Tar 2026 - Il Tar ha emesso una pronuncia di rilievo riguardo alla questione della revoca del porto d’armi a un vigilante condannato in primo grado per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie, e più in generale sulla disciplina relativa alle misure di prevenzione e alla gestione delle armi da parte di soggetti condannati per reati di natura violenta o persecutoria.
- La Prefettura aveva revocato il porto d’armi a un vigilante giudicato in primo grado per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie.
- Successivamente, il soggetto aveva richiesto il rilascio o il mantenimento del porto d’armi, anche considerando che le armi fossero funzionali alla sua attività di guardia giurata.
- Il Tar ha respinto questa richiesta, motivando la decisione con la natura preventiva della misura di revoca.
**Principi e motivazioni del Tar:**
1. **Distinzione tra sanzione e misura di prevenzione:**
- Secondo i giudici amministrativi, la revoca del porto d’armi non rappresenta una sanzione penale, bensì una misura di prevenzione.
- La finalità principale di questa misura è la tutela dell’ordine pubblico e la prevenzione di comportamenti che possano mettere in pericolo la sicurezza pubblica, soprattutto in presenza di precedenti penali di natura violenta o persecutoria.
2. **Valutazione della condotta e del rischio:**
- La condanna in primo grado per atti persecutori configura una situazione di elevato rischio di recidiva o di pericolo per la sicurezza pubblica.
- La revoca del porto d’armi si giustifica come misura preventiva, anche se le armi siano funzionali all’attività di vigilanza, poiché si mira a evitare che soggetti potenzialmente pericolosi abbiano accesso alle armi.
3. **Impossibilità di derogare alla revoca per motivi di lavoro:**
- La natura preventiva della misura impedisce di riconoscere un’eccezione, anche quando l’interessato sostenga che l’arma sia essenziale per l’attività professionale.
- La tutela della sicurezza pubblica prevale sull’interesse del soggetto a mantenere l’arma.
4. **Implicazioni per le attività di vigilanza:**
- La normativa vigente consente alle autorità di adottare misure di prevenzione anche in assenza di una condanna definitiva, sulla base di elementi di rischio concreti.
- La semplice funzionalità dell’arma all’attività di vigilanza non può prevalere sui criteri di sicurezza pubblica stabiliti dalla legge.
**Conclusioni del Tar:**
- La revoca del porto d’armi in presenza di condanna per atti persecutori è legittima e conforme alla normativa vigente.
- La misura si configura come intervento di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico, adottabile anche in presenza di esigenze lavorative del soggetto interessato.
- La decisione si inserisce nel quadro di un’attenta strategia di prevenzione e di tutela della sicurezza pubblica, senza che ciò costituisca una sanzione penale o amministrativa impropria.
**Rilevanza giuridica:**
Il pronunciamento del Tar ribadisce l’importanza della distinzione tra sanzioni e misure di prevenzione, sottolineando che le misure di revoca del porto d’armi sono strumenti preventivi e non sanzionatori, e che la tutela dell’ordine pubblico può giustificare restrizioni anche in assenza di condanna definitiva o di un esplicito pericolo concreto, purché supportato da elementi sufficienti.
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