Consiglio di Stato 2026 - Polizia di Stato - La dimissione dal corso di formazione per gravidanza non può comportare il differimento della nomina in ruolo: il principio affermato dal Consiglio di Stato
Recentemente, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha emesso una pronuncia di grande rilievo in materia di tutela delle lavoratrici madri nel contesto del reclutamento nella Polizia di Stato. Con la decisione che ha respinto l’appello del Ministero dell’Interno e del Capo della Polizia avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio, il Supremo Collegio ha ribadito un principio fondamentale: la dimissione dal corso di formazione per gravidanza non può giustificare il differimento della nomina in ruolo, pena la violazione del diritto alla parità di trattamento e la configurazione di una discriminazione diretta nei confronti della donna.
Il caso in esame trae origine dalla vicenda di una vincitrice del concorso pubblico indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – il 5 novembre 2018, finalizzato all’assunzione di 81 medici nella Polizia di Stato. La candidata, nominata medico della Polizia di Stato con decorrenza dall’inizio di un determinato corso di formazione (qui indicato come “xx corso”), iniziava regolarmente la frequenza ma veniva successivamente dimessa dal corso stesso a seguito dell’accertamento del suo stato di gravidanza. Le veniva quindi concessa la partecipazione al primo corso successivo, con nomina in ruolo posticipata rispetto ai colleghi che avevano frequentato il corso originario senza interruzioni.
A ciò si aggiungeva il contestuale addebito di un debito erariale riguardante una parte dello stipendio percepito nel periodo in cui la ricorrente non aveva potuto frequentare il corso, con l’accusa di indebita corresponsione. La ricorrente impugnava tale situazione dinanzi al TAR Lazio, denunciando l’illegittimità della collocazione in graduatoria e gli effetti discriminatori prodotti dal differimento della nomina, in violazione dei principi costituzionali e comunitari.
Il TAR, condividendo in parte le doglianze della ricorrente, rilevava come il differimento della data di immissione in ruolo rispetto agli altri vincitori costituisse un concreto svantaggio ai fini della carriera, generando una discriminazione nei confronti della lavoratrice assente per maternità. A tal fine, disponeva la retrodatazione della nomina e la riammisione della ricorrente nella graduatoria relativa al corso originario, da cui era stata dispensata in ragione della gravidanza. Inoltre, il Tribunale riteneva illegittima l’esclusione dal corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica superiore di Medico Capo della Polizia di Stato, escludendo il diritto a percepire trattamenti economici correlati allo svolgimento di prestazioni lavorative effettive. Sul piano risarcitorio, il TAR riconosceva un danno economico calcolato sugli emolumenti non percepiti nel periodo compreso tra il 19 dicembre 2019 e l’avvio del nuovo corso di formazione, applicando anche criteri di rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi calcolati sul tasso legale.
Avverso tale pronuncia, il Ministero dell’Interno e il Capo della Polizia proponevano appello al Consiglio di Stato, che tuttavia accoglieva l’appello solo sul profilo risarcitorio, confermando integralmente la decisione di primo grado in ordine alla decorrenza della nomina e alla collocazione in graduatoria. La decisione di Palazzo Spada si fonda in particolare sull’esclusione illegittima della ricorrente dal corso di formazione originario in conseguenza della dimissione dovuta alla maternità.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato come la protezione normativa delle madri lavoratrici sia ampiamente garantita da molteplici fonti giuridiche, nazionali e sovranazionali. In primo luogo, richiama l’articolo 3 della Costituzione Italiana, che sancisce il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazioni di genere nell’accesso a concorsi pubblici e rapporti di lavoro, come ribadito anche dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 211 del 24 ottobre 2023). Inoltre, vengono menzionati gli articoli 31 e 37 della Carta Costituzionale, che tutelano la maternità come interesse primario della persona e della famiglia, e l’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che impone la piena parità tra donne e uomini nei campi dell’occupazione, lavoro e retribuzione, con l’obbligo di adottare misure volte ad evitare ogni forma di pregiudizio derivante dalla maternità.
Rilevante, inoltre, è il richiamo alla direttiva europea 2006/54/CE, attuata in Italia dal D.Lgs. n. 5/2010, che sancisce il divieto di qualsiasi trattamento meno favorevole basato su gravidanza o maternità, prevedendo espressamente il diritto della donna a riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente con condizioni non meno favorevoli dopo il congedo di maternità. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare la sentenza del 6 marzo 2014 (causa C-595/12), ha chiarito che ogni esclusione automatica dalla formazione professionale durante il congedo di maternità costituisce una discriminazione diretta e un trattamento sfavorevole, se tale esclusione impedisce alla lavoratrice di recuperare la posizione precedente o di accedere a miglioramenti di carriera in tempi congrui.
Alla luce di tali principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’esclusione della ricorrente dal corso di formazione originario per effetto della dimissione motivata dalla gravidanza abbia prodotto un pregiudizio nelle sue condizioni lavorative, in quanto le ha impedito di accedere al livello superiore di carriera contemporaneamente ai colleghi, configurando una palese discriminazione. Tale svantaggio non poteva essere giustificato dalla necessità di assicurare un’adeguata formazione, poiché la stessa era stata comunque acquisita frequentando proficuamente il corso originario, che presumibilmente conteneva gli stessi contenuti di quello successivo. Ancora, il posticipo nel tempo dell’accesso al nuovo corso, oltre a dipendere da eventi incerti e non predeterminati, diminuiva ulteriormente le opportunità professionali della lavoratrice madre rispetto ai colleghi.
In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato riafferma con chiarezza che la tutela della maternità nei rapporti di lavoro pubblici deve essere interpretata e applicata in modo da garantire la parità sostanziale tra uomo e donna. Nel contesto specifico della Polizia di Stato, la dimissione per gravidanza dal corso di formazione non deve avere effetti penalizzanti quali il differimento della nomina in ruolo o l’esclusione dalle graduatorie formative, ormai parte integrante e necessaria per il corretto svolgimento della carriera professionale. Tale orientamento rappresenta un importante passo avanti verso l’effettiva eliminazione delle disparità di trattamento in ambito lavorativo, assicurando il pieno rispetto degli obblighi costituzionali e comunitari in tema di non discriminazione e pari opportunità.
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Bibliografia essenziale:
- Articoli 3, 31 e 37 della Costituzione Italiana;
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 23;
- Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- D.Lgs. n. 5/2010 di attuazione della direttiva 2006/54/CE;
- Sentenza Corte di Giustizia UE, 6 marzo 2014, causa C-595/12;
- Sentenza Corte Costituzionale n. 211/2023.
Questa pronuncia integra dunque il quadro normativo e giurisprudenziale delineando con precisione i limiti entro cui l’Amministrazione deve operare per tutelare la maternità senza arrecarle pregiudizi di natura organizzativa o di carriera, consolidando così un modello inclusivo e rispettoso del diritto fondamentale alla parità di trattamento.

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