Consiglio di Stato 2026 - Analisi dettagliata del ricorso in appello contro la sentenza TAR Lazio n. 17290/2023 in materia di riconoscimento del grado militare ai fini del transito tra Corpo Forestale dello Stato e Arma dei Carabinieri in applicazione del d.lgs. 177/2016
Gli odierni appellanti, già in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato e successivamente transitati nell’Arma dei Carabinieri in virtù del d.lgs. 177/2016, hanno contestato il mancato riconoscimento del grado militare acquisito durante il servizio di leva (come allievi ufficiali di complemento, A.U.C.) al momento del passaggio. La sentenza del TAR, tuttavia, ha respinto il ricorso, ritenendo che il legislatore abbia valorizzato esclusivamente la qualifica posseduta al momento del transito e che il servizio di leva quale ufficiale di complemento non costituisca titolo utile a conseguire il riconoscimento del medesimo grado nell’Arma.
Il ricorso in appello mira a superare questa decisione, articolando complessi motivi di gravame che evidenziano presunti vizi di motivazione e di interpretazione normativa.
1. Primo motivo di gravame: mancata applicazione dell’art. 861 D.lgs. n. 66/2010
**Argomentazione del ricorrente:**
L’appellante sostiene che il TAR abbia omesso di motivare adeguatamente circa l’applicazione dell’art. 861 del D.lgs. 66/2010, che disciplina le modalità di perdita e di riconoscimento del grado militare in caso di passaggi tra amministrazioni militari diverse. Tale articolo prevede che, in determinate condizioni, il grado acquisito possa essere riconosciuto anche in caso di passaggio tra enti militari diversi, purché siano rispettate le condizioni normative.
**Implicazioni giuridiche:**
- La norma in questione potrebbe consentire il riconoscimento del grado militare acquisito durante il servizio di leva, anche in assenza di una specifica previsione normativa nel d.lgs. 177/2016.
- La valutazione dell’applicabilità dell’art. 861 dovrebbe tener conto delle peculiarità del rapporto di leva come rapporto di impiego “sui generis” e delle norme transitorie e di coordinamento tra le diverse formazioni militari.
**Vicinanza alla questione:**
L’insistenza su questa norma mira a dimostrare che il riconoscimento del grado, in presenza delle condizioni di legge, sarebbe legittimo e non dipendente esclusivamente dalla qualifica al momento del transito, ma anche dal percorso formativo e militare pregresso.
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2. Secondo motivo di gravame: interpretazione del grado di Allievo Ufficiale di Complemento (AUC) e passaggio in SPE
**Argomentazione del ricorrente:**
Il TAR avrebbe trascurato di motivare adeguatamente sulla rilevanza normativa e giuridica del grado di AUC e del passaggio in Spe (Speciale di Pronto Impiego), che avrebbero consentito di riconoscere il grado anche al momento del transito nell’Arma.
**Normativa di riferimento:**
- Articoli del Codice dell’Ordinamento Militare (artt. 2212 bis, 2212-novies, 2214 bis e quater, comma 2)
- Art. 7 del D. lgs. 177/2016
- Norme di coordinamento e transitorie che regolano il passaggio tra le diverse formazioni militari
**Punto centrale:**
Se si riconosce che il grado di AUC e il passaggio in SPE abbiano valore di titoli militari riconosciuti e compatibili con il sistema di classificazione delle qualifiche militari, allora il legislatore avrebbe dovuto prevedere la possibilità di riconoscimento del grado anche al momento del transito, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR.
**Vicinanza alla questione:**
L’assenza di una norma esplicita sulla questione, secondo i ricorrenti, non può essere interpretata come esclusione del diritto, ma richiede un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme applicabili, in funzione di tutela del diritto dei militari di riconoscimento del proprio grado.
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3. Terzo motivo di gravame: diritto al riconoscimento del doppio grado e bilanciamento tra esigenze dell’amministrazione e diritti del dipendente
**Argomentazione del ricorrente:**
Il TAR avrebbe trascurato di valutare la possibilità di un bilanciamento tra le esigenze dell’Amministrazione (che privilegerebbe la prassi amministrativa e la posizione giuridica al momento del transito) e i diritti soggettivi dei militari, in particolare il diritto al riconoscimento del grado posseduto.
**Aspetti di diritto:**
- Disparità di trattamento tra militari transitanti in condizioni analoghe, rispetto all’attribuzione del grado, configurando una violazione del principio di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.
- La tutela del diritto soggettivo del militare di vedersi riconosciuto il grado già acquisito e riconosciuto in precedenza, anche in assenza di specifica previsione normativa, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di settore.
**Implicazioni:**
Se si riconosce che il servizio di leva e il conseguente possesso del grado di AUC siano elementi qualificanti, allora il mancato riconoscimento del grado al momento del transito potrebbe configurare una disparità di trattamento e una violazione dei principi di equità e tutela della buona fede del militare.
**Sintesi e connotazioni finali**
L’appello si basa su un’interpretazione estensiva e sistematica delle norme militari e di legge, sostenendo che il semplice fatto di aver conseguito il grado di AUC e di aver effettuato il passaggio in Spe, in presenza di norme che regolano il riconoscimento dei gradi tra le diverse formazioni militari, impone un diverso orientamento interpretativo rispetto a quello adottato dal TAR.
In particolare, si evidenzia la necessità di considerare:
- Le norme di coordinamento tra le forze armate (art. 861 del D.lgs. 66/2010)
- La natura del servizio di leva come rapporto “sui generis” e titolo militare riconosciuto
- La normativa di settore che disciplina il passaggio tra le diverse articolazioni militari e il riconoscimento dei gradi
- La tutela dei diritti soggettivi e la parità di trattamento tra i militari transitanti
Il ricorso in appello si propone di ottenere un riconoscimento più favorevole del grado militare acquisito durante il servizio di leva, sostenendo che la normativa e i principi di diritto applicabili richiedono una lettura che favorisca la tutela dei diritti dei militari, evitando disparità di trattamento e interpretazioni troppo restrittive o limitative rispetto alle norme di settore.
Pubblicato il 20/03/2026
N. 02370/2026REG.PROV.COLL.
N. 01658/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2024, proposto dai signori ………
contro
Ministero della difesa- Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, n. 17290/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. Carmelina Addesso e udito per gli appellanti l’avvocato Giuseppe Talò in sostituzione, per delega orale, dell’avvocato Floriana De Donno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso di primo grado gli odierni appellanti- già in servizio presso il Corpo forestale dello Stato e transitati nell’Arma dei carabinieri in attuazione del d.lgs. 177/2016 - hanno reclamato il diritto al riconoscimento, al momento del transito, del grado militare acquisito nel corso del servizio militare di leva quali allievi ufficiali di complemento (A.U.C.).
2. Il T.a.r. per il Lazio, sezione prima stralcio, con sentenza 20 novembre 2023 n. 17290 respingeva il ricorso rilevando che <<tale reclamato inquadramento non è stato previsto dal legislatore che, di contro, ha ritenuto di dover valorizzare solo la qualifica posseduta dai ricorrenti al momento del transito presso l’Arma dei carabinieri>> e che <<il servizio di leva prestato dai ricorrenti come Ufficiale di complemento, caratterizzato dalla temporaneità, aveva natura di un rapporto d’impiego sui generis, che non può certamente costituire il presupposto su cui fondare la ricostruzione di carriera dell’interessato all’atto del transito nell’Arma dei Carabinieri>>.
3. I ricorrenti hanno interposto appello, articolando un unico e complesso motivo di gravame con cui deducono:
<<Error in judicando: il ragionamento logico - giuridico del TAR è viziato da carente/omessa motivazione rispetto ad una questione giuridica fondamentale che attiene all’applicazione dell’art. 861 D.L.vo n.66/2010 che disciplina le modalità della perdita del grado ed alla sussistenza delle condizioni di legge che legittimano e rendono possibile l’accoglimento della richiesta di trasferimento riconoscimento del grado al passaggio dalla forestale ai carabinieri.
Error in judicando: il ragionamento logico – giuridico seguito dal TAR è viziato da carente/insufficiente/omessa motivazione rispetto ad una questione giuridica del grado posseduto come AUC e del passaggio in SPE che solo avrebbe consentito l’applicazione del grado all’atto del passaggio all’Arma: assenza di normazione sul punto con violazione degli art. 7 del D. lgs. 177/2016; art. 2212 bis, art. 2212 nonies, art. 2214 bis e quater comma 2 del Codice dell’Ordinamento Militare.
Error in judicando: il ragionamento logico – giuridico seguito dal TAR è viziato da carente/insufficiente/omessa motivazione rispetto ad una questione giuridica fondamentale che attiene alla valutazione della vigenza, contemporaneamente, di due gradi militari quello di AUC e quello come appartenente all’Arma dei carabinieri; disparità di trattamento laddove sono considerate preminenti le esigenze dell’Amministrazione in assenza di bilanciamento delle stesse con i bisogni rappresentati dal dipendente>>.
Secondo gli esponenti, non avendo essi mai rinunciato al grado conseguito come A.U.C., avrebbero continuato l’avanzamento fino al grado di tenente anche dopo l’incorporazione nel Corpo forestale. Per tale ragione, al momento del passaggio nell’Arma, avevano diritto al grado superiore nelle more conseguito.
Per contro, il mancato riconoscimento di quest’ultimo avrebbe determinato la paradossale situazione della vigenza contemporanea di due gradi: quello di tenente già posseduto e quello nuovo (e deteriore) attribuito all’atto del passaggio all’Arma dei carabinieri.
Il T.a.r. nulla avrebbe motivato con riguardo all’illegittima contemporanea vigenza di due gradi, alla mancata rinuncia al grado pregresso ed alla dedotta violazione degli artt. 2214 quater e 2212 nonies del d.lgs 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare, c.m.).
Evidenziano, infine, che i decreti impugnati, nel disciplinare il transito dal Corpo forestale all’Arma dei carabinieri, non vietano di attribuire al personale transitato il grado militare corrispondente al quello già posseduto.
4. Con ordinanza 20 marzo 2024 n. 1008 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata per difetto di fumus.
5. Si è costituito in resistenza il Ministero della difesa.
6. All’udienza di smaltimento del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. L’art. 2214 quater c.m. sancisce che <<Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e 2212-nonies, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza (…) Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare>>.
9. La citata disposizione non consente di assegnare alcun rilievo al grado militare eventualmente conseguito dal personale transitato prima dell’ingresso nel Corpo forestale poiché richiama esclusivamente la qualifica posseduta e l’ordine di ruolo acquisito nell’amministrazione di provenienza.
10. Il tenore letterale dell’articolo è incompatibile con l’assunto difensivo volto a rivendicare un preteso diritto al grado acquisito quale A.U.C., il quale deve trovare fondamento in un’espressa previsione di legge.
11. Ѐ la legge, infatti, a stabilire in via tassativa i presupposti per il transito, sia sul piano giuridico che su quello economico, sicché non può residuare spazio alcuno per inammissibili integrazioni in via interpretativa.
12. Quanto appena osservato è sufficiente per escludere qualunque illegittimità dei decreti di transito che, in conformità alla disciplina primaria, non menzionano il grado di militare acquisito durante il servizio di leva perché comunque irrilevante ai fini del transito, indipendentemente dalla mancata rinuncia ad esso.
13. Per altro verso, non è configurabile alcun conflitto di status e di ruolo -come invece sostengono gli appellanti - poiché gli ufficiali di complemento sono militari in servizio temporaneo, privi di un rapporto di impiego con la Forza armata, a differenza degli ufficiali in servizio permanente effettivo.
14. Anche per tali ragioni, il servizio prestato come ufficiale di complemento non può assurgere a valido fondamento giuridico ai fini della ricostruzione di carriera all’atto del transito nell’Arma dei carabinieri: il personale transitato deve essere inquadrato solo in considerazione del ruolo ricoperto nel disciolto Corpo forestale, unico ente in cui ha servizio in modo permanente, a seguito del superamento del relativo concorso.
15. Come osservato dal T.a.r. l’aver prestato il servizio di leva in qualità di A.U.C. non costituisce condizione per l’accesso alla qualifica professionale presso il Corpo forestale dello Stato, che è stata conseguita indipendentemente dalle precedenti esperienze professionali, sicché è del tutto ragionevole che, nel passaggio dal Corpo forestale all’Arma dei carabinieri, il legislatore abbia valorizzato solo la posizione conseguita nell’amministrazione di provenienza.
16. Merita, quindi, conferma quanto statuito dal giudice di primo grado in ordine alla legittimità dell’omessa previsione, da parte del legislatore, del reclamato inquadramento: il rilievo è sufficiente per respingere tutte doglianze dei ricorrenti, oltre che le censure di difetto di motivazione della sentenza impugnata.
17. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti alla rifusione al Ministero della difesa delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carmelina Addesso Giordano Lamberti
IL SEGRETARIO
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