Consiglio di stato 2026 - contenzioso tra un giovane e il Ministero dell'Interno in merito all’esclusione dal concorso pubblico per l’assunzione di 1650 Allievi della Polizia di Stato
**1. Contesto e fatti principali**
Il contenzioso nasce dall’esclusione di un candidato, a causa di un giudizio di non idoneità per carenza dei requisiti psicofisici, espresso dalla Commissione medica competente ai sensi dell’art. 3, comma 1, tabella A del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207. La questione riguarda principalmente la corretta valutazione dei requisiti fisici e la legittimità del procedimento valutativo adottato dall’amministrazione.
**2. La questione giuridica centrale**
L’appello del Ministero dell’Interno si basa sulla presunta correttezza delle operazioni tecniche e sulla legittimità della valutazione medica effettuata dalla Commissione. Tuttavia, la giurisprudenza richiamata nel giudizio sottolinea un principio fondamentale: l’accertamento della conformità dei requisiti fisici deve avvenire esclusivamente nel contesto del procedimento concorsuale, senza che possano essere attribuite valenze medico-legali rese al di fuori di tale ambito, se non in presenza di circostanze che ne evidenzino l’inattendibilità.
**3. Valutazione del ruolo delle valutazioni medico-legali esterne**
Il Ministero ha sostenuto che nel giudizio di primo grado non siano state sollevate circostanze che rendano non corretta o insufficiente la procedura seguita dalla Commissione medica. Tuttavia, il giudice ha riconosciuto che, qualora l’interessato sollevi dubbi seri sulla attendibilità del giudizio di inidoneità, spetta all’autorità giudiziaria disporre approfondimenti istruttori.
**4. La verifica istruttoria e il ruolo della Commissione Sanitaria d’Appello**
Il giudice ha disposto una verificazione, incaricando la Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare di eseguire una nuova valutazione, nel rispetto delle direttive tecniche. La verifica ha confermato che i valori della forza muscolare del candidato corrispondevano sostanzialmente a quelli attestati dal certificato della ASL, quindi non sono emerse discrepanze o elementi che possano giustificare una diversa valutazione.
**5. La valenza delle verifiche tecniche e il ruolo del giudice**
Il giudice ha sottolineato che anche le valutazioni tecniche svolte dall’amministrazione nell’ambito della procedura concorsuale sono soggette a sindacato giurisdizionale, nei limiti del thema probandum. Il privato ha l’onere di fornire elementi probatori seri e circostanziati circa l’inattendibilità di tali accertamenti, onere che nel caso specifico non è stato assolto, dato che la verificazione ha confermato i valori già attestati.
**6. La conclusione e le implicazioni**
Il giudice ha ritenuto che l’errore di fatto commesso dall’amministrazione nella valutazione tecnica, in presenza di un approfondimento istruttorio e di una verifica esterna, costituisce motivo di illegittimità del provvedimento di esclusione. Di conseguenza, l’appello del Ministero è stato respinto, ritenendosi infondato.
**7. Giurisprudenza di riferimento e principi applicati**
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza amministrativa e costituzionale che tutela il diritto dei candidati ad un equo procedimento e alla corretta valutazione dei requisiti fisici e psichici, nel rispetto della par condicio e della trasparenza del procedimento concorsuale. In particolare, si ribadisce che le valutazioni medico-legali esterne sono ammissibili solo se non contraddicono o travisano le risultanze del procedimento concorsuale, e che eventuali dubbi devono essere risolti attraverso verificazioni tecniche e approfondimenti istruttori.
**8. Considerazioni finali**
La pronuncia del 2026 rappresenta un importante precedente in materia di tutela dei diritti dei candidati e di inquadramento delle verifiche medico-legali nel contesto delle procedure concorsuali pubbliche. Essa evidenzia la necessità che le valutazioni di natura medico-legale siano integrate nel procedimento e non siano lasciate a interpretazioni esterne che possano ledere il diritto di partecipazione e di tutela del candidato.
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**In sintesi:** La sentenza respinge l’appello ministeriale, riconoscendo il corretto svolgimento della verifica tecnica e la corretta interpretazione del principio secondo cui le valutazioni medico-legali devono essere effettuate nel contesto del procedimento concorsuale. La verifica esterna ha confermato l’attendibilità delle valutazioni precedenti, e l’errore di fatto dell’amministrazione ha determinato l’illegittimità del provvedimento di esclusione, tutelando così il diritto del candidato alla partecipazione equa alle selezioni pubbliche.
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