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Normativa di riferimento
• Arte. 88, commi 4 e 5, legge n. 121/1981:
• Comma 4: Impone l'obbligo di sentire preventivamente l'organizzazione sindacale in caso di trasferimenti “ad altre sedi”.
• Comma 5: Richiede il preventivo nulla osta da parte dell'organizzazione sindacale per trasferimenti in uffici aventi sede in un comune diverso da quello di provenienza.
Questi due commi rappresentano una disciplina speciale che, in quanto legge statale di rango primario, prevale su eventuali disposizioni regolamentari o convenzionali inferiori, come l'Accordo sindacale recepito con DPR 18 giugno 2002, n. 164.
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Applicazione al caso concreto
Nel caso in esame, il trasferimento della ricorrente (appartenente alla Polizia di Stato con incarico sindacale) presenta le seguenti peculiarità:
• Il trasferimento è avvenuto all'interno della stessa sede geografica di servizio, cioè nello stesso comune;
• Il trasferimento ha riguardato un ufficio con sede nello stesso comune di provenienza.
Da tale situazione discende che, secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3260), non si applicano le garanzie procedurali previste per i trasferimenti ad altre sedi o in comune diverso .
Di conseguenza:
• Non è richiesto il preventivo coinvolgimento formale dell'organizzazione sindacale né l'acquisizione del nulla osta, in quanto tali garanzie sono previste solo ed esclusivamente per trasferimenti che comportino cambi di sede fuori comune o ad altra sede diversa.
• Il trasferimento interno al medesimo comune si colloca fuori dall'ambito di applicazione delle norme speciali richiamate.
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Implicazioni giuridiche
• La norma primaria di rango statale (l'art. 88, commi 4 e 5, legge 121/1981) costituisce criterio inderogabile e prevalente rispetto a qualsiasi altro accordo o regolamento sindacale, a tutela della coerenza normativa.
• Il principio di legalità e gerarchia delle fonti impone che le garanzie procedurali più restrittive si applichino solo nei casi espressamente indicati dalla legge, evitando estensioni analogiche non previste.
• Questa interpretazione tutela l'efficienza e l'ordinato funzionamento dell'amministrazione, bilanciando il diritto di rappresentanza sindacale con le esigenze organizzative e operative dell'ente, specie in casi di mobilità interna non rilevante ai fini sindacali.
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Conclusione
In sintesi, il trasferimento di appartenenti alla Polizia di Stato con cariche sindacali, quando si svolge all'interno del medesimo comune, non richiede la preventiva consultazione né il nulla osta sindacale ai sensi dell'art. 88, commi 4 e 5, legge 121/1981. Tale principio, correttamente applicato dal primo giudice e confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, tutela la prevalenza della norma primaria statale sulle disposizioni regolamentari ed evita il proliferare di procedure e formalismi non giustificati.
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