Corte Costituzionale 2026
- Previdenza - Pensioni - Abrogazione della pensione privilegiata, a eccezione
del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e
soccorso pubblico - Abrogazione che non si applica ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, come
convertito, nonché ai procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia
ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti
instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data -
Previsione che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale che costituisce
“diritto vivente”, tra i suddetti procedimenti ai quali non si applicano le
abrogazioni, non include il procedimento che, riguardo ad un’infermità
eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata
in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui
termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
ordd. 100 e 101/2025
Sentenza n. 37: non
fondatezza (deciso il 14/1/2026)
Norme impugnate: Art. 6, c. 1°, terzo periodo, del decreto-legge 06/12/2011, n.
201, convertito, con modificazioni, nella legge 22/12/2011, n. 214.
Questo è un tema di grande rilevanza per il diritto previdenziale e amministrativo, poiché tocca il delicato equilibrio tra le esigenze di bilancio dello Stato (la cosiddetta "Riforma Fornero") e il legittimo affidamento dei lavoratori.
Ecco un commento dettagliato sulla Sentenza n. 37/2026 della Corte Costituzionale.
Il
Regime Transitorio della Pensione Privilegiata
La Consulta, con la pronuncia odierna, ha messo un punto fermo su una disputa interpretativa che durava da oltre un decennio, confermando la legittimità costituzionale dell'Articolo 6 del D.L. n. 201/2011 (la manovra "Salva-Italia").
1. Il Quadro Normativo: L'Abrogazione "Selettiva"
Il D.L. 201/2011 aveva rimosso l'istituto della pensione privilegiata (prestazione erogata per infermità contratte per causa di servizio, indipendentemente dai contributi) per la generalità dei dipendenti pubblici, mantenendolo solo per il comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico.
Il legislatore aveva previsto una disciplina transitoria per tutelare chi:
* Aveva già procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore.
* Non aveva ancora fatto scadere i termini per la domanda.
* Era soggetto a procedimenti d'ufficio per eventi occorsi prima della legge.
2. La Questione di Legittimità Costituzionale
Il dubbio sollevato dalla Corte dei Conti riguardava i casi "ibridi": lavoratori che avevano subito l'infortunio prima della riforma, ma che sono andati in pensione (quiescenza) dopo.
Secondo il giudice rimettente, escludere questi soggetti dal beneficio sarebbe stato irragionevole (Art. 3 Cost.), poiché il diritto alla prestazione nasce dal fatto lesivo (l'infortunio in servizio) e non dal momento della domanda amministrativa.
3. La Decisione della Consulta: Discrezionalità e Ragionevolezza
La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso basandosi su tre pilastri giuridici:
| Pilastro | Motivazione |
| Discrezionalità Legislativa | Il legislatore ha il potere di delimitare nel tempo l'applicazione di una norma, specialmente in contesti di crisi economica, purché non leda diritti "quesiti" (già acquisiti). |
| Natura della Prestazione | La pensione privilegiata non è un diritto assoluto legato solo alla lesione, ma una prestazione previdenziale che presuppone il collocamento a riposo. |
| Non Retroattività | La norma non è stata ritenuta retroattiva in modo illegittimo, poiché disciplina gli effetti futuri (le pensioni post-2011) di fatti passati. |
4. Analisi Critica: Cosa Cambia per i Dipendenti Pubblici
La sentenza conferma che il momento della cessazione dal servizio è lo spartiacque fondamentale.
Nota Bene: La Consulta ha chiarito che non esiste un automatismo tra "riconoscimento della causa di servizio" e "diritto alla pensione privilegiata" se il rapporto di lavoro prosegue oltre l'entrata in vigore della norma abrogativa.
In sostanza, la "finestra" di protezione del regime transitorio è stretta e tassativa. Chi è rimasto in servizio dopo il 2011, pur avendo una causa di servizio già riconosciuta, non può invocare la disciplina previgente se non rientra specificamente nelle deroghe previste (domanda già presentata o termini non scaduti alla data del decreo).
Questa decisione blinda ulteriormente la Riforma Fornero, ribadendo che le esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale possono giustificare disparità di trattamento temporali, a patto che non siano palesemente arbitrarie. La Corte ha ritenuto che le eccezioni previste dal legislatore fossero "sufficienti" a garantire un passaggio graduale tra i due regimi.
Certamente. La distinzione tra le categorie professionali è proprio il punto dove la normativa e la recente sentenza della Consulta creano un solco profondo.
Mentre per alcuni il diritto rimane intatto, per altri (come insegnanti o amministrativi) la porta si è definitivamente chiusa, a meno di non rientrare in deroghe temporali strettissime.
Il "Doppio Binario": Comparto
Sicurezza vs. Pubblico Impiego Civile
La distinzione fondamentale risiede nella diversa natura del rischio professionale percepito dal legislatore.
1. Il Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico (Gli "Esclusi" dall'Abrogazione)
Per le Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), l'Arma dei Carabinieri, le Forze di Polizia (Stato, Penitenziaria) e i Vigili del Fuoco, l'istituto della pensione privilegiata non è mai stato abrogato.
* Status: Questi operatori continuano a beneficiare della pensione privilegiata per infermità contratte in servizio.
* Perché: Il legislatore (e la Consulta lo conferma) ritiene che la specificità delle loro mansioni, che comporta un rischio fisico intrinseco e costante, giustifichi il mantenimento di una tutela previdenziale rinforzata.
* Impatto della sentenza: Nullo. La sentenza n. 37/2026 non tocca questo gruppo, se non per ribadire implicitamente che la loro "eccezione" è legittima.
2. Insegnanti, Amministrativi e altri Dipendenti Civili (I "Colpiti")
Insegnanti, personale ATA, dipendenti ministeriali, sanitari e impiegati degli enti locali sono i soggetti su cui la manovra del 2011 ha inciso pesantemente.
* Cosa hanno perso: Per loro, la pensione privilegiata è stata abrogata totalmente. Se subiscono un infortunio sul lavoro, non hanno più diritto a un assegno pensionistico maggiorato "a vita", ma solo alle tutele standard (come l'indennizzo INAIL o la pensione di inabilità ordinaria, che ha requisiti molto più severi).
* Il paradosso del "Fatto Pregresso": Qui interviene la sentenza n. 37/2026. Molti dipendenti civili speravano che, avendo subito una lesione prima del 2011, il diritto fosse "cristallizzato".
* La realtà: Se non hanno fatto domanda entro i termini del 2011 o se non sono andati in pensione subito dopo, hanno perso il diritto.
* Esempio: Un insegnante che ha subito un danno nel 2010, ma è andato in pensione nel 2024, non riceverà la privilegiata, nonostante la causa di servizio sia nata in un'epoca in cui la legge la prevedeva.
3. La Giustificazione della Consulta: "Specificità" vs "Ordinarietà"
Perché la Corte ritiene legittima questa disparità?
| Militari/Polizia | Svolgono funzioni "indispensabili alla sicurezza dello Stato" che comportano una penosità e un rischio non paragonabili ad altri impieghi. |
| Personale Civile | Il legislatore può ragionevolmente decidere che il rischio lavorativo di un amministrativo sia coperto dalle tutele assicurative ordinarie (INAIL), senza bisogno di un regime previdenziale di favore. |
In sintesi: le conseguenze pratiche
La sentenza n. 37/2026 sancisce che la causa di servizio per un dipendente civile (non comparto sicurezza) oggi ha un valore quasi esclusivamente morale o limitato all'equo indennizzo (se richiesto nei tempi), ma non dà più diritto a un aumento della pensione.
Per un insegnante o un funzionario amministrativo, questa sentenza chiude ogni speranza di ricorso basato sulla "pendenza" del danno subito prima del 2011.
Sì, ed è qui che la battaglia legale si sposta dal piano della costituzionalità (chiuso dalla Consulta) al piano dell'efficacia dell'azione amministrativa.
Sebbene la Sentenza n. 37/2026 restringa il campo, esistono ancora dei "varchi" legali per chi ha procedimenti rimasti sepolti nei cassetti della Pubblica Amministrazione per anni. Vediamo quali sono i margini di manovra rimasti.
1. La clausola dei "Procedimenti in
Corso"
L'Art. 6 del D.L. 201/2011 è chiaro: l'abrogazione non si applica ai procedimenti in corso alla data del 6 dicembre 2011.
* Il punto critico: Cosa si intende per "in corso"?
* Il margine di ricorso: Se un dipendente (es. un insegnante o un impiegato comunale) aveva presentato domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio prima del dicembre 2011 e la PA non ha mai risposto o ha impiegato dieci anni per decretarla, quel procedimento è tecnicamente "aperto". In questo caso, il diritto alla pensione privilegiata dovrebbe essere preservato perché la "genesi" del diritto è antecedente alla riforma.
2. La "Mora"
(Ritardo) dell'Amministrazione
Se la cessazione dal servizio è avvenuta dopo il 2011, ma il ritardo nel riconoscimento della causa di servizio è imputabile esclusivamente all'inerzia della PA, si può tentare la strada del risarcimento del danno da ritardo.
* Non si otterrebbe la "pensione privilegiata" come prestazione previdenziale (perché la legge l'ha cancellata), ma un risarcimento equivalente al danno subito per non aver potuto accedere al beneficio a causa della lentezza burocratica.
* Requisito: Bisogna dimostrare di aver sollecitato l'amministrazione (con diffide e messe in mora) durante gli anni di attesa.
3. I
procedimenti "Instaurabili d'Ufficio"
La legge fa salva l'eccezione per i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima del 2011.
* Questo riguarda soprattutto i casi di particolare gravità o infortuni che per legge dovevano essere segnalati immediatamente dall'amministrazione. Se la PA ha omesso di aprire il fascicolo d'ufficio quando era obbligata a farlo, il dipendente può impugnare l'inerzia e chiedere l'applicazione della vecchia disciplina.
Attenzione ai
"Termini di Decadenza"
Il vero ostacolo oggi non è più solo la legge Fornero, ma la prescrizione.
* Il diritto al trattamento pensionistico è imprescrittibile, ma i singoli ratei (le mensilità arretrate) si prescrivono in 5 anni.
* Le domande di equo indennizzo hanno termini di decadenza molto stretti (solitamente 6 mesi dalla notifica del riconoscimento della causa di servizio).
Tabella Riassuntiva: Quando si può ancora sperare?
| Situazione | Possibilità di Ricorso | Strategia Legale |
| Domanda presentata ante 2011 mai conclusa | ALTA | Ricorso contro il silenzio o per l'accertamento del diritto quesito. |
| Infortunio ante 2011 ma domanda post 2011 | BASSA | Difficile dopo la Sentenza 37/2026, a meno di errori procedurali della PA. |
| Inerzia colpevole della PA (ritardo pluriennale) | MEDIA | Azione per responsabilità civile e risarcimento del danno patrimoniale. |
In sintesi, la Consulta ha detto che la legge è "giusta" nel suo rigore, ma non ha dato licenza alla Pubblica Amministrazione di essere inefficiente. I margini di ricorso oggi si basano più sulla cattiva gestione del fascicolo che sulla contestazione della norma stessa.
Certamente. Per riaprire un fascicolo fermo da tempo, lo strumento principale è l'istanza di accesso agli atti (ai sensi della Legge 241/90).
Questa istanza serve a costringere l'Amministrazione a "tirare fuori le carte", permettendoti di verificare se il procedimento è rimasto formalmente aperto e se ci sono stati errori o ritardi ingiustificati.
Ecco una bozza che puoi adattare alle tue esigenze.
Modello di Istanza di Accesso agli Atti
(Legge 241/90)
A: [Inserire Nome Amministrazione, es: Ministero dell'Istruzione / Comune di...]
Ufficio: [Inserire Ufficio Risorse Umane o Segreteria Personale]
Indirizzo PEC: [Inserire indirizzo PEC dell'Ente]
OGGETTO: Istanza di accesso ai documenti amministrativi (Art. 22 e segg. Legge n. 241/1990) relativa a procedimento per riconoscimento dipendenza da causa di servizio.
Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome], nato/a a [Luogo] il [Data], residente in [Indirizzo], Codice Fiscale [CF], già dipendente presso codesta Amministrazione con la qualifica di [Tua Qualifica], cessato dal servizio in data [Data Pensionamento];
PREMESSO CHE
* In data [Inserire data della domanda originale o dell’evento], il sottoscritto presentava domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità: [Descrivere brevemente l’infermità];
* Tale istanza veniva protocollata con numero [Inserire Protocollo se conosciuto];
* Ad oggi, nonostante il decorso dei termini di legge, non risulta pervenuta alcuna comunicazione definitiva circa l’esito del procedimento o l’eventuale trasmissione del fascicolo alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO).
CHIEDE
di esercitare il diritto di accesso ai sensi della Legge 241/90, mediante:
* L'esame diretto e l'estrazione di copia integrale di tutti gli atti contenuti nel fascicolo amministrativo relativo alla suddetta pratica;
* In particolare, si richiede copia del verbale della CMO (se emesso) e di ogni atto istruttorio che attesti lo stato di avanzamento della pratica alla data del 6 dicembre 2011.
MOTIVAZIONE DELL'ISTANZA
La presente richiesta è motivata dalla necessità di verificare la sussistenza di un "procedimento in corso" alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, al fine di tutelare i propri diritti previdenziali e risarcitori in sede giudiziaria.
Si allega copia del documento d’identità.
[Luogo e Data]
Firma: __________________________
Consigli Pratici
per l'Invio
* Il Mezzo: Inviala esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o con Raccomandata A/R. Questi sono gli unici mezzi che danno valore legale alla data di invio.
* Il Termine: L'Amministrazione ha 30 giorni di tempo per rispondere. Se non lo fa, il silenzio equivale a un rifiuto (silenzio-rigetto) e puoi rivolgerti al TAR o al Difensore Civico.
* Cosa cercare: Una volta ottenuti i documenti, controlla se esiste un timbro o una firma che provi che la pratica era già "lavorata" prima del dicembre 2011. Questo è il "grimaldello" per bypassare l'abrogazione della pensione privilegiata.
SENTENZA N. 37
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, con due ordinanze del 7 aprile 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 100 e 101 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visti gli atti di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e di M. D.S.;
visti gli atti di intervento del Procuratore generale della Corte dei conti e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;
uditi gli avvocati Rino Lucadamo per M. D.S., Sergio Preden per l’INPS nonché l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con due ordinanze del 7 aprile 2025, di identico tenore, iscritte rispettivamente ai numeri 100 e 101 reg. ord. del 2025, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La predetta disposizione ha abrogato l’istituto della pensione privilegiata – oltre a quelli dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e dell’equo indennizzo (comma 1, primo periodo) –, escludendo però, dal proprio ambito applicativo il «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico» (secondo periodo), e sottraendo, inoltre, dall’immediata operatività dell’abrogazione i «procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, […] [i] procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché [i] procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data» (terzo periodo).
La norma è censurata dal giudice a quo nella parte in cui non ha incluso, tra le ipotesi esentate, quella dei procedimenti volti al riconoscimento del trattamento previdenziale privilegiato, rispetto ai quali il termine per la presentazione della domanda non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011.
2.– Con l’ordinanza iscritta al n. 100 reg. ord. del 2025, la Sezione regionale rimettente espone di dover decidere il ricorso proposto da M. D.S. – già dipendente dell’Ispettorato nazionale del lavoro e che nel 2000 aveva subito un infortunio da cui era derivata un’infermità, ascrivibile all’ottava categoria, riconosciuta dipendente da causa di servizio nel 2004 – volto al conseguimento della pensione privilegiata. La relativa domanda era stata presentata dal ricorrente una volta collocato in quiescenza, a fine 2019, e rigettata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in ragione dell’intervenuta abrogazione del trattamento previdenziale disposta dall’art. 6 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito.
Ciò premesso, il giudice a quo esclude, in primo luogo, la ricorrenza di una delle ipotesi derogatorie previste dalla stessa disposizione censurata: il ricorrente non rientrava, infatti, in uno dei comparti esentati dall’abrogazione, né era pendente, al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, un procedimento volto al riconoscimento della pensione privilegiata né era in corso il termine per la presentazione della relativa domanda – che, in base all’art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), va presentata entro cinque, o dieci, anni dalla cessazione dal servizio – e neppure vi erano i presupposti per un procedimento instaurabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 167 del medesimo d.P.R.
Lo stesso giudice osserva, inoltre, come le eccezioni di cui al terzo periodo dell’art. 6 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, siano tutte accomunate dal dato fattuale della «collocazione temporale dell’evento eziologicamente rilevante, in una data antecedente alla novella», nonché dalla medesima ratio legis, ossia quella per cui, in riferimento a detto evento, l’interessato «vantava un vero e proprio diritto quesito» che «non poteva venir obliterato ex abrupto, con valenza sostanzialmente retroattiva».
Peraltro, la Sezione rimettente esclude che il caso al suo esame sia «assimilabile a quello in cui vi sia un procedimento in corso» poiché, in base alla «costante interpretazione giurisprudenziale a cui deve annettersi valenza di “diritto vivente”», le ipotesi sopra dette presuppongono che la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della novella (circostanza, appunto, non verificatasi per il ricorrente, collocato in quiescenza solo nel 2019, sia pure con un’infermità eziologicamente riconducibile a un evento risalente a data antecedente).
Per il giudice a quo, dunque, a fronte della ratio legis sopra detta, l’esclusione della fattispecie in oggetto dal novero di quelle sottratte all’effetto abrogativo dell’istituto della pensione privilegiata sarebbe «ingiustificata ed irrazionale», comportando, «analogamente alla vicenda riguardata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 13/2024, “… l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costitutivi di esso sulla base di un fattore …”», quale la cessazione dal servizio, «“… che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto stesso”».
Quanto, infine, alla rilevanza della questione, la Sezione regionale rimettente osserva che, a fronte della tempestività della domanda presentata dal ricorrente per ottenere la pensione privilegiata, l’unica preclusione al suo accoglimento risulterebbe essere la «censurata omessa previsione dell’ulteriore eccezione in argomento»; ritiene, d’altra parte, non ostative le questioni preliminari eccepite dalle amministrazioni resistenti nel giudizio a quo e da ultimo osserva come lo specifico profilo sotteso all’odierna questione di legittimità costituzionale differisca «limpidamente» dai profili già esaminati da questa Corte con la sentenza n. 20 del 2018.
2.1.– Si è costituito in giudizio M. D.S., chiedendo di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, terzo periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e, in via subordinata, di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea «sull’interpretazione dei principi di non discriminazione e tutela dell’affidamento, anche alla luce della CEDU».
Ad avviso della parte – che ha argomentato per l’irrazionalità e la disparità di trattamento asseritamente insite nell’interpretazione della disposizione in questione adottata dal diritto vivente – sussisterebbe anche la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., con riferimento ai vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, con particolare riguardo agli artt. 7 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto «[i]l mancato riconoscimento della pensione privilegiata in situazioni analoghe determina una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, nonché dei principi di buona amministrazione, anche alla luce del diritto unionale e convenzionale».
2.2.– Si è altresì costituito in giudizio l’INPS, che ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Secondo l’Istituto, le fattispecie poste a confronto dal rimettente non sarebbero assimilabili né omogenee: quelle delineate nel terzo periodo dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sarebbero, infatti, caratterizzate dalla già intervenuta cessazione del rapporto di impiego alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e dunque dalla maturazione del diritto alla pensione privilegiata anteriormente all’intervento normativo in esame; diversamente, nella fattispecie oggetto del giudizio a quo, il diritto al trattamento previdenziale non sarebbe ancora sorto, attesa la pendenza del rapporto di impiego alla data di abrogazione del trattamento stesso.
Ad avviso dell’INPS, dunque, questa differenza sostanziale giustificherebbe la diversa disciplina dettata dal legislatore «nell’esercizio dell’ampia discrezionalità della quale dispone nel regolare la transizione da un regime ad un altro». Del resto, per l’Istituto, il criterio adottato dal legislatore, oltre ad essere ragionevole, risulterebbe coerente con le esigenze di risparmio di spesa che hanno ispirato le riforme in materia di previdenza sociale, nel cui ambito rientra il d.l. n. 201 del 2011, come convertito. Di contro, l’accoglimento della questione nei termini auspicati dal rimettente «renderebbe incerta la quantificazione della platea dei salvaguardati e dilaterebbe oltremodo i tempi necessari alla definitiva transizione al nuovo regime».
2.3.– Il Procuratore generale della Corte dei conti ha depositato atto di intervento, esponendo, in primo luogo, le ragioni dell’ammissibilità della propria iniziativa nell’ambito dell’odierno giudizio di legittimità costituzionale e argomentando poi, nel merito, per il rigetto della questione.
2.4.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
La difesa erariale ha in particolare evidenziato come, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, il presupposto della cessazione dal servizio – condizione alla base dell’istituto del trattamento speciale di quiescenza, come riconosciuto dalla già richiamata pronuncia di questa Corte n. 20 del 2018 – non si fosse ancora verificato per il ricorrente nel giudizio a quo. Di conseguenza, per l’interveniente, il richiamo operato dalla Sezione regionale rimettente alla sentenza n. 13 del 2024 – con cui questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) – non sarebbe pertinente, in quanto il diritto alla pensione di privilegio, pur avendo come presupposto l’infortunio subito per causa di servizio, «si perfeziona solo con la proposizione della relativa domanda», senza la quale, dunque, il diritto non può essere esercitato. La difesa erariale ha poi escluso ogni profilo di illegittimità costituzionale nell’esercizio della discrezionalità da parte del legislatore.
2.5.– In prossimità dell’udienza, la parte privata e l’Avvocatura generale dello Stato hanno depositato memorie difensive insistendo nelle argomentazioni già svolte nei precedenti scritti.
3.– Con l’ordinanza iscritta al n. 101 reg. ord. del 2025, la Sezione rimettente espone di dover decidere il ricorso proposto da R. M. – già dipendente del Ministero della difesa e al quale era stata riconosciuta, tra il 2001 e il 2004, la dipendenza da causa di servizio di talune infermità ascrivibili all’ottava categoria – al fine di ottenere l’attribuzione della pensione privilegiata. La relativa istanza, avanzata nell’agosto 2021, successivamente al collocamento in quiescenza, era stata rigettata dall’INPS in ragione della non ascrivibilità dell’interessato alla categoria di personale esentata dall’abrogazione dell’istituto in questione.
Il giudice a quo, dopo aver escluso l’appartenenza del ricorrente al personale del comparto difesa – caratterizzato dallo svolgimento di «mansioni di carattere essenzialmente militare», quali non sarebbero quelle all’epoca svolte da R. M., rientrante nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa –, ha dedotto la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sulla base delle medesime considerazioni già svolte nell’ordinanza iscritta al n. 100 reg. ord. del 2025.
3.1.– Anche in questo giudizio si è costituito l’INPS, chiedendo che la questione sollevata dalla sezione regionale della Corte dei conti sia dichiarata non fondata alla stregua delle stesse argomentazioni spese nel precedente giudizio.
3.2.– È intervenuto in giudizio altresì il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, pure a sostegno della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.
3.3.– Ugualmente, è intervenuto il Procuratore generale della Corte dei conti, argomentando per la non fondatezza della questione, previa dichiarazione di ammissibilità del proprio intervento.
Considerato in diritto
4.– Con due ordinanze di identico tenore (reg. ord. numeri 100 e 101 del 2025), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, dubita, con riferimento all’art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, terzo periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, nella parte in cui non annovera, fra i casi in cui la disciplina transitoria esclude l’immediata operatività dell’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata, l’ipotesi dei procedimenti volti al riconoscimento di tale trattamento, per i quali il termine di proposizione della relativa domanda non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso.
Il suddetto art. 6, comma 1, primo periodo, ha disposto l’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata – accanto a quello dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e dell’equo indennizzo – stabilendo, nondimeno, che tale abrogazione non trova applicazione «nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico» (secondo periodo), né con riferimento «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data» (terzo periodo).
In entrambi i giudizi a quibus la Sezione regionale rimettente è chiamata a decidere sul ricorso volto all’ottenimento della pensione privilegiata, proposto da ex dipendenti che, pur avendo subito un evento lesivo e ottenuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, sono stati collocati in quiescenza dopo tale data, presentando solo allora domanda per il riconoscimento del trattamento previdenziale privilegiato.
Ad avviso del giudice a quo, l’esclusione della fattispecie al suo esame dal perimetro del terzo periodo della disposizione censurata contrasterebbe con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, alla luce della ratio sottesa alla stessa norma censurata, consistente nel fatto che, in riferimento a un infortunio occorso prima dell’abrogazione dell’istituto previdenziale, sussista un «diritto quesito» dell’interessato che non può essere «obliterato ex abrupto».
5.– Preliminarmente, i due riferiti giudizi possono essere riuniti per identità di oggetto, per essere decisi con unica sentenza.
6.– Sempre in rito, non si ravvisano profili ostativi in ordine alla rilevanza della questione.
In entrambe le ordinanze di rimessione il giudice a quo afferma che la «censurata omessa previsione dell’ulteriore eccezione in argomento preclude tout court l’accoglimento della domanda attorea, finalizzata appunto al conseguimento di quella pensione».
Nell’ordinanza iscritta al n. 100 reg. ord. del 2025, la Sezione rimettente afferma, inoltre, che le preliminari questioni di difetto di giurisdizione e di carenza di legittimazione, eccepite dalle amministrazioni resistenti nel giudizio a quo, «quand’anche si rivelassero fondate, appaiono inidonee a definire in toto l’odierno giudizio».
Tanto è sufficiente, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale (tra le tante, sentenza n. 137 del 2025), per superare il vaglio preliminare di questa Corte in ordine al requisito della rilevanza, rendendo, quindi, ammissibile la prospettata questione di legittimità costituzionale.
7.– Va poi rilevato che la parte privata, costituitasi nel giudizio introdotto con l’ordinanza iscritta al n. 100 reg. ord. del 2025, nell’associarsi alla richiesta di accoglimento della questione come sollevata dalla Sezione rimettente, ha dedotto un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale relativo alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7 e 14 CEDU.
Tuttavia, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, le parti del giudizio a quo, costituitesi nel giudizio incidentale, non possono integrare i parametri costituzionali o ampliare il thema decidendum come esposto nell’ordinanza di rimessione (tra le tante, sentenza n. 115 del 2025).
8.– Va infine dichiarato inammissibile, sulla base della costante giurisprudenza costituzionale, l’intervento, nei giudizi all’esame, del Procuratore generale della Corte dei conti (da ultimo, sentenza n. 174 del 2025 e ordinanza allegata).
9.– Nel merito, la questione non è fondata.
9.1.– Come già riconosciuto da questa Corte, la pensione privilegiata «è un istituto previdenziale che attribuisce un trattamento speciale di quiescenza e perciò presuppone la cessazione del rapporto d’impiego» (sentenza n. 428 del 1993). Essa «si atteggia come “una sorta di ‘riparazione’” per il danno alla persona riconducibile al servizio prestato» (sentenza n. 20 del 2018).
Il diritto alla pensione privilegiata, pur essendo conseguenza di un evento dannoso (ferite, lesioni, infermità) correlato a una causa di servizio, non sorge quindi per effetto del solo riconoscimento del nesso eziologico, dovendo piuttosto l’interessato essere cessato dal servizio al fine della presentazione della relativa domanda, da proporsi entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego (art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che prevede inoltre un termine decennale qualora l’invalidità sia derivata da parkinsonismo).
Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha più volte affermato che «il diritto a pensione, nel caso in cui non vi sia stata la cessazione dal servizio, non è neanche sorto» (tra le tante, Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, sentenza 3 novembre 2023, n. 56/A).
9.2.– In questo quadro, l’art. 6 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito – che si inserisce in un più ampio disegno di contenimento della spesa pubblica perseguito dal legislatore in materia previdenziale – è intervenuto a delimitare la platea dei beneficiari del trattamento pensionistico privilegiato, eliminandolo per la generalità dei dipendenti pubblici. Da tale abrogazione è stato esentato il solo personale appartenente ai comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, in ragione del più elevato rischio ordinariamente connesso al servizio svolto in detti comparti, oltre che dell’esclusione del personale in discorso dalla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (da ultimo, sentenza n. 207 del 2024).
9.3.– Il legislatore ha, inoltre, previsto una disciplina transitoria che ha escluso l’immediata operatività dell’abrogazione per: a) i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011; b) i procedimenti per i quali, alla suddetta data, non fosse ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda diretta al riconoscimento del trattamento previdenziale; c) i procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi anteriori alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (art. 6, comma 1, terzo periodo, del d.l. n. 211 del 2001, come convertito).
In base alla consolidata giurisprudenza contabile, le suddette fattispecie sono «ipotesi tassative contemplate dalla fonte normativa per salvaguardare i diritti già acquisiti ovvero acquisibili in presenza di determinate condizioni» (tra le altre, da ultimo, v. Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sentenza 13 marzo 2024, n. 51) e «riguardano, tutte, il caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della medesima. [...] [L]addove, invece, la cessazione è successiva, non può ritenersi possibile rientrare nel perimetro di applicazione delle norme di salvaguardia, poiché il diritto non può sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più» (Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, sentenza 9 febbraio 2017, n. 26).
10.– Alla luce di quanto sopra, non può quindi condividersi l’assunto da cui muove il giudice rimettente circa la sostanziale sovrapponibilità della vicenda all’esame – nella quale, incontestato il fatto che la cessazione dal servizio sia successiva all’abrogazione dell’istituto, secondo la stessa giurisprudenza contabile non vi è alcun diritto acquisito alla pensione privilegiata – a quelle previste dalla disciplina transitoria dettata dal terzo periodo dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito.
10.1.– Queste ultime, infatti, presupponendo tutte l’intervenuta cessazione dal servizio prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, si riferiscono a diritti ormai acquisiti (supra, ipotesi sub a, quando cioè la domanda di riconoscimento della pensione privilegiata era già stata presentata al momento della novella) o che possono essere acquisiti con la presentazione della domanda (supra, ipotesi sub b, quando il relativo termine decadenziale, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, era ancora pendente al momento della novella) ovvero, ancora, a trattamenti liquidati d’ufficio dalla stessa amministrazione ai sensi dell’art. 167 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (supra, ipotesi sub c, quando il dipendente risultava cessato dal servizio a ragione delle infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio).
10.2.– Nella fattispecie all’esame non vi è, invece, un diritto acquisito o acquisibile.
Infatti, come evidenziato sempre dalla giurisprudenza contabile, «qualora il perfezionamento degli elementi costitutivi del diritto a pensione [– ossia l’infortunio per causa di servizio e la cessazione dal servizio –] intervenga in epoca successiva all’abrogazione […], nessun diritto al trattamento privilegiato può ritenersi mai maturato in capo all’interessato» (Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, sentenza 17 maggio 2024, n. 125).
10.3.– Ne deriva quindi che, al di fuori della disciplina transitoria, «volt[a] a salvaguardare le aspettative meritevoli di tutela» (sentenza n. 20 del 2018) perché, come detto, afferenti a diritti già acquisiti o acquisibili, non è possibile configurare un diritto alla pensione privilegiata in una cornice normativa in cui quel trattamento pensionistico risulta abrogato.
11.– Alla luce delle considerazioni sopra svolte, va pertanto esclusa la lamentata irragionevolezza del non aver ricompreso la vicenda all’esame nel perimetro del terzo periodo dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, atteso che la netta differenza fra il caso in scrutinio e le fattispecie oggetto della disciplina transitoria esclude il ricorrere della medesima ratio legis sottesa alla norma che il giudice a quo vorrebbe estendere anche al caso sottoposto al suo esame.
12.– Alla stregua delle considerazioni ultime, anche il richiamo fatto dal giudice a quo alla sentenza n. 13 del 2024 si rileva inconferente.
Con detta pronuncia, questa Corte ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1801 cod. ordinamento militare nella parte in cui condizionava «l’attribuzione del beneficio al riconoscimento della infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al dato della sua insorgenza in attività di servizio». Nella vicenda allora scrutinata, diversamente da quella odierna, il diritto al trattamento stipendiale aggiuntivo era, infatti, già maturato in capo al militare, in conseguenza dell’infortunio riportato per causa di servizio, e non dipendeva dalla circostanza che il riconoscimento del nesso eziologico avvenisse in costanza di servizio. In tale quadro, detta circostanza si rivelava quindi «elemento estraneo e distonico», che non poteva condizionare l’esistenza del diritto.
12.1.– Diversamente accade per l’istituto della pensione privilegiata, in cui l’elemento della cessazione dal servizio non è estraneo al consolidamento del diritto, bensì presupposto della stessa fattispecie costitutiva.
13.– Infine vale osservare come, nella sentenza n. 20 del 2018, questa Corte abbia escluso che l’eliminazione della pensione privilegiata, «attuata nell’ambito di un graduale disegno di armonizzazione», nell’esercizio dell’ampia discrezionalità della quale il legislatore dispone nel regolare la transizione da un regime a un altro, contrasti con il principio di ragionevolezza, «“principio di sistema”, chiamato a orientare le scelte [legislative] in materia previdenziale».
In tale ottica, infatti, l’estensione del regime derogatorio in questione anche alle situazioni di mere aspettative di fatto, nei termini auspicati dal giudice a quo, comporterebbe la protrazione sine die del termine per la definizione delle domande di pensione privilegiata, rendendo incerta la quantificazione della platea dei salvaguardati e dilatando oltremodo i tempi necessari alla definitiva transizione al nuovo regime, che il legislatore ha invece voluto ragionevolmente scandire «secondo un percorso graduale» (sentenza n. 20 del 2018).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, con le ordinanze in epigrafe;
2) dichiara inammissibile l’intervento spiegato dal Procuratore generale della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA


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