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23 marzo 2026

Tar 2026 - Il 22 novembre 20XX, durante la cerimonia del Giuramento di fedeltà alla Repubblica e consegna delle Fiamme, alcuni allievi della XX Compagnia Allievi Finanzieri intonarono un coro goliardico – “Noi non siamo carabinieri” – in una pausa dell’attività addestrativa. Il video di circa 19 secondi, realizzato e successivamente diffuso tramite social network e media, divenne virale, arrecando danno all’immagine del Corpo della Guardia di Finanza.

 


 

Tar 2026 - Il 22 novembre 20XX, durante la cerimonia del Giuramento di fedeltà alla Repubblica e consegna delle Fiamme, alcuni allievi della XX Compagnia Allievi Finanzieri intonarono un coro goliardico – “Noi non siamo carabinieri” – in una pausa dell’attività addestrativa. Il video di circa 19 secondi, realizzato e successivamente diffuso tramite social network e media, divenne virale, arrecando danno all’immagine del Corpo della Guardia di Finanza.

**2. Conseguenze disciplinari e contestazione**  
Per tale episodio, il comandante responsabile dell’organizzazione della cerimonia fu sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato con un rimprovero, con imputazione di carenza di vigilanza e controllo sui comportamenti dei militari sotto il suo comando. La sanzione risaliva a marzo 2025.

**3. Contenuto della pronuncia del Tar**  
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato il provvedimento disciplinare, ritenendo che **non sussistano responsabilità del comandante** per il fatto che l’episodio si sia verificato in un contesto estraneo alla sua sfera di vigilanza e controllo. La sentenza si basa su una rigorosa analisi delle circostanze:

- **Fatti accaduti in un contesto non controllato**: il video si è realizzato e diffuso durante una pausa dalle attività di addestramento e cerimoniale, per cui non poteva essere considerato sotto la diretta vigilanza del comandante.
- **Diffusione del video fuori dal suo controllo**: la registrazione è stata effettuata da un militare non identificato, e la successiva diffusione sui social e media è avvenuta senza la sua partecipazione o approvazione.
- **Misure organizzative adottate dal comandante**: la sentenza evidenzia che il comandante aveva implementato adeguate misure organizzative e di vigilanza per garantire il regolare svolgimento dell’evento, che si limitavano a predisporre idonei presidi di controllo durante l’attività ufficiale.

**4. Fondamento giuridico**  
Il Tar ha richiamato i principi di responsabilità disciplinare nel contesto militare, che richiedono un nesso di causalità tra la condotta dell’organo dirigente e l’evento illecito. La responsabilità del comandante non può essere estesa a fatti che si sono verificati in un contesto di assoluta indipendenza e non sotto il suo controllo diretto.

La sentenza si richiama inoltre ai principi di buona fede e di corretta gestione delle attività militari, sottolineando che la responsabilità disciplinare deve essere limitata alle situazioni in cui si possa dimostrare una negligenza o un'omissione grave da parte del superiore.

**5. Implicazioni pratiche e giurisprudenziali**  
La pronuncia del Tar rafforza il principio che la responsabilità disciplinare di un comandante militare non può essere estesa automaticamente a eventi che si verificano in momenti e contesti estranei alla sua vigilanza, in assenza di prove di negligenza o omissione grave. Ciò tutela i comandanti da responsabilità illimitate e assicura che siano giudicati esclusivamente per le condotte sotto il loro diretto controllo.

Il provvedimento disciplinare, quindi, è stato correttamente annullato, in quanto mancante dei requisiti di responsabilità e di causalità richiesti dalla normativa disciplinare militare e dalla giurisprudenza amministrativa. La sentenza conferma il principio che la responsabilità disciplinare deve essere fondata su elementi concreti di responsabilità diretta o di grave omissione del superiore, escludendo ogni responsabilità per fatti accaduti in contesti estranei alla sua vigilanza.




 

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