Pronuncia della Cassazione n. 12019 del 2026 relativa alla fauna selvatica si configura come un approfondimento sulla disciplina della responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica ai sensi dell’art. 2052 del Codice Civile.
**1. Contesto normativo e principio generale**
L’art. 2052 c.c. stabilisce che: «Il proprietario di un animale o di un’altra cosa che si muove, o di un impianto o di un’opera pericolosa, è responsabile dei danni causati da questi, se non prova il caso fortuito». Questa disposizione si applica anche in relazione alla fauna selvatica, la quale, pur non essendo di proprietà di un singolo soggetto, rappresenta un patrimonio indisponibile e di interesse collettivo.
**2. Responsabilità esclusiva della Regione**
La pronuncia in commento conferma che, in materia di fauna selvatica, la responsabilità per danni derivanti dalla sua presenza e dagli eventi connessi grava in via esclusiva sulla Regione, ai sensi dell’art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). La Regione, quale ente preposto alla gestione della fauna, assume quindi un ruolo di garante, anche nel caso in cui le funzioni siano delegate ad altri enti o organismi.
Tuttavia, la responsabilità regionale può essere esclusa o attenuata qualora il danneggiato provi l’esistenza di un caso fortuito, cioè di circostanze eccezionali che abbiano interrotto il nesso causale tra la condotta dell’ente e il danno.
**3. La responsabilità del conducente e il caso fortuito**
Nel caso concreto, la Cassazione evidenzia che permane una responsabilità concorrente del conducente del veicolo per guida imprudente, oltre a quella della Regione. In altre parole, anche se la Regione ha una responsabilità principale o esclusiva per la gestione e il controllo della fauna, il comportamento negligente o imprudente del conducente può contribuire ad aggravare o determinare il danno. Si tratta di una responsabilità concorrente, in cui entrambe le parti sono responsabili in proporzione alle rispettive condotte.
Il conducente che guida in modo imprudente, ad esempio, non adottando comportamenti adeguati in presenza di fauna selvatica, potrebbe aver contribuito alla causazione del sinistro, riducendo eventualmente la responsabilità regionale o modificandone l’entità.
**4. Conclusioni e implicazioni pratiche**
La pronuncia della Cassazione n. 12019/2026 chiarisce che:
- La responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica è in capo alla Regione, anche se le funzioni sono delegate ad altri enti, salvo prova di caso fortuito.
- La responsabilità regionale può concorrere con quella di altri soggetti, come il conducente di un veicolo, se quest’ultimo ha agito con imprudenza.
- Chi subisce un danno può agire contro la Regione e/o contro il conducente, dimostrando la responsabilità di ciascuno e le eventuali cause di esclusione o attenuazione.
**5. Considerazioni finali**
Questa decisione rafforza il principio secondo cui la gestione della fauna selvatica è una responsabilità pubblica, con un onere di tutela e prevenzione che grava sull’ente regionale. Tuttavia, si riconosce anche il ruolo delle condotte individuali, in particolare di chi si trova alla guida di veicoli, che può contribuire o meno alla causazione del danno.
La presenza di responsabilità concorrente richiede un’attenta valutazione del comportamento di ciascun soggetto coinvolto e l’onere di dimostrare eventuali cause di esclusione di responsabilità, come il caso fortuito, che può essere costituito da circostanze imprevedibili o indipendenti dalla volontà delle parti.
**In sintesi:**
- La Regione è responsabile per i danni causati dalla fauna selvatica, anche se delega funzioni ad altri enti.
- La responsabilità può essere esclusa solo dimostrando il caso fortuito.
- In presenza di condotta imprudente del conducente, si configura una responsabilità concorrente.
- La tutela del danneggiato passa attraverso un’analisi complessa delle responsabilità di tutti gli attori coinvolti.
Questo quadro normativo e giurisprudenziale evidenzia l’importanza di una gestione integrata e di comportamenti prudenti nella circolazione stradale in aree di presenza di fauna selvatica, oltre alla necessità di attuare efficaci misure di prevenzione da parte delle autorità pubbliche.
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