Translate

10 luglio 2026

Il principio della non retroattività della legge penale più sfavorevole, sancito dall'art. 25 della Costituzione, costituisce uno dei cardini del diritto penale garantista. Tuttavia, questa regola ha delle eccezioni e delle sfumature che devono essere attentamente analizzate in relazione alle diverse tipologie di misure di confisca previste dal nostro ordinamento.

 

 

Il principio della non retroattività della legge penale più sfavorevole, sancito dall'art. 25 della Costituzione, costituisce uno dei cardini del diritto penale garantista. Tuttavia, questa regola ha delle eccezioni e delle sfumature che devono essere attentamente analizzate in relazione alle diverse tipologie di misure di confisca previste dal nostro ordinamento.

In particolare, la sentenza della Cassazione n. 24677/2026 si sofferma sulla distinzione tra confisca per equivalente e confisca del profitto del reato, evidenziando come il divieto di retroattività dell’overruling sfavorevole si applichi in modo differenziato in base alla natura della misura di confisca.

Nel caso della confisca per equivalente di beni diversi dal denaro, il principio di irretroattività si applica fermamente, in quanto questa misura è di natura più ampia e può essere considerata come una forma di appropriamento coatto di beni che il giudice può disporre anche in assenza di un profitto diretto dal reato. La confisca per equivalente, pertanto, può essere considerata più soggetta a variazioni normative che ne alterino il quadro applicativo, e quindi soggetta al divieto di retroattività di norme sfavorevoli.

Al contrario, la confisca del profitto del reato, prevista dall’art. 322-ter c.p., mira a colpire specificamente i proventi del reato, come il prezzo o il profitto illecito. Questa misura è strettamente collegata al profitto derivante dall’illecito e si basa su un principio di proporzionalità e di stretta correlazione tra bene sequestrato e reato commesso. La Cassazione, nella sentenza in commento, evidenzia come la confisca del profitto del reato, disposta ai sensi dell’art. 322-ter c.p., non sia soggetta alla stessa limitazione di retroattività che si applica alla confisca per equivalente di beni diversi dal denaro. Ciò perché la confisca del profitto del reato rappresenta una misura di prevenzione patrimoniale strettamente collegata alla natura del reato e alla sua modalità di commissione, e pertanto non può essere facilmente compromessa da norme di carattere retroattivo sfavorevoli.

In conclusione, la distinzione tra le due tipologie di confisca è fondamentale. Mentre la confisca per equivalente di beni diversi dal denaro può essere soggetta a limiti di retroattività dell’overruling sfavorevole, la confisca del profitto del reato, disposta ai sensi dell’art. 322-ter c.p., mantiene la sua efficacia anche di fronte a modifiche normative sfavorevoli, in virtù della sua natura e della sua finalità di colpire direttamente i proventi dell’illecito.

**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. 

Nessun commento:

Posta un commento