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20 marzo 2026

Tar 2026 - L’analisi contenuta nei pronunciamenti del Consiglio di Stato e delle altre autorità giurisdizionali mette in evidenza alcuni principi fondamentali riguardo alla spettanza di indennità e al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria presso gli uffici giudiziari.

 



 

 

Tar 2026 - L’analisi  contenuta nei pronunciamenti del Consiglio di Stato e delle altre autorità giurisdizionali mette in evidenza alcuni principi fondamentali riguardo alla spettanza di indennità e al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria presso gli uffici giudiziari.

**1. Non spettanza dell’indennità di amministrazione ex indennità giudiziaria per i dipendenti delle forze di polizia assegnati presso i tribunali**  
Secondo la quarta Sezione del Consiglio di Stato, i dipendenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in servizio presso il Tribunale non hanno diritto all’indennità di amministrazione ex indennità giudiziaria prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dei Ministeri per i dipendenti della giustizia. La motivazione risiede nel fatto che il rapporto di lavoro con l’istituzione di provenienza (ad esempio, la Polizia di Stato) non viene meno né muta a causa dell’assegnazione alla sezione di polizia giudiziaria, e la regolamentazione del rapporto di lavoro rimane invariata a livello legale e contrattuale.


**2. La rilevanza della posizione ordinamentale e non delle mansioni**  
L’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sez. lav., 5 ottobre 2016, n. 19916; 18 luglio 2017, n. 17742) sottolinea che, ai fini del riconoscimento dell’indennità, non rileva la natura delle mansioni o dei compiti svolti dal personale assegnato, bensì la specifica posizione ordinamentale propria dei dipendenti del Ministero della Giustizia. Quindi, la qualificazione giuridica e la posizione organizzativa prevalgono sulla tipologia delle attività svolte ai fini del diritto all’indennità.

**3. Specificità del personale militare assegnato alle sezioni di polizia giudiziaria**  
Per i militari assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria, il Consiglio di Stato ha affermato che la loro posizione rimane invariata e che, dunque, non spetta loro l’indennità giudiziaria. La motivazione risiede nella particolare natura dell’assegnazione, che costituisce una modalità di dipendenza funzionale e un rapporto di subordinazione con il Pubblico Ministero, come previsto dall’art. 109 della Costituzione e dall’art. 56 c.p.p. In particolare, questa assegnazione non si configura come uno scambio tra amministrazioni, ma come una modalità di esercizio della funzione di polizia giudiziaria, che non modifica lo status giuridico dei militari coinvolti.

**4. La natura della relazione funzionale e il ruolo di sovrintendenza**  
L’assegnazione alla sezione di polizia giudiziaria rappresenta una forma di dipendenza funzionale, caratterizzata da una relazione di sovrintendenza e coordinamento con il Pubblico Ministero, che incide sui percorsi di carriera e sulle modalità di utilizzo del personale, ma non altera lo status di qualifiche di polizia giudiziaria dei dipendenti. Questo implica che il rapporto di lavoro rimane quello di dipendenza gerarchica tipico delle funzioni di polizia giudiziaria, e non si configura come un rapporto di servizio ordinario con l’amministrazione di appartenenza.

**5. Esclusione del diritto all’indennità giudiziaria e delle sue eventuali sostitutive**  
In conclusione, i dipendenti assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria presso gli uffici giudiziari non hanno diritto all’indennità giudiziaria né a eventuali indennità sostitutive previste dal CCNL Ministeri, poiché il rapporto di lavoro con l’istituzione di provenienza non viene considerato come venuto meno o modificato, e la regolamentazione legale e contrattuale rimane invariata.

**Conclusione**:  
L’orientamento consolidato delle autorità giurisdizionali afferma che le attribuzioni e le modalità di assegnazione non modificano lo status giuridico del personale, né comportano il riconoscimento di specifiche indennità aggiuntive relative all’attività di polizia giudiziaria, in assenza di una disciplina normativa o contrattuale espressa in tal senso. La posizione ordinamentale del dipendente, piuttosto che le mansioni svolte, costituisce il criterio determinante per il riconoscimento di diritti retributivi e indennitari in questo ambito.



 

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