Tar 2026 - ricorso proposto dal militare contro i provvedimenti di decadenza e di esclusione dall’immissione nei ruoli del personale volontario in servizio permanente dell’Esercito:
**1. Premessa e contesto fattuale:**
Il ricorrente, Caporal Maggiore, impugna due provvedimenti amministrativi:
- Il decreto di decadenza dalla ferma quadriennale, notificato il 12.11.2024;
- L’esclusione dall’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito per il 2024.
Le motivazioni alla base dell’impugnazione riguardano, tra l’altro, la perdita retroattiva della qualifica di VFP4 (Volontario in ferma prefissata di quattro anni), requisito necessario per l’accesso alla procedura, e la mancata valutazione di una memoria presentata dal militare, con conseguente violazione del diritto di partecipazione e di difesa.
**2. Motivazioni delle censure:**
**a) Censure relative al decreto di decadenza (Decreto Dirigenziale n. M_D xxxxxx REG2024 - OMISSIS - 12.11.2024):**
- **Errori procedurali e violazione del diritto di difesa:** Il ricorrente sostiene di non aver avuto adeguata possibilità di far valere le proprie ragioni, lamentando che il contenuto della memoria ex art. 10, comma 1, lett. b) della legge 241/1990 non sia stato valutato, con conseguente vizio di motivazione e violazione del principio del contraddittorio.
- **Violazioni specifiche di norme militari e di procedimento:** Si denuncia un’errata applicazione dell’art. 635, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), adducendo che il provvedimento di decadenza sia apparso motivato in modo apparente o ingiustamente ingiusto, in assenza dei presupposti di legge e con travisamento dei fatti.
**b) Censure relative all’esclusione dall’immissione nel ruolo dei volontari permanenti (2024):**
- **Illegittimità dell’esclusione:** Si sostiene che non vi siano validi motivi per negare l’ammissione, e si lamenta una falsa applicazione degli artt. 635 e 704 del D.Lgs. 66/2010, che regolano rispettivamente le cause di esclusione e di esclusione automatica.
- **Violazione di principi costituzionali e di correttezza amministrativa:** Si invoca la violazione dell’art. 2 della Costituzione, sotto il profilo della trasparenza, della pubblicità dell’azione amministrativa, del legittimo affidamento e del dovere di collaborazione tra pubblico e privato, nonché del buon andamento e del procedimento amministrativo.
**3. Fattispecie di fatto rilevante:**
Il ricorrente aveva dichiarato di possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado con votazione di 75/100, mentre in realtà aveva conseguito 74/100. La rivelazione di questa circostanza si è verificata solo al momento della notifica del provvedimento di decadenza, a causa di una nullità della notifica del decreto penale di condanna, avvenuta nelle mani di soggetto non legittimato.
**4. Esito del giudizio e statuizione del TAR:**
Il TAR, esaminando il ricorso, ha accolto le censure e ha annullato entrambi i provvedimenti impugnati, riconoscendo la nullità delle procedure e delle motivazioni alla base degli atti amministrativi contestati.
Inoltre, ha condannato il Ministero della Difesa a rifondere le spese processuali in favore del ricorrente, quantificate in Euro 3.305,00, oltre IVA, contributo unificato e spese generali.
**5. Valutazione legale complessiva:**
- **Vizi procedurali e violazioni del contraddittorio:** La mancata valutazione della memoria presentata dal ricorrente costituisce un vizio grave, violando il diritto di partecipazione e di difesa, e inficia la legittimità dell’atto.
- **Applicazione delle norme militari e principi costituzionali:** La contestazione di un’applicazione erronea delle norme militari e la violazione dei principi di trasparenza, affidamento e buon andamento si inseriscono nel quadro di un’attenta tutela del diritto del cittadino di essere correttamente informato e di partecipare al procedimento.
- **Nullità della notifica:** La questione della nullità della notifica del decreto penale di condanna ha inciso sulla conoscibilità effettiva delle circostanze da parte del militare, elemento fondamentale per la legittimità delle successive procedure.
Il giudice amministrativo ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero affetti da vizi procedurali e motivazionali tali da giustificare la loro nullità, e ha disposto la loro annullamento, tutelando così i diritti del ricorrente e rispettando le garanzie di legalità e trasparenza della pubblica amministrazione militare.
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