Tar 2026 - Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha pronunciato un’importante pronuncia in materia di reclutamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dichiarando l'illegittimità dell'esclusione di un candidato dalla procedura concorsuale per l'assunzione di 200 operatori e assistenti. La controversia nasceva dall’applicazione di requisiti psico-fisici specifici, riservati a personale con funzioni operative, anche a candidati destinati a ruoli di ufficio.
2. **Fatti e Risoluzione Giudiziaria**
Il TAR ha accolto le doglianze del candidato, ritenendo che gli accertamenti psico-fisici, così come applicati, fossero sproporzionati e irragionevoli rispetto alle funzioni previste per il ruolo di assistente o operatore, che non comportano necessariamente mansioni di natura operativa. La sentenza ha quindi dichiarato l’illegittimità dell’esclusione e ha ordinato la riammissione del candidato alla graduatoria, senza riserve.
3. **Questioni di Diritto Sollevate**
- **Legittimità dell’applicazione dei requisiti psico-fisici**: La principale questione riguarda la compatibilità tra i requisiti richiesti e le mansioni esercitate. L’applicazione dei requisiti riservati al personale operativo anche a profili amministrativi o di ufficio appare sproporzionata e potenzialmente discriminatoria.
- **Principio di proporzionalità e ragionevolezza**: La sentenza richiama il principio di proporzionalità, fondamentale nel diritto amministrativo e nel diritto del lavoro pubblico, secondo cui i requisiti richiesti devono essere commisurati alle funzioni da svolgere.
- **Rilevanza della Direttiva UE 2000/78**: La pronuncia si inserisce in un contesto normativo europeo, richiamando la Direttiva 2000/78/CE, che disciplina le condizioni di lavoro e l’occupazione, e impone che i requisiti siano strettamente correlati alle mansioni. Questo principio mira a prevenire discriminazioni indirette e a garantire un principio di ragionevolezza nelle selezioni pubbliche.
4. **Normativa di Riferimento**
- **Legge n. 241/1990 (Procedimento amministrativo)**: Impone il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza nelle procedure pubbliche.
- **Decreto Ministeriale n. 166/2019**: Disciplinante gli accertamenti psico-fisici per il personale dei Vigili del Fuoco, riservando specifici requisiti al personale con funzioni operative.
- **Direttiva UE 2000/78/CE**: Stabilisce le condizioni di occupazione e vieta discriminazioni indirette, rafforzando il principio di adeguatezza tra requisiti e mansioni.
5. **Implicazioni della Sentenza**
- **Per le procedure di reclutamento**: La pronuncia afferma che i requisiti devono essere adeguati e proporzionati alle funzioni specifiche del ruolo, anche nel settore pubblico. Requisiti pensati esclusivamente per ruoli operativi non possono essere estesi automaticamente a figure di ufficio o amministrative.
- **Per le future interpretazioni**: La decisione può aprire la strada a un controllo più rigoroso sulla legittimità dei requisiti richiesti in altri concorsi pubblici, rafforzando il principio di ragionevolezza e di tutela contro requisiti sproporzionati.
6. **Potenziali Ricadute e Considerazioni**
La sentenza rappresenta un precedente importante che potrebbe influenzare altre procedure concorsuali similari, rafforzando il principio che i requisiti devono essere funzionali e non discriminatori. Questo approccio contribuisce a garantire trasparenza, parità di trattamento e rispetto dei diritti dei candidati, in linea con le normative europee e nazionali.
**Conclusioni**
Il pronunciamento del TAR si configura come una vittoria per la tutela dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nelle procedure di reclutamento pubbliche, riaffermando che i requisiti devono essere strettamente correlati alle mansioni effettivamente assegnate. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di rispettare le normative europee in materia di non discriminazione e condizioni di lavoro, contribuendo a un quadro normativo più giusto e trasparente nel settore del pubblico impiego.
2. **Fatti e Risoluzione Giudiziaria**
Il TAR ha accolto le doglianze del candidato, ritenendo che gli accertamenti psico-fisici, così come applicati, fossero sproporzionati e irragionevoli rispetto alle funzioni previste per il ruolo di assistente o operatore, che non comportano necessariamente mansioni di natura operativa. La sentenza ha quindi dichiarato l’illegittimità dell’esclusione e ha ordinato la riammissione del candidato alla graduatoria, senza riserve.
3. **Questioni di Diritto Sollevate**
- **Legittimità dell’applicazione dei requisiti psico-fisici**: La principale questione riguarda la compatibilità tra i requisiti richiesti e le mansioni esercitate. L’applicazione dei requisiti riservati al personale operativo anche a profili amministrativi o di ufficio appare sproporzionata e potenzialmente discriminatoria.
- **Principio di proporzionalità e ragionevolezza**: La sentenza richiama il principio di proporzionalità, fondamentale nel diritto amministrativo e nel diritto del lavoro pubblico, secondo cui i requisiti richiesti devono essere commisurati alle funzioni da svolgere.
- **Rilevanza della Direttiva UE 2000/78**: La pronuncia si inserisce in un contesto normativo europeo, richiamando la Direttiva 2000/78/CE, che disciplina le condizioni di lavoro e l’occupazione, e impone che i requisiti siano strettamente correlati alle mansioni. Questo principio mira a prevenire discriminazioni indirette e a garantire un principio di ragionevolezza nelle selezioni pubbliche.
4. **Normativa di Riferimento**
- **Legge n. 241/1990 (Procedimento amministrativo)**: Impone il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza nelle procedure pubbliche.
- **Decreto Ministeriale n. 166/2019**: Disciplinante gli accertamenti psico-fisici per il personale dei Vigili del Fuoco, riservando specifici requisiti al personale con funzioni operative.
- **Direttiva UE 2000/78/CE**: Stabilisce le condizioni di occupazione e vieta discriminazioni indirette, rafforzando il principio di adeguatezza tra requisiti e mansioni.
5. **Implicazioni della Sentenza**
- **Per le procedure di reclutamento**: La pronuncia afferma che i requisiti devono essere adeguati e proporzionati alle funzioni specifiche del ruolo, anche nel settore pubblico. Requisiti pensati esclusivamente per ruoli operativi non possono essere estesi automaticamente a figure di ufficio o amministrative.
- **Per le future interpretazioni**: La decisione può aprire la strada a un controllo più rigoroso sulla legittimità dei requisiti richiesti in altri concorsi pubblici, rafforzando il principio di ragionevolezza e di tutela contro requisiti sproporzionati.
6. **Potenziali Ricadute e Considerazioni**
La sentenza rappresenta un precedente importante che potrebbe influenzare altre procedure concorsuali similari, rafforzando il principio che i requisiti devono essere funzionali e non discriminatori. Questo approccio contribuisce a garantire trasparenza, parità di trattamento e rispetto dei diritti dei candidati, in linea con le normative europee e nazionali.
**Conclusioni**
Il pronunciamento del TAR si configura come una vittoria per la tutela dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nelle procedure di reclutamento pubbliche, riaffermando che i requisiti devono essere strettamente correlati alle mansioni effettivamente assegnate. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di rispettare le normative europee in materia di non discriminazione e condizioni di lavoro, contribuendo a un quadro normativo più giusto e trasparente nel settore del pubblico impiego.
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