Tar 2026 - Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) dell’Umbria ha recentemente emesso un’ordinanza di sospensione del giudizio e ha rinviato la questione alla Corte Costituzionale riguardo alla normativa regionale sull’accesso agli alloggi popolari. La normativa prevede un requisito di incensuratezza, ossia l’assenza di precedenti penali, come condizione automatica per l’accesso alle case popolari. La decisione del Tar si inserisce in un quadro più ampio di scrutinio sui principi costituzionali coinvolti e sulla compatibilità delle norme regionali con i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
Punti Chiave della Decisione del Tar
1. **Rinvio alla Corte Costituzionale**: Il Tar ha sospeso il giudizio, ritenendo che la questione abbia carattere di rilevanza costituzionale e debba essere risolta dalla Corte Costituzionale, che ha competenza ultima sulla conformità delle leggi alle norme fondamentali.
2. **Profili di Incostituzionalità**: La normativa regionale che prevedeva l’esclusione automatica di soggetti con precedenti penali dagli alloggi popolari è ritenuta potenzialmente contrastante con diversi principi costituzionali fondamentali, tra cui:
- La dignità umana (art. 3 e 32 Costituzione)
- Il diritto all’abitazione (riconosciuto implicitamente come diritto fondamentale)
- Il principio di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Costituzione)
- La tutela dei diritti inviolabili della persona e la tutela della vita familiare
3. **Critica al Sistema di Automatismi**: La normativa precedente si fondava su un meccanismo di esclusione automatica, senza alcuna valutazione delle circostanze personali o sociali del richiedente. Il Tar evidenzia come tale sistema:
- Sia irragionevole e sproporzionato rispetto alla finalità di prevenzione di condotte illecite
- Rischi di rappresentare una forma di sanzione accessoria, una “pena” che incide sui diritti fondamentali senza un adeguato bilanciamento o margine di discrezionalità
4. **Questioni di Separazione dei Poteri e Competenza Statale**: La normativa regionale, prevedendo esclusioni automatiche in materia di accesso all’abitazione, sconfina in ambiti di competenza riservata allo Stato, quali la materia penale e le sanzioni accessorie (art. 117 Costituzione). La normativa regionale, quindi, potrebbe aver violato il principio di autonomia legislativa delle Regioni, oltre a invadere competenze statali.
5. **Valutazione di Rilievo sulla Libertà e sulla Dignità della Persona**: La norma che esclude automaticamente soggetti con precedenti penali senza una valutazione caso per caso contrasta con il principio di tutela della dignità umana e della vita familiare, tutelati dalla Costituzione e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Implicazioni Costituzionali
La questione sollevata riguarda il bilanciamento tra il diritto all’abitazione, la tutela della sicurezza pubblica e i principi di uguaglianza, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali. La Corte Costituzionale dovrà ora pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di tali norme, valutando se l’automatismo di esclusione senza possibilità di valutazione individuale costituisca una violazione dei principi costituzionali.
Conseguenze e Prospettive
- La decisione del Tar rafforza l’orientamento contro l’automatismo di esclusione in materia di accesso ai servizi essenziali, come l’abitazione, e sottolinea la necessità di valutazioni individuali e contestualizzate.
- La questione apre un dibattito sulla compatibilità delle norme regionali con i principi costituzionali e sul ruolo delle Regioni nell’adozione di misure di tutela sociale e di sicurezza.
- La decisione potrebbe portare a un intervento legislativo regionale volto ad adeguarsi ai principi costituzionali, eliminando o modificando le norme che prevedono esclusioni automatiche.
Conclusione
La pronuncia del Tar Umbria rappresenta un passo importante nella tutela dei diritti fondamentali e pone l’accento sulla necessità di bilanciare le esigenze di sicurezza e ordine pubblico con il rispetto della dignità umana e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dalla Costituzione. La questione, ora sottoposta alla Corte Costituzionale, avrà un peso determinante nel definire i limiti e i parametri di legittimità delle norme regionali in materia di accesso alle politiche abitative e sociali.
N. 00243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato x, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Terni, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati x, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati x, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di x, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del dirigente n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Terni in data -OMISSIS-, che esclude il ricorrente dalla graduatoria per l’assegnazione dell’alloggio per “assenza del requisito soggettivo di cui all’art. 20, comma 2, lett. c) in combinato disposto con l’art. 29, comma 1, lett. c della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii.”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, ivi espressamente incluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terni e della Regione Umbria;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con l’atto introduttivo del giudizio e nella resistenza delle amministrazioni intimate, il ricorrente ha proposto la domanda di annullamento del provvedimento con cui il Comune di Terni lo ha escluso dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per carenza del requisito soggettivo della cd. incensuratezza, declinato dall’art. 20, comma 2, lett. c) e dall’art. 29, comma 1, lett. c), della L.R. Umbria del 28 novembre 2003, n. 23.
Avverso l’atto di esclusione dalla graduatoria, il ricorrente ha prospettato articolate censure, tutte incentrate sulla violazione di disposti costituzionali perpetrata, per il tramite del provvedimento impugnato, dalle predette norme, nella parte in cui esse assumono la sussistenza di pregiudizi penali, per i quali non è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del cod. pen., quale condizione ostativa all’accesso al beneficio dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.
2. In via preliminare, il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione (Cass. Sez. Un. 20 luglio 2021, n. 20761, Cass. Sez. Un. 15 gennaio 2021, n. 621; Cass. Sez. Un. 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass. Sez. 9 ottobre 2013, n. 22957; in termini Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2025, 2143; n. 1831 del 2021), rileva che la proposizione di un ricorso che indubbia la legittimità costituzionale di norme ritenute direttamente lesive di una situazione giuridica soggettiva costituisce circostanza che non incide sulla sua ammissibilità, atteso che la giurisprudenza costituzionale ritiene ammissibile la cd. lis ficta, quale costrutto giuridico volto a dare rilevanza alla proposizione in via principale, dunque non in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata.
In particolare, la Corte costituzionale ha affermato sul punto che non sussiste il difetto di incidentalità nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui la questione investe una disposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare come passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale (sentenze n. 224 e n. 188 del 2020, sentenza n. 46 del 2021).
Tale requisito, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale, viene ravvisato nei casi in cui “le doglianze mosse contro provvedimenti o norme secondarie non potrebbero altrimenti essere accolte che a seguito dell’eventuale accoglimento della questione di legittimità proposta nei confronti della disposizione di legge da quei provvedimenti applicata (sentenze n. 151 del 2009, punto 4.4; n. 303 del 2007, punto 6.1; n. 4 del 2000, punto 2.2, del Considerato in diritto)” (sentenza n. 16 del 2017; nei medesimi sensi, sentenza n. 151/2009).
È quanto è dato riscontrare nel caso di specie, dove il provvedimento di esclusione dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi popolari è meramente ricognitivo di un effetto ostativo derivante direttamente dalle norme censurate.
2.1 Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l’irrilevanza dello ius superveniens costituito dalla L.R. dell’Umbria del 26 febbraio 2026, n. 2, che ha novellato l’art. 20 della LRU n. 23/2003 e che ha abrogato l’art. 29 della medesima legge, atteso che, in virtù del principio del tempus regit actum, come declinato dal diritto vivente, “la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata alla luce della legge vigente e dello stato di fatto esistente al momento della sua adozione” (ex pluris: Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 19 maggio 2026, n. 4004; Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 19 maggio 2026, n. 3984), mentre “le sopravvenienze normative che determinano una modifica della disciplina normativa in base alla quale fu adottato il provvedimento non comportano, in termini generali, la illegittimità sopravvenuta del provvedimento amministrativo, salve le ipotesi eccezionali di invalidità successiva (ex multis cfr. Consiglio di Stato: Sez. II, 13 marzo 2024, n. 2482; Sez. III, 1 settembre 2015, n. 4059; Sez. III, 13 maggio 2015, n. 2377; Sez. V, 23 giugno 2014, n. 3149; Sez. IV, 3 marzo 2014, n. 993; Sez. IV, 21 agosto 2012, n. 4583; sez. VI, 3 settembre 2009 n. 5195).” (Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 7 maggio 2026, n. 3558).
2.2 Nel delineato contesto, il Tribunale dubita anche della legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2, della prefata LRU n. 2/2026, che, nel disporre che “I procedimenti amministrativi relativi agli interventi di cui ai Titoli II e III della L.R. 23/2003, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 20-bis della L.R. 23/2003 nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla presente legge.”, ha previsto un regime di ultrattività della norma recata dall’art. 20 della LRU n. 23/2003.
2.3 Alla luce delle superiori considerazione, il Tribunale rimettente ritiene che le norme oggetto di rimessione siano direttamente ostative alla inclusione del ricorrente nella graduatoria per l’assegnazione di alloggio popolare, atteso che egli ha risalenti condanne, intervenute tra il 2001 e il 2014, per fatti di reato ascrivibili all’ampia elencazione di cui alle disposizioni regionali richiamate, con pena eseguita o altrimenti estinta, per i quali non è tuttavia intervenuta la riabilitazione, ai sensi dell’art. 178 del cod. pen..
In definitiva, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale deriva dall’applicazione delle norme censurate, che condurrebbe alla reiezione de plano del ricorso, atteso che il ricorrente presenta una situazione di acclarata (e peraltro non contestata) assenza del requisito soggettivo divisato dalle disposizioni citate.
3. In merito alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, deve rilevarsi preliminarmente che, in tema di alloggi popolari e di diritto all’abitazione, la giurisprudenza costituzionale afferma costantemente che: “Non v’è dubbio che il diritto all’abitazione rientri «fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione», il quale ha dunque il dovere di garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana» (sentenza n. 217 del 1988, richiamata ancora di recente dalle sentenze n. 1 del 2026, n. 1 del 2025, n. 147 e n. 67 del 2024).
L’edilizia residenziale pubblica risponde precisamente a questo dovere della Repubblica, in quanto si tratta di un servizio funzionale «ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perché serve a “garantire un’abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi” (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla “provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti” (sentenza n. 168 del 2014)» (sentenze n. 1 del 2026, n. 147 del 2024 e n. 44 del 2020; in termini pressoché analoghi anche la sentenza n. 1 del 2025).” (così, da ultimo, Corte costituzionale, sentenza del 6 maggio 2026, n. 70 e precedenti ivi richiamati).
3.1 Ciò posto, si rileva che, pur nell’ambito dell’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore, le norme indubbiate risultano anzitutto in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Costituzione, atteso che esse recano una disciplina che non è possibile ricondurre “… ad alcuna esigenza protetta in via primaria”, realizzando “una evidente sproporzione tra i mezzi approntati e il fine asseritamente perseguito” (così, Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza non definitiva del 19 aprile 2021, n. 3155).
In sostanza, la mera sussistenza di pregiudizi penali risalenti nel tempo in capo al ricorrente non giustifica la condizione ostativa prevista dalle norme censurate, che non veicolano di per sé alcun interesse pari ordinato da potere raffrontare con quello sacrificato al fine di consentire di svolgere un giudizio di ragionevolezza ab externo.
In altre parole, il collegamento dell’effetto ostativo alla sussistenza di una congerie di reati, considerati solo nella prospettiva del loro trattamento sanzionatorio (“delitti non colposi in ordine ai quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni”) ovvero per il tramite di una elencazione di fattispecie delittuose, disomogenea quanto a bene giuridico tutelato, non consente di cogliere la dimensione offensiva delle previsioni ivi recate e, di conseguenza, di ricostruire la giustificazione dell’effetto ostativo previsto dalle norme che si sottopongono al vaglio di costituzionalità, che, come detto, vanno ad incidere sul diritto alla abitazione, nella sua dimensione costituzionalmente “forte”, come declinata nelle citate pronunce del Giudice delle leggi.
3.2 Inoltre, la “eccedentarietà” dell’effetto ostativo derivante dalle norme in esame è tale da determinare la loro ascrizione alla categoria delle pene accessorie, la cui previsione esula dall’ambito di competenza della potestà legislativa regionale, stante la riserva di legge statale sussistente in subiecta materia, riconducibile al combinato disposto di cui agli art. 25, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.
In detta prospettiva, va rilevato che l’art. 20 della LRU n. 23/2003 prescrive che i richiedenti il beneficio dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica non abbiano riportato condanne per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni, salvi gli effetti della riabilitazione ottenuta ai sensi dell’art. 178 del cod. pen.; dal suo canto, l’art. 29 della medesima legge regionale prevede che, “ai fini dell’assegnazione”, i beneficiari non devono avere riportato “condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale, di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all'articolo 695 del codice penale”.
In sostanza, le norme oggetto di rimessione prevedono una conseguenza afflittiva avente i caratteri della pena accessoria.
Invero, l’effetto ostativo in parola determina una vera e propria incapacità giuridica speciale del condannato per i reati ivi previsti.
Peraltro, anche il riferimento alla riabilitazione prevista dall’art. 178 cod. pen. è indice sintomatico del valore di pena accessoria dell’effetto previsto dalle norme censurate; infatti, l’art. 178 cod. pen. prescrive che “La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga diversamente.”.
Tuttavia, la previsione di pene accessorie è riservata in via esclusiva al legislatore statale, così come si desume dal combinato disposto di cui all’art. 25, secondo comma, e all’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione e, inoltre esse, per la loro irrogazione, stante la loro capacità di incidere su diritti costituzionalmente garantiti, sono soggette anche alla riserva di giurisdizione.
3.3 Peraltro, trattasi di un effetto ostativo che si pone in contrasto con il divieto di automatismi sanzionatori, come emergente dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza del 18 ottobre 2025, n. 153; Corte Costituzionale sentenza del 22 aprile 2025 n. 53; Corte Costituzionale sente del 23 maggio 2025 n. 73; Corte Costituzionale sentenza del 7 marzo 2025 n. 24).
In detta prospettiva, deve rilevarsi che le norme indubbiate prevedono un effetto ostativo automatico derivante dalla sussunzione del caso concreto nell’ambito della classe di fatti da esse presa in considerazione, senza la previsione di un potere discrezionale che consenta il necessario bilanciamento in concreto tra le esigenze sanzionatorie e quelle del diritto sociale all’abitazione, prevedendo, se del caso, una graduazione dell’effetto punitivo.
3.4 Inoltre, le norme censurate determinano anche una lesione ingiustificata del diritto alla abitazione e alla vita familiare, in violazione degli artt. 2, 3, 29 Cost., nonché dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 della CEDU.
Deve premettersi, che il diritto all’abitazione, nella sua dimensione costituzionale di diritto che rientra tra “i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione», il quale ha dunque il dovere di garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana» (sentenza n. 217 del 1988, richiamata ancora di recente dalle sentenze n. 1 del 2026, n. 1 del 2025, n. 147 e n. 67 del 2024)”, costituisce una precondizione per il pieno sviluppo della personalità del beneficiario nell’ambito familiare, quale formazione sociale paradigmatica, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2 e all’art. 29 della Costituzione.
In detta prospettiva, come risulta anche nel caso di specie, l’effetto ostativo determinato dal mero riscontro in capo al richiedente di pregiudizi penali, come previsto dalle norme censurate, comporta la compromissione del diritto alla abitazione, e, conseguentemente, della precondizione per lo sviluppo della personalità del ricorrente e del proprio nucleo familiare.
Peraltro, la vita familiare costituisce anche diritto fondamentale ai sensi della CEDU, per cui la compromissione del diritto alla abitazione derivante dalle norme censurate comporta l’illegittimità costituzionale delle medesime ai sensi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, per il tramite del parametro interposto costituito dall’art. 8 della CEDU.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, della CEDU “Ogni persona ha il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.”.
Pertanto, anche nella prospettiva convenzionale il diritto all’abitazione costituisce un prerequisito di tutela della dignità della persona umana, che non può essere compromesso che per la tutela di interessi preminenti, non riscontrabili nel caso di specie.
4. Conclusivamente, si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, lett. c), della LRU del 28 novembre 2003, n. 23, nella parte in cui dispone che i soggetti richiedenti il beneficio dell’assegnazione dell’alloggio devono possedere il seguente requisito soggettivo: "non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all' articolo 178 del codice penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis del codice di procedura penale, dall' articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione”.
Si ritiene, altresì, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lett. c), della medesima legge regionale n. 23/2003, nella parte in cui prevede che, “[a]i fini dell’assegnazione degli alloggi … i beneficiari, oltre ai requisiti di cui agli articoli 20 e 20 bis …” devono essere in possesso del requisito negativo costituito dal “non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all' articolo 178 del codice penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale, di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all' articolo 695 del codice penale”.
Infine, ed in via conseguenziale, si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2, della LRU del 26 febbraio 2026, n. 2, nella parte in cui prevede che: “I procedimenti amministrativi relativi agli interventi di cui ai Titoli II e III della L.R. 23/2003, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 20-bis della L.R. 23/2003 nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla presente legge.”, limitatamente al riferimento all’art. 20 della LRU n. 23/2003.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, visti l’art. 134, primo comma, della Costituzione, l’art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 2, 3, 25, 29, 117, secondo comma, lett. l) e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 8 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale degli art. 20, comma 2, lettera c), 29, comma 1, lett. c), della legge della Regione Umbria del 28 novembre 2003, n. 23 e dell’art. 18, comma 2, della legge della Regione Umbria del 26 febbraio 2026, n. 2 e ne rimette la decisione alla Corte costituzionale.
Dispone la sospensione del giudizio e l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio e al Presidente della Giunta regionale.
Manda altresì alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio regionale dell’Umbria.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Daniela Carrarelli, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Guido Gabriele Pierfrancesco Ungari
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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