consiglio di Stato 2025 - Analisi giuridica dettagliata sulla pronuncia del Consiglio di Stato in materia di concorso per il ruolo di Sostituto Commissario presso il Ministero dell’Interno, con particolare attenzione alla vicenda tra il Ministero e l’ispettore aspirante.

**1. Contestazione e procedimento amministrativo e giudiziario**

L’aspirante sostituto commissario impugnava la graduatoria di merito, lamentando che alcuni titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione non fossero stati valutati dall’amministrazione e che, viceversa, altri titoli non dichiarati non fossero stati presi in considerazione, in particolare:

- Incarichi presso il Commissariato di Xxxxxxx:

- Responsabile dell’Ufficio personale e segreteria (dal xxx)

- Responsabile dell’Ufficio personale e servizi (xx

)

- Consegnatario dell’Armeria di reparto

Il ricorrente ha quindi agito innanzi al T.A.R. del Lazio, che, con sentenza 2 gennaio 2024, n. 82, ha accolto in parte il ricorso, ordinando la rivalutazione dei titoli non correttamente considerati e la rettifica della graduatoria.

**2. Argomentazioni del Ministero dell’Interno e motivi di appello**

Il Ministero, insoddisfatto della decisione, ha proposto appello, sostenendo principalmente:

- La non valutabilità di certi titoli sulla base delle disposizioni del bando di concorso, che richiederebbero la trascrizione nel foglio matricolare di tutti i titoli posseduti e dichiarati, e che tale trascrizione sarebbe stata correttamente omessa per i titoli ritenuti “ordinari” e quindi non rilevanti ai fini della procedura concorsuale.

- La mancata annotazione di un titolo nel foglio matricolare non sarebbe di per sé illegittima, in quanto tale annotazione dovrebbe essere effettuata dall’amministrazione conformemente all’art. 55, comma 3, del D.P.R. n. 3/1957, e solo in casi di omissione può derivare una violazione dei diritti del dipendente.

**3. La giurisprudenza richiamata dal Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato, con recente pronuncia (Sez. V, 8 aprile 2025, n. 2988), ha consolidato un principio fondamentale:

- **L’annotazione nel foglio matricolare rappresenta un adempimento obbligatorio dell’amministrazione**, volto a documentare tutti i provvedimenti relativi alla carriera del dipendente, inclusi titoli e incarichi, che possano essere valutati per le promozioni o altre progressioni di carriera.

- **La mancata trascrizione di un titolo, se il titolo è stato effettivamente posseduto e dichiarato dal soggetto, non è di per sé causa di esclusione o di mancata valutazione**, purché l’amministrazione sia stata diligente nel procedere alla corretta trascrizione.

- La responsabilità dell’assenza di trascrizione può ricadere sull’amministrazione, che deve attivarsi, anche sollecitando il dipendente, per aggiornare il foglio matricolare (art. 29 del D.P.R. n. 686/1957).

Inoltre, la giurisprudenza evidenzia che la **valutazione dei titoli dichiarati e posseduti dal candidato** deve essere corretta e completa, e la mancata annotazione di titoli dichiarati, ove l’amministrazione abbia avuto conoscenza di essi, può costituire un vizio procedimentale o di illegittimità che giustifica la revisione della graduatoria.

**4. Implicazioni sulla valutazione dei titoli e sulla legittimità della graduatoria**

- La pronuncia del T.A.R. ha riconosciuto che i titoli di «responsabile dell’Ufficio personale e segreteria» e di «responsabile dell’Ufficio personale e servizi», debitamente dichiarati nella domanda, devono essere valutati, anche se non trascritti nel foglio matricolare, in quanto la mancata trascrizione può essere imputata a responsabilità dell’amministrazione.

- La valutazione di un titolo non dichiarato in sede di domanda, come quello di «consegnatario dell’Armeria di reparto», viene ritenuta legittima, in quanto tale titolo non era stato dichiarato dal ricorrente.

**5. Conclusioni e principi applicabili**

- La corretta condotta dell’amministrazione comporta l’obbligo di trascrizione di tutti i titoli dichiarati e posseduti, ma la mancata trascrizione, se il titolo è stato dichiarato e posseduto, può essere sanata e non pregiudica di per sé la valutazione.

- L’elemento determinante è la conoscenza effettiva dei titoli da parte dell’amministrazione e la possibilità di valorizzarli nel procedimento di valutazione, anche attraverso l’attivazione di procedure di sollecito ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 686/1957.

- La giurisprudenza riconosce che l’amministrazione, per rispettare i principi di trasparenza e imparzialità, deve adottare comportamenti diligenti nel monitorare e aggiornare il fascicolo personale dei dipendenti e dei candidati.

**6. Valutazione complessiva**

Il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero, confermando che:

- La mancata trascrizione di titoli dichiarati e posseduti, ove l’amministrazione sia stata consapevole e non abbia agito con diligenza, può costituire motivo di illegittimità che giustifica la revisione della graduatoria.

- La valutazione deve essere fatta sulla base dell’effettivo possesso e dichiarazione dei titoli, nonché sulla corretta gestione del fascicolo personale da parte dell’amministrazione.

**In sintesi:**

Il provvedimento conferma che, nel procedimento concorsuale, la trascrizione nel foglio matricolare è un adempimento fondamentale, ma la mancata trascrizione non può da sola pregiudicare la valutazione dei titoli dichiarati e posseduti, qualora l’amministrazione non abbia agito con la dovuta diligenza. La giurisprudenza recentissima ribadisce l’obbligo dell’amministrazione di aggiornare correttamente i fascicoli del personale, e la valutazione dei titoli deve essere condotta in modo da garantire la tutela dei diritti dei candidati e la correttezza procedimentale.


 

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