Cassazione 2025 – Il tema della gestione degli effluenti zootecnici e della loro qualificazione giuridica è cruciale nel diritto ambientale e viene periodicamente affrontato dalla Corte di Cassazione, che ha recentemente ribadito un principio fondamentale con la Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. III, del settembre 2025.
La pronuncia conferma l'orientamento rigoroso della Corte: le deiezioni animali perdono lo status di sottoprodotto agricolo e assumono la qualifica di rifiuto speciale non pericoloso (ai sensi dell'art. 256, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, Testo Unico Ambientale - TUA) quando il loro utilizzo non è conforme alle normali pratiche agricole o alla destinazione agronomica (c.d. fertirrigazione).
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Analisi del Principio di Diritto
La sentenza in esame si concentra sulla differenza tra l'utilizzo agronomico lecito e lo smaltimento illecito, ponendo l'accento sulla condizione del terreno su cui avviene lo spandimento.
1. La Deroga alla Disciplina dei Rifiuti (Art. 185 TUA)
Le deiezioni animali (materie fecali) sono generalmente escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'Art. 185, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 152/2006, a condizione che:
1. Provengano da attività agricola/zootecnica.
2. Siano riutilizzate nella stessa attività agricola, secondo le condizioni stabilite dalla normativa di settore (in particolare, il D.M. 25 febbraio 2016 e le normative regionali).
La forma principale di riutilizzo è la fertirrigazione (spandimento a fini di concimazione).
2. L'Elemento Discriminante: Mancanza di Utilizzo Agronomico
La Cassazione ribadisce che, affinché l'esclusione dalla normativa sui rifiuti sia valida, non è sufficiente la mera provenienza da un allevamento, ma è indispensabile che il loro utilizzo sia effettivamente agronomico.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha ritenuto integrata la contravvenzione di smaltimento illecito di rifiuti (Art. 256, comma 2, TUA) perché le deiezioni (effluenti zootecnici e letame):
• Non erano destinate alla coltivazione: Lo sversamento è avvenuto su terreno non coltivato o è risultato un mero deflusso incontrollato da paddock privi di sistemi idonei di raccolta e regimentazione.
• Non rispettavano le norme di fertirrigazione: La pratica della fertirrigazione, per essere lecita, richiede l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate e l'adeguatezza di quantità, qualità, tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture.
Se gli effluenti sono lasciati colare in modo incontrollato o depositati direttamente sul suolo senza alcuna finalità di utilizzo agronomico e senza i dovuti sistemi di stoccaggio, il materiale perde la sua funzione di ammendante e diventa semplicemente un prodotto di scarto che si vuole eliminare, qualificandosi quindi come rifiuto.
3. La Conseguenza Giuridica
L'aver fatto defluire e depositare gli effluenti su terreno non coltivato o in assenza di idonei sistemi di raccolta configura la condotta di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, sanzionata penalmente.
Questo principio sottolinea come la gestione degli effluenti zootecnici debba essere estremamente rigorosa e tracciabile. La qualifica di "sottoprodotto" non è intrinseca e permanente, ma è subordinata al rispetto delle condizioni di liceità dell'utilizzo agronomico. In assenza di questo nesso funzionale, l'illecito non è quello amministrativo di "scarico" (che presuppone l'immissione in corpo idrico tramite condotta), bensì quello penale di gestione (smaltimento/deposito) non autorizzata di rifiuti.
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Impatto e Rilevanza per gli Allevatori
La pronuncia è importante perché rafforza due concetti fondamentali per gli operatori del settore zootecnico:
1. Prova del Riutilizzo Agronomico: L'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità (terreno coltivato, quantità adeguate, ecc.) ricade sull'allevatore che invoca l'applicazione della deroga (l'esclusione dal regime dei rifiuti).
2. Necessità di Strutture Idonee: L'assenza di cordoli di contenimento e di idonei sistemi di raccolta e regimentazione dei reflui nei paddock o nelle aree di stabulazione è un forte indice sintomatico della volontà di abbandonare o smaltire il materiale, confermando la sua natura di rifiuto e la responsabilità penale.
In sintesi, la Cassazione ribadisce che la natura eccezionale dell'esclusione delle deiezioni dalla disciplina dei rifiuti impone che l'utilizzo degli effluenti sia non solo previsto, ma anche effettivamente e lecitamente attuato a fini agronomici; altrimenti, si incorre nel reato di gestione illecita di rifiuti.


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