Tar 2026 - Il ricorso proposto dal militare dell’Arma dei Carabinieri impugna un provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico, con il quale gli era stata comminata una sanzione disciplinare di rimprovero per un’assenza breve e giustificata durante un periodo di malattia. La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale di annullare questa sanzione rappresenta un importante pronunciamento sulla corretta valutazione delle condotte disciplinari in ambito militare, in particolare in relazione ai principi di proporzionalità e di gradualità delle sanzioni.
Aspetti di Fattualità
Il fatto centrale riguarda l’allontanamento temporaneo dal domicilio durante un periodo di malattia, per motivi di salute (acquisto di un farmaco), correttamente documentato con scontrino fiscale e prenotazione, e senza comunicazione preventiva al comando. Malgrado la legittimità e la brevità dell’assenza, il comando ha avviato un procedimento disciplinare e irrogato un rimprovero, poi annullato dal TAR.
Aspetti Giuridici
1. **Principio di Gradualità**: Il Tribunale ha richiamato il principio fondamentale secondo cui le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della condotta contestata. In questo contesto, il rimprovero, quale sanzione minima e di carattere correttivo, si configura come adeguata solo per comportamenti di lieve entità. La condotta del militare, pur non comunicando preventivamente, si è dimostrata giustificata e di breve durata, e quindi non avrebbe dovuto essere sanzionata con un provvedimento così severo.
2. **Proporzionalità tra condotta e sanzione**: La giurisprudenza amministrativa, anche in ambito militare, insiste sulla necessità che le sanzioni siano commisurate alla gravità dell’illecito, considerando anche le circostanze attenuanti, come la documentazione fornita e la brevità dell’assenza nel caso di specie.
3. **Valutazione delle circostanze attenuanti**: La presenza di elementi probatori che dimostrano la legittimità e la natura transitoria dell’assenza (scontrino fiscale, prenotazione) sono stati valorizzati dal Tribunale come elementi che depongono a favore di una valutazione più mite e di una sanzione più congrua.
4. **Principio di buona fede e correttezza**: La condotta del militare è stata interpretata come conforme ai principi di correttezza e buona fede, di fronte a una condotta di breve durata e debitamente documentata. L’assenza di comunicazione preventiva, in circostanze giustificate, non può essere considerata come un comportamento gravemente disciplinabile.
5. **Impostazione del procedimento disciplinare**: Il procedimento ha mostrato una sproporzione tra condotta e sanzione, in contrasto con il principio di gradualità. La sanzione del rimprovero, in presenza di una condotta di lieve entità, appare eccessiva e, pertanto, illegittima.
Conclusioni
Il TAR, con la sua decisione, ha riaffermato la necessità di rispettare i principi di proporzionalità e di gradualità delle sanzioni disciplinari anche nel contesto militare, dove la disciplina deve conciliarsi con il rispetto dei diritti fondamentali e delle circostanze attenuanti. La sentenza rappresenta quindi un importante precedente circa la corretta valutazione delle condotte disciplinari e la loro commisurazione alle specifiche circostanze.
Si suggerisce, pertanto, ai Comandi militari di adottare un approccio più equilibrato e proporzionato nelle sanzioni disciplinari, tenendo conto delle circostanze attenuanti e delle prove documentali che possano dimostrare la buona fede e la legittimità delle condotte dei militari.
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