La sentenza della Corte di Cassazione n. 11174 del 2026 fornisce un chiarimento importante in ambito di sicurezza sul lavoro, in particolare riguardo al ruolo e alle responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri.
**Contesto normativo di riferimento:**
Il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) stabilisce le misure generali di tutela dei lavoratori e le responsabilità di tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza in edilizia, tra cui il coordinatore per la sicurezza.
**Principali contenuti della sentenza:**
- **Posizione di garanzia del coordinatore:** La Cassazione sottolinea che il coordinatore per la sicurezza non ha solo un ruolo di controllo passivo, ma è tenuto a svolgere un’attività di verifica attiva. La sua funzione comporta una responsabilità di garanzia che impone di controllare che le ditte esecutrici rispettino le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e che il Piano Operativo di Sicurezza (POS) sia idoneo e adeguato alle specifiche lavorative.
- **Verifica dell’idoneità del POS:** Anche in assenza di comunicazioni formali o richieste specifiche da parte delle imprese, il coordinatore deve comunque assicurarsi che i piani siano conformi alle normative e alle condizioni del cantiere. Ciò implica un’attività di controllo proattiva, non limitata a un’attività meramente formale o reattiva.
- **Responsabilità in caso di omissioni:** La sentenza evidenzia che la mancata verifica attiva può comportare responsabilità sia penali che civili in caso di incidenti o inadempienze, in quanto si configura come una grave omissione di dovere di vigilanza e di controllo.
**Implicazioni pratiche:**
- Il coordinatore deve effettuare controlli periodici e documentati sull’osservanza delle misure di sicurezza.
- Deve verificare che i Piani di Sicurezza siano aggiornati e rispondenti alle reali condizioni operative del cantiere.
- È opportuno adottare procedure di controllo robuste, anche in assenza di richieste formali, per garantire la conformità e la sicurezza di tutte le fasi di lavorazione.
**Conclusione:**
La sentenza ribadisce e rafforza il principio secondo cui il ruolo del coordinatore per la sicurezza è di natura attiva e di garanzia. La sua responsabilità non si limita a ricevere e approvare documenti, ma richiede un controllo costante, attento e proattivo, per prevenire rischi e garantire la sicurezza dei lavoratori.
Nessun commento:
Posta un commento