**1. Contestazione e procedimento amministrativo e giudiziario**
L’aspirante sostituto commissario impugnava la graduatoria di merito, lamentando che alcuni titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione non fossero stati valutati dall’amministrazione e che, viceversa, altri titoli non dichiarati non fossero stati presi in considerazione, in particolare:
- Incarichi presso il Commissariato di Xxxxxxx:
- Responsabile dell’Ufficio personale e segreteria (dal xxx)
- Responsabile dell’Ufficio personale e servizi (xx
)
- Consegnatario dell’Armeria di reparto
Il ricorrente ha quindi agito innanzi al T.A.R. del Lazio, che, con sentenza 2 gennaio 2024, n. 82, ha accolto in parte il ricorso, ordinando la rivalutazione dei titoli non correttamente considerati e la rettifica della graduatoria.
**2. Argomentazioni del Ministero dell’Interno e motivi di appello**
Il Ministero, insoddisfatto della decisione, ha proposto appello, sostenendo principalmente:
- La non valutabilità di certi titoli sulla base delle disposizioni del bando di concorso, che richiederebbero la trascrizione nel foglio matricolare di tutti i titoli posseduti e dichiarati, e che tale trascrizione sarebbe stata correttamente omessa per i titoli ritenuti “ordinari” e quindi non rilevanti ai fini della procedura concorsuale.
- La mancata annotazione di un titolo nel foglio matricolare non sarebbe di per sé illegittima, in quanto tale annotazione dovrebbe essere effettuata dall’amministrazione conformemente all’art. 55, comma 3, del D.P.R. n. 3/1957, e solo in casi di omissione può derivare una violazione dei diritti del dipendente.
**3. La giurisprudenza richiamata dal Consiglio di Stato**
Il Consiglio di Stato, con recente pronuncia (Sez. V, 8 aprile 2025, n. 2988), ha consolidato un principio fondamentale:
- **L’annotazione nel foglio matricolare rappresenta un adempimento obbligatorio dell’amministrazione**, volto a documentare tutti i provvedimenti relativi alla carriera del dipendente, inclusi titoli e incarichi, che possano essere valutati per le promozioni o altre progressioni di carriera.
- **La mancata trascrizione di un titolo, se il titolo è stato effettivamente posseduto e dichiarato dal soggetto, non è di per sé causa di esclusione o di mancata valutazione**, purché l’amministrazione sia stata diligente nel procedere alla corretta trascrizione.
- La responsabilità dell’assenza di trascrizione può ricadere sull’amministrazione, che deve attivarsi, anche sollecitando il dipendente, per aggiornare il foglio matricolare (art. 29 del D.P.R. n. 686/1957).
Inoltre, la giurisprudenza evidenzia che la **valutazione dei titoli dichiarati e posseduti dal candidato** deve essere corretta e completa, e la mancata annotazione di titoli dichiarati, ove l’amministrazione abbia avuto conoscenza di essi, può costituire un vizio procedimentale o di illegittimità che giustifica la revisione della graduatoria.
**4. Implicazioni sulla valutazione dei titoli e sulla legittimità della graduatoria**
- La pronuncia del T.A.R. ha riconosciuto che i titoli di «responsabile dell’Ufficio personale e segreteria» e di «responsabile dell’Ufficio personale e servizi», debitamente dichiarati nella domanda, devono essere valutati, anche se non trascritti nel foglio matricolare, in quanto la mancata trascrizione può essere imputata a responsabilità dell’amministrazione.
- La valutazione di un titolo non dichiarato in sede di domanda, come quello di «consegnatario dell’Armeria di reparto», viene ritenuta legittima, in quanto tale titolo non era stato dichiarato dal ricorrente.
**5. Conclusioni e principi applicabili**
- La corretta condotta dell’amministrazione comporta l’obbligo di trascrizione di tutti i titoli dichiarati e posseduti, ma la mancata trascrizione, se il titolo è stato dichiarato e posseduto, può essere sanata e non pregiudica di per sé la valutazione.
- L’elemento determinante è la conoscenza effettiva dei titoli da parte dell’amministrazione e la possibilità di valorizzarli nel procedimento di valutazione, anche attraverso l’attivazione di procedure di sollecito ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 686/1957.
- La giurisprudenza riconosce che l’amministrazione, per rispettare i principi di trasparenza e imparzialità, deve adottare comportamenti diligenti nel monitorare e aggiornare il fascicolo personale dei dipendenti e dei candidati.
**6. Valutazione complessiva**
Il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero, confermando che:
- La mancata trascrizione di titoli dichiarati e posseduti, ove l’amministrazione sia stata consapevole e non abbia agito con diligenza, può costituire motivo di illegittimità che giustifica la revisione della graduatoria.
- La valutazione deve essere fatta sulla base dell’effettivo possesso e dichiarazione dei titoli, nonché sulla corretta gestione del fascicolo personale da parte dell’amministrazione.
**In sintesi:**
Il provvedimento conferma che, nel procedimento concorsuale, la trascrizione nel foglio matricolare è un adempimento fondamentale, ma la mancata trascrizione non può da sola pregiudicare la valutazione dei titoli dichiarati e posseduti, qualora l’amministrazione non abbia agito con la dovuta diligenza. La giurisprudenza recentissima ribadisce l’obbligo dell’amministrazione di aggiornare correttamente i fascicoli del personale, e la valutazione dei titoli deve essere condotta in modo da garantire la tutela dei diritti dei candidati e la correttezza procedimentale.
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