Translate

31 ottobre 2025

Consiglio di Stato 2025 – la pronuncia riguarda la disciplina applicabile al calcolo dell’indennità di fine rapporto (TFR) e alla contribuzione previdenziale dei militari e delle forze di polizia ad ordinamento militare, con particolare riferimento alla normativa vigente e alla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

 

 

 

Consiglio di Stato 2025 – la pronuncia riguarda la disciplina applicabile al calcolo dell’indennità di fine rapporto (TFR) e alla contribuzione previdenziale dei militari e delle forze di polizia ad ordinamento militare, con particolare riferimento alla normativa vigente e alla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

1. **Conferma del regime di calcolo dell’indennità di fine rapporto (TFR):**

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il Codice dell’ordinamento militare si configura come norma speciale che conferma e integra il regime di calcolo dell’indennità di fine rapporto delineato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Quest’ultima norma prevede infatti un regime uniforme applicabile sia agli appartenenti all’ordinamento militare sia a quelli dell’ordinamento civile delle forze di polizia.

- La normativa speciale militare prevale e rende irrilevante l’applicazione di altre norme di carattere generale o diverso, come quella contenuta nel d.lgs. n. 165/1997, circa gli aumenti periodici di stipendio e il trattamento previdenziale.

- La giurisprudenza conferma una interpretazione sistematica secondo cui le norme speciali militari hanno natura di disciplina autonoma e prevalente in materia di calcolo del TFR e di trattamento pensionistico.

2. **Rilevanza dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997:**

Il punto centrale è che, in virtù delle norme militari, le disposizioni di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 sono considerate irrilevanti per i militari e le forze di polizia ad ordinamento militare.

**Significato:**

- Le interpretazioni dell’INPS, che potrebbero aver considerato applicabili le disposizioni di quel decreto per il calcolo del TFR o delle maggiorazioni salariali, sono state respinte.

- La disciplina militare specifica, confermata dal Consiglio di Stato, prevale e determina i criteri applicabili, escludendo l’applicazione delle norme generali di diritto del lavoro pubblico.

3. **Norme sugli aumenti periodici di stipendio e contribuzione:**

Il commento riporta anche la normativa contenuta nel comma 1 e successivi del d.l. n. 387/1987, che prevede che gli aumenti periodici di stipendio sono attribuiti anche in caso di cessazione dal servizio, con esclusione del collocamento in congedo a domanda.

Inoltre, si evidenzia che la contribuzione previdenziale su tali aumenti, e sulla maggiorazione figurativa dello stipendio, è progressivamente incrementata e applicata secondo le percentuali previste dalla normativa e dalle tabelle allegate.

4. **Sistema contributivo e figurativo:**

- Per il personale con trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo, la ritenuta operata dall’INPS sulla base contributiva viene aumentata secondo le percentuali stabilite.

- Per il personale con trattamento pensionistico in parte o tutto con sistema contributivo, la ritenuta si applica sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio.

- La contribuzione sulla maggiorazione figurativa si applica anche a coloro che esercitano l’opzione prevista dall’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995, che consente di optare per il sistema contributivo.

**In sintesi:**

Il Consiglio di Stato ribadisce che, per le forze di polizia ad ordinamento militare, il regime di calcolo di TFR e delle contribuzioni previdenziali è regolato principalmente dal codice dell’ordinamento militare e dalla normativa speciale del d.l. n. 387/1987, rendendo irrilevanti norme di carattere generale come il d.lgs. n. 165/1997. La disciplina preventiva e uniforme garantisce coerenza e uniformità nel trattamento di questi appartenenti, anche in caso di cessazione del servizio o di opzioni pensionistiche.



 

Nessun commento:

Posta un commento