Sentenza del 17/03/2026 n. 55/ Sezione 2 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato
IMU e diritto di abitazione della casa coniugale
Ai fini dell’applicazione dell’IMU, il genitore presso il quale i figli risiedono dopo la separazione o divorzio (genitore collocatario) non perde automaticamente il diritto all’assegnazione della casa familiare con il raggiungimento della maggiore età dei figli, mantenendo conseguentemente il beneficio di esenzione dall’applicazione dell’imposta.
Così si è espressa la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato in composizione monocratica che, nel caso esaminato, ha dichiarato illegittima la richiesta dell’IMU avanzata dal Comune nei confronti del contribuente, quale proprietario del 50% dell’immobile assegnato alla ex moglie affidataria dei figli, non appena questi ultimi erano diventati maggiorenni.
In assenza di una norma che preveda espressamente la cessazione del “diritto di abitazione” – spiega il giudice pratese – il Comune «non può arbitrariamente […] modificare una situazione soggettiva determinata con provvedimento giudiziario» dal quale, nella fattispecie oggetto di giudizio, non risultava che l’assegnazione della casa familiare sarebbe terminata con il raggiungimento della maggiore età dei figli.
Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.
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