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23 maggio 2026

Tar 2026 - decisione del TAR Toscana, Sezione di Lucca, riguardante il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro le delibere del Comune di Camaiore (Lucca) relative alle proroghe delle concessioni demaniali marittime. La decisione rappresenta un importante precedente nel contesto della disciplina delle concessioni demaniali e della tutela della concorrenza, con implicazioni significative per le procedure amministrative di affidamento e proroga di tali concessioni.

 

 

Tar 2026 - decisione del TAR Toscana, Sezione di Lucca, riguardante il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro le delibere del Comune di Camaiore (Lucca) relative alle proroghe delle concessioni demaniali marittime. La decisione rappresenta un importante precedente nel contesto della disciplina delle concessioni demaniali e della tutela della concorrenza, con implicazioni significative per le procedure amministrative di affidamento e proroga di tali concessioni.

Contesto Normativo
Le concessioni demaniali marittime sono regolamentate dal Codice della Navigazione, dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016) e da specifica normativa di settore. In particolare, l’articolo 18 del D.lgs. 171/2003 e successive normative prevedono che le concessioni demaniali siano affidate tramite procedure pubbliche trasparenti e competitive, evitando proroghe di durata indefinita o non motivate.

Inoltre, il principio di concorrenza si inserisce nel quadro delle norme europee e nazionali sulla libera concorrenza e sul corretto funzionamento dei mercati, che vietano pratiche che limitino ingiustamente l’accesso alle concessioni pubbliche.

Fatti e Decisione del TAR
Nel caso in esame, il Comune di Camaiore aveva adottato delibere che prorogavano le concessioni demaniali marittime con scadenza al 30 settembre 2027, senza procedere a nuove procedure di evidenza pubblica. L’AGCM ha impugnato tali provvedimenti, sostenendo che le proroghe automatiche o di durata prolungata, senza una valutazione trasparente e imparziale, ledono i principi di concorrenza e di correttezza amministrativa.

Il TAR Toscana ha accolto il ricorso dell’AGCM, evidenziando che:
- La mera indicazione di obiettivi e criteri per le future procedure pubbliche contenuta nelle delibere comunali non è sufficiente a sanare la mancanza di una vera e propria procedura di affidamento.
- Le proroghe di concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, anche se ottenute in precedenza tramite procedure selettive, devono rispettare il principio di concorrenza e non possono essere disposte in modo automatico o senza una procedura trasparente.
- La prassi consolidata della giurisprudenza italiana (e europea) sancisce che tutte le proroghe di concessioni in assenza di una procedura concorsuale devono essere disapplicate, imponendo alle amministrazioni di avviare nuove procedure pubbliche.

Implicazioni Giuridiche
La sentenza del TAR conferma la posizione secondo cui le proroghe automatiche o semplicemente motivazionali sono illegittime, in quanto costituiscono un ostacolo alla libera concorrenza e all’equità nel settore delle concessioni demaniali marittime. La decisione rafforza l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione nelle procedure di affidamento.

Inoltre, la sentenza evidenzia che:
- Le proroghe devono essere esclusivamente eccezionali e motivate, e comunque sempre subordinate all’avvio di una procedura pubblica.
- Le concessioni già affidate mediante procedure selettive non possono essere prorogate automaticamente al di fuori di un nuovo procedimento di evidenza pubblica.
- La prassi di prorogare le concessioni per mantenere la continuità amministrativa deve essere rivista alla luce di questi principi, con l’adozione di procedure trasparenti e imparziali.

Conseguenze Pratiche
L’esito del giudizio comporta:
- L’obbligo per i Comuni di avviare procedure di evidenza pubblica per le concessioni demaniali marittime, anche in caso di proroghe precedenti.
- La possibile disapplicazione di proroghe già accordate senza un’adeguata procedura.
- La tutela della concorrenza e del mercato, impedendo pratiche di proroga che potrebbero favorire soggetti già concessionari a discapito di nuovi operatori.

Conclusioni
La sentenza del TAR Toscana rappresenta un importante presidio di legalità e concorrenza nel settore delle concessioni demaniali marittime, rafforzando il principio secondo cui le proroghe automatiche o non motivate sono illegittime e devono essere sostituite con procedure pubbliche trasparenti. Gli enti locali devono conformarsi a questa interpretazione, garantendo che le future assegnazioni siano effettuate nel rispetto delle norme di legge e dei principi di trasparenza e imparzialità, al fine di evitare azioni di carattere giudiziario e di tutela della concorrenza.

Si raccomanda alle amministrazioni di procedere tempestivamente alla revisione delle proprie prassi e di adottare procedure competitive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalla normativa vigente.



Pubblicato il 22/05/2026
N. 00978/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00770/2024 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 770 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Munari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camaiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soc. Ferretti Sas di Ferretti Anna Maria & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Del Dotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Viareggio, piazza Massimo D'Azeglio 38;
Ferretti Sas di Paoli Riccardo & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Del Dotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione della Giunta comunale n. 391 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto «concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative e sportive. Applicazione art. 3, comma 3, l. N. 118/2022 - atto di indirizzo» («Delibera»);
- ove occorra, della nota del Comune di Camaiore prot. n. 2024/24565, recante ad oggetto «riscontro a missiva vs. riferimento n. S4912, pervenuta in data 29/02/2024 e contestuale richiesta di parere - istanza di parere ex art. 22 L. 287/1990 e ss.mm.ii.» («Nota»);
- nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché allo stato incognito, ivi compreso, per quanto occorrer possa, la determinazione dirigenziale n. 532 del 29 aprile 2024, avente ad oggetto «concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative. Applicazione art. 3, comma 3, l. N. 118/2022» («Determinazione»).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust il 12/2/2026:
della Deliberazione della Giunta del Comune di Camaiore n. 382 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto «D.P.M. Lido di Camaiore – Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive – Legge 5 agosto 2022 n. 118, come modificato dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166 – Determinazioni dei criteri omogenei per affidamento aree in concessione – atto di indirizzo» (“Delibera n. 382/2024”, doc. n. 1 allegato al presente ricorso per motivi aggiunti), del relativo Allegato A, recante «Modalità per lo svolgimento delle procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali» (“Allegato A”, doc. n. 2 allegato al presente ricorso per motivi aggiunti),
nonché
di ogni altro provvedimento conseguente, connesso e/o presupposto, anche di estremi sconosciuti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore e delle società Ferretti Sas di Ferretti Anna Maria & C. e Ferretti Sas di Paoli Riccardo & C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2026 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il ricorso introduttivo, ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 391 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto «concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative e sportive. Applicazione art. 3, comma 3, l. N. 118/2022 - atto di indirizzo”, con la quale il Comune di Camaiore si sarebbe limitato ad estendere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, L. n. 118/2022, al 31 dicembre 2024, l’efficacia delle concessioni demaniali marittime.
In applicazione degli articoli 49 e 56 del TFUE, nonché con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Servizi”), l’Autorità aveva deliberato di esprimere un parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis della L. n. 287/1990, relativamente al contenuto dell’atto in questione, evidenziando al Comune di Camaiore la necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni tra cui quelle riguardanti i beni demaniali marittimi aventi finalità turistico-ricreative.
Sempre in tale parere l’Autorità aveva evidenziato come la proroga delle concessioni demaniali disposta dall’Ente comunale, costituiva una violazione della scadenza delle concessioni prevista al 31 dicembre 2023, come individuata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e, ciò, con l’effetto di ritardare l’applicazione della normativa eurounitaria e l’apertura alla concorrenza del mercato delle concessioni demaniali marittime.
Con una nota del 29 aprile 2024 il Comune di Camaiore aveva riscontrato il parere dell'AGCM, confermando la legittimità del proprio operato e della proroga disposta.
Ritenendo la risposta del Comune non conforme alla normativa eurocomunitaria vigente, l'AGCM aveva deliberato di proporre il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo l'annullamento della delibera n. 484/2023 e della successiva nota del 29 aprile 2024.
Con un’unica ma articolata censura si sostiene la violazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel mercato interno, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, dell’art. 3, comma 3, della l. n. 118/2022, oltre all’eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria; con la delibera ora impugnata il Comune non avrebbe disapplicato la normativa statale richiamata nel provvedimento impugnato e, ciò, con l’effetto di adottare una proroga in contrasto con i principi della libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE e di libera prestazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE, nonché dell’art. 12 della “Direttiva Servizi” 2006/123/CE.
Il Comune di Camaiore si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, sia per difetto dello ius postulandi in capo al difensore dell'AGCM sia, per sopravvenuto difetto di interesse conseguente alla successiva emanazione della deliberazione n. 382 del 30.12.2024 con la quale il Comune di Camaiore avrebbe provveduto a definire gli obiettivi ed i criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive.
L’improcedibilità sarebbe conseguente anche all’intervenuta modifica del quadro normativo di cui al DL 131/2024, convertito in Legge 14.11.2024 n. 166, che, nel modificare gli artt. 3 e 4 della L. n. 118/2022, ha sancito l’ulteriore proroga delle concessioni in essere fino al 30 settembre 2027.
Nel merito lo stesso Comune ha contestato le argomentazioni proposte, evidenziando di aver proceduto allo svolgimento di alcune gare e di aver svolto comunque una serie di attività propedeutiche per l’affidamento delle rimanenti concessioni, richiedendo i nominativi di dottori commercialisti e esperti contabili a cui affidare la redazione di perizie al fine di garantire il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati.
A sostegno delle argomentazioni del Comune si è costituita la società Ferretti di Ferretti Anna Maria, in qualità di titolare di una concessione demaniale e soggetto controinteressato.
Con ordinanza del 27 novembre 2025 n. 1940/2025 questo Tribunale, preso atto dell'eccezione del Comune circa l’assenza dello ius postulandi e della sopravvenuta sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025, ha invitato le parti a depositare memorie sulla questione della sanabilità del vizio ex art. 182 cpc e sull'eventuale applicazione retroattiva dei principi affermati dalla Plenaria.
Sempre questo Tribunale, con l’ordinanza n. 92 del 13 gennaio 2026, ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
Con motivi aggiunti l’AGCM ha poi impugnato la delibera n. 382 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto “D.P.M. Lido di Camaiore – Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive – Legge 5 agosto 2022 n. 118, come modificato dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166 – Determinazioni dei criteri omogenei per affidamento aree in concessione – atto di indirizzo”, nella parte in cui il Comune di Camaiore ha differito la scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere al 30 settembre 2027, circostanza quest’ultima che sarebbe anch’essa in contrasto con la disciplina euro-unitaria.
Si è così costituita, seppur solo formalmente, la società Ferretti Sas di Paoli Riccardo.
Nel corso del giudizio tutte le parti hanno avuto la possibilità di proporre le proprie memorie anche in replica.
All’udienza del 14 maggio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo va chiarito come sia infondata l’eccezione preliminare di carenza dello ius postulandi nei confronti dei difensori dell’AGCM.
1.1 Sul punto deve ritenersi che la fattispecie in esame sia suscettibile di integrare quanto previsto dall’art. 5 del R.D. 1611/1933 laddove consente, seppur in casi eccezionali, che le Amministrazioni dello Stato possono avvalersi del patrocinio degli Avvocati appartenenti al libero foro.
1.2 In applicazione di tale principio, prima di instaurare il ricorso in questione, l’AGCM ha chiesto all’Avvocatura Generale dello Stato di volersi esprimere “in ordine alla disponibilità alla rappresentanza in giudizio dell’Autorità nel caso di specie, ed in eventuali contenziosi analoghi, considerato che da essa potrebbe scaturire come in passato una situazione di conflitto di interesse fra soggetti pubblici di cui all’art. 1 del R.D. n. 1611/1933”.
Nella parte finale di detta richiesta l’AGCM ha avuto modo di precisare che “in assenza di un pronto riscontro e considerato che il termine per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana scadrà il 29 maggio p.v., si prenderà atto dell’impossibilità di codesta Avvocatura di assistere in giudizio la scrivente Autorità”, e ciò in considerazione dell’esistenza di fattispecie del tutto analoghe dove la stessa Avvocatura ha sempre ritenuto legittimo il ricorso al “libero foro”.
1.3 L’Avvocatura ha in seguito confermato la prospettazione dell’AGCM, rilevando che sussiste il rischio (quanto meno potenziale) di assumere posizioni non coincidenti, in quanto se da un lato la difesa dell’AGCM non avrebbe potuto che sostenere il contrasto della normativa interna con la normativa comunitaria, è comunque possibile che l’Avvocatura possa essere chiamata a sostenere, sia per conto del Governo che di singole Amministrazioni statali, la legittimità di quella stessa disciplina nazionale, di cui ora invece se ne chiede la disapplicazione.
1.4 Non solo quindi sussiste la possibilità di un conflitto quanto meno potenziale idoneo a consentire l’affidamento della controversia ad avvocati del libero foro, ma nemmeno risulta dirimente l’eccezione di carenza dello ius postulandi e, ciò, pur prendendo atto di quanto disposto dall’Adunanza Plenaria n. 11/2025 che è intervenuta per risolvere il contrasto giurisprudenziale che precedentemente caratterizzava la questione dell’applicabilità, o meno. al giudizio amministrativo dell’art. 182, comma 2, c.p.c., nella parte in cui prevede la sanabilità della procura.
1.5 Detta disposizione è stata di recente modificata dall’art. 3, comma 13, lett. a del D.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia") che ha ampliato la portata sanante dell'art. 182 c.p.c., estendo la “sanabilità” anche alla "mancanza della procura" e prevedendo che in dette ipotesi "il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".
1.6 Come ha precisato anche la Suprema Corte tale "radicale modifica attribuisce un contenuto chiaramente diverso rispetto alla disposizione precedente. Non solo viene espressamente indicato il caso della "mancanza della procura", ma il vizio della nullità viene riferito al difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, quindi all'ipotesi della legittimazione sostanziale" (Cass. SU, n. 37434/2022).
1.7 Sulla base di detta disposizione alcune pronunce di merito avevano ritenuto che il novellato art. 182, comma 2, fosse applicabile al processo amministrativo, in forza del rinvio operato dall'art. 39, comma 1, c.p.a. (in questo senso si veda Cons. Stato, sez. V, 22.11.2024 n. 9391; Cons. Stato, sez. IV, 3.9.2024, n. 7370; Cons. Stato, sez. II, 11/3/2024, n. 2311; Cass. civ., Sez. un., 10.1.2024, n. 2075; T.A.R. Liguria, sez. II, 11/4/2025, n. 390; T.A.R. Liguria, sez. I, 10/03/2025, n. 276; T.A.R. Piemonte, sez. III, 12/02/2025, n. 341).
1.8 L’Adunanza plenaria n. 11/2025, pur sancendo la non applicabilità di tale disposizione al processo amministrativo e, quindi, l’inammissibilità di ricorsi caratterizzati da difetto di ius postulandi, ha comunque previsto la possibilità “valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’operatività, quanto alla questione del rilascio della procura, dell’istituto dell’errore scusabile” di cui all’art. 37 c.p.a., onde evitare una compromissione del diritto di difesa.
1.9 L’applicabilità dell’art. 37 cpa deve ritenersi peraltro conforme ai principi in materia di overuling e, ciò, considerando che precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che il soggetto che abbia esercitato il proprio diritto nel termine previsto dalla legge, come all'epoca costantemente interpretata, non potrebbe trovarsi ex post decaduto in ragione di un imprevedibile revirement giurisprudenziale tendente a mutare, in senso sfavorevole, il termine processuale all'uopo applicabile (Cons. Stato, Sez. VI, 26/07/2021, n. 5556).
2. Stante quindi l’esistenza dei presupposti per ritenere applicabile l’istituto dell’errore scusabile, deve ritenersi superata l’eccezione relativa all’asserito vizio della procura per effetto del rilascio del suddetto parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, quand’anche successivo rispetto alla procura allegata al ricorso, a salvaguardia del diritto costituzionalmente garantito di difesa dell’AGCM.
2.1 Parimenti infondata è l’eccezione di improcedibilità per asserita carenza di interesse, nell’ambito della quale si sostiene che la delibera impugnata con il ricorso introduttivo avrebbe esaurito i suoi effetti al 31 dicembre 2024, essendo sopravvenuta la disciplina del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, come convertita in legge dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, che ha disposto la proroga delle concessioni in questione al 30 settembre 2027.
2.2 In questo senso è sufficiente richiamare quanto già sancito da questo Tribunale in una fattispecie del tutto analoga (TAR Toscana n. 846/2026 del 28 aprile 2026 e su RG n. 945/2024), laddove si è avuto modo di chiarire che “permane l’interesse dell’Autorità all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, anche a seguito della cessazione della loro efficacia, in quanto e ai sensi dell’art. 21-bis, comma 1, L. n. 287/1990, l’interesse ad agire dell’Autorità è funzionale alla tutela del corretto assetto concorrenziale del mercato, leso sia dai provvedimenti impugnati, sia dalla normativa nazionale che ne costituisce il presupposto”.
2.3 In definitiva, l’interesse ad agire in giudizio dell’AGCM sussiste e permane anche nel caso in cui il provvedimento abbia esaurito i propri effetti, in quanto si tratta di un interesse precipuamente rivolto all’accertamento del corretto quadro regolatorio applicabile e all’orientamento dell’azione amministrativa futura in conformità ai principi concorrenziali.
2.4 Nemmeno è sufficiente a determinare un sopravvenuto difetto di interesse l’adozione della Delibera di Giunta Comunale n. 380/2024 (impugnata con i motivi aggiunti), con la quale il Comune di Camaiore ha introdotto degli indirizzi e dei criteri per l’affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime sul territorio comunale.
2.5 Sul punto è dirimente constatare che, anche a seguito dell’adozione di tale provvedimento, il Comune di Camaiore non ha ancora indicato le tempistiche entro le quali intende assegnare i nuovi titoli concessori sulla base di procedure ad evidenza pubblica, essendosi limitato a riprodurre le disposizioni contenute nella l. n. 118/2022 che (come si avrà modo di precisare) non potranno che essere disapplicate nella parte in cui si limitano a sancire una proroga generalizzata delle concessioni in essere.
2.6 Va da ultimo evidenziato come sia infondata anche l’eccezione della società Ferretti di Anna Maria Ferretti, diretta a rilevare la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, essendo detto ricorso stato espressamente notificato alla sopra citata società che non poteva che considerarsi soggetto controinteressato, in quanto la sua concessione a suo tempo rilasciata è da ritenersi oramai priva di efficacia.
2.7 Stante l’infondatezza delle eccezioni preliminari proposte è possibile esaminare nel merito il ricorso, anticipando sin d’ora come quest’ultimo sia da accogliere, risultando possibile richiamare una recente pronuncia di questo Tribunale (TAR Toscana n. 846/2026 del 28 aprile 2026 e su RG n. 945/2024).
2.8 Come si è già avuto modo di chiarire, a seguito delle modifiche che hanno inciso sulla L. n. 118/2022 (da ultimo il D.L. n. 131 del 16 settembre 2024 “decreto infrazioni”, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024 n. 166), si è formato un pressoché costante orientamento giurisprudenziale che ha sancito che “tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi comprese quelle in favore di concessionari che abbiano ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata, sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva. Ne consegue che è imposto al giudice nazionale e alle amministrazioni di disapplicare le disposizioni in materia nella loro interezza, costituita da tutte le modifiche che hanno spostato in avanti i termini previsti dalla originaria versione dell’art. 3 della L. 5 agosto 2022, n. 118 (in questo senso T.A.R. Campania 14 gennaio 2025, n. 365 e Consiglio di Stato 26 febbraio 2025, n. 1688)”.
Si è così evidenziato che, nella fattispecie in esame, risulta prevalente il diritto comunitario, poiché la Dir. 2006/123/CE (cd. Bolkestein), in quanto “self-executing” e recepita nell’ordinamento interno con il D.lgs. n. 53/2010, è pienamente applicabile anche alle istanze di proroga presentate successivamente, senza che possa invocarsi il principio di irretroattività delle leggi.
2.9 Deve ritenersi prevalente l’applicazione di quanto previsto dagli artt. 49 e 56 TFUE e ss., dell’art. 12 della Direttiva Servizi, anche come recepita nell’ordinamento italiano dal d.lgs. n. 59/2010, laddove si è previsto che “Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”.
3. Nell’applicare dette disposizioni, precedenti pronunce oramai consolidate hanno chiarito come nella materia di cui si tratta sussiste un “… contrasto con il diritto unionale delle proroghe ex lege delle concessioni demaniali, introdotte dall’art. 1, commi 682º e segg., L. n. 145/2018, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa, comportando la disapplicazione automatica della disciplina interna incompatibile. Ne consegue l’inoperatività di successive proroghe legislative su concessioni già scadute e non rinnovate (in questo senso Consiglio di Stato 26 febbraio 2025, n. 1688)”.
3.1 D’altronde, anche la Corte costituzionale, ritenendo illegittime le disposizioni della L. della Regione Sicilia 22 febbraio 2023, n. 2, nella parte in cui consentiva una proroga al 30 giugno 2023 per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni demaniali marittime, ha ricordato il principio secondo cui, per le attività economiche che, come nel caso di queste concessioni, utilizzano a fini imprenditoriali la disponibilità esclusiva di un bene pubblico caratterizzato dalla scarsità della relativa risorsa, il diritto dell’Unione Europea sottopone il rilascio del titolo autorizzativo a stringenti condizioni, atte a favorire il ricambio tra gli operatori ed a rimuovere gli ostacoli all’ingresso nel mercato di riferimento.
In particolare si è espressamente affermato che “tali condizioni, stabilite in termini incondizionati e sufficientemente precisi dai paragrafi 1 e 2 dell’art. 12, Direttiva servizi impongono che l’utilizzo della risorsa pubblica sia affidata previo espletamento di una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti adeguate garanzie di imparzialità e trasparenza, e che il titolo, da rilasciarsi per una durata limitata adeguata, non deve prevedere procedure di rinnovo automatico nè deve accordare altri vantaggi al prestatore uscente (Corte cost., 24 giugno 2024, n. 109)”.
3.2 Deve ritenersi oramai consolidato il principio in base al quale le norme interne che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, in modo particolare con l’art. 49 TFUE (sulla libertà di stabilimento, laddove la singola concessione presenti un interesse transfrontaliero) e con l’art. 12 della Direttiva Bolkestein.
3.3 Ne consegue che tutte le proroghe automatiche ex lege delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono illegittime e, in quanto tali, devono essere disapplicate dalle amministrazioni, essendo queste ultime tenute ad indire una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva a tutela dei valori imposti dal diritto eurounitario.
3.4 Dette circostanze, applicate al caso di specie, sono già sufficienti a determinare l’illegittimità degli atti in questa sede impugnati, previa disapplicazione della disciplina nazionale contrastante.
3.5 La mera indicazione degli obiettivi e dei criteri da seguire nell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime (contenuta nei provvedimenti impugnati), non può considerarsi sufficiente a rimuovere la situazione di illegittimità evidenziata.
Nemmeno gli ultimi provvedimenti depositati in giudizio dall’Amministrazione (in questo senso si veda la nota del 15 gennaio diretta all’AGCM) ha determinato l’indizione delle gare di cui si tratta e, ciò, stante il fatto che il Comune non ha annullato in autotutela i provvedimenti di proroga ora impugnati e nemmeno si è determinato a stabilire un cronoprogramma entro cui avviare procedure selettive o, quantomeno la previsione di un termine finale entro cui la procedura deve essere conclusa, non essendo sufficiente il mero proposito di indirla in futuro (in questo senso TAR Liguria, 15 gennaio 2026, n. 633).
3.6 Ulteriori pronunce hanno evidenziato l’inesistenza di elementi ostativi allo svolgimento delle gare, essendosi chiarito che ..” stante la necessità non più procrastinabile di procedere alle gare per l’affidamento delle concessioni, anche in mancanza di un sistematico riordino della regolamentazione delle procedure selettive, le amministrazioni concedenti devono avviare comunque le procedure concorrenziali. A tal fine le previsioni delle leggi regionali forniscono un’utile cornice normativa di riferimento, che può essere integrata dai principi e dai criteri della delega di cui all’art. 4, comma 2 della l. n. 118 del 2022, anche se poi essi non hanno trovato compiuta attuazione normativa, essendo la delega scaduta senza esercizio (TAR Liguria 2 febbraio 2026, nn. 111, 112 e 113 e Cons. Stato. n. 4479/2024; Cons. Stato, 23 aprile 2026, n. 3173)”.
3.7 L’assenza dell’avvenuta indizione della procedura selettiva ha quindi carattere decisivo ed assorbente, essendo da sola sufficiente a determinare l'illegittimità degli atti gravati.
3.8 In conclusione il ricorso, unitamente ai successivi motivi aggiunti, è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e nei termini sopra citati.
3.9 La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese di giudizio tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, unitamente ai successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Giovanni Ricchiuto        Riccardo Giani
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO

 

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