dell’inflazione, ovvero in misura piena
La difesa attorea esponeva che gli odierni ricorrenti, ex dipendenti
pubblici del comparto difesa e sicurezza percepiscono tutti una
pensione superiore a 4 volte il minimo INPS per cui rientrano nel
campo di applicazione dell’art. 1 commi 309 e 310 della legge n.
197/2022 che per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte
il trattamento minimo ha reintrodotto un meccanismo di
raffreddamento della rivalutazione nella seguente misura:
- all’85% del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le quattro (4) e
cinque (5) volte il trattamento minimo:
- al 53% del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le cinque (5) e le
sei (6) volte il trattamento minimo;
- al 47% del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le sei (6) e le otto
(8) volte il trattamento minimo;
- al 37% del tasso di rivalutazione
per gli assegni tra le otto (8) e le
dieci (10) volte il trattamento minimo;
- al 32% del tasso di rivalutazione per gli assegni superiori alle dieci
(10) volte il trattamento minimo
Secondo la difesa attorea le suddette riduzioni annullano
proporzionalmente la rivalutazione della pensione e determinano per
i ricorrenti una significativa perdita economica che va a sommarsi alla
perdita del potere di acquisto causato dall’inflazione
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