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21 marzo 2026

Consiglio di Stato 2026 - Il Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri ha presentato un’istanza di trasferimento, motivata da esigenze personali o professionali, ai sensi delle norme regolamentari e delle disposizioni interne dell’Arma. La richiesta è stata valutata dall’amministrazione competente, che ha rigettato l’istanza, motivando la decisione con ragioni di ordine funzionale, organizzativo o di servizio.

 

Consiglio di Stato 2026 - Il Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri ha presentato un’istanza di trasferimento, motivata da esigenze personali o professionali, ai sensi delle norme regolamentari e delle disposizioni interne dell’Arma. La richiesta è stata valutata dall’amministrazione competente, che ha rigettato l’istanza, motivando la decisione con ragioni di ordine funzionale, organizzativo o di servizio.

**2. Quadro normativo di riferimento**

- **Legge 15 marzo 1989, n. 86** (Ordinamento dell’Arma dei Carabinieri): disciplina le modalità di gestione del personale, compresi i trasferimenti.
- **D.P.R. 10 agosto 1998, n. 361** (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Arma): fornisce disposizioni più dettagliate sulle istanze di trasferimento e sui criteri di valutazione.
- **Norme di diritto amministrativo generale**: principi di buon andamento, imparzialità e motivazione delle decisioni amministrative.
- **Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165** (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): principi applicabili alle modalità di gestione del personale pubblico.

**3. Motivazione del rigetto**

Il Consiglio di Stato, nel rigettare l’istanza, ha valutato vari aspetti:

- **Esigenze di servizio**: il trasferimento richiesto avrebbe compromesso l’efficienza operativa dell’unità di appartenenza o del reparto di destinazione.
- **Principio di imparzialità ed equità**: considerazioni sul diritto del personale di richiedere trasferimenti, bilanciando le esigenze individuali con quelle dell’amministrazione.
- **Motivazioni di carattere organizzativo**: presenza di carichi di lavoro, esigenze di turn-over o di copertura di servizi essenziali.
- **Motivazioni di ordine pubblico e sicurezza**: eventuali implicazioni di sicurezza che giustificano il mantenimento del personale in sede.

Il Collegio ha sottolineato che la decisione di rigetto si basa su una motivazione congrua, adeguata ai principi di diritto e correttamente motivata, senza violazioni di norme di diritto o di principi di buona amministrazione.

**4. Profilo giuridico del rigetto**

Il rigetto di un’istanza di trasferimento da parte dell’amministrazione può essere legittimo se:

- È motivato in modo congruo e dettagliato.
- Rispetta il diritto del lavoratore di chiedere il trasferimento, bilanciandolo con le esigenze di servizio.
- Non viola principi costituzionali o di diritto amministrativo, quali il diritto alla mobilità o alla libertà di scelta, se limitati da esigenze di funzionalità e di sicurezza pubblica.

Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la motivazione addotta dall’amministrazione fosse adeguata e fondata su elementi concreti, rispettando i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.

**5. Implicazioni e conclusioni**

La pronuncia conferma la legittimità del potere amministrativo di rigettare istanze di trasferimento qualora siano motivate da esigenze di servizio e non vi siano violazioni di diritti fondamentali o principi di correttezza amministrativa.

Per il personale militare, in particolare, la disciplina delle mobilità è soggetta a norme specifiche, che prevedono un equilibrio tra diritti individuali e esigenze di sicurezza pubblica. La decisione del Consiglio di Stato rafforza il principio che le esigenze di servizio prevalgono in caso di conflitto con le richieste di trasferimento, purché motivatamente e correttamente valutate.

**6. Considerazioni finali**

Il caso analizzato rappresenta un esempio di come l’amministrazione pubblica, e in particolare le forze di polizia, debba agire nel rispetto dei principi di legalità, motivazione e proporzionalità. La sentenza evidenzia l’importanza di una motivazione dettagliata e corretta per mantenere legittima una decisione di rigetto di un’istanza di trasferimento, assicurando tutela sia alla pubblica amministrazione che al personale interessato.



Pubblicato il 12/03/2026
N. 02047/2026REG.PROV.COLL.
N. 06593/2025 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6593 del 2025, proposto dal signor ........................ ........................, rappresentato e difeso dall'avvocato ………………….
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il ........................, sezione prima, 8 maggio 2025 n. 145, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato Giovanni Profazio su delega dell’avvocato Giuseppe Ruscigno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è il provvedimento prot. n. ......................../C1-T-28 del 28 agosto 2024, recante il rigetto dell’istanza di trasferimento proposta dal vice brigadiere dell’Arma dei carabinieri ........................ .........................
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dalla documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e dalle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, sono i seguenti.
2.1. Con istanza del 2 novembre 2022, successivamente integrata il 27 febbraio 2023, il vice brigadiere ........................, in servizio presso la sezione radiomobile del Comando compagnia di ........................, chiedeva il trasferimento definitivo, ai sensi dell’art. 398 del regolamento generale dell’Arma (R.G.A.), presso una sede di servizio ubicata nell’ambito del Comando provinciale di ........................ o, qualora disponibile, nell’ambito del Comando provinciale di ......................... La richiesta era motivata con riguardo all’esigenza di assistere la madre, invalida al 100 per cento e di cui lo stesso era stato nominato amministratore di sostegno, ed il padre, anch’esso portatore di handicap, sebbene di minore gravità.
2.2. La scala gerarchica esprimeva concorde parere favorevole sull’istanza in questione (cfr. nota del Comandante legione CC “........................ e ........................” del 15 dicembre 2022, nota del Comandante provinciale di Campobasso del 16 novembre 2022 e nota del Comandante della compagnia di ........................ del 10 novembre 2022).
2.3. Con provvedimento prot. n. ......................../T13-6 del 22 febbraio 2024, preceduto da preavviso di diniego del 26 maggio 2023, il Comando generale dell’Arma respingeva l’istanza, non ravvisando nelle esigenze personali illustrate dal militare <<fondate e comprovate circostanze>> idonee a giustificare un trasferimento definitivo, in deroga alla procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 398 R.G.A.
3. Il vice brigadiere impugnava il sopra indicato diniego con ricorso di primo grado, corredato da domanda cautelare, articolando il seguente motivo di gravame (esteso da pag. 6 a pag. 19):
I.- <<Violazione e/o malgoverno del combinato disposto di cui agli artt. 386 e 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, al punto VI delle premesse dello stesso R.G.A. e al Punto 13 della vigente Raccolta delle disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri del 2017, anche in relazione alla violazione e/o malgoverno delle circolari n. 926001-6/T274-1/Pers. Mar. del 04.02.2022 e n. 944001-1/T-85-1/Stud del 18.01.2024 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri. Violazione e/o malgoverno degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990. Violazione e/o malgoverno dell’art. 97 della Costituzione italiana. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. difetto o carenza di motivazione ed erronea presupposizione, in fatto e in diritto. Sviamento>>.
3.1. Con ordinanza n. 59 del 2024, il T.a.r. per il ........................, sez. I, ordinava all’amministrazione di procedere al riesame dell’istanza del ricorrente, <<tenendo conto delle dotazioni di personale disponibile presso l’attuale sede di servizio dell’interessato e delle condizioni e urgenze familiari da lui manifestate>>.
3.2. Con nota prot. n. ......................../C1-T-10 del 30 maggio 2024 il Comando generale dell’Arma, in espressa esecuzione dell’ordinanza del T.a.r. n. 59/2024, annullava il provvedimento impugnato.
3.3. In data 24 giugno 2024 il ricorrente depositava in giudizio un’istanza di esecuzione ai sensi dell’art. 59 c.p.a., lamentando la mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare poiché l’amministrazione aveva disposto l’annullamento dell’atto impugnato senza, tuttavia, procedere al riesame della domanda di trasferimento.
3.4. Con ordinanza n. 86 del 2024 il T.a.r. ordinava all’amministrazione di concludere <<il già disposto riesame della domanda di trasferimento formulata dal ricorrente entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se precedente, dalla notifica della presente ordinanza>>.
3.5. Con determinazione prot. n. ......................../C1-T-28 del 28 agosto 2024 il Comando generale dell’Arma - in esecuzione delle ordinanze nn. 86/2024 e 59/2024 – riesaminava la domanda di trasferimento del ricorrente, respingendola nuovamente. Il provvedimento di diniego richiamava i pareri contrari espressi sia dal Comandante di legione che dal Comandante provinciale, entrambi motivati con riguardo all’impatto negativo di un eventuale trasferimento del militare sull’organico e sull’attività di servizio della sezione radiomobile della Compagnia di .........................
3.6. Con ricorso per motivi aggiunti il militare impugnava il nuovo diniego, articolando il seguente motivo di gravame (esteso da pag. 9 a pag. 23):
I.-<< Violazione e/o elusione del combinato disposto di cui alle ordinanze emesse da codesto Ecc.mo T.A.R., nn. 59/2024 e 86/2024. Violazione e/o malgoverno del combinato disposto di cui agli artt. 386 e 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, al punto VI delle premesse dello stesso R.G.A. e al Punto 13 della vigente Raccolta delle disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri del 2017, anche in relazione alla violazione e/o malgoverno delle circolari n. 926001-6/T274-1/Pers. Mar. del 04.02.2022 e n. 944001-1/T-851/Stud del 18.01.2024 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri. Violazione e/o malgoverno degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990. Violazione e/o malgoverno dell’art. 97 della Costituzione italiana. Eccesso di potere per violazione dei canoni di correttezza, buona fede e leale collaborazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Difetto o carenza di motivazione ed erronea presupposizione, in fatto e in diritto. Sviamento>>.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sez. I, con sentenza 8 maggio 2025 n. 145:
a) dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo;
b) respingeva i motivi aggiunti;
c) compensava tra le parti le spese di lite.
5. L’interessato ha interposto appello, notificato in data 10 ottobre 2025 e corredato da istanza cautelare, articolando sei motivi di gravame (estesi da pag. 6 a pag. 25) con cui deduce:
<<I.- Capi nn. 18 e 19 della sentenza. Error in procedendo - Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3. c. 1, e 88, c. 2 lett. d), del c.p.a. e dell’art. 111, c. 6, della Costituzione - Violazione dell’art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) - Motivazione insufficiente, erronea ed omessa e/o apparente - Nullità della sentenza - Difetto di istruttoria - Error in iudicando - Erroneità della sentenza - Erronea presupposizione - Violazione del principio del tempus regit actum - Violazione e/o malgoverno del combinato disposto di cui agli artt. 386 e 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, al punto VI delle premesse dello stesso R.G.A. e al Punto 13 della vigente Raccolta delle disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri del 2017, anche in relazione alla violazione e/o malgoverno delle circolari n. 926001-6/T274-1/Pers. Mar. del 04.02.2022 e n. 944001-1/T-85-1/Stud del 18.01.2024 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Violazione e/o malgoverno degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990 - Contraddittorietà intrinseca al giudizio di primo grado - Disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta.
II.- Capo n. 20 della sentenza. Error in procedendo - Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3. c. 1, e 88, c. 2 lett. d), del c.p.a. e dell’art. 111, c. 6, della Costituzione - Violazione dell’art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) - Motivazione inconferente, insufficiente ed erronea - Difetto di istruttoria - Error in iudicando - Erroneità della sentenza - Erronea presupposizione - Violazione e/o malgoverno del combinato disposto di cui agli artt. 386 e 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri, al punto VI delle premesse dello stesso R.G.A. e al Punto 13 della vigente Raccolta delle disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri del 2017, anche in relazione alla violazione e/o malgoverno delle circolari n. 926001-6/T274-1/Pers. Mar. del 04.02.2022 e n. 944001-1/T-85-1/Stud del 18.01.2024 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Violazione e/o malgoverno degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990 - Irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta.
III.- Capo n. 21 della sentenza. Error in procedendo - Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3, c. 1, e 88, c. 2 lett. d), del c.p.a. e dell’art. 111, c. 6, della Costituzione - Violazione dell’art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) - Motivazione inconferente, insufficiente ed erronea omessa e/o apparente - Nullità della sentenza - Difetto di istruttoria - Error in iudicando - Erroneità della sentenza - Erronea presupposizione - Violazione e/o malgoverno del combinato disposto di cui agli artt. 386 e 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, al punto VI delle premesse dello stesso R.G.A. e al Punto 13 della vigente Raccolta delle disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri del 2017, anche in relazione alla violazione e/o malgoverno delle circolari n. 926001-6/T274-1/Pers. Mar. del 04.02.2022 e n. 944001-1/T-85-1/Stud del 18.01.2024 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Violazione e/o malgoverno degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990 - Irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta.
IV.- Capo n. 22 della sentenza. Error in procedendo - Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3. c. 1, e 88, c. 2 lett. d), del c.p.a. e dell’art. 111, c. 6, della Costituzione - Violazione dell’art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e degli - Motivazione inconferente, insufficiente ed erronea omessa e/o apparente - Nullità della sentenza - Difetto di istruttoria - Error in iudicando - Erroneità della sentenza - Erronea presupposizione - Violazione e/o malgoverno del combinato disposto di cui agli artt. 386 e 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, al punto VI delle premesse dello stesso R.G.A. e al Punto 13 della vigente Raccolta delle disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri del 2017, anche in relazione alla violazione e/o malgoverno delle circolari n. 926001-6/T274-1/Pers. Mar. del 04.02.2022 e n. 944001-1/T-85-1/Stud del 18.01.2024 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Violazione e/o malgoverno degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990 - Irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta.
V.- Capo n. 23 della sentenza. Error in procedendo - Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3, c. 1, e 88, c. 2 lett. d), del c.p.a. e dell’art. 111, c. 6, della Costituzione - Violazione dell’art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) - Motivazione inconferente, insufficiente ed erronea omessa e/o apparente - Nullità della sentenza - Difetto di istruttoria - Error in iudicando - Erroneità della sentenza - Erronea presupposizione - Violazione e/o malgoverno del combinato disposto di cui agli artt. 386 e 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, al punto VI delle premesse dello stesso R.G.A. e al Punto 13 della vigente Raccolta delle disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri del 2017, anche in relazione alla violazione e/o malgoverno delle circolari n. 926001-6/T274-1/Pers. Mar. del 04.02.2022 e n. 944001-1/T-85-1/Stud del 18.01.2024 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Violazione e/o malgoverno degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990 - Disparità di trattamento, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
VI.- Capi nn. 13 e 14 della sentenza. Error in procedendo - Violazione e/o malgoverno dell’art. 34 del c.p.a. - Violazione del principio di soccombenza virtuale - Violazione dell’art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) - Error in iudicando - Erroneità della sentenza - Irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta >>.
6. In data 20 agosto 2025 si è costituito in resistenza il Ministero della difesa.
7. Con ordinanza n. 3393 del 2025 l’istanza cautelare dell’appellante è stata accolta i soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
8. Nel corso del giudizio: a) l’appellante ha depositato documenti in data 13 settembre 2025; b) il Ministero ha depositato documenti in data 8 settembre 2025 e memoria in data 12 settembre 2025.
9. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Osserva il collegio che, per ragioni di semplicità e economia processuale (per le ragioni illustrate infra al § 15), possa essere esaminato per primo l’ultimo motivo di appello (il sesto) con cui vengono censurati sia il capo della sentenza che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse (anziché la cessazione della materia del contendere) sia il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite.
11. Il motivo è infondato.
12. Con riguardo alle censure formulate dall’appellante avverso il capo della sentenza che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso di primo grado è sufficiente osservare che:
a) con la nota del 30 maggio 2024 il Comando generale dell’Arma ha annullato il diniego impugnato con ricorso di primo grado in espressa esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 59/2024, senza riconoscere, in via definitiva e con effetto retroattivo, al ricorrente il bene della vita agognato (id est, il trasferimento definitivo);
b) la natura interinale e provvisoria della tutela cautelare è radicalmente ostativa ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, n. 6828 del 2025);
c) il provvedimento amministrativo di riesame, adottato dall’amministrazione in ottemperanza alla misura cautelare di remand concessa dal giudice amministrativo, è caducato automaticamente e comunque assorbito dalla pronuncia che definisce il merito della domanda (Cons. Stato, sez. IV, n. 2695 del 2016 e nn. 1720 e 3620 del 2020);
d) l’istituto (rectius, l’ossimoro) del “giudicato cautelare” è incompatibile con la natura provvisoria delle ordinanze cautelari (Cons. Stato, sez. IV, n. 5544 del 2021, Cass. civ., sez. un., ord. n. 23095 del 2024);
e) secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, il c.d. remand non è processualmente compatibile con la fase cautelare; l’ordinanza cautelare, per sua natura, è priva di attitudine definitoria del giudizio sull’atto impugnato, sicché appare opinabile che il giudice abbia il potere di (obbligare le parti a) far cessare la materia controversa, circa uno specifico provvedimento, con una mera pronuncia ordinatoria e cautelare (C.g.a., sez. giur., ord. n. 378 del 2025).
13. Del pari infondata è la censura avverso il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite, atteso che:
a) in linea generale, la clausola di compensazione non è sindacabile in appello, salvo il caso della abnormità (Cons. Stato, sez. V, n. 5400 del 2015) e fermo restando che la relativa motivazione può anche essere implicita (Con Stato, sez. III, n. 4275 del 2018);
b) dal punto di vista sostanziale, l’odierno appellante è parte soccombente (non avendo conseguito il bene della vita a cui aspirava con l’annullamento del diniego impugnato), sicché la statuizione di compensazione è ad esso favorevole;
c) in ogni caso, anche applicando la regola della soccombenza parziale al segmento di rapporto processuale introdotto col ricorso principale, si è al cospetto di una soccombenza reciproca che giustifica ope legis (art. 92, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a.) il dispositivo di compensazione.
14. Il sesto motivo deve, quindi, essere respinto.
15. Con riguardo ai rimanenti motivi di appello, osserva il collegio che, a cagione della proposizione dell’appello, è riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado e, quindi, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, è possibile esaminare direttamente i motivi aggiunti proposti in primo grado avverso il provvedimento negativo adottato a seguito del remand disposto dal T.a.r. (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020; sez. IV, n. 1130 del 2016; sez. V, n. 5868 del 2015; sez. V, n. 5347 del 2015, che esclude in radice che tale modus procedendi possa dare corso ad un vizio revocatorio per errore di fatto).
16. I motivi sono infondati.
17. Per consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato II, nn. 9845 e 9357 del 2025; n. 11155 del 2022), l’istituto del trasferimento del militare per situazioni straordinarie, previsto dall’art. 398 del regolamento generale per l’Arma dei carabinieri, ha natura eccezionale ed è subordinato a stringenti e rigorosi requisiti. Pertanto, lo stesso consente di derogare alle periodiche procedure di mobilità - che rappresentano la norma per i movimenti del personale del Corpo - nei casi di assoluta gravità, la cui urgenza, delicatezza ed indifferibilità: i) da un lato, rende oggettivamente impossibile seguire i tempi e le procedure dell’ordinario iter; ii) dall’altro, giustifica lo “scavalcamento” nell’ordine di priorità nei movimenti, favorendo l’interessato a scapito di altri colleghi, in ipotesi anche in possesso di titoli poziori (per anzianità o merito).
18. La concessione del trasferimento in questione è oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione, in quanto frutto di un delicato bilanciamento di interessi pubblici e privati, ed è subordinato a limiti stringenti; un onere motivazionale rinforzato è, pertanto, predicabile per il caso di accoglimento dell’istanza, anche in considerazione dell’alterazione dell’ordine dei trasferimenti che ne deriva. Nel bilanciamento degli interessi, i bisogni personali e familiari del privato restano subordinati alla cura dell’interesse pubblico affidato all’ente di appartenenza.
19. L’atipicità che caratterizza l’istituto non può, inoltre, essere intesa come applicabilità dello stesso in tutti i casi in cui non sia possibile ottenere il trasferimento con gli strumenti ordinari (segnatamente, allorché non ricorrano le condizioni per un trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992 n. 104), in quanto il connotato di gravità, che il reimpiego mira a fronteggiare, attiene a situazioni residuali che, per la loro eccezionalità, urgenza e imprevedibilità, non possono essere adeguatamente fronteggiate con gli strumenti di cui il lavoratore ordinariamente dispone.
20. Nel caso di specie il diniego impugnato non pare affetto da palese irragionevolezza o illogicità, atteso che:
a) le pur comprensibili esigenze di assistenza degli anziani genitori, di cui uno (la madre) affetta da invalidità al 100% e bisognosa di assistenza domiciliare, non integrano i <<fondati e comprovati motivi>>- da intendersi in termini di urgenza, delicatezza, imprevedibilità ed indifferibilità- che giustificano il ricorso allo strumento atipico ed eccezionale previsto dall’art. 398 R.G.A.;
b) l’amministrazione ha attentamente esaminato le esigenze personali e familiari prospettate dal militare, ritenendole sub valenti rispetto a quelle di organico e di servizio dei reparti coinvolti nel richiesto trasferimento, tenuto anche conto che, per un verso, vi sono altri familiari che vivono a poca distanza dei genitori (sebbene impegnati in turni lavorativi, non diversamente dall’appellante che presta servizio presso il radiomobile) e che, per altro verso, il reimpiego del militare in difetto dei presupposti determinerebbe un’eclatante disparità di trattamento nei confronti di molteplici militari, che versano nelle medesime condizioni e che ambiscono alla medesima sede (cfr. nota prot. ......................../C1-T-24 del 17 luglio 2024 di comunicazione del preavviso di diniego);
c) i compiti connessi all’incarico di amministratore di sostegno, svolto dall’appellante, si sostanziano nell’ausilio all’assistito nel compimento di atti giuridici (consenso informato alle prestazioni sanitarie) e nelle attività connesse (accompagnamento al dialogo con i sanitari), come puntualizzato a pag. 18 del ricorso per motivi aggiunti, e non integrano- nemmeno essi - i <<gravi e comprovati motivi>> necessari per un trasferimento in deroga alle ordinarie procedure di reimpiego;
d) il personale militare- per il particolare status rivestito- non può vantare alcun diritto al conseguimento o al mantenimento di una specifica sede di servizio;
e) gli eventuali pareri difformi resi dalla scala gerarchica non costituiscono un vizio di legittimità del provvedimento adottato perché, fermo restando il necessario apporto istruttorio recato dai medesimi, la sintesi definitiva (e dunque l’adozione del provvedimento finale) non può che essere demandata all’Autorità di vertice, che sola possiede la visione d’insieme necessaria per contemperare gli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda (Cons. Stato, sez. IV, n. 881 del 2017); ciò in disparte la circostanza che, in sede di riesame, la scala gerarchica ha espresso unanime parere contrario (in ragione delle mutate esigenze di servizio) al trasferimento, poi negato in via definitiva con l’atto impugnato con i motivi aggiunti.
21. Non sono, quindi, ravvisabili nel provvedimento impugnato i vizi di difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti, mentre le ulteriori doglianze formulate dal ricorrente impingono la sfera del merito amministrativo, insuscettibile di sindacato in sede giurisdizionale.
22. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
23. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor ........................ ........................ alla rifusione, a favore del Ministero della difesa, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Carmelina Addesso        Vito Poli
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO

 

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