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27 marzo 2026

Tar 2026 - ricorso vinto proposto dal ricorrente, militare dei Carabinieri, si sviluppa analizzando gli aspetti principali della fattispecie, i presupposti di diritto, e le implicazioni della sentenza favorevole.

 


 

 

 

Tar 2026 - ricorso vinto proposto dal ricorrente, militare dei Carabinieri, si sviluppa analizzando gli aspetti principali della fattispecie, i presupposti di diritto, e le implicazioni della sentenza favorevole.
 
1. Presupposti di fatto e giuridici
 
Il ricorrente, assumendo di aver subito infermità e danni conseguenti al servizio svolto, invoca la responsabilità dell’amministrazione, in questo caso il Ministero dell’Interno, lamentando la violazione dell’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, in funzione delle caratteristiche specifiche del lavoro svolto.
 
Il ricorso si fonda sulla tesi che l’amministrazione non abbia approntato misure di prevenzione e protezione adeguate, rispetto a rischi prevedibili e prevenibili, derivanti dall’esposizione a fattori di rischio ambientale e professionale, quali radiazioni, nanoparticelle di metalli pesanti, polveri e fibre di amianto, in territori contaminati.
 
2. Inadempimenti e violazioni normative
 
Lamenta inoltre la violazione di norme di prevenzione tecnica e di protezione individuale, in particolare:
 
- Articoli 4, 19, 20 e 21 del D.P.R. 303/56, relativi alle modalità di prevenzione e protezione nei posti di lavoro e alle misure di sicurezza in presenza di rischi specifici.
 
- Articoli 377 e 387 del D.P.R. 547/55, riguardanti la tutela della salute e sicurezza individuale e le misure di protezione personale.
 
Tali norme sono considerate come presupposto per la corretta gestione del rischio e per la tutela del lavoratore, e la loro violazione costituisce un illecito di natura risarcitoria.
 
3. Status di vittima del dovere e nesso causale
 
Il ricorrente sostiene inoltre di aver maturato lo status di vittima del dovere, riconducibile alla violazione di regole cautelari relative all’esposizione a fattori cancerogeni, quali radiazioni e nanoparticelle di metalli pesanti, e di aver subito danni anche a livello psico-fisico, con ripercussioni familiari e sociali.
 
Il nesso causale tra esposizione a rischi e infermità è stato accertato, considerando che il militare ha operato in territori contaminati senza adeguate misure di prevenzione e protezione.
 
4. Quantificazione del danno
 
Il ricorrente ha quantificato il danno biologico, riconoscendo un’invalidità pari all’80%, con una percentuale di personalizzazione del 50%, determinando un importo di € 687.366,00. Tale somma comprende il pregiudizio biologico e altri danni patrimoniali, come spese mediche e assistenziali, di cui si riserva di depositare le relative fatture.
 
Per i danni patrimoniali, si indica una cifra di € 200.000,00, più eventuali ulteriori somme giustificate da documentazione medica futura.
 
5. Implicazioni della sentenza vinta
 
Il giudice, accogliendo le istanze del ricorrente, ha riconosciuto la responsabilità dell’amministrazione per aver omesso di adottare le misure di sicurezza e prevenzione richieste dal quadro normativo e tecnico vigente, violando l’art. 2087 c.c. e le norme specifiche di prevenzione e protezione.
 
Di conseguenza, si è affermato il diritto del militare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, alla luce della violazione di obblighi di tutela e prevenzione.
 
6. Considerazioni conclusive
 
Il caso rappresenta un importante precedente in materia di responsabilità dell’amministrazione pubblica per omissioni preventive e di tutela dei lavoratori in contesti a rischio, sottolineando l’obbligo di adozione di misure di sicurezza adeguate alla particolarità del servizio prestato.
 
In conclusione, si evidenzia come la sentenza abbia rafforzato la tutela dei diritti dei militari e dei lavoratori esposti a rischi ambientali e professionali, favorendo il riconoscimento del danno e il risarcimento integrale, in conformità alle norme di legge e ai principi di buona tutela della salute e sicurezza sul lavoro.


 

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