Corte dei Conti 2026 – Polizia di Stato - Il presente giudizio riguarda l’accertamento del diritto del ricorrente, il Sig. XX, al trattamento pensionistico di privilegio per infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio. In particolare, si tratta di una condizione di salute qualificata come “spondiloartrosi lombosacrale e cervicale con discopatie multiple”, già riconosciuta in sede di causa di servizio e classificata alla 8ª categoria della Tabella A.
2. Fatti e motivazioni
Il ricorrente ha presentato istanza all’Istituto previdenziale (INPS) in data 06.2023.23xxx, finalizzata al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, che tuttavia ha ricevuto un silenzio-rifiuto. Tale comportamento dell’INPS ha indotto il ricorrente a rivolgersi alla Corte dei Conti, che ha giudicato il suo ricorso fondato.
3. Argomentazioni della Corte dei Conti
La Corte ha ritenuto che sussistano tutti gli elementi necessari per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di 8ª categoria, Tabella A. In particolare:
- La condizione di salute del ricorrente è stata già riconosciuta come dipendente da causa di servizio, con conseguente inserimento nella categoria di privilegio prevista dalla normativa.
- La richiesta di trattamento pensionistico privilegiato, presentata dall’interessato, non ha ricevuto adeguata risposta da parte dell’INPS, configurando un silenzio-rifiuto legittimante l’intervento giudiziale.
- La normativa di riferimento prevede che, in presenza di infermità riconosciuta come causa di servizio, il soggetto abbia diritto alla pensione privilegiata di 8ª categoria, con decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro.
4. Decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso e, di conseguenza:
- Ha riconosciuto definitivamente il diritto del Sig. XX alla pensione privilegiata ordinaria di 8ª categoria, Tabella A, a vita.
- Ha stabilito che tale trattamento decorra dalla data di cessazione del rapporto di servizio, come previsto dalla normativa.
- Ha condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite, che costituiscono una statuizione tipica in ambito giudiziario amministrativo, finalizzata a responsabilizzare l’ente previdenziale rispetto alle proprie omissioni o ritardi.
5. Implicazioni e considerazioni
La decisione si inserisce nel quadro delle procedure di tutela dei diritti dei lavoratori e dei pensionati affetti da infermità riconosciute come causa di servizio. La sentenza rafforza il principio secondo cui l’INPS ha l’obbligo di rispondere tempestivamente alle istanze di riconoscimento di prestazioni pensionistiche di privilegio, e che il silenzio amministrativo, in tal contesto, configura un rifiuto che può essere impugnato giudizialmente.
6. Osservazioni finali
Il pronunciamento rappresenta un importante precedente per i soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici di privilegio, evidenziando l’obbligo dell’ente previdenziale di conformarsi alle norme e di riconoscere tempestivamente i diritti dei propri utenti. La condanna alle spese di lite rafforza altresì il principio di responsabilità degli enti pubblici e di tutela del cittadino.
In conclusione, la sentenza si configura come un’pronuncia favorevole al ricorrente, confermando il suo diritto alla pensione privilegiata di 8ª categoria e stabilendo un principio di diritto in materia di risposte agli istanti di previdenza e tutela dei soggetti affetti da infermità di origine professionale.
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