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27 marzo 2026

La sentenza della Corte di Cassazione n. 11174 del 2026 fornisce un chiarimento importante in ambito di sicurezza sul lavoro, in particolare riguardo al ruolo e alle responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri.

 

 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 11174 del 2026 fornisce un chiarimento importante in ambito di sicurezza sul lavoro, in particolare riguardo al ruolo e alle responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri.

**Contesto normativo di riferimento:**
Il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) stabilisce le misure generali di tutela dei lavoratori e le responsabilità di tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza in edilizia, tra cui il coordinatore per la sicurezza.

**Principali contenuti della sentenza:**
- **Posizione di garanzia del coordinatore:** La Cassazione sottolinea che il coordinatore per la sicurezza non ha solo un ruolo di controllo passivo, ma è tenuto a svolgere un’attività di verifica attiva. La sua funzione comporta una responsabilità di garanzia che impone di controllare che le ditte esecutrici rispettino le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e che il Piano Operativo di Sicurezza (POS) sia idoneo e adeguato alle specifiche lavorative.

- **Verifica dell’idoneità del POS:** Anche in assenza di comunicazioni formali o richieste specifiche da parte delle imprese, il coordinatore deve comunque assicurarsi che i piani siano conformi alle normative e alle condizioni del cantiere. Ciò implica un’attività di controllo proattiva, non limitata a un’attività meramente formale o reattiva.

- **Responsabilità in caso di omissioni:** La sentenza evidenzia che la mancata verifica attiva può comportare responsabilità sia penali che civili in caso di incidenti o inadempienze, in quanto si configura come una grave omissione di dovere di vigilanza e di controllo.

**Implicazioni pratiche:**
- Il coordinatore deve effettuare controlli periodici e documentati sull’osservanza delle misure di sicurezza.
- Deve verificare che i Piani di Sicurezza siano aggiornati e rispondenti alle reali condizioni operative del cantiere.
- È opportuno adottare procedure di controllo robuste, anche in assenza di richieste formali, per garantire la conformità e la sicurezza di tutte le fasi di lavorazione.

**Conclusione:**
La sentenza ribadisce e rafforza il principio secondo cui il ruolo del coordinatore per la sicurezza è di natura attiva e di garanzia. La sua responsabilità non si limita a ricevere e approvare documenti, ma richiede un controllo costante, attento e proattivo, per prevenire rischi e garantire la sicurezza dei lavoratori. 

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