Tar 2026 – la sentenza affronta la responsabilità dell’Amministrazione in relazione ai danni subiti dai militari impiegati in missioni all’estero, con particolare riferimento alla tutela della salute e all’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione.
**Punti chiave del ragionamento giuridico:**
1. **Nesso di causalità e danno biologico:**
Dopo aver chiarito gli aspetti tecnici circa il nesso causale e il danno biologico, il Collegio riconosce che, nei limiti delle prove acquisite, si può affermare la responsabilità dell’Amministrazione, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.
2. **Dovere dell’Amministrazione e del militare:**
- Il militare ha il dovere di esporsi ai rischi connessi alla missione, in particolare quelli bellici, che sono considerati “latenti e inevitabili”.
- L’Amministrazione, invece, ha il dovere di proteggere il militare da rischi prevedibili e prevenibili, adottando misure adeguate, come presidi sanitari, equipaggiamenti idonei e misure tecnico-operative.
3. **Obbligo di analisi preventiva:**
Prima dell'invio delle truppe, l’Amministrazione deve effettuare un’analisi rigorosa delle condizioni ambientali e dei rischi, individuando e implementando misure tecnicamente fattibili per ridurre i rischi non strettamente legati al conflitto bellico.
4. **Applicazione dell’art. 2087 c.c.:**
La giurisprudenza ha consolidato il principio che il datore di lavoro pubblico (in questo caso, l’Amministrazione della difesa) è tenuto a garantire la sicurezza dei propri lavoratori, adottando misure di protezione sulla base delle particolarità del lavoro, delle esperienze e delle tecniche disponibili.
5. **Contesto di missione in zone di conflitto:**
Nella fattispecie di missioni in aree di guerra, come l’ex Jugoslavia, si evidenzia la presenza di rischi aggiuntivi, quali esposizione a contaminazioni chimiche/radiologiche e condizioni ambientali estreme, aggravate da bombardamenti e dagli effetti delle armi utilizzate (ad esempio munizionamento con uranio impoverito).
6. **Condizione del soggetto danneggiato:**
- Il militare coinvolto ha operato in condizioni di elevato stress e in ambienti altamente pericolosi.
- È stato sottoposto a protocolli di vaccinazioni pesanti, che potrebbero aver indebolito il sistema immunitario.
7. **Liquidazione del danno:**
- Si riconosce che il decesso del militare è stato causato da danni biologici e sofferenze psicologiche, anche se con un certo lasso di tempo tra l’evento e la morte.
- La giurisprudenza richiama l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il danno biologico terminale può essere composto da due elementi:
a) il danno biologico temporaneo (invalidità assoluta fino al decesso)
b) il danno morale per la sofferenza patita nel lucido e consapevole accompagnamento alla morte.
8. **Principi di liquidazione:**
- La liquidazione del danno segue le tabelle del Tribunale di Milano, adattate con fattori di personalizzazione, in linea con gli artt. 1226 e 2056 c.c.
- In caso di danno da morte dopo un lasso di tempo apprezzabile dall’evento, si distingue tra:
- Danno biologico terminale (da invalidità temporanea, da valutare secondo le tabelle di invalidità temporanea)
- Danno “catastrofale” (sofferenza psicologica e morale, liquidato equitativamente, considerando l’entità e l’intensità del pregiudizio).
**In conclusione**, la sentenza riafferma che l’Amministrazione ha l’obbligo di adottare misure di tutela adeguate, preventive e proporzionate ai rischi prevedibili, specialmente in contesti di guerra e ambienti altamente pericolosi. La responsabilità è riconosciuta nei limiti delle prove e delle condizioni accertate, con una corretta quantificazione del danno biologico e morale, secondo i principi consolidati dalla giurisprudenza di Cassazione.
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