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26 maggio 2026

Tar 2026 - A seguito di una lite tra un coniuge e sua moglie, durante la quale, all’arrivo dei Carabinieri, la donna ha riferito di essere stata oggetto di spinte e strattoni da parte del marito, che è titolare di un porto d’armi per uso caccia. Successivamente, sono state adottate misure amministrative da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza: la Prefettura ha vietato al marito di detenere armi, mentre la Questura ha revocato la licenza di porto d’armi per uso caccia. Tali provvedimenti sono stati successivamente impugnati dal soggetto interessato davanti al TAR, che ha confermato la legittimità degli atti.

 

 

Tar 2026 -  A seguito di  una lite tra un coniuge e sua moglie, durante la quale, all’arrivo dei Carabinieri, la donna ha riferito di essere stata oggetto di spinte e strattoni da parte del marito, che è titolare di un porto d’armi per uso caccia. Successivamente, sono state adottate misure amministrative da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza: la Prefettura ha vietato al marito di detenere armi, mentre la Questura ha revocato la licenza di porto d’armi per uso caccia. Tali provvedimenti sono stati successivamente impugnati dal soggetto interessato davanti al TAR, che ha confermato la legittimità degli atti.
 
### 1. **Quadro Normativo di Riferimento**
 
- **Legge 18 aprile 1975, n. 110:** disciplina il rilascio, il possesso, e la revoca del porto d’armi per uso caccia e per difesa personale.
- **D.P.R. 23 agosto 1998, n. 357:** disciplina le modalità di controllo e revoca delle licenze di porto d’armi.
- **Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), R.D. 18 giugno 1931, n. 773:** disciplina le attività di polizia amministrativa relative alla tutela dell’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, compresa la possibilità di adottare provvedimenti di divieto o revoca in casi di pericolo o di comportamenti ritenuti inaffidabili.
- **Normativa in materia di armi e comportamenti pericolosi:** l’art. 21-octies TULPS prevede che il Prefetto possa vietare il porto o la detenzione di armi in presenza di comportamenti ritenuti pericolosi o inaffidabili.
 
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### 2. **Valutazione delle misure adottate**
 
Le misure di divieto di detenzione e di revoca della licenza sono stati adottati in conformità alla normativa vigente, in particolare:
 
- **Segnalazione e comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza:** La segnalazione fatta dalla donna, che ha riferito di spinte e strattoni, rappresenta un elemento di fatto che può integrare il presupposto di un comportamento pericoloso o inaffidabile del soggetto detentore di armi.
  
- **Atti preventivi:** La Prefettura e la Questura hanno agito in virtù dei loro poteri di polizia amministrativa, adottando misure preventive per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Tali atti sono qualificabili come **atti di imposizione di divieto preventivo**, ai sensi dell’art. 21-octies TULPS, che consente di vietare o revocare il porto o la detenzione di armi in presenza di elementi di pericolo.
 
- **Legittimità degli atti:** La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che i provvedimenti di divieto o revoca adottati in presenza di comportamenti rischiosi o inaffidabili sono legittimi e non costituiscono un’ingerenza arbitraria, purché motivati e proporzionati. La presenza di una segnalazione di violenza e comportamenti aggressivi giustifica, in linea di principio, l’adozione di tali misure.
 
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### 3. **Impiego del potere di polizia amministrativa**
 
Le autorità hanno esercitato il loro potere di polizia amministrativa di prevenzione, in particolare:
 
- **Valutazione della pericolosità:** La segnalazione della donna, unita a eventuali elementi di prova raccolti, ha costituito un elemento sufficiente a ritenere il soggetto inaffidabile o pericoloso.
  
- **Proporzionalità:** Le misure adottate sono state proporzionate alla gravità della situazione, considerando che si trattava di un episodio di violenza domestica che poteva mettere in pericolo la sicurezza pubblica o di terzi.
 
- **Atti preventivi:** La natura preventiva di tali provvedimenti è riconosciuta dalla giurisprudenza, secondo cui essi sono legittimi quando adottati in presenza di elementi di rischio e motivati in modo adeguato.
 
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### 4. **Impugnazione e decisione del TAR**
 
L’interessato ha impugnato davanti al TAR i provvedimenti di divieto e revoca. La giurisprudenza di merito ha confermato la legittimità degli atti, ritenendoli:
 
- **Atti di natura preventiva e di tutela della sicurezza pubblica:** La loro natura preventiva e la motivazione fondata su elementi di fatto (segnalazioni, comportamenti aggressivi) li rendono legittimi.
  
- **Legittimità degli atti amministrativi:** La sentenza del TAR ha affermato che gli atti sono conformi ai principi di legalità, proporzionalità e motivazione, e che non vi sono vizi di eccesso di potere.
 
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### 5. **Conclusioni**
 
In conclusione, i provvedimenti adottati dalla Prefettura e dalla Questura nel 2026 sono pienamente legittimi e conformi alla normativa vigente. Essi rappresentano atti di polizia amministrativa di prevenzione, adottati sulla base di elementi concreti di rischio e in modo proporzionato, al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
 
Il ricorso avverso tali atti è stato respinto dal TAR, che ha riconosciuto la legittimità e la correttezza delle decisioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, rafforzando il principio che le misure preventive di divieto di detenzione e revoca delle licenze di armi sono strumenti legittimi in presenza di comportamenti o segnalazioni che indicano rischi per la collettività.




 

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