Translate

13 luglio 2026

Il caso C-343/25, recentemente esaminato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) il 25 giugno 2026, riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali dei medici, in un contesto di mobilità professionale all’interno dell’Unione Europea. La decisione della Corte si inserisce nel più ampio quadro normativo del libero esercizio della professione sanitaria e della cooperazione tra Stati membri in materia di riconoscimento delle qualifiche.

 

 



Il caso C-343/25, recentemente esaminato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) il 25 giugno 2026, riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali dei medici, in un contesto di mobilità professionale all’interno dell’Unione Europea. La decisione della Corte si inserisce nel più ampio quadro normativo del libero esercizio della professione sanitaria e della cooperazione tra Stati membri in materia di riconoscimento delle qualifiche.

**Contesto normativo di riferimento**

Il principio fondamentale che guida questa materia è sancito dalla Direttiva 2005/36/CE, successivamente aggiornata dalla Direttiva 2013/55/UE, che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali all’interno dell’UE. Tali norme mirano a facilitare la libera circolazione dei professionisti, garantendo al contempo elevati standard di qualità e tutela della salute pubblica.

In particolare, l’articolo 45 TFUE sancisce la libera prestazione di servizi e la libera circolazione dei lavoratori, mentre l’articolo 49 TFUE tutela il diritto di ogni Stato membro di regolare l’esercizio delle professioni, purché ciò non ostacoli la libera circolazione.

**Principali questioni giuridiche affrontate dalla Corte**

Il caso si concentra su due aspetti principali:

1. **Riconoscimento delle qualifiche professionali**: La Corte ha esaminato se gli Stati membri siano obbligati a riconoscere automaticamente le qualifiche mediche acquisite in altri Stati membri, o se possano imporre procedure di adeguamento, come esami integrativi o periodi di adattamento.

2. **Valutazione delle competenze e delle qualifiche**: La Corte ha analizzato in che misura le autorità nazionali possano valutare, ai fini del riconoscimento, la qualità e la pertinenza delle qualifiche professionali, assicurando che siano compatibili con gli standard nazionali e europei.

**Principali pronunce della Corte**

La Corte ha ribadito che:

- Il principio di riconoscimento automatico delle qualifiche deve essere garantito, salvo casi in cui si dimostri che le qualifiche non sono comparabili o che vi sono rischi per la salute pubblica.

- Le autorità nazionali devono adottare procedure di riconoscimento che siano trasparenti, obiettive e proporzionate, e devono motivare adeguatamente eventuali rifiuti di riconoscimento.

- Le norme nazionali di esercizio professionale devono essere compatibili con il diritto dell’Unione, in particolare con il principio di non discriminazione e di libera circolazione.

- In presenza di qualifiche professionali equivalenti, il riconoscimento deve essere automatico, riducendo al minimo le procedure di verifica o di integrazione, salvo specifiche eccezioni di tutela della salute pubblica.

**Implicazioni pratiche**

Il pronunciamento della Corte rafforza il principio del riconoscimento reciproco delle qualifiche, stimolando una maggiore mobilità dei medici all’interno dell’UE. Ciò comporta un obbligo per gli Stati membri di semplificare le procedure di riconoscimento, favorendo l’ingresso di medici stranieri qualificati, a condizione che siano rispettati gli standard di sicurezza e qualità.

Tuttavia, si sottolinea che gli Stati mantenere il diritto di adottare misure restrittive qualora siano motivate da ragioni di tutela della salute pubblica, purché tali misure siano proporzionate e non discriminatorie.

**Conclusioni**

In conclusione, la sentenza C-343/25 rappresenta un importante passo avanti nella tutela del diritto dei medici di esercitare liberamente la professione nell’Unione Europea, rafforzando il principio di riconoscimento reciproco delle qualifiche e chiarendo i limiti entro cui gli Stati possono adottare procedure di verifica. La decisione si inserisce nel più ampio quadro di armonizzazione normativa volto a favorire la cooperazione e la mobilità professionale, senza compromettere gli standard di sicurezza e qualità dell’assistenza sanitaria.

**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.


Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

25 giugno 2026 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Ambito di applicazione – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Normativa nazionale che stabilisce le condizioni di accesso al settore a onorari differenti dei medici che esercitano come liberi professionisti – Medico che ha conseguito una qualifica presso una struttura ospedaliera situata in un altro Stato membro – Requisito di un’esperienza biennale in qualità di “assistente ospedaliero” che esercita la propria attività presso tale struttura nell’ambito di un contratto di lavoro – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento »

Nella causa C‑343/25,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di Cassazione, Francia), con decisione del 15 maggio 2025, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2025, nel procedimento

Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde

contro

LX,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin e N. Fenger (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per LX, da F. Boucard, avvocato;

–        per il governo francese, da B. Dourthe e M. Guiresse, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da L. Armati e B. Stromsky, in qualità di agenti;

–        per l’Autorità di vigilanza EFTA, da J. Førde, K. Isaksen e M.‑M. Joséphidès, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22), come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU 2013, L 354, pag. 132) (in prosieguo: la «direttiva 2005/36»), nonché dell’articolo 49 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde [Cassa primaria di assicurazione malattia (CPAM) della Gironda, Francia] e LX, in merito all’accoglimento della domanda di LX volta ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare la propria attività di medico specialista, come libera professionista, in un settore a onorari differenti, che le consenta di sottrarsi alle tariffe regolamentate, domanda che era stata inizialmente respinta dalla CPAM della Gironda.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Ai sensi del considerando 38 della direttiva 2005/36:

4        «Le disposizioni della presente direttiva non limitano la competenza degli Stati membri riguardo all’organizzazione del loro regime nazionale di previdenza sociale e la fissazione delle attività che vanno esercitate nel quadro di tale regime».

5        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone:

«La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato “Stato membro ospitante”), che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati “Stati membri d’origine”) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

La presente direttiva definisce altresì le regole relative all’accesso parziale a una professione regolamentata nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro».

6        L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», prevede, al paragrafo 1, primo comma:

«La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali».

7        L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«1.      Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)       “professione regolamentata”: attività, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l’impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. (…)

b)       “qualifiche professionali”: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza – di cui all’articolo 11, lettera a), punto i) – e/o un’esperienza professionale;

c)       “titolo di formazione”: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un’autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. Quando non si applica la prima frase, è assimilato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3;

(…)

e)       “formazione regolamentata”: qualsiasi formazione specificamente orientata all’esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

(…)

f)       “esperienza professionale”: l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;

(…)».

8        L’articolo 4 della direttiva 2005/36, intitolato «Effetti del riconoscimento», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro».

 Diritto francese

 Convenzione nazionale del 2016

9        Dall’adozione della convenzione nazionale del 29 maggio 1980, approvata con l’arrêté du 5 juin 1980, portant approbation de la convention conclue entre, d’une part, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et conjointement la Caisse centrale de secours mutuels agricoles et la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d’autre part, la Fédération des médecins de France (decreto del 5 giugno 1980, recante approvazione della convenzione stipulata tra, da un lato, la Cassa nazionale di assicurazione malattia dei lavoratori dipendenti e, congiuntamente, la Cassa centrale di mutuo soccorso agricolo e la Cassa nazionale di assicurazione malattia e maternità dei lavoratori autonomi delle professioni non agricole e, dall’altro lato, la Federazione dei medici di Francia) (JORF n. 131, del 6 giugno 1980, pag. 4938), i medici aderenti a tale convenzione possono esercitare la loro attività nell’ambito di due settori differenti, ossia il settore 1, nel quale essi si impegnano a praticare, salvo i superamenti per esigenze particolari, tariffe regolamentate vincolanti e il settore 2, nel quale essi possono sottrarsi alle tariffe regolamentate, e i pazienti sono rimborsati solo sulla base della convenzione medica dell’assicurazione malattia. Esiste anche un settore 3, più residuale, che non rientra nella convenzione, in cui gli onorari sono liberi, ma in base al quale i pazienti non sono rimborsati dall’organismo di previdenza sociale.

10      La convenzione nazionale applicabile al procedimento principale è quella conclusa il 25 agosto 2016 e approvata con arrêté ministériel du 20 octobre 2016, portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie (decreto ministeriale del 20 ottobre 2016, recante approvazione della convenzione nazionale che disciplina i rapporti tra i medici liberi professionisti e l’assicurazione malattia) (JORF n. 248, del 23 ottobre 2016, testo n. 10) (in prosieguo: la «convenzione del 2016»). Essa stabilisce in particolare le condizioni alle quali è autorizzato l’esercizio in regime di libera professione dell’attività di medico nel settore 2.

11      Ai sensi dell’articolo 38.1.1 della convenzione del 2016, possono chiedere di essere autorizzati a praticare onorari differenti nel settore 2 i medici che si insediano per la prima volta in regime di libera professione nell’ambito della specializzazione che intendono esercitare e che sono titolari, in particolare, del titolo ospedaliero pubblico di «assistente ospedaliero senior» (medico che, senza nomina permanente, ha esercitato la funzione di assistente ospedaliero per almeno due anni presso un ospedale pubblico), «capo clinica universitario senior», «medico militare» o «medico ospedaliero con nomina permanente».

12      Ai sensi dell’articolo 38.1.2 di detta convenzione, anche i medici che dispongono di titoli acquisiti all’estero nelle strutture ospedaliere situate in un territorio interessato dal regime di riconoscimento delle qualifiche professionali dell’Unione europea istituito dalla direttiva 2005/36 possono accedere al settore a onorari differenti fatto salvo, segnatamente, il riconoscimento dell’equivalenza di tali titoli con, in particolare, il titolo ospedaliero pubblico di «assistente ospedaliero senior». Tale equivalenza è riconosciuta dalla CPAM del luogo di insediamento dello studio principale del medico, previo parere del Conseil national de l’ordre des médecins (Consiglio nazionale dell’Ordine dei medici, Francia).

 Codice della sanità pubblica

13      L’articolo R. 6152-504 del codice della sanità pubblica, nella versione in vigore dal 12 ottobre 2015, risultante dal decreto n. 2015-1260 del 9 ottobre 2015 (JORF n. 236, dell’11 ottobre 2015, testo n. 12), precisa che gli assistenti ospedalieri di medicina generale e gli assistenti ospedalieri specialisti esercitano a tempo pieno o a tempo parziale funzioni diagnostiche, di cura e di prevenzione o effettuano atti farmaceutici o biologici all’interno della struttura, sotto la direzione del responsabile del polo o, in mancanza di questo, del responsabile del servizio, dell’unità funzionale o di qualsiasi altra struttura interna cui essi appartengono.

14      L’articolo R. 6152-510 di tale codice, nella versione in vigore dal 1º aprile 2015, risultante dal decreto n. 2015-320 del 20 marzo 2015 (JORF n. 69, del 22 marzo 2015, testo 15), prevede che gli assistenti siano assunti mediante contratto scritto stipulato con il direttore della struttura sanitaria pubblica.

15      Ai termini dell’articolo R. 6152-537 di detto codice, nella versione in vigore dal 28 agosto 2014 al 1º settembre 2020, risultante dal decreto n. 2014-963 del 22 agosto 2014 (JORF n. 197 del 27 agosto 2014, testo n. 22), applicabile al procedimento principale, per possedere il titolo di «assistente ospedaliero specialista senior» o di «assistente ospedaliero di medicina generale senior», è necessario dimostrare due anni di funzioni effettive rispettivamente nell’una o nell’altra qualifica.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16      LX, dottore in medicina, che esercita in Francia attività di medico specialista come libera professionista, ha chiesto alla CPAM della Gironda di essere autorizzata ad esercitare in settori a onorari differenti, detto «settore 2», descritto al punto 8 della presente sentenza.

17      Con decisione del 10 ottobre 2017, adottata previo parere del Conseil national de l’ordre des médecins (Consiglio nazionale dell’Ordine dei medici), la CPAM della Gironda ha respinto tale domanda con la motivazione che, avendo esercitato attività di assistente presso un ospedale italiano in qualità di libera professionista, LX non aveva esercitato a tempo pieno per due anni funzioni pubbliche ospedaliere.

18      Con sentenza del 3 settembre 2019, il tribunal de grande instance de Bordeaux (Tribunale di primo grado di Bordeaux, Francia) ha dichiarato che la stessa aveva esercitato funzioni equivalenti a quelle di «assistente ospedaliero», tali da consentirle l’accesso al settore a onorari differenti.

19      Con sentenza del 31 marzo 2022, la cour d’appel de Bordeaux (Corte d’appello di Bordeaux, Francia) ha confermato tale sentenza.

20      A fondamento dell’accoglimento della domanda di LX, tale giudice ha rilevato che il cittadino di uno Stato membro che rivendichi il titolo di «assistente ospedaliero» deve dimostrare di possedere l’esperienza professionale corrispondente, vale a dire l’esercizio effettivo e lecito della professione in questione in tale Stato membro, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro. A questo riguardo, esso ha precisato che LX, nella sua qualità di assistente a tempo pieno, aveva effettuato per oltre due anni visite e interventi chirurgici presso una struttura ospedaliera pubblica italiana, sotto l’autorità di un direttore, con gli stessi vincoli degli assistenti di ruolo già in servizio. Essa sarebbe stata assunta in qualità di libera professionista mediante un «contratto autonomo di tipo libero professionale», a causa della mancanza di posti disponibili nel concorso per motivi di limitazioni di bilancio. La cour d’appel de Bordeaux (Corte d’appello di Bordeaux) ne ha dedotto che LX ha esercitato le sue funzioni alle stesse condizioni di un assistente ospedaliero esercitante la propria attività presso una struttura ospedaliera nell’ambito di un contratto di lavoro, indipendentemente dai termini del suo contratto.

21      Il 3 giugno 2022 la CPAM della Gironda ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di detto giudice dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio.

22      A sostegno della sua impugnazione, essa rimprovera alla cour d’appel de Bordeaux (Corte d’appello di Bordeaux) di aver constatato che LX esercita equivalenti a quelle di «assistente ospedaliero», aprendole così l’accesso al settore a onorari differenti.

23      In primo luogo, la CPAM della Gironda contesta l’applicabilità della direttiva 2005/36 al procedimento principale. Essa sostiene che dal considerando 38 di tale direttiva risulta che le norme relative all’accesso al settore a onorari differenti dei medici liberi professionisti, che riguardano la tariffazione delle prestazioni e la loro copertura da parte dell’assicurazione malattia, esulano dal suo ambito di applicazione.

24      In secondo luogo, essa sostiene che, ad ogni modo, la direttiva in discorso non assimila in tutti i casi l’esercizio di una attività lavorativa autonoma a quello di una attività lavorativa subordinata. Essa ne deduce che un medico che abbia esercitato attività mediche in forma indipendente non possa far valere un’equivalenza con un titolo che deve essere acquisito da un medico che eserciti la propria attività presso una struttura ospedaliera nell’ambito di un contratto di lavoro.

25      La Cour de cassation (Corte di cassazione) si chiede, in primo luogo, se il titolo di «assistente ospedaliero» corrisponda a un titolo di formazione o a un’esperienza professionale ai sensi della direttiva 2005/36, nella misura in cui, da un lato, la procedura di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali prevista da tale direttiva si applica ai titoli di formazione dei medici, il cui elenco è fissato nell’allegato V della stessa e che non comprende il titolo di «assistente ospedaliero», e, dall’altro, le disposizioni del capo II di detta direttiva, relativo al riconoscimento dell’esperienza professionale, riguardano le attività elencate nell’allegato IV della stessa direttiva, che non riguarda i medici.

26      Detto giudice si chiede, in secondo luogo, se il considerando 38 della direttiva 2005/36 sia tale da escludere qualsiasi applicazione della stessa nell’ambito di una controversia in materia di previdenza sociale, che verte sull’applicazione di una convenzione nazionale relativa alle condizioni di accesso a un settore tariffario per l’esercizio, in qualità di libero professionista, della professione di medico.

27      In terzo e ultimo luogo, nell’ipotesi in cui tale direttiva non fosse applicabile al procedimento principale, il suddetto giudice si interroga altresì sulle conseguenze che dovrebbero trarsi dall’applicazione dell’articolo 49 TFUE.

28      In proposito, esso rileva che dalla giurisprudenza del Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) emerge che, da un lato, la fissazione da parte delle autorità pubbliche della tariffa delle prestazioni dei professionisti del settore sanitario convenzionati non ha né per oggetto né per effetto di ostacolare, di per sé, la libertà di stabilimento, garantita dall’articolo 49 TFUE, e che, dall’altro, l’obbligo di rispettare le tariffe vincolanti è giustificato dall’obiettivo di mantenere una medicina in regime di libera professione accessibile a tutti e che assicuri un giusto equilibrio tra la qualità delle cure e il loro costo, a fini di tutela della sanità pubblica.

29      In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la direttiva 2005/36 (…) debba essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione la normativa nazionale che prevede le modalità di accesso al settore a onorari differenti di previdenza sociale di un medico che abbia ottenuto una qualifica in un istituto ospedaliero di un altro Stato membro dell’Unione europea.

2)      Qualora una siffatta normativa non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36 (…), se l’articolo 49 [TFUE] (…) osti a che tale normativa abbia come conseguenza che ad un medico, il quale abbia ottenuto una qualifica in un istituto ospedaliero di un altro Stato membro (…), venga rifiutato l’accesso al settore a onorari differenti di previdenza sociale (settore 2), per il motivo che l’attività professionale di tale medico in detto istituto ospedaliero è stata esercitata in qualità di libero professionista».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

30      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2005/36 debba essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione una normativa di uno Stato membro che subordini l’accesso al settore a onorari differenti dei medici che esercitano come liberi professionisti, qualora abbiano acquisito una qualifica a seguito dell’esercizio di un’attività di assistente presso una struttura ospedaliera situata in un altro Stato membro, al riconoscimento di tale qualifica come equivalente a quella di «assistente ospedaliero», ai sensi di tale normativa.

31      La direttiva 2005/36 si applica, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

32      Occorre ricordare che la definizione della nozione di «professione regolamentata», ai sensi di tale direttiva, rientra nell’ambito del diritto dell’Unione (sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 36 e giurisprudenza citata).

33      In virtù dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, la nozione di «professione regolamentata» abbraccia un’attività, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.

34      La nozione di «determinata qualifica professionale», che compare in detta disposizione, secondo la giurisprudenza della Corte non va riferita a qualsiasi qualifica attestata da un titolo di formazione di carattere generale, ma a quella corrispondente a un titolo di formazione specificamente concepito per preparare i suoi titolari all’esercizio di una determinata professione (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 38, e del 26 giugno 2019, Commissione/Grecia, C‑729/17, EU:C:2019:534, punto 87).

35      Nel caso di specie, il titolo di «assistente ospedaliero senior», menzionato all’articolo 38.1.1 della convenzione del 2016, consente a un medico libero professionista, il cui titolo di formazione è del resto riconosciuto automaticamente in forza delle pertinenti disposizioni del capo III della direttiva 2005/36, relativo al riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione, di esercitare, come libero professionista, la propria specializzazione nel settore a onorari differenti, nell’ambito del quale può sottrarsi alle tariffe regolamentate.

36      Al riguardo occorre rilevare che, come indicato al punto 10 della presente sentenza, l’esercizio di tale specializzazione nell’ambito del settore a onorari differenti è aperto anche ai titolari di altri titoli ospedalieri pubblici corrispondenti ad altre esperienze professionali quali, in particolare, quelle di «capo clinica universitario senior», di «medico militare» o di «medico ospedaliero con nomina permanente». Inoltre, non risulta che, nel corso del periodo di due anni di pratica ospedaliera richiesto per accedere a tale settore, il medico riceva una formazione specifica che lo prepari a esercitare successivamente nell’ambito dello stesso, né che sia chiamato a svolgere funzioni definite in modo dettagliato relativamente a detto settore. Ne consegue che l’elemento determinante per poter accedere al titolo di «assistente ospedaliero senior» risiede non nella specializzazione esercitata in quanto tale, ma nella circostanza che il medico libero professionista abbia esercitato presso una struttura ospedaliera sulla base di un contratto di lavoro.

37      Pertanto, il periodo di pratica ospedaliera che consente di ottenere il titolo di «assistente ospedaliero senior» non mira specificamente a preparare il titolare di tale titolo all’esercizio di una determinata professione, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 33 della presente sentenza, ma a consentire a un medico di accedere a un determinato regime tariffario (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 39).

38      Di conseguenza, poiché il titolo di «assistente ospedaliero senior» non conferisce «determinate qualifiche professionali», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36, l’esercizio da parte di un medico della sua specializzazione nell’ambito di un determinato regime di assicurazione malattia non può essere assimilato all’esercizio di una «professione regolamentata», ai sensi di tale direttiva (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, punti 40 e 42).

39      Detta direttiva non è pertanto applicabile alla situazione di cui trattasi nel procedimento principale (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 42).

40      Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 2005/36 deve essere interpretata nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione una normativa di uno Stato membro che subordini l’accesso al settore a onorari differenti dei medici che esercitano come liberi professionisti, qualora essi abbiano acquisito una qualifica a seguito dell’esercizio di un’attività di assistente presso una struttura ospedaliera situata in un altro Stato membro, al riconoscimento di tale qualifica come equivalente a quella di «assistente ospedaliero» ai sensi di tale normativa.

 Sulla seconda questione

41      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale l’accesso al settore a onorari differenti è negato a un medico libero professionista che abbia acquisito una qualifica a seguito dell’esercizio di un’attività di assistente presso una struttura ospedaliera situata in un altro Stato membro per il motivo che tale attività è stata ivi esercitata in regime di libera professione.

42      Si deve rammentare che le autorità di uno Stato membro – alle quali un cittadino dell’Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica – sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale (sentenza dell’8 luglio 2021, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C‑166/20, EU:C:2021:554, punto 34 e giurisprudenza citata).

43      Poiché tale giurisprudenza non è che l’espressione giurisprudenziale di un principio inerente alle libertà fondamentali sancite dal Trattato FUE, tale principio non può perdere parte del suo valore giuridico in conseguenza dell’adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (sentenza dell’8 luglio 2021, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C‑166/20, EU:C:2021:554, punto 35 e giurisprudenza citata).

44      Infatti, come emerge dall’articolo 53, paragrafo 1, TFUE, direttive siffatte mirano a facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli. Per contro, esse non hanno come obiettivo e non possono avere come effetto quello di rendere più difficile il riconoscimento di tali diplomi, certificati ed altri titoli nelle situazioni da esse non contemplate (sentenza dell’8 luglio 2021, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C‑166/20, EU:C:2021:554, punto 36 e giurisprudenza citata).

45      Tali considerazioni si applicano in particolare alla direttiva 2005/36, che è stata adottata sulla base, segnatamente, dell’articolo 47, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 53, paragrafo 1, TFUE) (sentenza dell’8 luglio 2021, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C‑166/20, EU:C:2021:554, punto 37).

46      Nel caso di specie, in una situazione come quella di cui al procedimento principale che, come emerge dalla risposta fornita alla prima questione esposta al punto 39 della presente sentenza, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36, lo Stato membro ospitante interessato è tenuto a rispettare gli obblighi ad esso incombenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali rammentati al punto 41 della presente sentenza, i quali si applicano alle situazioni che ricadono, in particolare, nell’articolo 49 TFUE (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2021, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C‑166/20, EU:C:2021:554, punto 38 e giurisprudenza citata).

47      Orbene, requisiti nazionali in materia di qualifiche, anche se applicati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità, possono produrre l’effetto di frapporre ostacoli all’esercizio, da parte dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione, del diritto di stabilimento loro garantito dall’articolo 49 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 1991, Vlassopoulou, C 340/89, EU:C:1991:193, punto 15).

48      A tale riguardo, come fa valere la Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, il fatto di subordinare il riconoscimento dell’equivalenza della pratica ospedaliera svolta nello Stato membro di origine a quella che conduce al conseguimento del titolo di «assistente ospedaliero senior», che apre l’accesso al settore a onorari differenti, alla condizione che il medico sia stato legato da un contratto di lavoro con la struttura ospedaliera presso la quale ha esercitato, è tale da ostacolare l’accesso al settore di cui trattasi da parte dei medici che non abbiano stipulato siffatti contratti. Pertanto, una normativa nazionale che preveda una simile subordinazione può incidere più particolarmente sui medici che abbiano esercito la loro attività in un altro Stato membro.

49      Secondo una giurisprudenza costante, le restrizioni alla libertà di stabilimento, che siano applicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che esse siano atte a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario al raggiungimento dello stesso (sentenza del 21 settembre 2017, Malta Dental Technologists Association e Reynaud, C‑125/16, EU:C:2017:707, punto 56 nonché giurisprudenza citata).

50      Nel caso di specie, si deve rilevare che il governo francese ha invocato motivi imperativi attinenti alla tutela della sanità pubblica come idonei a giustificare la restrizione di cui trattasi nel procedimento principale.

51      A tal riguardo, occorre ricordare che la tutela della sanità pubblica costituisce un motivo imperativo di interesse generale, idoneo a giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2017, Malta Dental Technologists Association e Reynaud, C‑125/16, EU:C:2017:707, punto 58).

52      Orbene, anche supponendo che la restrizione di cui trattasi nel procedimento principale sia giustificata da un simile motivo imperativo di interesse generale, il requisito del ricorso sistematico a un contratto di lavoro per essere assimilati a un «assistente ospedaliero senior» non appare né necessario né proporzionato all’obiettivo perseguito.

53      Non si può infatti escludere a priori che un medico che non sia stato legato da un contratto di lavoro alla struttura ospedaliera di un altro Stato membro in cui ha acquisito la sua esperienza disponga di un’esperienza professionale simile o equivalente e presenti, in sostanza, garanzie della stessa natura di quelle offerte da un «assistente ospedaliero senior» in Francia, alla luce di motivi imperativi, come quelli connessi alla tutela della sanità pubblica, idonei a giustificare la controversa restrizione alla libertà di stabilimento (v., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2020, Onofrei, C‑218/19, EU:C:2020:1034, punto 35).

54      A tale riguardo, occorre sottolineare che, nell’ambito dell’esame comparativo menzionato al punto 41 della presente sentenza, possono essere prese in considerazione solo differenze oggettive. Qualora sia accertata un’equivalenza, lo Stato membro è tenuto a riconoscere che il diploma straniero, e persino l’esperienza pratica acquisita all’estero, soddisfa i requisiti imposti per l’esercizio della professione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, punti 54 e 57).

55      Nel caso di specie, il governo francese ha precisato, nelle sue osservazioni scritte, che la qualificazione del contratto che legava il medico alla struttura ospedaliera in cui egli ha esercitato in regime di libera professione non costituisce, di per sé, un criterio diretto di valutazione, ma rimane comunque rilevante nell’ambito del confronto delle condizioni effettive di esercizio dell’attività professionale della persona interessata.

56      Orbene, come emerge dal punto 19 della presente sentenza, la cour d’appel de Bordeaux (Corte d’appello di Bordeaux) ha affermato che LX aveva esercitato in condizioni equivalenti a quelle di un assistente ospedaliero vincolato da un contratto di lavoro.

57      Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale l’accesso al settore a onorari differenti è negato a un medico libero professionista che abbia acquisito una qualifica a seguito dell’esercizio di un’attività di assistente presso una struttura ospedaliera situata in un altro Stato membro per il motivo che tale attività è stata ivi esercitata in regime di libera professione, purché tale medico abbia esercitato detta attività in condizioni equivalenti a quelle applicabili agli «assistenti ospedalieri» che esercitano la loro attività nel primo Stato membro nell’ambito di un contratto di lavoro.

 Sulle spese

58      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, deve essere interpretata nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione una normativa di uno Stato membro che subordini l’accesso al settore a onorari differenti dei medici che esercitano come liberi professionisti, qualora essi abbiano acquisito una qualifica a seguito dell’esercizio di un’attività di assistente presso una struttura ospedaliera situata in un altro Stato membro, al riconoscimento di tale qualifica come equivalente a quella di «assistente ospedaliero», ai sensi di tale normativa.

2)      L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale l’accesso al settore a onorari differenti è negato a un medico libero professionista che abbia acquisito una qualifica a seguito dell’esercizio di un’attività di assistente presso una struttura ospedaliera situata in un altro Stato membro per il motivo che tale attività è stata ivi esercitata in regime di libera professione, laddove tale medico abbia esercitato detta attività in condizioni equivalenti a quelle applicabili agli «assistenti ospedalieri» che esercitano la loro attività nel primo Stato membro nell’ambito di un contratto di lavoro.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.




Nessun commento:

Posta un commento